Trib. Potenza, sentenza 18/11/2025, n. 2277
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Sentenza 18 novembre 2025

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Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da un titolare di azienda, attore, nei confronti di un istituto bancario, convenuto, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni per presunta illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia. L'attore lamentava che, a seguito di un accordo transattivo a saldo e stralcio per la chiusura di un rapporto di conto corrente, la banca aveva proceduto a una segnalazione alla Centrale Rischi, ritenuta illegittima e pregiudizievole per la sua onorabilità e capacità di accesso a futuri finanziamenti, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. La banca convenuta, costituendosi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda per difformità tra il valore dichiarato ai fini del contributo unificato e quello richiesto, e nel merito contestava ogni addebito, sostenendo la piena legittimità del proprio operato, avendo l'attore ricevuto preventiva informazione della segnalazione, che era obbligatoria in caso di passaggio a perdita di sofferenza, trattandosi di una segnalazione qualitativa e priva di importo. La convenuta chiedeva, pertanto, il rigetto di tutte le domande attoree e la condanna per lite temeraria.

Il Tribunale di Potenza ha rigettato ogni domanda attorea. In ordine alla segnalazione alla Centrale Rischi, il giudice ha ritenuto che la banca convenuta avesse fornito prova di aver informato preventivamente il cliente della segnalazione di sofferenza e della sua conseguente permanenza nel sistema per un periodo di trentasei mesi, come previsto dalla normativa e dalla prassi bancaria in caso di accordi transattivi a saldo e stralcio che comportino la chiusura di crediti a perdita. La sentenza ha evidenziato come la segnalazione, di natura qualitativa e priva di importo, fosse cessata tempestivamente a seguito della chiusura della sofferenza, in conformità con le indicazioni della Banca d'Italia. Pertanto, è stata esclusa ogni responsabilità della banca per la segnalazione e per la sua presunta ritardata cancellazione, nonché ogni danno all'immagine o danno patrimoniale, non essendo stati provati né il danno né il nesso causale. È stata altresì disattesa l'eccezione preliminare di improcedibilità sollevata dalla banca, in quanto la questione relativa al contributo unificato integrativo esula dalla cognizione del giudice civile ordinario. Infine, è stata respinta la richiesta di condanna per lite temeraria, non essendo provata la malafede o la colpa grave dell'attore. In considerazione della peculiarità delle questioni trattate e della soccombenza reciproca, le spese di lite sono state integralmente compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Potenza, sentenza 18/11/2025, n. 2277
    Giurisdizione : Trib. Potenza
    Numero : 2277
    Data del deposito : 18 novembre 2025

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