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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/11/2025, n. 2277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2277 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1441/2016 del Ruolo Generale, con oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2059 c.c., vertente
tra
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Domenico Parte_1
RE in Potenza alla Via Isca del Pioppo n. 2 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti; ATTORE
contro
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa, dall'Avv. Michele Albano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Potenza alla
Via Siracusa n. 97; CONVENUTA
Conclusioni: come da atti e verbali di causa del 16..05.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 18.04.2016, l'attore esponeva che, in qualità di titolare dell'omonima azienda, era titolare del rapporto di conto corrente n. 30051 acceso presso la
[...]
Agenzia di Potenza. In data 8.06.2015, non essendo più interessato alla prosecuzione CP_1 del rapporto, con saldo di euro 5.200,00, chiedeva di versare, a saldo e stralcio della posizione debitoria, il 50% dell'importo a debito complessivo, pari ad euro 2.600,00. Tale istanza veniva accolta dalla e l'attore versava, a saldo e stralcio del debito residuo, la somma di euro CP_1
2.600,00. La Banca gli comunicava che avrebbe, comunque, proceduto alla segnalazione della differenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia. A seguito dell'intervenuta segnalazione,
l'attore inviava alla Banca convenuta raccomandata a.r. del 18.09.2015 chiedendo di provvedere alla cancellazione della stessa. In riscontro, la con missiva del 7.10.2015 Controparte_2 comunicava di aver provveduto a quanto chiesto. Ritiene l'attore che l'illegittima segnalazione, anche se a seguito cancellata, abbia prodotto effetti pregiudizievoli e danni alla propria onorabilità
e tanto da poter condizionare l'accesso ad altre forme di finanziamento. L'istante addebitava alla convenuta, ogni responsabilità nella gestione della segnalazione a CP_1 sofferenza e nei tempi della sua cancellazione, con conseguente domanda risarcitoria, per il danno all'immagine, danno patrimoniale e non, illegittimamente subiti.
Concludeva: per la dichiarazione della illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca
d'Italia effettuata dalla convenuta e condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni ex art. CP_1
2059 c.c. per un importo non inferiore ad euro 50.000,00 o di quella diverso, maggiore o minore da accertarsi in corso di causa. Con vittoria delle spese di giustizia da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi anticipatario.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26.09.2016 la si costituiva in giudizio per CP_1 contestare e respingere ogni avverso dedotto. Riteneva ogni domanda attorea infondata sia in fatto che in diritto, nonché arbitraria.
Preliminarmente eccepiva la difformità nell'atto di citazione del valore della domanda indicato per euro 26.000,00 a fronte del richiesto pari ad euro 50.000,00, e che, in mancanza del pagamento del contributo unificato integrativo chiedeva dichiararsi l'improcedibilità della domanda. Nel merito lamentava e contestava ogni richiesta danni in quanto priva di ogni elemento probatorio.
Evidenziava l'infondatezza e pretestuosità di ogni altro assunto. Riteneva pienamente legittimo l'operato della assumeva che l'attore fosse stato preventivamente informato della CP_1 segnalazione presso la Centrale Rischi e che tale segnalazione è obbligatoria quando vi sia passaggio a perdita di sofferenza e tanto, a prescindere dal valore della sofferenza, nel caso specifico trattasi di segnalazione di tipo qualitativo, inframensile e priva di importo, della durata di sessanta giorni dal 1.08.2015 30.09.2015 ovvero, fino alla la chiusura della sofferenza a perdita.
Concludeva, in via preliminare: per l'improcedibilità della domanda stante la difformità tra il valore della domanda dichiarato ai fini del contributo unificato versato e quello chiesto;
nel merito: per il rigetto di tutte le domande, con condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc. Con vittoria delle spese del giudizio.
Instauratosi il giudizio, all'udienza del 19.10.2016 il Giudice designato, su richiesta delle parti, assegnava i termini ex art. 183 VI c. cpc e con provvedimento dell'8.06.2017 ammetteva la prova per testi indicata dalle parti. La causa, istruita con documenti, e prova testimoniale, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.05.2025 con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Le parti depositavano ritualmente le comparse conclusionali.
La domanda attorea è infondata e non merita accoglimento.
Nel contesto bancario, la segnalazione alla C.R. della Banca d'Italia rappresenta uno strumento fondamentale per monitorare l'affidabilità creditizia dei clienti, tuttavia, tale potere non è privo di limiti. Una recente decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario (Collegio di Milano n. 2297/2025) ha riaffermato con forza l'obbligo per gli intermediari di preavvisare il cliente prima di procedere alla segnalazione, pena la nullità della stessa e il possibile risarcimento del danno. Tale decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato che valorizza il principio del contraddittorio anche nei rapporti tra banca e cliente. L'intermediario, prima di effettuare la segnalazione, è tenuto a comunicare preventivamente l'intenzione di procedere, concedendo al cliente un termine congruo per fornire eventuali chiarimenti o per sanare la propria posizione e, tale obbligo discende dai principi di buona fede e correttezza contrattuale ex artt. 1175 e 1375 cc. La segnalazione in C.R., pur essendo un atto dovuto in presenza di determinati presupposti, non deve mai prescindere dal rispetto delle garanzie minime di trasparenza e partecipazione. Spetta alla banca l'onere della prova, ovvero, dimostrare di aver adempiuto all'obbligo di preavviso e, in assenza di prova documentale la segnalazione è da considerarsi illegittima. Per i clienti bancari ciò significa che è sempre possibile contestare una segnalazione ritenuta ingiusta richiedendo l'intervento dell'ABF o, agendo in giudizio, per ottenere la cancellazione e il dovuto risarcimento.
Anche la comunicazione di precisa che gli intermediari, prima di stipulare un accordo a CP_3 saldo e stralcio avranno cura di chiarire al cliente obblighi di informazione e trasparenza nei confronti della clientela, le conseguenze che esso comporta in termini di segnalazione alla C.R. in particolare, dovranno indicare al cliente se il raggiungimento dell'accordo comporti la segnalazione nella categoria a sofferenza crediti passati a perdita.
Nel caso di specie, si discute dell'illegittimità della segnalazione presso la C.R. dell'esposizione debitoria a seguito di intervenuto accordo e definizione della posizione debitoria dell'attore.
A riguardo, con la decisone n. 647/2025 il Collegio di Milano dell'ABF si è pronunciata sulla legittima permanenza della segnalazione in C.R. dell'esposizione creditoria, nonostante la sua definizione transattiva. Ritiene il Collegio dell'ABF che anche quando siano rinegoziati i termini del rapporto originario l'intermediario deve segnalare in C.R. l'intero finanziamento provvedendo alla riduzione periodica degli importi segnalati in corrispondenza dei pagamenti convenuti con il debitore e, all'esaurimento del piano di rientro concordato con il debitore, quella quota di finanziamento non coperta dalla transazione deve essere classificata come “sofferenza passata a perdita” e la relativa segnalazione deve permanere in C.R. per i successivi trentasei mesi.
L'attore nella presente fattispecie fa istanza di risarcimento dei danni subiti per lesione all'onorabilità ed immagine contro l'intermediario creditore poiché, a seguito di proposta transattiva a saldo e stralcio approvata dall'intermediario, constatava la segnalazione in C.R., a suo dire ingiusta ed illegittima e lamentava la conseguente impossibilità di accedere a nuovi finanziamenti.
In caso di accordo transattivo, prima della stipula, la banca è obbligata a informare il cliente delle conseguenze della segnalazione alla C.R.. la cancellazione non è immediata ma avviene automaticamente solo dopo un certo periodo di tempo che spesso è di trentasei mesi dalla data di regolarizzazione della posizione o dalla data di estinzione completa del debito. L'effetto principale dell'accordo è la regolarizzazione del debito che poi, porta alla cancellazione della segnalazione in base ai tempi stabiliti dalla legge.
Parte attrice a fondamento della sua domanda produceva in atti le missive intercorse tra le parti, la proposta transattiva e l'accordo raggiunto, il proprio adempimento e il prospetto sintetico della
Centrale Rischi e foglio informativo. Per tabulas risulta l'originale debito di euro 5.200,00 e l'accordo pari al 50% del dovuto. Dalla nota del 9.07.2015 firmata dall'attore si evince che la CP_1 espressamente gli comunicava che a seguito della transazione avrebbe segnalato presso la Centrale
Rischi la perdita subita a sofferenza, successiva chiusura con segnalazione della quota di credito non recuperata e segnalazione a sistema per trentasei mesi. Anche i testi escussi, ritenuti attendili, affermano che l'attore veniva edotto che, a seguito della transazione ci sarebbe stata la segnalazione presso la C.R. e, nello specifico: il teste dipendente della banca, escusso all'udienza del Tes_1
15.11.2017 precisava che al momento della proposta transattiva comunicava all'attore che ci sarebbe stata una segnalazione di sofferenza con cancellazione nel mese successivo;
all'udienza del
29.06.2018 il teste direttore della filiale di Potenza precisava che l'attore ritirava a mani la Tes_2 racc. del 9.07.2015 firmata dallo stesso, con cui la comunicava di accettare la proposta CP_1 transattiva con passaggio a sofferenza, chiusura a perdita e segnalazione a sistema.
Da quanto esposto, nessuna responsabilità è addebitabile alla che ha dato pienamente prova CP_1 di aver informato preventivamente il cliente della segnalazione a sofferenza, di aver agito ed operato legittimamente e in ossequio alle normative vigenti.
Anche per tabulas è provato che, la segnalazione per cui è causa, dall'1.08.2015 al 30.09.2015, di sessanta giorni, è cessata nell'immediatezza a seguito della chiusura della sofferenza a perdita, quindi ad un intervallo di tempo decisamente regolare e tempestivo, proporzionato in rapporto all'attività di cancellazione;
che la segnalazione ha riguardato una perdita subita dalla banca a seguito di intervenuta transazione, di natura qualitativa e priva di importo. In tal senso, la stessa
Banca d'Italia, con apposita circolare, ha rilevato l'obbligatorietà dell'istituto bancario in caso di accettazione di una transazione a saldo e stralcio di segnalare la sofferenza senza alcuna valutazione sullo stato di insolvenza.
Va perciò esclusa ogni responsabilità della banca convenuta per la segnalazione alla CR dell'attore e per la ritardata cancellazione.
Ne consegue il rigetto di ogni domanda attorea in ordina ai danni lamentati. Si aggiunga a riguardo che alcun danno all'immagine, danno patrimoniale e non, risultano provati né tantomeno risulta la prova del nesso di causalità tra l'evento e il danno.
Il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come "danno conseguenza", non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione del fatto o della notizia lesivi, la rilevanza dell'offesa
/discredito sociale e la posizione sociale del danneggiato.
Va disattesa, altresì, la richiesta di improcedibilità sollevata in via pregiudiziale dalla banca convenuta per difformità del dichiarato valore della causa di 26.000,00 a fronte di quanto chiesto di euro 50.000,00. Nella fattispecie, l'ulteriore importo del contributo unificato ha natura di debito tributario, per l'effetto la questione è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria
(Cass. Civ. SSUU 20.02.2020 n. 4315).
Va, anche, disattesa l'istanza per lite temeraria ex art. 96 cpc richiesta da parte convenuta. Non risulta provato che l'attore abbia agito in malafede o colpa grave né tantomeno che parte convenuta abbia subito un danno a causa della condotta temeraria di controparte.
La peculiarità delle questioni trattate e la soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, per le ragioni precisate in motivazione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
- Rigetta ogni domanda;
- Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti
Così deciso in Potenza, 15.11.2025.
Il G.O.P.
Dr.ssa Caterina Genzano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1441/2016 del Ruolo Generale, con oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2059 c.c., vertente
tra
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Domenico Parte_1
RE in Potenza alla Via Isca del Pioppo n. 2 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti; ATTORE
contro
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa, dall'Avv. Michele Albano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Potenza alla
Via Siracusa n. 97; CONVENUTA
Conclusioni: come da atti e verbali di causa del 16..05.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 18.04.2016, l'attore esponeva che, in qualità di titolare dell'omonima azienda, era titolare del rapporto di conto corrente n. 30051 acceso presso la
[...]
Agenzia di Potenza. In data 8.06.2015, non essendo più interessato alla prosecuzione CP_1 del rapporto, con saldo di euro 5.200,00, chiedeva di versare, a saldo e stralcio della posizione debitoria, il 50% dell'importo a debito complessivo, pari ad euro 2.600,00. Tale istanza veniva accolta dalla e l'attore versava, a saldo e stralcio del debito residuo, la somma di euro CP_1
2.600,00. La Banca gli comunicava che avrebbe, comunque, proceduto alla segnalazione della differenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia. A seguito dell'intervenuta segnalazione,
l'attore inviava alla Banca convenuta raccomandata a.r. del 18.09.2015 chiedendo di provvedere alla cancellazione della stessa. In riscontro, la con missiva del 7.10.2015 Controparte_2 comunicava di aver provveduto a quanto chiesto. Ritiene l'attore che l'illegittima segnalazione, anche se a seguito cancellata, abbia prodotto effetti pregiudizievoli e danni alla propria onorabilità
e tanto da poter condizionare l'accesso ad altre forme di finanziamento. L'istante addebitava alla convenuta, ogni responsabilità nella gestione della segnalazione a CP_1 sofferenza e nei tempi della sua cancellazione, con conseguente domanda risarcitoria, per il danno all'immagine, danno patrimoniale e non, illegittimamente subiti.
Concludeva: per la dichiarazione della illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca
d'Italia effettuata dalla convenuta e condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni ex art. CP_1
2059 c.c. per un importo non inferiore ad euro 50.000,00 o di quella diverso, maggiore o minore da accertarsi in corso di causa. Con vittoria delle spese di giustizia da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi anticipatario.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26.09.2016 la si costituiva in giudizio per CP_1 contestare e respingere ogni avverso dedotto. Riteneva ogni domanda attorea infondata sia in fatto che in diritto, nonché arbitraria.
Preliminarmente eccepiva la difformità nell'atto di citazione del valore della domanda indicato per euro 26.000,00 a fronte del richiesto pari ad euro 50.000,00, e che, in mancanza del pagamento del contributo unificato integrativo chiedeva dichiararsi l'improcedibilità della domanda. Nel merito lamentava e contestava ogni richiesta danni in quanto priva di ogni elemento probatorio.
Evidenziava l'infondatezza e pretestuosità di ogni altro assunto. Riteneva pienamente legittimo l'operato della assumeva che l'attore fosse stato preventivamente informato della CP_1 segnalazione presso la Centrale Rischi e che tale segnalazione è obbligatoria quando vi sia passaggio a perdita di sofferenza e tanto, a prescindere dal valore della sofferenza, nel caso specifico trattasi di segnalazione di tipo qualitativo, inframensile e priva di importo, della durata di sessanta giorni dal 1.08.2015 30.09.2015 ovvero, fino alla la chiusura della sofferenza a perdita.
Concludeva, in via preliminare: per l'improcedibilità della domanda stante la difformità tra il valore della domanda dichiarato ai fini del contributo unificato versato e quello chiesto;
nel merito: per il rigetto di tutte le domande, con condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc. Con vittoria delle spese del giudizio.
Instauratosi il giudizio, all'udienza del 19.10.2016 il Giudice designato, su richiesta delle parti, assegnava i termini ex art. 183 VI c. cpc e con provvedimento dell'8.06.2017 ammetteva la prova per testi indicata dalle parti. La causa, istruita con documenti, e prova testimoniale, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.05.2025 con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Le parti depositavano ritualmente le comparse conclusionali.
La domanda attorea è infondata e non merita accoglimento.
Nel contesto bancario, la segnalazione alla C.R. della Banca d'Italia rappresenta uno strumento fondamentale per monitorare l'affidabilità creditizia dei clienti, tuttavia, tale potere non è privo di limiti. Una recente decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario (Collegio di Milano n. 2297/2025) ha riaffermato con forza l'obbligo per gli intermediari di preavvisare il cliente prima di procedere alla segnalazione, pena la nullità della stessa e il possibile risarcimento del danno. Tale decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato che valorizza il principio del contraddittorio anche nei rapporti tra banca e cliente. L'intermediario, prima di effettuare la segnalazione, è tenuto a comunicare preventivamente l'intenzione di procedere, concedendo al cliente un termine congruo per fornire eventuali chiarimenti o per sanare la propria posizione e, tale obbligo discende dai principi di buona fede e correttezza contrattuale ex artt. 1175 e 1375 cc. La segnalazione in C.R., pur essendo un atto dovuto in presenza di determinati presupposti, non deve mai prescindere dal rispetto delle garanzie minime di trasparenza e partecipazione. Spetta alla banca l'onere della prova, ovvero, dimostrare di aver adempiuto all'obbligo di preavviso e, in assenza di prova documentale la segnalazione è da considerarsi illegittima. Per i clienti bancari ciò significa che è sempre possibile contestare una segnalazione ritenuta ingiusta richiedendo l'intervento dell'ABF o, agendo in giudizio, per ottenere la cancellazione e il dovuto risarcimento.
Anche la comunicazione di precisa che gli intermediari, prima di stipulare un accordo a CP_3 saldo e stralcio avranno cura di chiarire al cliente obblighi di informazione e trasparenza nei confronti della clientela, le conseguenze che esso comporta in termini di segnalazione alla C.R. in particolare, dovranno indicare al cliente se il raggiungimento dell'accordo comporti la segnalazione nella categoria a sofferenza crediti passati a perdita.
Nel caso di specie, si discute dell'illegittimità della segnalazione presso la C.R. dell'esposizione debitoria a seguito di intervenuto accordo e definizione della posizione debitoria dell'attore.
A riguardo, con la decisone n. 647/2025 il Collegio di Milano dell'ABF si è pronunciata sulla legittima permanenza della segnalazione in C.R. dell'esposizione creditoria, nonostante la sua definizione transattiva. Ritiene il Collegio dell'ABF che anche quando siano rinegoziati i termini del rapporto originario l'intermediario deve segnalare in C.R. l'intero finanziamento provvedendo alla riduzione periodica degli importi segnalati in corrispondenza dei pagamenti convenuti con il debitore e, all'esaurimento del piano di rientro concordato con il debitore, quella quota di finanziamento non coperta dalla transazione deve essere classificata come “sofferenza passata a perdita” e la relativa segnalazione deve permanere in C.R. per i successivi trentasei mesi.
L'attore nella presente fattispecie fa istanza di risarcimento dei danni subiti per lesione all'onorabilità ed immagine contro l'intermediario creditore poiché, a seguito di proposta transattiva a saldo e stralcio approvata dall'intermediario, constatava la segnalazione in C.R., a suo dire ingiusta ed illegittima e lamentava la conseguente impossibilità di accedere a nuovi finanziamenti.
In caso di accordo transattivo, prima della stipula, la banca è obbligata a informare il cliente delle conseguenze della segnalazione alla C.R.. la cancellazione non è immediata ma avviene automaticamente solo dopo un certo periodo di tempo che spesso è di trentasei mesi dalla data di regolarizzazione della posizione o dalla data di estinzione completa del debito. L'effetto principale dell'accordo è la regolarizzazione del debito che poi, porta alla cancellazione della segnalazione in base ai tempi stabiliti dalla legge.
Parte attrice a fondamento della sua domanda produceva in atti le missive intercorse tra le parti, la proposta transattiva e l'accordo raggiunto, il proprio adempimento e il prospetto sintetico della
Centrale Rischi e foglio informativo. Per tabulas risulta l'originale debito di euro 5.200,00 e l'accordo pari al 50% del dovuto. Dalla nota del 9.07.2015 firmata dall'attore si evince che la CP_1 espressamente gli comunicava che a seguito della transazione avrebbe segnalato presso la Centrale
Rischi la perdita subita a sofferenza, successiva chiusura con segnalazione della quota di credito non recuperata e segnalazione a sistema per trentasei mesi. Anche i testi escussi, ritenuti attendili, affermano che l'attore veniva edotto che, a seguito della transazione ci sarebbe stata la segnalazione presso la C.R. e, nello specifico: il teste dipendente della banca, escusso all'udienza del Tes_1
15.11.2017 precisava che al momento della proposta transattiva comunicava all'attore che ci sarebbe stata una segnalazione di sofferenza con cancellazione nel mese successivo;
all'udienza del
29.06.2018 il teste direttore della filiale di Potenza precisava che l'attore ritirava a mani la Tes_2 racc. del 9.07.2015 firmata dallo stesso, con cui la comunicava di accettare la proposta CP_1 transattiva con passaggio a sofferenza, chiusura a perdita e segnalazione a sistema.
Da quanto esposto, nessuna responsabilità è addebitabile alla che ha dato pienamente prova CP_1 di aver informato preventivamente il cliente della segnalazione a sofferenza, di aver agito ed operato legittimamente e in ossequio alle normative vigenti.
Anche per tabulas è provato che, la segnalazione per cui è causa, dall'1.08.2015 al 30.09.2015, di sessanta giorni, è cessata nell'immediatezza a seguito della chiusura della sofferenza a perdita, quindi ad un intervallo di tempo decisamente regolare e tempestivo, proporzionato in rapporto all'attività di cancellazione;
che la segnalazione ha riguardato una perdita subita dalla banca a seguito di intervenuta transazione, di natura qualitativa e priva di importo. In tal senso, la stessa
Banca d'Italia, con apposita circolare, ha rilevato l'obbligatorietà dell'istituto bancario in caso di accettazione di una transazione a saldo e stralcio di segnalare la sofferenza senza alcuna valutazione sullo stato di insolvenza.
Va perciò esclusa ogni responsabilità della banca convenuta per la segnalazione alla CR dell'attore e per la ritardata cancellazione.
Ne consegue il rigetto di ogni domanda attorea in ordina ai danni lamentati. Si aggiunga a riguardo che alcun danno all'immagine, danno patrimoniale e non, risultano provati né tantomeno risulta la prova del nesso di causalità tra l'evento e il danno.
Il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come "danno conseguenza", non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione del fatto o della notizia lesivi, la rilevanza dell'offesa
/discredito sociale e la posizione sociale del danneggiato.
Va disattesa, altresì, la richiesta di improcedibilità sollevata in via pregiudiziale dalla banca convenuta per difformità del dichiarato valore della causa di 26.000,00 a fronte di quanto chiesto di euro 50.000,00. Nella fattispecie, l'ulteriore importo del contributo unificato ha natura di debito tributario, per l'effetto la questione è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria
(Cass. Civ. SSUU 20.02.2020 n. 4315).
Va, anche, disattesa l'istanza per lite temeraria ex art. 96 cpc richiesta da parte convenuta. Non risulta provato che l'attore abbia agito in malafede o colpa grave né tantomeno che parte convenuta abbia subito un danno a causa della condotta temeraria di controparte.
La peculiarità delle questioni trattate e la soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, per le ragioni precisate in motivazione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
- Rigetta ogni domanda;
- Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti
Così deciso in Potenza, 15.11.2025.
Il G.O.P.
Dr.ssa Caterina Genzano