Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/04/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4759/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott. Matteo Del Vesco Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al numero 4759 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 su ricorso presentato da:
( ) e ( ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Roberta Orlandi e Valter Duse come in atti, ricorrenti con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto;
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti come da note di trattazione scritta per l'udienza del 08.04.2025:
1- dichiarare, con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di seguito riportate;
2- previa rimessione della causa in istruttoria e decorsi i termini di legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi in Venezia -
Mestre, il 15.06.2013, Atto n. 16 parte 2 serie A – anno 2013 – Comune di Venezia alle medesime condizioni della separazione salve eventuali modifiche dovessero essere concordate tra le parti nelle more del procedimento;
1
eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi turni di responsabilità, mentre assumeranno in accordo le decisioni relative alle questioni di straordinaria amministrazione quali, a titolo esemplificativo, salute, istruzione e residenza;
4- e avranno collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare, sita Per_1 Per_2
in Venezia – Favaro Veneto, via Altinia n. 168/M, la quale viene, a tal fine, assegnata alla ricorrente sig.ra Parte_2
5- i genitori concordano sui seguenti turni di responsabilità sino a che la signora Pt_2
manterrà le attuali mansioni di lavoro:
- il padre accompagnerà a scuola i figli, prelevandoli da casa, nei giorni in cui la madre avrà il turno di lavoro di mattina. Negli altri giorni li accompagnerà la madre;
- e staranno con il padre tutti i mercoledì dalla fine dell'orario scolastico sino a Per_1 Per_2
dopo cena quando saranno prelevati dalla madre;
- nel fine settimana:
* il padre terrà con sé i figli durante la mattina (sia il sabato che la domenica), fino a dopo pranzo, nel caso in cui la madre non abbia il giorno di riposo;
* se la ricorrente avrà un solo giorno di riposo e staranno con il padre nel giorno Per_1 Per_2
in cui la madre lavora, pernotto compreso;
* qualora la ricorrente abbia liberi dal lavoro sia il sabato che la domenica, i figli staranno con il padre nella giornata del sabato (da sabato dopo colazione), compreso il pernotto, e con la madre la domenica.
Nel turno di responsabilità paterno il padre preleverà i figli dalla madre e la madre andrà poi a ritirarli.
Quando la signora avrà assunto le nuove mansioni di coordinatrice, i turni si Pt_2
svolgeranno a settimane alterne nei seguenti termini:
Settimana A: il mercoledì il padre preleverà i figli al termine dell'orario scolastico e li terrà con sé fino a dopo cena quando la madre andrà a ritirarli;
il ricorrente terrà con sé e Per_1
dal venerdì pomeriggio, al termine dell'orario scolastico fino alla domenica mattina Per_2
quando li riporterà dalla madre dopo colazione.
Settimana B: il padre terrà con sé i figli il mercoledì dall'uscita da scuola fino a dopo cena quando la mamma andrà a riprenderli e dal venerdì pomeriggio al termine dell'orario scolastico al sabato pomeriggio compreso, riconducendo i figli dalla madre per l'orario di cena.
2 Il padre si incaricherà di accompagnare i figli a scuola il lunedì e il martedì mattina, venendo a prenderli per tempo a casa della madre.
Vacanze estive: e trascorreranno con ciascun genitore due settimane di vacanza Per_1 Per_2
durante il periodo di astensione scolastica, anche non consecutive. I genitori si comunicheranno il piano ferie non appena ne verranno in possesso e si alterneranno di anno in anno nella priorità di scelta.
Vacanze di Natale: per periodi uguali con ciascun genitore, alternando la settimana del Natale
(dal 25 mattina al 31 dicembre pomeriggio), con quella di inizio anno (dal 31 dicembre pomeriggio al giorno di rientro a scuola). e trascorreranno la Vigilia del Natale, Per_1 Per_2
(fino alle ore 10 del 25 dicembre) con il genitore che li avrà con sé nella prima settimana di gennaio.
Pasqua: periodo di astensione scolastica da dividersi tra i genitori comprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo. I due periodi avranno rispettivamente inizio l'ultimo giorno di scuola e termineranno con l'accompagnamento nel giorno di ripresa scolastica.
Compleanni di e ad anni alterni con ciascun genitore. Per_1 Per_2
Carnevale: periodo di astensione scolastica da dividere tra i genitori con lo stesso criterio delle festività pasquali.
Festività nazionali alternate.
Compleanno e festa della mamma con la mamma.
Compleanno e festa del papà con il papà.
Ciascun genitore si impegna, nel rispettivo turno di responsabilità, a curare che i figli assolvano i propri impegni, di qualsivoglia tipo (compiti scolastici, attività extrascolastiche quali sport, attività ricreative o di socializzazione, visite mediche) ecc..
In ogni caso i coniugi, di comune accordo, potranno sempre, nella quotidianità, modificare la regolamentazione sopraindicata dei loro rapporti, anche con i minori, a seconda delle esigenze che si possano di volta in volta presentare, nel rispetto reciproco ed avendo sempre come obbiettivo primario la realizzazione degli interessi dei figli minori e, sempre, garantendo un tempo adeguato con ciascun genitore.
In considerazione delle condizioni di salute dei nonni paterni, certificate, il signor si Pt_1
impegna a garantire la propria presenza nei tempi che i minori trascorreranno in compagnia dei nonni medesimi.
Stante che, con la separazione, verrà meno tra le parti la convivenza e l'assiduità di relazione che essa comporta, il signor si impegna ad informare bimestralmente la signora Pt_1 Pt_2
3 circa la propria condizione di salute, a mezzo certificato della professionista che lo ha in cura, sino a completa guarigione.
I coniugi si rilasciano reciproco assenso al rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio per ciascuno dei minori.
6- Il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo al mantenimento dei Pt_1 Pt_2 figli la somma mensile complessiva di € 400,00, (€ 200,00 a figlio), entro il giorno 5 del mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli come indicate nel Protocollo del Tribunale di Venezia di cui è stata consegnata copia a ciascuno dei ricorrenti.
In relazione alle spese straordinarie che richiedono il consenso di entrambi i genitori si stabilisce, come da Protocollo, che il genitore obbligato, a fronte di una richiesta dell'altro, che deve essere scritta, sulla ritenuta necessità di sostenere una spesa straordinaria per i figli, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta e, comunque, non oltre dieci giorni;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per i figli.
Nel caso in cui una spesa straordinaria sia stata anticipata per intero da un genitore, l'altro dovrà rimborsarlo della propria quota entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento.
Ciascun genitore beneficerà delle detrazioni fiscali per i figli a carico per la quota del 50%, nonché di ogni ulteriore agevolazione in ragione della metà ciascuno.
L'assegno unico universale per i figli sarà percepito da ciascun genitore al 50% come in corso di convivenza coniugale.
7- Essendo intenzione delle parti definire tra di loro ogni questione patrimoniale in vista del divorzio, il signor si impegna a trasferire alla signora che si Parte_1 Parte_2 impegna ad accettare, l'intera proprietà della casa familiare sita in Venezia – Favaro Veneto, via Altinia n.168/M, così catastalmente censita:
- via Altinia n. 168/M piano 2 - Comune di Venezia catasto fabbricati – foglio 160, particella
1493 sub. 13, zona censuaria 9, cat. A/2, cl. 2, vani 4,0 – rendita catastale euro 431,14;
- via Altinia n. 168/M – piano S1, Comune di Venezia catasto fabbricati, foglio 160, particella
1493, sub. 24, zona censuaria 9, cat. C/6, classe 2, 28 mq. – rendita catastale euro 114,24 (doc.
n. 15).
A tacitazione dei reciproci rapporti di dare e avere i coniugi concordano quale corrispettivo del trasferimento la somma di Euro 120.000,00= che sarà versata con le seguenti modalità:
4 - Quanto ad euro 10.000,00= contestualmente al trasferimento della proprietà avanti il notaio come oltre precisato;
- Quanto ai restanti Euro 110.000,00, con mezzi tracciabili e senza interessi entro anni 15
(quindici) dalla data del passaggio di proprietà, anche in più soluzioni.
A garanzia del suddetto pagamento, la signora si impegna a stipulare una polizza vita Pt_2
con beneficiari i figli minori, entro il termine previsto per il trasferimento della proprietà dell'immobile in suo favore.
I ricorrenti si impegnano a comparire avanti al Notaio dott. con studio in Persona_3
Venezia - Mestre per la stipula dell'atto di trasferimento entro il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della sentenza di omologa della separazione e le spese per il trasferimento dell'immobile saranno a carico di entrambi, in egual misura.
8- Ciascun coniuge manterrà la disponibilità esclusiva dell'autovettura rispettivamente intestata.
Le parti si danno atto di non avere null'altro da pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo.
9- Ordinare agli Uffici competenti del Comune di Venezia le annotazioni di legge.”;
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Venezia - Mestre, il 15.06.2013, (Atto n.
16, parte 2, serie A – anno 2013 – Comune di Venezia); dal matrimonio sono nati due figli,
(nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]). Per_1 Per_2
I coniugi in relazione all'udienza del 08.04.2025, celebrata mediante trattazione scritta, hanno insistito nella domanda svolta chiedendo l'omologa delle condizioni sopra riportate.
Il PM ha espresso parere favorevole.
Il Tribunale prende atto del venir meno dell'affectio coniugalis e provvede in conformità.
Le condizioni concordate come sopra riportate appaiono conformi alla legge e non contrarie all'interesse della prole.
Con il ricorso introduttivo le parti hanno proposto ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Relativamente alla pronuncia di divorzio la causa deve dunque essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, decorso il termine indicato all'art.3, n. 2, lett. b) l. 898/1970 e successive modificazioni, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
5 1. dichiara la separazione dei coniugi alle condizioni sopra riportate che si hanno qui per ritrascritte;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Venezia in cui il matrimonio fu trascritto [Atto n. 16, parte 2, serie A,
Uff. 8 – anno 2013 – Comune di Venezia].
3. provvede con separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice delegato;
4. spese al definitivo.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2025.
Il Giudice estensore
Vincenzo Ciliberti
Il Presidente
Alessandro Cabianca
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