Articolo 2379 bis del Codice civile
Articolo 2354Articolo 2366
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1 gennaio 2004
Art. 2379-bis.
(( (Sanatoria della nullita'). )) ((L'impugnazione della deliberazione invalida per mancata convocazione non puo' essere esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell'assemblea.

L'invalidita' della deliberazione per mancanza del verbale puo' essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell'assemblea successiva. La deliberazione ha effetto dalla data in cui e' stata presa, salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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