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Sentenza 13 settembre 2024
Sentenza 13 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/09/2024, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2024 |
Testo completo
1271/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile - Collegio B, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Mariacristina Carpinelli Presidente
2) dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 1271/2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto, proposto da
, (C.F. nato a [...] in Parte_1 CodiceFiscale_1 data 21.10.1977 e residente in [...]alla Santa Maria la Carità numero 301, e
, (C.F. ) nata in data [...] a [...] e Parte_2 CodiceFiscale_2
residente in Santa Maria la Carità alla Via Canneto, rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avv. Vincenzo Rosato, con studio in Angri alla Via Ponte Aiello 60/19, presso il quale elettivamente domiciliano
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10.09.2024, il difensore delle parti si è riportato integralmente agli accordi di cui al ricorso chiedendone l'integrale accoglimento.
Il PM, in data 08.07.2024, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.06.2024, le parti in epigrafe individuate hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in data 21.05.2002 nel Comune di Pompei, nel corso del quale è nato il figlio (nato a [...] il [...]), maggiorenne non autosufficiente economicamente e Per_1
convivente con il padre;
che essendo intervenuta tra i coniugi una forte intollerabilità, hanno deciso
1 di separarsi consensualmente innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, come risulta dal decreto di omologa del 18.09.2007 n. 4890/2007.
Ciò premesso, hanno esposto che dal momento della separazione non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia, chiedendo dunque di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 10.09.2024
– sostituta dal deposito di note ex art 127 ter c.p.c. – con ordinanza del 11.09.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e tenuto conto del parere del P.M., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale di Torre Annunziata con decreto n. 4890/2007 del 18.09.2007.
Risulta, inoltre, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, così come modificato dalla legge 6.5.2015 n.55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale n.r.g. 707/2007 (06.07.2007), terminato con decreto di omologa del 18.09.2007 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme imperative, possono essere poste alla base della presente decisione. Si dà atto che le parti hanno, altresì, concordato che “il figlio potrà vedere la madre Persona_2
e restare con la stessa tutte le volte che vorrà mantenendo i rapporti reciproci;
in caso di necessità o ricoveri ospedalieri e/o sanitari di sarà cura dei genitori avvisarsi reciprocamente per meglio Per_1
assistere il loro figlio”.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 19.06.2024, così provvede:
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pompei (NA) in data 21 maggio 2002 tra le parti in causa;
B) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e di seguito riportati:
1. i sigg. e vivranno separati e ciascuno nelle attuali Parte_1 Parte_2
rispettive abitazioni ossia il primo a Sant'Antonio Abate alla Santa Maria la Carità numero 301 e
2 la seconda in Santa Maria la Carità alla Via Canneto presso l'abitazione dei suoi genitori CP_1
e nel cui stato di famiglia tra l'altro è attualmente inserita;
[...] Persona_3
2. il figlio ora maggiorenne resta a vivere insieme al padre presso Persona_2
l'abitazione paterna situata Sant'Antonio Abate alla Santa Maria la Carità numero 301;
3. il sig. provvederà lui stesso e personalmente a tutte le esigenze del Parte_1
figlio, nessuna esclusa;
4. entrambi i ricorrenti rinunciano al mantenimento reciproco in quanto gli stessi si dichiarano economicamente indipendenti l'uno dall'altro;
C) si dà atto che le parti hanno disciplinato i loro ulteriori rapporti come indicato in parte motiva;
D) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Pompei per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (Atto n.79, P.II, S.A, del Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002);
E) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 11.09.2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Mariacristina Carpinelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile - Collegio B, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Mariacristina Carpinelli Presidente
2) dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 1271/2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto, proposto da
, (C.F. nato a [...] in Parte_1 CodiceFiscale_1 data 21.10.1977 e residente in [...]alla Santa Maria la Carità numero 301, e
, (C.F. ) nata in data [...] a [...] e Parte_2 CodiceFiscale_2
residente in Santa Maria la Carità alla Via Canneto, rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avv. Vincenzo Rosato, con studio in Angri alla Via Ponte Aiello 60/19, presso il quale elettivamente domiciliano
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10.09.2024, il difensore delle parti si è riportato integralmente agli accordi di cui al ricorso chiedendone l'integrale accoglimento.
Il PM, in data 08.07.2024, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.06.2024, le parti in epigrafe individuate hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in data 21.05.2002 nel Comune di Pompei, nel corso del quale è nato il figlio (nato a [...] il [...]), maggiorenne non autosufficiente economicamente e Per_1
convivente con il padre;
che essendo intervenuta tra i coniugi una forte intollerabilità, hanno deciso
1 di separarsi consensualmente innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, come risulta dal decreto di omologa del 18.09.2007 n. 4890/2007.
Ciò premesso, hanno esposto che dal momento della separazione non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia, chiedendo dunque di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 10.09.2024
– sostituta dal deposito di note ex art 127 ter c.p.c. – con ordinanza del 11.09.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e tenuto conto del parere del P.M., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale di Torre Annunziata con decreto n. 4890/2007 del 18.09.2007.
Risulta, inoltre, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, così come modificato dalla legge 6.5.2015 n.55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale n.r.g. 707/2007 (06.07.2007), terminato con decreto di omologa del 18.09.2007 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme imperative, possono essere poste alla base della presente decisione. Si dà atto che le parti hanno, altresì, concordato che “il figlio potrà vedere la madre Persona_2
e restare con la stessa tutte le volte che vorrà mantenendo i rapporti reciproci;
in caso di necessità o ricoveri ospedalieri e/o sanitari di sarà cura dei genitori avvisarsi reciprocamente per meglio Per_1
assistere il loro figlio”.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 19.06.2024, così provvede:
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pompei (NA) in data 21 maggio 2002 tra le parti in causa;
B) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e di seguito riportati:
1. i sigg. e vivranno separati e ciascuno nelle attuali Parte_1 Parte_2
rispettive abitazioni ossia il primo a Sant'Antonio Abate alla Santa Maria la Carità numero 301 e
2 la seconda in Santa Maria la Carità alla Via Canneto presso l'abitazione dei suoi genitori CP_1
e nel cui stato di famiglia tra l'altro è attualmente inserita;
[...] Persona_3
2. il figlio ora maggiorenne resta a vivere insieme al padre presso Persona_2
l'abitazione paterna situata Sant'Antonio Abate alla Santa Maria la Carità numero 301;
3. il sig. provvederà lui stesso e personalmente a tutte le esigenze del Parte_1
figlio, nessuna esclusa;
4. entrambi i ricorrenti rinunciano al mantenimento reciproco in quanto gli stessi si dichiarano economicamente indipendenti l'uno dall'altro;
C) si dà atto che le parti hanno disciplinato i loro ulteriori rapporti come indicato in parte motiva;
D) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Pompei per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (Atto n.79, P.II, S.A, del Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002);
E) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 11.09.2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Mariacristina Carpinelli
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