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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 3060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3060 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 2 Ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2818 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2024, vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma alla Via Fabio Massimo n. Parte_1
45, presso lo studio dell'avv. Nadia Candeloro che la rappresenta e difende per procura in atti
Appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Teti in virtù di procura generale CP_1 alle liti per atti notaio di Roma n 37875/731 del 22.03.2024, Persona_1 elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto di Roma, Via Cesare Beccaria, n. 29.
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4782/2024 pubblicata in data 19.04.2024
Conclusioni delle parti come in atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado 17/05/2023, l'odierna parte appellante allegava di avere ottenuto, mediante decreto di omologa emesso nella procedura di ATP ex art.445 bis c.p.c. RG 7527/2022, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento (art.1 legge 18/80) con decorrenza dalla domanda amministrativa del 01/09/2021 e sino al 31 luglio 2023; che, nonostante avesse CP_ notificato detto decreto all' in data 05/12/2022 e comunicato al medesimo Ente tutti i gli elementi richiesti per procedere al pagamento dei relativi ratei (mediante CP_ invio del modello AP70), l' non aveva corrisposto la prestazione economica dovuta, nonostante fosse trascorso il termine di 120 giorni. CP_ L' non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Successivamente all'iscrizione ed alla notifica del ricorso l'Ente provvedeva alla liquidazione della prestazione assistenziale riconosciuta per la minor somma di
€11.197,72, per cui, con la sentenza impugnata, il Giudice adito ha condannato CP_ l' al pagamento della differenza di € 870,72.
Il Tribunale quantificava le spese di lite in € 900,00.
Con atto di gravame la ha censurato la decisione solo in relazione alla Pt_1 quantificazione delle spese denunciando la violazione e falsa applicazione del DM
n. 55 del 10.3.2014, come modificato dal DM 8 Marzo2018, degli artt. 24 della L.
13.6.1942 n. 794, 4, comma 1, del DM 5.10.1994 n. 585 e della L.
7.11.1957 n.
1051 e dal DM 147.2022, nonché per vizio di motivazione per mancata indicazione del sistema di liquidazione adottato in violazione dei parametri fissati dal DM
n.55/2014.
Ha chiesto la parziale riforma della sentenza ed ha concluso come segue: << Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma parziale della sentenza emessa dal
Tribunale di Roma, sezione Lavoro n. 4782.2024 pubblicata in data 19.04.2024 nel giudizio R.G.16440.2024, non notificata, condannare l' , in favore del Pt_2 difensore antistatario, da quantificarsi ai sensi della normativa vigente, (in misura integrale e nel rispetto del principio della inderogabilità dei minimi tariffari), nella somma di € 1.865,00 (comprensiva dell'importo già liquidato in primo grado a titolo di compenso pari ad € 900,00) oltre spese generali, IVA e CPA, o, comunque, nella diversa somma che parrà di giustizia, oltre la maggiorazione di cui ai sensi
2 CP_ dell'art.4 del DM 55/2014 comma 1 bis. Con condanna dell' al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario >>.
Si è costituito l' difendendosi nel merito e così concludendo “Voglia l'On.le CP_1
Collegio adìto decidere secondo giustizia, previa verifica dell'attività professionale svolta ex adverso nel precedente grado di giudizio e delle tariffe vigenti, tenendo comunque indenne l' dalle spese del presente grado di giudizio” CP_2
All'udienza odierna la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
Preliminarmente si osserva che è coperta da giudicato c.d. interno, per omessa impugnazione, la statuizione di merito di cessazione della materia del contendere.
Nel merito, l'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Parte appellante riconduce, condivisibilmente, il valore della controversia nella fascia compresa tra € 5.200,01-26.000,00, di cui alle tabelle allegate al D.M. n.
55/2014.
Il Collegio, sulla scorta dell'art. 4 del DM 55/2014, ritiene che “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento…” (comma 1).
In applicazione di detta previsione la Corte ritiene che il valore medio debba essere ridotto del 50%, tenuto conto dell'assoluta semplicità e serialità della controversia avendo ad oggetto esclusivamente il “pagamento” di una prestazione nella pacifica e incontestata sussistenza dei requisiti di legge, e venendo esclusivamente in rilievo l'inerzia e/o il ritardo dell'ente nel pagamento, il tutto in assenza di qualsiasi particolare attività processuale.
Non vi è dubbio, poi, che il compenso per l'attività defensionale debba determinarsi tenendo conto dei valori tariffari di cui alla Tabella n. 4 di cui al D.M. n. 55 del
3 2014, come aggiornato dal D.M. n. 37 del 08/03/2018 e, successivamente, dal D.M.
n. 147 del 13/08/2022 in vigore dal 23/10/2022, che, per le cause di previdenza, prevede i compensi minimi come segue: € 465,00 per studio, € 389,00 per introduttiva, ed € 1.011,00 per decisionale.
Le attività difensive svolte innanzi al Tribunale sono sussumibili nella fase di studio della controversia, in quella introduttiva del giudizio e nella fase decisionale, per quanto essa si sia in sostanza limitata alla mera richiesta di accertare la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese di lite (cfr. verbale di udienza del
01/02/2024). Non può essere liquidato nessun compenso, invece, per la c.d. fase istruttoria e/o di trattazione, non essendo stata compiuta nessuna delle attività processuali di cui all'art. 4, comma 5, lett. c) D.M. 55/2014.
Come è noto, l'art. 60, comma 5, r.d. n. 1578 del 1933, prevede la possibilità per il giudice di “attribuire l'onorario in misura inferiore al minimo. In questi casi la decisione del giudice deve essere motivata”; inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 1,
l. n. 724 del 1942, “Nelle cause di particolare semplicità gli onorari possono essere ridotti fino alla metà dei minimi”. Peraltro, la Suprema Corte ha affermato che l'art. 60, comma 5, r.d. n. 1578 del 1933 “consente al giudice di scendere sotto i limiti minimi fissati dalle tariffe professionali quando la causa risulti di facile trattazione, sebbene limitatamente alla voce dell'onorario e non anche a quelle dei diritti e delle spese, e sempre che sia adottata espressa ed adeguata motivazione con riferimento alle circostanze di fatto del processo, non limitata ad una pedissequa enunciazione del criterio legale, ovvero all'aggiunta di un elemento estrinseco, meramente indicativo, quale l'identità delle questioni, fermo che la riduzione dei minimi previsti per gli onorari non può superare il limite della metà, a norma dell'art. 4 della l. n. 724 del 1942” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3961 del 29/02/2016; conformi
Cass. Sez. L, Sentenza n. 17920 del 04/08/2009; Cass. Sez. L, Sentenza n. 949 del
20/01/2010).
Posto che, invero, l'art. 60, comma 5, cit. appare implicitamente abrogato dall'art. 13, comma 6, legge n. 247 del 2012, che rinvia, per le liquidazioni giudiziali, ai soli parametri di cui all'emanando Decreto Ministeriale (oggi D.M. 55/2014), senza riprodurre la disposizione di cui all'art. 4, comma 1, legge n. 794 del 1942, e che, dall'altro, non appare neppure concretamente applicabile, atteso che il D.M.
55/2014 non prevede più onorari minimi e massimi, ma un unico compenso medio, eventualmente aumentabile o diminuibile in applicazione dei parametri generali di
4 cui all'art. 4 D.M. 55/2014, nel caso di specie il giudice di prime cure non ha svolto alcuna motivazione riguardo alla riduzione dei compensi sotto i minimi, limitandosi
- in modo del tutto condivisibile - a porre le spese processuali a carico dell' in CP_1 base al criterio della c.d. soccombenza virtuale ed evidenziando che l' aveva CP_2 liquidato la prestazione in epoca successiva alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Si consideri, inoltre, che per consolidata giurisprudenza di legittimità, a seguito delle modifiche del D.M. 55/2014 apportate dal D.M. 37/2018, “non è dato al giudice scendere al di sotto dei minimi, in quanto aventi carattere inderogabile”
(Cass. 9185/2023). I giudici di legittimità hanno precisato che “La novellata previsione dell'art. 4, comma primo, è difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%”, sicché attualmente “non
è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali- e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale”.
Alla luce dei suesposti principi, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare, in favore dell'appellante la somma di € 1.865,00 (465,00 + 389,00 + 1.011,00) per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15
%. Il primo giudice, diversamente, ha liquidato il minor importo complessivo di €
900,00, sicché l'appello deve essere accolto, essendo evidente la immotivata violazione dei c.d. minimi tariffari.
Alla luce di tutto quando fin qui ritenuto, l'appello va accolto e la sentenza impugnata parzialmente riformata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza (“In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite
a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio” Cass. Sez. L., Ordinanza n.
602 del 14/01/2019) e si liquidano tenendo conto dell'attività processuale svolta,
5 dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (come emendato dal D.M. 147/2022), della semplicità della lite e del suo valore pari alla maggior somma riconosciuta dal giudice dell'impugnazione.
Non è accoglibile la richiesta dell'odierna parte appellante di liquidazione della maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014 (“Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”), trattandosi di un aumento comunque rimesso all'esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, orientato da un apprezzamento di fatto sulle tecniche informatiche in concreto adoperate dal difensore nel deposito telematico: si osserva in proposito che la parte non ha indicato in modo sufficientemente specifico le tecniche informatiche eventualmente utilizzate per agevolare la consultazione e/o fruizione del ricorso di primo grado, idonee a consentire la ricerca testuale e la navigazione all'interno dello stesso, limitandosi ad allegare genericamente di aver redatto l'atto introduttivo con le modalità di cui all'art. 4, comma 1 bis, D.M. n.
55/2014.
Si consideri, ancora sul punto, che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare in materia che, da un lato, “non è configurabile la violazione in questione ove alla base della deroga vi è un potere discrezionale del giudice di concedere o meno
l'aumento tariffario” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 35753 del 06/12/2022); inoltre, che “In tema di spese processuali, l'aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione,
è dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22762 del 27/07/2023), circostanze non ravvisabili nel caso di specie, caratterizzato, come si è detto, dall'assoluta semplicità della controversia.
6
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' al pagamento delle spese di lite di primo grado CP_1 nella maggior misura di € 1.865,00, in luogo di € 900,00 liquidate in prime cure, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Condanna l' al pagamento delle CP_1 spese del grado, che si liquidano in € 250,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Roma, 2 Ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 2 Ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2818 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2024, vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma alla Via Fabio Massimo n. Parte_1
45, presso lo studio dell'avv. Nadia Candeloro che la rappresenta e difende per procura in atti
Appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Teti in virtù di procura generale CP_1 alle liti per atti notaio di Roma n 37875/731 del 22.03.2024, Persona_1 elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto di Roma, Via Cesare Beccaria, n. 29.
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4782/2024 pubblicata in data 19.04.2024
Conclusioni delle parti come in atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado 17/05/2023, l'odierna parte appellante allegava di avere ottenuto, mediante decreto di omologa emesso nella procedura di ATP ex art.445 bis c.p.c. RG 7527/2022, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento (art.1 legge 18/80) con decorrenza dalla domanda amministrativa del 01/09/2021 e sino al 31 luglio 2023; che, nonostante avesse CP_ notificato detto decreto all' in data 05/12/2022 e comunicato al medesimo Ente tutti i gli elementi richiesti per procedere al pagamento dei relativi ratei (mediante CP_ invio del modello AP70), l' non aveva corrisposto la prestazione economica dovuta, nonostante fosse trascorso il termine di 120 giorni. CP_ L' non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Successivamente all'iscrizione ed alla notifica del ricorso l'Ente provvedeva alla liquidazione della prestazione assistenziale riconosciuta per la minor somma di
€11.197,72, per cui, con la sentenza impugnata, il Giudice adito ha condannato CP_ l' al pagamento della differenza di € 870,72.
Il Tribunale quantificava le spese di lite in € 900,00.
Con atto di gravame la ha censurato la decisione solo in relazione alla Pt_1 quantificazione delle spese denunciando la violazione e falsa applicazione del DM
n. 55 del 10.3.2014, come modificato dal DM 8 Marzo2018, degli artt. 24 della L.
13.6.1942 n. 794, 4, comma 1, del DM 5.10.1994 n. 585 e della L.
7.11.1957 n.
1051 e dal DM 147.2022, nonché per vizio di motivazione per mancata indicazione del sistema di liquidazione adottato in violazione dei parametri fissati dal DM
n.55/2014.
Ha chiesto la parziale riforma della sentenza ed ha concluso come segue: << Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma parziale della sentenza emessa dal
Tribunale di Roma, sezione Lavoro n. 4782.2024 pubblicata in data 19.04.2024 nel giudizio R.G.16440.2024, non notificata, condannare l' , in favore del Pt_2 difensore antistatario, da quantificarsi ai sensi della normativa vigente, (in misura integrale e nel rispetto del principio della inderogabilità dei minimi tariffari), nella somma di € 1.865,00 (comprensiva dell'importo già liquidato in primo grado a titolo di compenso pari ad € 900,00) oltre spese generali, IVA e CPA, o, comunque, nella diversa somma che parrà di giustizia, oltre la maggiorazione di cui ai sensi
2 CP_ dell'art.4 del DM 55/2014 comma 1 bis. Con condanna dell' al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario >>.
Si è costituito l' difendendosi nel merito e così concludendo “Voglia l'On.le CP_1
Collegio adìto decidere secondo giustizia, previa verifica dell'attività professionale svolta ex adverso nel precedente grado di giudizio e delle tariffe vigenti, tenendo comunque indenne l' dalle spese del presente grado di giudizio” CP_2
All'udienza odierna la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
Preliminarmente si osserva che è coperta da giudicato c.d. interno, per omessa impugnazione, la statuizione di merito di cessazione della materia del contendere.
Nel merito, l'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Parte appellante riconduce, condivisibilmente, il valore della controversia nella fascia compresa tra € 5.200,01-26.000,00, di cui alle tabelle allegate al D.M. n.
55/2014.
Il Collegio, sulla scorta dell'art. 4 del DM 55/2014, ritiene che “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento…” (comma 1).
In applicazione di detta previsione la Corte ritiene che il valore medio debba essere ridotto del 50%, tenuto conto dell'assoluta semplicità e serialità della controversia avendo ad oggetto esclusivamente il “pagamento” di una prestazione nella pacifica e incontestata sussistenza dei requisiti di legge, e venendo esclusivamente in rilievo l'inerzia e/o il ritardo dell'ente nel pagamento, il tutto in assenza di qualsiasi particolare attività processuale.
Non vi è dubbio, poi, che il compenso per l'attività defensionale debba determinarsi tenendo conto dei valori tariffari di cui alla Tabella n. 4 di cui al D.M. n. 55 del
3 2014, come aggiornato dal D.M. n. 37 del 08/03/2018 e, successivamente, dal D.M.
n. 147 del 13/08/2022 in vigore dal 23/10/2022, che, per le cause di previdenza, prevede i compensi minimi come segue: € 465,00 per studio, € 389,00 per introduttiva, ed € 1.011,00 per decisionale.
Le attività difensive svolte innanzi al Tribunale sono sussumibili nella fase di studio della controversia, in quella introduttiva del giudizio e nella fase decisionale, per quanto essa si sia in sostanza limitata alla mera richiesta di accertare la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese di lite (cfr. verbale di udienza del
01/02/2024). Non può essere liquidato nessun compenso, invece, per la c.d. fase istruttoria e/o di trattazione, non essendo stata compiuta nessuna delle attività processuali di cui all'art. 4, comma 5, lett. c) D.M. 55/2014.
Come è noto, l'art. 60, comma 5, r.d. n. 1578 del 1933, prevede la possibilità per il giudice di “attribuire l'onorario in misura inferiore al minimo. In questi casi la decisione del giudice deve essere motivata”; inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 1,
l. n. 724 del 1942, “Nelle cause di particolare semplicità gli onorari possono essere ridotti fino alla metà dei minimi”. Peraltro, la Suprema Corte ha affermato che l'art. 60, comma 5, r.d. n. 1578 del 1933 “consente al giudice di scendere sotto i limiti minimi fissati dalle tariffe professionali quando la causa risulti di facile trattazione, sebbene limitatamente alla voce dell'onorario e non anche a quelle dei diritti e delle spese, e sempre che sia adottata espressa ed adeguata motivazione con riferimento alle circostanze di fatto del processo, non limitata ad una pedissequa enunciazione del criterio legale, ovvero all'aggiunta di un elemento estrinseco, meramente indicativo, quale l'identità delle questioni, fermo che la riduzione dei minimi previsti per gli onorari non può superare il limite della metà, a norma dell'art. 4 della l. n. 724 del 1942” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3961 del 29/02/2016; conformi
Cass. Sez. L, Sentenza n. 17920 del 04/08/2009; Cass. Sez. L, Sentenza n. 949 del
20/01/2010).
Posto che, invero, l'art. 60, comma 5, cit. appare implicitamente abrogato dall'art. 13, comma 6, legge n. 247 del 2012, che rinvia, per le liquidazioni giudiziali, ai soli parametri di cui all'emanando Decreto Ministeriale (oggi D.M. 55/2014), senza riprodurre la disposizione di cui all'art. 4, comma 1, legge n. 794 del 1942, e che, dall'altro, non appare neppure concretamente applicabile, atteso che il D.M.
55/2014 non prevede più onorari minimi e massimi, ma un unico compenso medio, eventualmente aumentabile o diminuibile in applicazione dei parametri generali di
4 cui all'art. 4 D.M. 55/2014, nel caso di specie il giudice di prime cure non ha svolto alcuna motivazione riguardo alla riduzione dei compensi sotto i minimi, limitandosi
- in modo del tutto condivisibile - a porre le spese processuali a carico dell' in CP_1 base al criterio della c.d. soccombenza virtuale ed evidenziando che l' aveva CP_2 liquidato la prestazione in epoca successiva alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Si consideri, inoltre, che per consolidata giurisprudenza di legittimità, a seguito delle modifiche del D.M. 55/2014 apportate dal D.M. 37/2018, “non è dato al giudice scendere al di sotto dei minimi, in quanto aventi carattere inderogabile”
(Cass. 9185/2023). I giudici di legittimità hanno precisato che “La novellata previsione dell'art. 4, comma primo, è difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%”, sicché attualmente “non
è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali- e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale”.
Alla luce dei suesposti principi, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare, in favore dell'appellante la somma di € 1.865,00 (465,00 + 389,00 + 1.011,00) per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15
%. Il primo giudice, diversamente, ha liquidato il minor importo complessivo di €
900,00, sicché l'appello deve essere accolto, essendo evidente la immotivata violazione dei c.d. minimi tariffari.
Alla luce di tutto quando fin qui ritenuto, l'appello va accolto e la sentenza impugnata parzialmente riformata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza (“In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite
a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio” Cass. Sez. L., Ordinanza n.
602 del 14/01/2019) e si liquidano tenendo conto dell'attività processuale svolta,
5 dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (come emendato dal D.M. 147/2022), della semplicità della lite e del suo valore pari alla maggior somma riconosciuta dal giudice dell'impugnazione.
Non è accoglibile la richiesta dell'odierna parte appellante di liquidazione della maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014 (“Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”), trattandosi di un aumento comunque rimesso all'esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, orientato da un apprezzamento di fatto sulle tecniche informatiche in concreto adoperate dal difensore nel deposito telematico: si osserva in proposito che la parte non ha indicato in modo sufficientemente specifico le tecniche informatiche eventualmente utilizzate per agevolare la consultazione e/o fruizione del ricorso di primo grado, idonee a consentire la ricerca testuale e la navigazione all'interno dello stesso, limitandosi ad allegare genericamente di aver redatto l'atto introduttivo con le modalità di cui all'art. 4, comma 1 bis, D.M. n.
55/2014.
Si consideri, ancora sul punto, che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare in materia che, da un lato, “non è configurabile la violazione in questione ove alla base della deroga vi è un potere discrezionale del giudice di concedere o meno
l'aumento tariffario” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 35753 del 06/12/2022); inoltre, che “In tema di spese processuali, l'aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione,
è dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22762 del 27/07/2023), circostanze non ravvisabili nel caso di specie, caratterizzato, come si è detto, dall'assoluta semplicità della controversia.
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P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' al pagamento delle spese di lite di primo grado CP_1 nella maggior misura di € 1.865,00, in luogo di € 900,00 liquidate in prime cure, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Condanna l' al pagamento delle CP_1 spese del grado, che si liquidano in € 250,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Roma, 2 Ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
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