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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 10/09/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
275/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Presidente dott. Marina CAPARELLI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in sede di opposizione ex art 170 DPR 115/02 iscritta al n°
275 del Ruolo Generale dell'anno 2025
DA
(C.F.: ), in proprio Parte_1 C.F._1
- RICORRENTE -
CONTRO
(P.I.: ), Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
Causa discussa e rimessa in decisione all'udienza del 10/09/2025 ex artt. 281
undecies e sexies, u.c. c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
“Nel merito: I. Previa sospensione del decreto opposto, accogliere la presente opposizione;
II. Dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace e revocare il decreto della
Corte d'Appello di Trieste di rigetto della liquidazione al difensore d'ufficio di soggetto irreperibile notificato in data 4.6.2025;
III. Per l'effetto, disporre la liquidazione dei compensi professionali spettanti al ricorrente per l'attività svolta nel grado d'appello in qualità di difensore d'ufficio, come da istanza già depositata e come quantificato nel presente ricorso, € 1.890,67 oltre a rimborso spese forfettario 15%, ad €
19,10 per anticipazioni non imponibili (€ 11,10 per l'invio di Parte_2
ed € 8,00 per copia sentenza di appello n. 306/2025 del 24.02.2025, RG
[...]
APP 953/2023 docc. 8 e 9), Cpa, e IVA come per legge, o quella diversa anche maggior somma che sarà ritenuta di giustizia nel limite dello scaglione per cui è stato versato il contributo unificato (sino ad € 5.200,00).
IV. Con rifusione delle spese di giudizio per la presente necessaria opposizione.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/06/2025 l'avv. premesso che Parte_1
era stato nominato difensore d'ufficio di , senza fissa Controparte_2
dimora in Italia, con domicilio eletto presso il difensore ai sensi di legge, nel procedimento penale RGNR 1090/2020 avanti al Tribunale di Trieste, che si
1 era concluso con la sentenza di condanna n. 534/2023; che, nell'interesse dell'assistito, aveva redatto e depositato atto di appello;
che, con sentenza n.
306/2025 del 24/02/2025, la Corte d'Appello di Trieste aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancanza della procura speciale, ai sensi dell'art. 581, comma 1-bis, c.p.p.; che, a seguito della definizione del procedimento, aveva presentato istanza di liquidazione del compenso per l'attività svolta, rigettata, con provvedimento notificato in data 04/06/2025,
sul presupposto che la liquidazione del compenso non era dovuta in caso di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. n.
115/2002; che tale decisione era errata in diritto, alla luce del consolidato orientamento della Corte di Cassazione che ammetteva la liquidazione del compenso al difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile, anche laddove l'atto di appello fosse stato dichiarato inammissibile per mancanza di procura speciale, a condizione che l'attività difensiva fosse stata effettivamente svolta e che l'impossibilità di ottenere la procura non fosse imputabile al difensore;
che, nella specie, l'attività professionale era stata svolta ed eseguita su nomina d'ufficio; che l'inammissibilità dell'atto non rendeva la prestazione priva di valore, ma costituiva un effetto giuridico riconducibile a causa indipendente dalla volontà e condotta del difensore;
chiedeva che, in riforma dell'impugnato provvedimento, venisse liquidato il
2 compenso professionale, secondo le tariffe vigenti, in complessivi €
1.890,67 pari ai valori medi ridotti di 1/3.
Il , benché regolarmente evocato, non si costituiva. Controparte_1
Il P.M. chiedeva l'accoglimento del ricorso.
All'odierna udienza il Presidente, verificata la regolarità della notifica,
dichiarava la contumacia del resistente e, sentite le argomentazioni e conclusioni della parte ricorrente, si riservava la decisione.
Ciò premesso in fatto, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
A tal proposito giova ricordare che l'art. 106 del d.P.R. n. 115 del 2002 (che prevede che "il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è
liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili") riguarda il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non anche quello che spetta al difensore d'ufficio, al quale, l'art. 116 del citato d.P.R. estende la disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale ai "limitati effetti" dalla stessa previsti, vale a dire solo per le norme che regolano le forme e la misura della relativa liquidazione
"quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per
il recupero dei crediti professionali" ((cfr. Cass. 06/09/2024 n. 23977; nello stesso senso Cass. 12/12/2019, n. 32764; Cass. 04/05/2022, n. 14085; Cass.
17/11/2022, n. 33920).
3 Preso atto del costante orientamento del S.C. con riguardo al quantum, va rilevato che l'art 106 bis D.P.R. 115/02 prevede che “gli importi spettanti al
difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e
all'investigatore privato siano ridotti ad un terzo”.
Con il DM 55/2014, il ha adottato il Regolamento Controparte_1
recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.
In base al predetto D.M. il compenso dell'avvocato deve essere proporzionato all'importanza dell'opera.
L'art 12 del predetto D.M. stabilisce, infatti, che “ai fini della liquidazione
del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle
caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata,
dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della
gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle
questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali,
dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza
patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della
continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti
fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché
dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle
condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di
4 udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo
necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto
dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei
parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero
possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Ai fini della liquidazione del compenso, dunque, deve tenersi conto di vari fattori della prestazione professionale, quali ad esempio: a) le caratteristiche,
b) l'urgenza, c) il pregio dell'attività prestata, d) l'importanza, e) la natura, f)
le difficoltà e il valore dell'affare, g) le condizioni soggettive del cliente, h) i risultati conseguiti, i) il numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Alla luce di quanto sopra detto, va ritenuto che il difensore di ufficio dell'imputato abbia diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore con riduzione del 50% corrispondente, cui aggiungere l'ulteriore decurtazione di cui all'art. 106-bis del d.P.R. n. 115
del 2002, senza che si possa ritenere che siffatta modalità di liquidazione costituisca violazione del minimo tariffario, in quanto si tratta di disposizione speciale. Il sacrificio delle aspettative economiche del professionista avviene in misura contenuta al fine di contemperare la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato
5 ad un compenso equo (cfr. sul punto da ultimo Cass. 14/02/2024 n. 4048,
nello stesso senso Cass. 27/1272023 n. 36059; Cass. 14/02/2022 n. 4759).
Nella specie, va ritenuto che il compenso spettante all'avv. debba Pt_1
essere determinato in complessivi € 945,34 (€ 2.836,00 ridotti del 50% ex art. 12, comma 1°, D.M. 55/2014 = € 1.418,00 ridotti di 1/3 ex art. 106 bis
D.P.R. 115/2002).
Invero, l'appello è stato dichiarato inammissibile ai sensi del disposto dell'art. 581 c.p.p., in quanto l'odierno ricorrente era privo di procura speciale.
D'altra parte, la questione di legittimità costituzionale sollevata dall'Avv.
in relazione a tale disposizione per giustificare la proposizione Pt_1
dell'appello risultava già all'epoca essere stata ritenuta manifestamente infondata dal S.C. (cfr. Cass. 26/01/2024 n. 3365).
Di tal che il compenso non può che essere determinato nel minimo.
Per le svolte considerazioni, in riforma dell'impugnato provvedimento, va liquidata, in favore dall'Avv. a titolo di compenso la Parte_1
complessiva somma di € 945,34, oltre spese generali nella misura del 15%
(comprensiva delle spese di cui ai docc. 8 e 9 allegati) ed oltre ad IVA e
CPA come per legge, ponendo il pagamento di detta somma a carico dell'Erario.
6 Atteso che l'opposizione è stata accolta in misura ridotta e tenuto conto la mancata resistenza dell'Amministrazione, le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate ex art. 92 c.p.c.
P. Q. M.
Il Presidente della Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
in accoglimento dell'opposizione proposta dall'Avv. con Parte_1
il ricorso depositato il 27/05/2025, avverso il decreto di liquidazione
22/04/2025 emesso dalla Corte d'Appello di Trieste, sezione prima penale,
liquida, in favore dall'Avv. a titolo di compenso la Parte_1
somma di € 945,34, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre ad
IVA e CPA come per legge, ponendo il pagamento di detta somma a carico dell'Erario.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Trieste, il 10/09/2025.
Il Presidente est
Marina Caparelli
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Presidente dott. Marina CAPARELLI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in sede di opposizione ex art 170 DPR 115/02 iscritta al n°
275 del Ruolo Generale dell'anno 2025
DA
(C.F.: ), in proprio Parte_1 C.F._1
- RICORRENTE -
CONTRO
(P.I.: ), Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
Causa discussa e rimessa in decisione all'udienza del 10/09/2025 ex artt. 281
undecies e sexies, u.c. c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
“Nel merito: I. Previa sospensione del decreto opposto, accogliere la presente opposizione;
II. Dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace e revocare il decreto della
Corte d'Appello di Trieste di rigetto della liquidazione al difensore d'ufficio di soggetto irreperibile notificato in data 4.6.2025;
III. Per l'effetto, disporre la liquidazione dei compensi professionali spettanti al ricorrente per l'attività svolta nel grado d'appello in qualità di difensore d'ufficio, come da istanza già depositata e come quantificato nel presente ricorso, € 1.890,67 oltre a rimborso spese forfettario 15%, ad €
19,10 per anticipazioni non imponibili (€ 11,10 per l'invio di Parte_2
ed € 8,00 per copia sentenza di appello n. 306/2025 del 24.02.2025, RG
[...]
APP 953/2023 docc. 8 e 9), Cpa, e IVA come per legge, o quella diversa anche maggior somma che sarà ritenuta di giustizia nel limite dello scaglione per cui è stato versato il contributo unificato (sino ad € 5.200,00).
IV. Con rifusione delle spese di giudizio per la presente necessaria opposizione.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/06/2025 l'avv. premesso che Parte_1
era stato nominato difensore d'ufficio di , senza fissa Controparte_2
dimora in Italia, con domicilio eletto presso il difensore ai sensi di legge, nel procedimento penale RGNR 1090/2020 avanti al Tribunale di Trieste, che si
1 era concluso con la sentenza di condanna n. 534/2023; che, nell'interesse dell'assistito, aveva redatto e depositato atto di appello;
che, con sentenza n.
306/2025 del 24/02/2025, la Corte d'Appello di Trieste aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancanza della procura speciale, ai sensi dell'art. 581, comma 1-bis, c.p.p.; che, a seguito della definizione del procedimento, aveva presentato istanza di liquidazione del compenso per l'attività svolta, rigettata, con provvedimento notificato in data 04/06/2025,
sul presupposto che la liquidazione del compenso non era dovuta in caso di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. n.
115/2002; che tale decisione era errata in diritto, alla luce del consolidato orientamento della Corte di Cassazione che ammetteva la liquidazione del compenso al difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile, anche laddove l'atto di appello fosse stato dichiarato inammissibile per mancanza di procura speciale, a condizione che l'attività difensiva fosse stata effettivamente svolta e che l'impossibilità di ottenere la procura non fosse imputabile al difensore;
che, nella specie, l'attività professionale era stata svolta ed eseguita su nomina d'ufficio; che l'inammissibilità dell'atto non rendeva la prestazione priva di valore, ma costituiva un effetto giuridico riconducibile a causa indipendente dalla volontà e condotta del difensore;
chiedeva che, in riforma dell'impugnato provvedimento, venisse liquidato il
2 compenso professionale, secondo le tariffe vigenti, in complessivi €
1.890,67 pari ai valori medi ridotti di 1/3.
Il , benché regolarmente evocato, non si costituiva. Controparte_1
Il P.M. chiedeva l'accoglimento del ricorso.
All'odierna udienza il Presidente, verificata la regolarità della notifica,
dichiarava la contumacia del resistente e, sentite le argomentazioni e conclusioni della parte ricorrente, si riservava la decisione.
Ciò premesso in fatto, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
A tal proposito giova ricordare che l'art. 106 del d.P.R. n. 115 del 2002 (che prevede che "il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è
liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili") riguarda il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non anche quello che spetta al difensore d'ufficio, al quale, l'art. 116 del citato d.P.R. estende la disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale ai "limitati effetti" dalla stessa previsti, vale a dire solo per le norme che regolano le forme e la misura della relativa liquidazione
"quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per
il recupero dei crediti professionali" ((cfr. Cass. 06/09/2024 n. 23977; nello stesso senso Cass. 12/12/2019, n. 32764; Cass. 04/05/2022, n. 14085; Cass.
17/11/2022, n. 33920).
3 Preso atto del costante orientamento del S.C. con riguardo al quantum, va rilevato che l'art 106 bis D.P.R. 115/02 prevede che “gli importi spettanti al
difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e
all'investigatore privato siano ridotti ad un terzo”.
Con il DM 55/2014, il ha adottato il Regolamento Controparte_1
recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.
In base al predetto D.M. il compenso dell'avvocato deve essere proporzionato all'importanza dell'opera.
L'art 12 del predetto D.M. stabilisce, infatti, che “ai fini della liquidazione
del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle
caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata,
dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della
gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle
questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali,
dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza
patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della
continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti
fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché
dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle
condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di
4 udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo
necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto
dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei
parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero
possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Ai fini della liquidazione del compenso, dunque, deve tenersi conto di vari fattori della prestazione professionale, quali ad esempio: a) le caratteristiche,
b) l'urgenza, c) il pregio dell'attività prestata, d) l'importanza, e) la natura, f)
le difficoltà e il valore dell'affare, g) le condizioni soggettive del cliente, h) i risultati conseguiti, i) il numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Alla luce di quanto sopra detto, va ritenuto che il difensore di ufficio dell'imputato abbia diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore con riduzione del 50% corrispondente, cui aggiungere l'ulteriore decurtazione di cui all'art. 106-bis del d.P.R. n. 115
del 2002, senza che si possa ritenere che siffatta modalità di liquidazione costituisca violazione del minimo tariffario, in quanto si tratta di disposizione speciale. Il sacrificio delle aspettative economiche del professionista avviene in misura contenuta al fine di contemperare la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato
5 ad un compenso equo (cfr. sul punto da ultimo Cass. 14/02/2024 n. 4048,
nello stesso senso Cass. 27/1272023 n. 36059; Cass. 14/02/2022 n. 4759).
Nella specie, va ritenuto che il compenso spettante all'avv. debba Pt_1
essere determinato in complessivi € 945,34 (€ 2.836,00 ridotti del 50% ex art. 12, comma 1°, D.M. 55/2014 = € 1.418,00 ridotti di 1/3 ex art. 106 bis
D.P.R. 115/2002).
Invero, l'appello è stato dichiarato inammissibile ai sensi del disposto dell'art. 581 c.p.p., in quanto l'odierno ricorrente era privo di procura speciale.
D'altra parte, la questione di legittimità costituzionale sollevata dall'Avv.
in relazione a tale disposizione per giustificare la proposizione Pt_1
dell'appello risultava già all'epoca essere stata ritenuta manifestamente infondata dal S.C. (cfr. Cass. 26/01/2024 n. 3365).
Di tal che il compenso non può che essere determinato nel minimo.
Per le svolte considerazioni, in riforma dell'impugnato provvedimento, va liquidata, in favore dall'Avv. a titolo di compenso la Parte_1
complessiva somma di € 945,34, oltre spese generali nella misura del 15%
(comprensiva delle spese di cui ai docc. 8 e 9 allegati) ed oltre ad IVA e
CPA come per legge, ponendo il pagamento di detta somma a carico dell'Erario.
6 Atteso che l'opposizione è stata accolta in misura ridotta e tenuto conto la mancata resistenza dell'Amministrazione, le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate ex art. 92 c.p.c.
P. Q. M.
Il Presidente della Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
in accoglimento dell'opposizione proposta dall'Avv. con Parte_1
il ricorso depositato il 27/05/2025, avverso il decreto di liquidazione
22/04/2025 emesso dalla Corte d'Appello di Trieste, sezione prima penale,
liquida, in favore dall'Avv. a titolo di compenso la Parte_1
somma di € 945,34, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre ad
IVA e CPA come per legge, ponendo il pagamento di detta somma a carico dell'Erario.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Trieste, il 10/09/2025.
Il Presidente est
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