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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 01/07/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2097/2022 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'avv. BIANCHI MARIA ANTONIETTA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._2
PIVETTA LOREDANA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 21 marzo 2025 e cioè
1 per parte ricorrete “Nel merito 1) confermarsi l'assegnazione della casa familiare, di proprietà del dott. , allo stesso che continuerà Controparte_1
ad abitarla con entrambi i figli, maggiorenni, ma non autonomi economicamente, tuttora conviventi con il padre;
2) prevedersi che il padre provvederà al mantenimento integrale dei due figli, salvo quando gli stessi sono presso la madre, la quale vi provvederà direttamente;
3) prevedersi che ciascuno dei genitori parteciperà nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per i figli: mediche e dentistiche non mutuabili e non coperte dalla
Polizza Sanitaria sottoscritta e pagata dal dott. universitarie (tasse, CP_1
libri, vitto, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata),
sportive e per il tempo libero, come da Protocollo vigente presso il Tribunale
di Pordenone;
o nella diversa misura che il Giudice riterrà di giustizia, anche alla luce della sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 190/2024 pubblicata il 30/04/2024; 4) disporsi le deduzioni e detrazioni fiscali a favore di ciascuno dei genitori nella misura del 50%; 5) Spese ed onorari difensivi interamente rifusi. In via istruttoria Si confermano le istanze istruttorie formulate in corso di causa, e in particolare nelle memorie ex art. 183,VI co., Cpc, rispettivamente n. 2 del 09/06/2024 e n.3 01/07/2024 e la prodotta documentazione e si reiterano le contestazioni, opposizioni ed eccezioni formulate nel corso del giudizio relativamente alle istanze istruttorie ed alla produzione documentale di controparte. Si produce copia della seguente documentazione sopravvenuta alle preclusioni istruttorie: 50) n. 4 Pec da avv. Bianchi ad avv. Pivetta
07/08/2024, 23/08/2024, 03/09/2024, 09/09/2024 con richiesta pagamento spese straordinarie;
51) copia bonifico dott.ssa 16/10/2024. Dichiara di non CP_2
accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni e/o richieste nuove eventualmente avanzate da controparte e chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 Cpc.”;
per parte resistente “1) Non si oppone ed aderisce alla domanda di divorzio,
già peraltro accolta dal Tribunale con la pronuncia della sentenza parziale
2 sullo stato. 2) Prevedersi, quanto agli obblighi di mantenimento dei due figli maggiorenni e non economicamente autosufficienti: - che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario diretto dei figli quando presso di sé; -
che le spese straordinarie di carattere medico ed universitario (ovvero corsi equivalenti), ivi compresi gli oneri conseguenziali in caso di sistemazione e gestione residenziale temporanea presso la sede dell'Ateneo ed i costi per l'approvvigionamento alimentare, siano integralmente a carico del padre;
ogni altra spesa straordinaria, come descritta dal Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Pordenone, sia ripartita tra i genitori nella misura del 70% a carico del IG. il residuo 30% a carico della IG.ra . Le voci CP_1 CP_2
previdenziali/assistenziali riconosciute per i figli a carico siano ripartite tra i genitori come per legge. 3) Respingersi le diverse richieste del ricorrente. 4)
Disporsi la rifusione delle spese e compensi di lite in favore della resistente. IN
VIA ISTRUTTORIA: Si richiama alle istanze istruttorie formulate nella propria memoria ex art.183 comma 6° n. 2 c.p.c. e specificamente ai punti B e C della stessa, di cui chiede l'ammissione; Si richiama alle opposizioni all'ammissione dei capitoli di prova formulati dal ricorrente, già sollevate nella propria memoria ex art.183 comma 6° n. 3 c.p.c. e a tutte le eccezioni ivi sollevate. Si
richiama alla propria prova contraria diretta ed indiretta di cui ha chiesto l'ammissione nella predetta memoria ex art.183 comma 6° n. 3 c.p.c. per la resistente, ovverossia l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi: 1)
“Vero che la gestione del conto bancario della società LE snc viene effettuata,
fin dalla sua costituzione, da ”; 2) “Vero che le attività di Controparte_1
consulenza ed organizzazione aziendale formalmente risultanti svolte da LE
snc sono svolte da ”. Indica a teste: Controparte_1 Testimone_1
residente in [...], n. 28, Cintello di Teglio Veneto. Si chiede, infine, la concessione dei termini di legge per conclusionale e replica”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e
3 privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
Premesso che con sentenza parziale n. 303/2023, pubblicata il 5 maggio 2023, il
Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie, nel caso di specie occorre osservare che non vi è
contendere sul mantenimento ordinario diretto dei figli maggiorenni (ma non economicamente autonomi) da parte di ciascun genitore durante i tempo di permanenza presso di sé, né vi è contenzioso sulla domanda di assegnazione della casa familiare al ricorrente;
rimane quale unica questione controversa,
non avendo la resistente avanzato domanda di assegno divorzile, la ripartizione delle spese straordinarie, sostenute nell'interesse dei figli, tra i due genitori.
2. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto.
2.1. La ripartizione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della
prole maggiorenne, ma non economicamente autonoma.
Le spese che esulano dal mantenimento ordinario sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare eIGenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa vigente presso questo Tribunale dal 22 febbraio 2018, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, spese per attività artistiche, ricreative e di svago, le spese mediche, sanitarie, odontoiatriche e farmaceutiche, oculistiche e protesi e comunque relative alla salute, alloggio e relative utenze nella sede
4 universitaria frequentata dai figli e quanto altro ivi meglio precisato).
Inoltre, la partecipazione alle spese straordinarie segue il criterio della proporzionalità stabilito all'art. 337-ter c.c., che stabilisce, al quarto comma,
che l'accertamento e la misura dell'obbligo al mantenimento della prole debba essere garantito tenendo in considerazione: “1) le attuali eIGenze del figlio;
2)
il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Orbene, ciò premesso, nel caso di specie occorre osservare che in sede di separazione è stato accertato – da ultimo con la recentissima sentenza di gravame depositata in data 30 aprile 2024 e che le parti non dichiarano impugnata – un apprezzabile divario economico tra i due coniugi,
considerando che: nel quinquennio 2016-2020 il ricorrente ha percepito redditi da utili societari per euro 83.000,00 circa (mediante trasferimento dal conto corrente cointestato al proprio), la resistente per euro 43.000,00 circa (non è
stata accertata la percezione di altri utili dal 2021); nel quinquennio 2016-2020
il ricorrente ha percepito un reddito pari ad euro 82.751,00 annui e la resistente un reddito pari a 35.174 annui;
nel 2020 il patrimonio del marito ammontava ad euro 960.771,00 e quello della moglie ad euro 343.264,00; il reddito mensile del marito era in media pari ad euro 3.400,00, quello della moglie pari ad euro 2.700,00.
Nel corso del presente giudizio il ricorrente ha documentato di aver percepito negli anni di imposta 2021 e 2022 un reddito mensile netto medio pari ad euro
5.792,53 (su base dodici, inclusa rendita locatizia); ha altresì documentato di aver percepito per l'anno di imposta 2023 un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 4.606,47 mensili, su base dodici, esclusa dunque la rendita locatizia (poiché ha prodotto solo la certificazione cud e non la dichiarazione dei redditi), anche se deve comunque considerarsi tale voce anche per il 2023,
5 avendo dichiarato in atti di continuare a percepirla. Ha dichiarato di aver estinto un mutuo pregresso, in data 1° settembre 2023; ha dichiarato di aver riscattato una quota parte (pari ad euro 160.00,00) di polizza vita per sostenere le spese universitarie dei figli. Ha dichiarato che le spese universitarie dei figli ammontano, rispettivamente, ad euro 800,00 e 850,00 mensili per sistemazione abitativa (escluse utenze) e ad euro 12.000,00 e 8.700,00 annui per tasse.
Ne deriva che la situazione reddituale del ricorrente appare complessivamente migliorata rispetto al tempo della separazione, è aumentato il reddito da lavoro, non è più onerato di mutuo, deve solo notarsi una contrazione del patrimonio per aver riscosso una parte di investimenti che,
complessivamente, rimangono di consistenza importante, come si è potuto descrivere poco sopra. Inoltre, dalla sentenza costituiva del divorzio il ricorrente non è più onerato di versare alcun assegno a favore della moglie,
non essendo stata avanzata domanda di assegno divorzile.
La resistente ha documentato di aver percepito negli anni di imposta 2021 e
2022 un reddito mensile netto medio pari ad euro 3.426,83 (su base dodici,
inclusa rendita locatizia). Ha prodotto per l'anno di imposta 2023
certificazione unica da cui si evince un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 3.232,47 mensili (su base dodici, cui deve aggiungersi la rendita locatizia che risulterà dalla dichiarazione dei redditi e che è stata dichiarata in euro
850,00 lordi mensili). Ha dichiarato di essere obbligata per il versamento di canone di locazione pari ad euro 650,00 mensili (oltre accessori). Dalla
dichiarazione dei redditi risultano finanziamenti annui versati come socio di
LE SN (dichiarata in perdita). In corso di causa ha dichiarato e documentato
(ammissibili i documenti sopravvenuti alla scadenza delle memorie) di aver alienato l'appartamento di sua proprietà, ubicato nello stesso palazzo in cui vi
è la proprietà esclusiva dell'abitazione dell'ex marito, in Portogruaro, via
Garibaldi, identificato in catasto al CF, Comune di Portogruaro, F. 26 mapp.
179 sub 14, di vani 3, per il corrispettivo di euro 162.000,00
6 (centosessantaduemila/00), ricavando, così la provvista finanziaria per poter acquistare l'appartamento, da lei già condotto in locazione e da destinare ad abitazione propria.
Inammissibili gli ordini di esibizione per cui è stata avanzata istanza perché
generici e privi di riferimenti concreti alla documentazione che viene richiesta.
Ne deriva che anche la situazione reddituale della moglie appare migliorata,
mentre vi è una contrazione di quella patrimoniale.
Permane, in definitiva, lo squilibrio patrimoniale a favore del marito,
economicamente più forte, con differenziale non dissimile da quanto accertato in sede di separazione (entrambi sono migliorati per reddito e sono lievemente peggiorati nel patrimonio), con la conseguenza che le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 80% a carico del padre e del
20% a carico della madre;
le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge,
saranno a favore di entrambi i genitori nella medesima misura. Non può
essere accolta la richiesta della resistente di differenziare le spese straordinarie, prevedendo che alcune siano interamente a carico del padre e anche altre siano ripartite tra i genitori;
infatti, in assenza di accordo tra le parti (unica circostanza che potrebbe giustificare una deroga, se di interesse per i figli) il criterio della proporzionalità stabilito dall'art. 337-ter c.c., sopra citato, è rispettato non già escludendo un genitore dalla partecipazione di alcune spese, ma solo garantendo un grado di partecipazione coerente con la capacità economica di ciascun obbligato
3. Spese di lite.
L'assenza di contenzioso sull'assegnazione della casa familiare e sul mantenimento diretto dei figli e la reciproca soccombenza sulla questione controversa delle spese straordinarie, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dispone che la casa familiare sita in Portogruaro (VE), in via G. Garibaldi, 20,
sia assegnata a in quanto convivente con i figli Controparte_1
maggiorenni, ma non economicamente autonomi;
dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario diretto dei figli maggiorenni, durante i tempi di frequentazione con ciascun genitore;
dispone che contribuisca nella misura dell'80% e Controparte_1 CP_2
nella misura del 20% alle spese straordinarie per i figli, come individuate
[...]
nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio, stipulato tra il Tribunale di Pordenone
e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018;
le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, saranno a beneficio di entrambi i genitori nella medesima misura sopra indicata;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 01/07/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Paola Costa dott.ssa Chiara Ilaria Risolo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2097/2022 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'avv. BIANCHI MARIA ANTONIETTA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._2
PIVETTA LOREDANA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 21 marzo 2025 e cioè
1 per parte ricorrete “Nel merito 1) confermarsi l'assegnazione della casa familiare, di proprietà del dott. , allo stesso che continuerà Controparte_1
ad abitarla con entrambi i figli, maggiorenni, ma non autonomi economicamente, tuttora conviventi con il padre;
2) prevedersi che il padre provvederà al mantenimento integrale dei due figli, salvo quando gli stessi sono presso la madre, la quale vi provvederà direttamente;
3) prevedersi che ciascuno dei genitori parteciperà nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per i figli: mediche e dentistiche non mutuabili e non coperte dalla
Polizza Sanitaria sottoscritta e pagata dal dott. universitarie (tasse, CP_1
libri, vitto, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata),
sportive e per il tempo libero, come da Protocollo vigente presso il Tribunale
di Pordenone;
o nella diversa misura che il Giudice riterrà di giustizia, anche alla luce della sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 190/2024 pubblicata il 30/04/2024; 4) disporsi le deduzioni e detrazioni fiscali a favore di ciascuno dei genitori nella misura del 50%; 5) Spese ed onorari difensivi interamente rifusi. In via istruttoria Si confermano le istanze istruttorie formulate in corso di causa, e in particolare nelle memorie ex art. 183,VI co., Cpc, rispettivamente n. 2 del 09/06/2024 e n.3 01/07/2024 e la prodotta documentazione e si reiterano le contestazioni, opposizioni ed eccezioni formulate nel corso del giudizio relativamente alle istanze istruttorie ed alla produzione documentale di controparte. Si produce copia della seguente documentazione sopravvenuta alle preclusioni istruttorie: 50) n. 4 Pec da avv. Bianchi ad avv. Pivetta
07/08/2024, 23/08/2024, 03/09/2024, 09/09/2024 con richiesta pagamento spese straordinarie;
51) copia bonifico dott.ssa 16/10/2024. Dichiara di non CP_2
accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni e/o richieste nuove eventualmente avanzate da controparte e chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 Cpc.”;
per parte resistente “1) Non si oppone ed aderisce alla domanda di divorzio,
già peraltro accolta dal Tribunale con la pronuncia della sentenza parziale
2 sullo stato. 2) Prevedersi, quanto agli obblighi di mantenimento dei due figli maggiorenni e non economicamente autosufficienti: - che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario diretto dei figli quando presso di sé; -
che le spese straordinarie di carattere medico ed universitario (ovvero corsi equivalenti), ivi compresi gli oneri conseguenziali in caso di sistemazione e gestione residenziale temporanea presso la sede dell'Ateneo ed i costi per l'approvvigionamento alimentare, siano integralmente a carico del padre;
ogni altra spesa straordinaria, come descritta dal Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Pordenone, sia ripartita tra i genitori nella misura del 70% a carico del IG. il residuo 30% a carico della IG.ra . Le voci CP_1 CP_2
previdenziali/assistenziali riconosciute per i figli a carico siano ripartite tra i genitori come per legge. 3) Respingersi le diverse richieste del ricorrente. 4)
Disporsi la rifusione delle spese e compensi di lite in favore della resistente. IN
VIA ISTRUTTORIA: Si richiama alle istanze istruttorie formulate nella propria memoria ex art.183 comma 6° n. 2 c.p.c. e specificamente ai punti B e C della stessa, di cui chiede l'ammissione; Si richiama alle opposizioni all'ammissione dei capitoli di prova formulati dal ricorrente, già sollevate nella propria memoria ex art.183 comma 6° n. 3 c.p.c. e a tutte le eccezioni ivi sollevate. Si
richiama alla propria prova contraria diretta ed indiretta di cui ha chiesto l'ammissione nella predetta memoria ex art.183 comma 6° n. 3 c.p.c. per la resistente, ovverossia l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi: 1)
“Vero che la gestione del conto bancario della società LE snc viene effettuata,
fin dalla sua costituzione, da ”; 2) “Vero che le attività di Controparte_1
consulenza ed organizzazione aziendale formalmente risultanti svolte da LE
snc sono svolte da ”. Indica a teste: Controparte_1 Testimone_1
residente in [...], n. 28, Cintello di Teglio Veneto. Si chiede, infine, la concessione dei termini di legge per conclusionale e replica”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e
3 privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
Premesso che con sentenza parziale n. 303/2023, pubblicata il 5 maggio 2023, il
Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie, nel caso di specie occorre osservare che non vi è
contendere sul mantenimento ordinario diretto dei figli maggiorenni (ma non economicamente autonomi) da parte di ciascun genitore durante i tempo di permanenza presso di sé, né vi è contenzioso sulla domanda di assegnazione della casa familiare al ricorrente;
rimane quale unica questione controversa,
non avendo la resistente avanzato domanda di assegno divorzile, la ripartizione delle spese straordinarie, sostenute nell'interesse dei figli, tra i due genitori.
2. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto.
2.1. La ripartizione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della
prole maggiorenne, ma non economicamente autonoma.
Le spese che esulano dal mantenimento ordinario sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare eIGenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa vigente presso questo Tribunale dal 22 febbraio 2018, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, spese per attività artistiche, ricreative e di svago, le spese mediche, sanitarie, odontoiatriche e farmaceutiche, oculistiche e protesi e comunque relative alla salute, alloggio e relative utenze nella sede
4 universitaria frequentata dai figli e quanto altro ivi meglio precisato).
Inoltre, la partecipazione alle spese straordinarie segue il criterio della proporzionalità stabilito all'art. 337-ter c.c., che stabilisce, al quarto comma,
che l'accertamento e la misura dell'obbligo al mantenimento della prole debba essere garantito tenendo in considerazione: “1) le attuali eIGenze del figlio;
2)
il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Orbene, ciò premesso, nel caso di specie occorre osservare che in sede di separazione è stato accertato – da ultimo con la recentissima sentenza di gravame depositata in data 30 aprile 2024 e che le parti non dichiarano impugnata – un apprezzabile divario economico tra i due coniugi,
considerando che: nel quinquennio 2016-2020 il ricorrente ha percepito redditi da utili societari per euro 83.000,00 circa (mediante trasferimento dal conto corrente cointestato al proprio), la resistente per euro 43.000,00 circa (non è
stata accertata la percezione di altri utili dal 2021); nel quinquennio 2016-2020
il ricorrente ha percepito un reddito pari ad euro 82.751,00 annui e la resistente un reddito pari a 35.174 annui;
nel 2020 il patrimonio del marito ammontava ad euro 960.771,00 e quello della moglie ad euro 343.264,00; il reddito mensile del marito era in media pari ad euro 3.400,00, quello della moglie pari ad euro 2.700,00.
Nel corso del presente giudizio il ricorrente ha documentato di aver percepito negli anni di imposta 2021 e 2022 un reddito mensile netto medio pari ad euro
5.792,53 (su base dodici, inclusa rendita locatizia); ha altresì documentato di aver percepito per l'anno di imposta 2023 un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 4.606,47 mensili, su base dodici, esclusa dunque la rendita locatizia (poiché ha prodotto solo la certificazione cud e non la dichiarazione dei redditi), anche se deve comunque considerarsi tale voce anche per il 2023,
5 avendo dichiarato in atti di continuare a percepirla. Ha dichiarato di aver estinto un mutuo pregresso, in data 1° settembre 2023; ha dichiarato di aver riscattato una quota parte (pari ad euro 160.00,00) di polizza vita per sostenere le spese universitarie dei figli. Ha dichiarato che le spese universitarie dei figli ammontano, rispettivamente, ad euro 800,00 e 850,00 mensili per sistemazione abitativa (escluse utenze) e ad euro 12.000,00 e 8.700,00 annui per tasse.
Ne deriva che la situazione reddituale del ricorrente appare complessivamente migliorata rispetto al tempo della separazione, è aumentato il reddito da lavoro, non è più onerato di mutuo, deve solo notarsi una contrazione del patrimonio per aver riscosso una parte di investimenti che,
complessivamente, rimangono di consistenza importante, come si è potuto descrivere poco sopra. Inoltre, dalla sentenza costituiva del divorzio il ricorrente non è più onerato di versare alcun assegno a favore della moglie,
non essendo stata avanzata domanda di assegno divorzile.
La resistente ha documentato di aver percepito negli anni di imposta 2021 e
2022 un reddito mensile netto medio pari ad euro 3.426,83 (su base dodici,
inclusa rendita locatizia). Ha prodotto per l'anno di imposta 2023
certificazione unica da cui si evince un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 3.232,47 mensili (su base dodici, cui deve aggiungersi la rendita locatizia che risulterà dalla dichiarazione dei redditi e che è stata dichiarata in euro
850,00 lordi mensili). Ha dichiarato di essere obbligata per il versamento di canone di locazione pari ad euro 650,00 mensili (oltre accessori). Dalla
dichiarazione dei redditi risultano finanziamenti annui versati come socio di
LE SN (dichiarata in perdita). In corso di causa ha dichiarato e documentato
(ammissibili i documenti sopravvenuti alla scadenza delle memorie) di aver alienato l'appartamento di sua proprietà, ubicato nello stesso palazzo in cui vi
è la proprietà esclusiva dell'abitazione dell'ex marito, in Portogruaro, via
Garibaldi, identificato in catasto al CF, Comune di Portogruaro, F. 26 mapp.
179 sub 14, di vani 3, per il corrispettivo di euro 162.000,00
6 (centosessantaduemila/00), ricavando, così la provvista finanziaria per poter acquistare l'appartamento, da lei già condotto in locazione e da destinare ad abitazione propria.
Inammissibili gli ordini di esibizione per cui è stata avanzata istanza perché
generici e privi di riferimenti concreti alla documentazione che viene richiesta.
Ne deriva che anche la situazione reddituale della moglie appare migliorata,
mentre vi è una contrazione di quella patrimoniale.
Permane, in definitiva, lo squilibrio patrimoniale a favore del marito,
economicamente più forte, con differenziale non dissimile da quanto accertato in sede di separazione (entrambi sono migliorati per reddito e sono lievemente peggiorati nel patrimonio), con la conseguenza che le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 80% a carico del padre e del
20% a carico della madre;
le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge,
saranno a favore di entrambi i genitori nella medesima misura. Non può
essere accolta la richiesta della resistente di differenziare le spese straordinarie, prevedendo che alcune siano interamente a carico del padre e anche altre siano ripartite tra i genitori;
infatti, in assenza di accordo tra le parti (unica circostanza che potrebbe giustificare una deroga, se di interesse per i figli) il criterio della proporzionalità stabilito dall'art. 337-ter c.c., sopra citato, è rispettato non già escludendo un genitore dalla partecipazione di alcune spese, ma solo garantendo un grado di partecipazione coerente con la capacità economica di ciascun obbligato
3. Spese di lite.
L'assenza di contenzioso sull'assegnazione della casa familiare e sul mantenimento diretto dei figli e la reciproca soccombenza sulla questione controversa delle spese straordinarie, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dispone che la casa familiare sita in Portogruaro (VE), in via G. Garibaldi, 20,
sia assegnata a in quanto convivente con i figli Controparte_1
maggiorenni, ma non economicamente autonomi;
dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario diretto dei figli maggiorenni, durante i tempi di frequentazione con ciascun genitore;
dispone che contribuisca nella misura dell'80% e Controparte_1 CP_2
nella misura del 20% alle spese straordinarie per i figli, come individuate
[...]
nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio, stipulato tra il Tribunale di Pordenone
e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018;
le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, saranno a beneficio di entrambi i genitori nella medesima misura sopra indicata;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 01/07/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Paola Costa dott.ssa Chiara Ilaria Risolo
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