Art. 7. (Contribuzione durante i periodi di assenza dal servizio e riconoscimento di tali periodi ai fini previdenziali)
L'obbligo del versamento del contributo permane, a carico delle aziende e dell'agente, nei periodi di sospensione dal servizio, quando continui, anche in misura ridotta, la corresponsione della retribuzione, nonche' nei periodi di assenza dal servizio per i quali sia corrisposto il trattamento economico di malattia o di infortunio da parte delle casse di soccorso.
I periodi di assenza dal servizio senza retribuzione ovvero di sospensione della medesima, non coperti da contribuzione ai sensi del precedente comma, sono considerati utili, agli effetti della pensione, quando la loro durata complessiva non ecceda i quattro mesi nel corso dell'intero servizio prestato dall'agente con iscrizione al Fondo.
In favore degli agenti dipendenti da aziende cui non si applicano le norme dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 , sono computati utili, su domanda, agli effetti della pensione, i periodi scoperti di contribuzione per assenza dal servizio a causa di malattia o infortunio verificatisi dopo l'inizio dell'iscrizione al Fondo ed in costanza di un rapporto di lavoro che ne comporti l'obbligo, purche' complessivamente non eccedano i dodici mesi nel corso dell'intero servizio prestato con iscrizione al Fondo medesimo.
A tal fine gli interessati debbono presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita dichiarazione rilasciata dall'ente dal quale sono stati assistiti.
Nel corso dei periodi di assenza dal servizio senza retribuzione ovvero di sospensione della medesima, quando non si verifichino le condizioni indicate nei precedenti commi, e' in facolta' dell'azienda o dell'agente di continuare a corrispondere integralmente il contributo nei termini e con le modalita' previsti per il personale in attivita' di servizio, come se l'assenza o la sospensione non si fossero verificate, ottenendone il riconoscimento agli effetti della pensione, sempreche' gli stessi periodi non siano riconosciuti utili per altre forme obbligatorie di previdenza.
L'obbligo del versamento del contributo permane, a carico delle aziende e dell'agente, nei periodi di sospensione dal servizio, quando continui, anche in misura ridotta, la corresponsione della retribuzione, nonche' nei periodi di assenza dal servizio per i quali sia corrisposto il trattamento economico di malattia o di infortunio da parte delle casse di soccorso.
I periodi di assenza dal servizio senza retribuzione ovvero di sospensione della medesima, non coperti da contribuzione ai sensi del precedente comma, sono considerati utili, agli effetti della pensione, quando la loro durata complessiva non ecceda i quattro mesi nel corso dell'intero servizio prestato dall'agente con iscrizione al Fondo.
In favore degli agenti dipendenti da aziende cui non si applicano le norme dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 , sono computati utili, su domanda, agli effetti della pensione, i periodi scoperti di contribuzione per assenza dal servizio a causa di malattia o infortunio verificatisi dopo l'inizio dell'iscrizione al Fondo ed in costanza di un rapporto di lavoro che ne comporti l'obbligo, purche' complessivamente non eccedano i dodici mesi nel corso dell'intero servizio prestato con iscrizione al Fondo medesimo.
A tal fine gli interessati debbono presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita dichiarazione rilasciata dall'ente dal quale sono stati assistiti.
Nel corso dei periodi di assenza dal servizio senza retribuzione ovvero di sospensione della medesima, quando non si verifichino le condizioni indicate nei precedenti commi, e' in facolta' dell'azienda o dell'agente di continuare a corrispondere integralmente il contributo nei termini e con le modalita' previsti per il personale in attivita' di servizio, come se l'assenza o la sospensione non si fossero verificate, ottenendone il riconoscimento agli effetti della pensione, sempreche' gli stessi periodi non siano riconosciuti utili per altre forme obbligatorie di previdenza.