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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/04/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
n. 3556/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE - II COLLEGIO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott.ssa Valeria Protano Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 3556 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: divorzio contenzioso
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a[...] già contrada Pino, rappresentato e difeso dall'Avv. Daria Russo de Luca, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. ), nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata in Airola, alla via Murata 11, presso l'avv. Diego Ruggiero che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 10.4.2025 i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice e sono stati sentiti separatamente con i rispettivi difensori. Parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva sullo status e, pertanto, che il giudizio venga rimesso al collegio ex art. 4, co 12, l. 898/1970.
Parte resistente non si è opposta.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha adito il Tribunale di Benevento, chiedendo preliminarmente di pronunciare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra nata a [...] il CP_1
26.11.1978, residente in [...], (BN), nel Comune di Benevento il 9.9.2006, regolarmente trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Benevento nell' Anno 2006, numero
217, Parte II Serie A.
Nel merito, ha chiesto dichiararsi: che non sia dovuta alcuna somma a titolo di assegno divorzile alla resistente;
che sia confermato l'assegno di contributo al mantenimento disposto in favore del figlio minore che sia disposto il contributo per il mantenimento dei due figli Persona_1
collocati presso di sé; che la resistente venga condannata alla restituzione dell'indebito riscosso di euro 1.575,00, per il mantenimento versato dal sig. da settembre 2022 a settembre 2023 per Pt_1
il figlio , oltre le somme indebitamente riscosse dalla sig.ra a titolo di Assegno Unico Per_2 CP_1
almeno a far data dall'accordo recepito nella sentenza di separazione n. 2044/2023 del Tribunale di
Benevento il 13.10.2023.
La resistente si è costituita in giudizio ed ha richiesto disporsi: l'affidamento congiunto della prole con collocazione presso di lei di tutti e tre i figli e condanna del a corrispondere la somma Pt_1 di € 200,00 per ciascun figlio;
la condanna del alla corresponsione alla moglie di un Pt_1 assegno divorzile dell'importo di € 500,00 e/o di un maggior importo;
l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale;
la conferma delle vigenti condizioni di separazione relativamente al protocollo di visita, spese mediche/ricreative/scolastiche e assegno per il figlio il rigetto di Per_1
tutte le avverse richieste.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi, pronunciata il 18.5.2016 dal Tribunale di Benevento con il Decreto di Omologa n. cronol.
5231/2016 (R.G.3987/2014).
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione contestata da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 l. n.
74/1987. Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l. 898/1970, così come modificata dall'art. 5 della citata l. n. 74/1987, e, peraltro, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per l'esame delle domande accessorie delle parti come innanzi richiamate, va emessa, ai sensi dell'art. 4, co. 12, l. n. 898/1970, sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 9.9.2006 nel Comune di Benevento tra (n. a Benevento (BN) il Parte_1
21.12.1974) e (n. a Benevento (BN) il 26.11.1978), trascritto nei registri dello Stato CP_1
Civile del Comune di Benevento anno 2006 n. 217, Parte II Serie A;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Benevento (BN) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e
69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 – Ordinamento dello Stato Civile;
3. provvede come da separata ordinanza per il prosieguo del processo;
4. spese al definitivo;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso, nella camera di consiglio del 10.04.24.
IL GIUDICE EST. dott.ssa Valeria Protano
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE - II COLLEGIO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott.ssa Valeria Protano Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 3556 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: divorzio contenzioso
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a[...] già contrada Pino, rappresentato e difeso dall'Avv. Daria Russo de Luca, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. ), nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata in Airola, alla via Murata 11, presso l'avv. Diego Ruggiero che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 10.4.2025 i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice e sono stati sentiti separatamente con i rispettivi difensori. Parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva sullo status e, pertanto, che il giudizio venga rimesso al collegio ex art. 4, co 12, l. 898/1970.
Parte resistente non si è opposta.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha adito il Tribunale di Benevento, chiedendo preliminarmente di pronunciare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra nata a [...] il CP_1
26.11.1978, residente in [...], (BN), nel Comune di Benevento il 9.9.2006, regolarmente trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Benevento nell' Anno 2006, numero
217, Parte II Serie A.
Nel merito, ha chiesto dichiararsi: che non sia dovuta alcuna somma a titolo di assegno divorzile alla resistente;
che sia confermato l'assegno di contributo al mantenimento disposto in favore del figlio minore che sia disposto il contributo per il mantenimento dei due figli Persona_1
collocati presso di sé; che la resistente venga condannata alla restituzione dell'indebito riscosso di euro 1.575,00, per il mantenimento versato dal sig. da settembre 2022 a settembre 2023 per Pt_1
il figlio , oltre le somme indebitamente riscosse dalla sig.ra a titolo di Assegno Unico Per_2 CP_1
almeno a far data dall'accordo recepito nella sentenza di separazione n. 2044/2023 del Tribunale di
Benevento il 13.10.2023.
La resistente si è costituita in giudizio ed ha richiesto disporsi: l'affidamento congiunto della prole con collocazione presso di lei di tutti e tre i figli e condanna del a corrispondere la somma Pt_1 di € 200,00 per ciascun figlio;
la condanna del alla corresponsione alla moglie di un Pt_1 assegno divorzile dell'importo di € 500,00 e/o di un maggior importo;
l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale;
la conferma delle vigenti condizioni di separazione relativamente al protocollo di visita, spese mediche/ricreative/scolastiche e assegno per il figlio il rigetto di Per_1
tutte le avverse richieste.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi, pronunciata il 18.5.2016 dal Tribunale di Benevento con il Decreto di Omologa n. cronol.
5231/2016 (R.G.3987/2014).
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione contestata da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 l. n.
74/1987. Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l. 898/1970, così come modificata dall'art. 5 della citata l. n. 74/1987, e, peraltro, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per l'esame delle domande accessorie delle parti come innanzi richiamate, va emessa, ai sensi dell'art. 4, co. 12, l. n. 898/1970, sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 9.9.2006 nel Comune di Benevento tra (n. a Benevento (BN) il Parte_1
21.12.1974) e (n. a Benevento (BN) il 26.11.1978), trascritto nei registri dello Stato CP_1
Civile del Comune di Benevento anno 2006 n. 217, Parte II Serie A;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Benevento (BN) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e
69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 – Ordinamento dello Stato Civile;
3. provvede come da separata ordinanza per il prosieguo del processo;
4. spese al definitivo;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso, nella camera di consiglio del 10.04.24.
IL GIUDICE EST. dott.ssa Valeria Protano
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Ilaria Romano