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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 20/06/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3796/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trani
Il Tribunale di Trani, Sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dr.ssa Laura Cantore Presidente rel. dr.ssa Sandra Moselli Giudice dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in data 14.11.2024 nel registro generali affari contenziosi del Tribunale di Trani sotto il numero d'ordine 3796/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Gagliardi Salvatore, giusta mandato in atti Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso dall'avv. Caggianelli Melania, giusta mandato in atti CP_1
- RESISTENTE -
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani - INTERVENUTO -
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del 17.6.2025 ex art. 127 ter c.p.c.
Svolgimento del processo con ricorso depositato in data 14.11.2024 chiedeva pronunciarsi la separazione giudiziale da Parte_1
, con cui aveva contratto matrimonio in data 18/06/1988 con rito concordatario (matrimonio CP_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Andria al n. 209, p. II, serie A, volume 1, anno 1988), precisando che dalla unione coniugale sono nate due figlie, , nata a [...] il Persona_1
12/10/1991, e nata a [...] il [...], entrambe maggiorenni ed economicamente Persona_2 autosufficienti, e che l'unione progressivamente era divenuta insostenibile a causa delle incompatibilità caratteriali.
Si costituiva il resistente, il quale non si opponeva alla chiesta separazione, alla quale aderiva integralmente.
In data 24.3.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo volto alla consensualizzazione della separazione, per cui hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni meglio indicate nella convenzione, depositata in pari data, ritualmente sottoscritta dalle parti con autentica dei difensori. Con note scritte ex art 127 ter c.p.c., depositate per l'udienza del 17.6.2025, le parti hanno rinunciato espressamente a comparire, ribadendo la volontà di volersi separare alle condizioni di cui alla convenzione di cui innanzi.
E' pervenuto parere favorevole all'accoglimento del ricorso da parte del P.M.
DIRITTO
La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti è fondata, per cui merita accoglimento, avendo gli stessi dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dai coniugi non violino norme inderogabili e imperative, anche in considerazione del fatto che con riferimento ai figli della coppia, le parti hanno dichiarato che gli stessi sono indipendenti economicamente, prendendo atto degli ulteriori accordi assunti dai coniugi, che hanno rinunciato ad ogni forma di reciproco mantenimento.
Atteso l'andamento dei fatti di causa, le spese vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cui innanzi:
1)dichiara la separazione personale dei coniugi, e (matrimonio trascritto nei Parte_1 CP_1 registri dello stato civile del Comune di Andria al n. 209, p. II, serie A, volume 1, anno 1988) alle condizioni di separazione come specificate nella convenzione depositata il 24.3.2025, da intendersi qui integralmente riportate e richiamate;
3) spese compensate.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio del 20.06.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trani
Il Tribunale di Trani, Sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dr.ssa Laura Cantore Presidente rel. dr.ssa Sandra Moselli Giudice dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in data 14.11.2024 nel registro generali affari contenziosi del Tribunale di Trani sotto il numero d'ordine 3796/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Gagliardi Salvatore, giusta mandato in atti Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso dall'avv. Caggianelli Melania, giusta mandato in atti CP_1
- RESISTENTE -
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani - INTERVENUTO -
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del 17.6.2025 ex art. 127 ter c.p.c.
Svolgimento del processo con ricorso depositato in data 14.11.2024 chiedeva pronunciarsi la separazione giudiziale da Parte_1
, con cui aveva contratto matrimonio in data 18/06/1988 con rito concordatario (matrimonio CP_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Andria al n. 209, p. II, serie A, volume 1, anno 1988), precisando che dalla unione coniugale sono nate due figlie, , nata a [...] il Persona_1
12/10/1991, e nata a [...] il [...], entrambe maggiorenni ed economicamente Persona_2 autosufficienti, e che l'unione progressivamente era divenuta insostenibile a causa delle incompatibilità caratteriali.
Si costituiva il resistente, il quale non si opponeva alla chiesta separazione, alla quale aderiva integralmente.
In data 24.3.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo volto alla consensualizzazione della separazione, per cui hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni meglio indicate nella convenzione, depositata in pari data, ritualmente sottoscritta dalle parti con autentica dei difensori. Con note scritte ex art 127 ter c.p.c., depositate per l'udienza del 17.6.2025, le parti hanno rinunciato espressamente a comparire, ribadendo la volontà di volersi separare alle condizioni di cui alla convenzione di cui innanzi.
E' pervenuto parere favorevole all'accoglimento del ricorso da parte del P.M.
DIRITTO
La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti è fondata, per cui merita accoglimento, avendo gli stessi dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dai coniugi non violino norme inderogabili e imperative, anche in considerazione del fatto che con riferimento ai figli della coppia, le parti hanno dichiarato che gli stessi sono indipendenti economicamente, prendendo atto degli ulteriori accordi assunti dai coniugi, che hanno rinunciato ad ogni forma di reciproco mantenimento.
Atteso l'andamento dei fatti di causa, le spese vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cui innanzi:
1)dichiara la separazione personale dei coniugi, e (matrimonio trascritto nei Parte_1 CP_1 registri dello stato civile del Comune di Andria al n. 209, p. II, serie A, volume 1, anno 1988) alle condizioni di separazione come specificate nella convenzione depositata il 24.3.2025, da intendersi qui integralmente riportate e richiamate;
3) spese compensate.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio del 20.06.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Laura Cantore