Art. 18. (Richiesta e decorrenza della pensione)
La pensione deve essere richiesta alla Cassa con domanda scritta.
La pensione di invalidita' decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello nel quale e' presentata la domanda.
La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'assicurato compia il 650 anno di eta', o, se le condizioni di contribuzione di cui al precedente articolo 13, sono raggiunte dopo il compimento di detta eta', dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' perfezionato il diritto alla pensione.
La pensione a favore dei superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la morte dell'iscritto o del pensionato.
In caso di ritardata presentazione della domanda sono dovuti gli arretrati senza interessi con un massimo di cinque annualita'.
La pensione annua e' pagata in tredici rate uguali: una al principio di ciascun mese e una in occasione delle festivita' natalizie.
La pensione deve essere richiesta alla Cassa con domanda scritta.
La pensione di invalidita' decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello nel quale e' presentata la domanda.
La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'assicurato compia il 650 anno di eta', o, se le condizioni di contribuzione di cui al precedente articolo 13, sono raggiunte dopo il compimento di detta eta', dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' perfezionato il diritto alla pensione.
La pensione a favore dei superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la morte dell'iscritto o del pensionato.
In caso di ritardata presentazione della domanda sono dovuti gli arretrati senza interessi con un massimo di cinque annualita'.
La pensione annua e' pagata in tredici rate uguali: una al principio di ciascun mese e una in occasione delle festivita' natalizie.