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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 08/07/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 739/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 739/2023 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1203/2023 del 2.05.2023
TRA
elettivamente domiciliata in Monza alla Via Manfredo Camperio n. 8, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Amalia De Cristofaro, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- Appellante –
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
tutti in proprio oltre che nella qualità di eredi e prossimi congiunti di Controparte_4
(nata a [...] il [...] e deceduta ad Andria il 18.6.2015); Persona_1
e entrambi nella qualità di eredi e prossimi Controparte_5 Controparte_6 congiunti di (nato il [...] e deceduto il 13.3.2015, fratello della defunta Persona_2
); Persona_1
e entrambe nella qualità di eredi e prossime congiunte Persona_1 CP_7 di (nato Trinitapoli il 14.08.1935 e deceduto a Trinitapoli in data 6.2.2020, Controparte_6 fratello della defunta ); Persona_1
e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 tutti nella qualità di eredi e prossimi congiunti di (nato a [...] il [...] Persona_3 ed ivi deceduto in data 21.8.2021, fratello della defunta ), tutti elettivamente Persona_1 domiciliati in Trinitapoli alla Via Cappuccini n. 17, presso lo studio dell'avv. Stefano di Feo, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
- Appellanti -
CONTRO
1 , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_8 elettivamente domiciliata in Bari al Corso Vittorio Emanuele n. 60, presso lo studio dell'avv.
Vittorio Russi che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- Appellata –
- Appellato contumace Controparte_9
-
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28.05.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 29.11.2016 Controparte_1 [...]
, , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_6 Persona_3
, , per rappresentazione di , , Parte_6 CP_7 Persona_2 Controparte_5
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, Parte_7 Controparte_6 la in persona del legale Controparte_10 rappresentante p.t. e , per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “... Nel Controparte_9 merito, accertata e dichiarata la responsabilità del sig. proprietario e conducente Controparte_9 dell'autovettura CI YB tg. CP492BX (assicurata per la r.c. con la compagnia Controparte_11 come innanzi, nella causazione dell'evento lesivo de quo, accogliere la domanda e condannare
[...]
e la in solido tra loro, con sentenza esecutiva ex lege, al pagamento CP_9 Controparte_8 in favore di , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, Controparte_6 Persona_3 Parte_6 CP_7 Controparte_5 Parte_7
e in qualità di eredi e stretti congiunti di a titolo di
[...] Controparte_6 Persona_1 integrale risarcimento danni nelle loro varie nozioni, della complessiva somma di € 2.527.018,72 come specificata nel libello introduttivo del presente atto, ovvero di quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento alla presente domanda. Con interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla domanda al soddisfo e vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c.”
A fondamento della domanda gli attori deducevano che: - in data 4.05.2015, intorno alle ore 17,10,
, alla guida del ciclomotore di sua proprietà IA IA tg. 9FSKE, percorreva Persona_1 via Federico II di Svevia, in Trinitapoli, con direzione viale Manfredi, allorquando giunta all'intersezione con via Pisacane, veniva travolta dall'autovettura CI YB tg. CP492BX
(assicurata di proprietà di e dallo stesso condotta, il quale, CP_12 Controparte_9 provenendo dalla predetta via Pisacane, attraversava l'intersezione con via Federico II di Svevia ad elevata velocità ed invadeva la corsia di marcia riservata al transito dei veicoli provenienti dalla direzione opposta, per effettuare una manovra di svolta a sinistra;
- a seguito del violento impatto rovinava al suolo, riportando lesioni gravissime, a seguito delle quali Persona_1 il 18.6.2016 decedeva presso l'ospedale di Andria.
2 Costituitasi in giudizio, la , in persona del l.r.p.t., chiedeva Controparte_8 dichiararsi l'infondatezza della domanda attorea, con conseguente rigetto della stessa;
in subordine, limitarsi e ridursi il risarcimento in misura proporzionale al grado di colpa del convenuto nella causazione del sinistro, con vittoria di spese e competenze di lite. CP_9
Con comparsa di intervento volontario del 20.06.2019 si costituiva in giudizio , Parte_1 figlia della defunta , che chiedeva l'accertamento della responsabilità esclusiva, Persona_1
o in subordine concorrente, del nella causazione del sinistro, e la condanna dei convenuti CP_9 in solido al pagamento, in suo favore, di complessivi € 408.940,00, a titolo di risarcimento del danno biologico iure hereditatis, non essendo deceduta immediatamente a Persona_1 seguito del sinistro, ma soltanto dopo un periodo di coma di oltre un mese, ed € 248.940,00 a titolo di danno morale ed esistenziale iure proprio da perdita del rapporto parentale.
A seguito del decesso dell'attore veniva dichiarata l'interruzione del Controparte_6 processo, che veniva riassunto dalle eredi e . CP_7 Persona_1
Con comparsa di intervento volontario del 9.03.2022 si costituivano in giudizio Parte_2
, e quali eredi legittimi dell'attore
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
Persona_3
Istruita la causa con prova orale e TU tecnico ricostruttiva, con sentenza n. 1203/2023 del
2.05.2023 il Tribunale di Foggia rigettava la domanda, dichiarava compensate tra le parti le spese di lite e poneva definitivamente a carico di attori e terzi interventori volontari, in solido fra loro, le spese di TU.
Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato l'1.06.2023, ha proposto tempestivo appello , chiedendo, in totale riforma della sentenza l'impugnata, l'accoglimento Parte_1 delle seguenti conclusioni: “in via principale e nel merito - Accertare e dichiarare la concorrente responsabilità del veicolo CI YB targato CP492BX, condotto e di proprietà del sig. Controparte_9 nella causazione del sinistro de quo e, per l'effetto, condannare la Compagnia ed Controparte_8 il sig. in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali Controparte_9 patiti e patendi, come meglio descritti negli atti di causa, dalla sig.ra in qualità di erede Parte_1
(figlia) della defunta e quantificati nell'importo complessivo di € 166.617,75 a titolo di Persona_1 pari responsabilità concorsuale ovvero nell'importo maggiore o minore determinato in corso di causa anche in via equitativa oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi sulle somme rivalutate dal dì del dovuto al saldo effettivo. - Condannare parte convenuta al pagamento di spese e compensi di causa oltre alle spese generali (15% su compensi) ed oltre iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art 93 cpc, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.”
Il giudizio è stato iscritto a ruolo con il n. 739/2023 R.G..
Costituitasi in giudizio, la , in persona del legale Controparte_8 rappresentante p.t., ha chiesto il rigetto integrale del gravame;
in via subordinata, imputarsi al un concorso di colpa nella misura massima del 10% e, per l'effetto, ridurre il risarcimento CP_9
3 da liquidarsi in favore dell'appellante in misura proporzionale al grado di colpa attribuibile alla
, contenendo in ogni caso l'obbligazione risarcitoria entro i massimali di polizza. Per_1
non si è costituito in giudizio. Controparte_9
Con atto di citazione notificato il 2/3.06.2023 hanno proposto separato appello CP_1
, (in proprio oltre
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 che nella qualità di eredi e prossimi congiunti della defunta ), Persona_1 Controparte_5
e (del 1972) (nella qualità di eredi e prossimi congiunti del defunto Controparte_6 Per_2
, fratello di ), e (nella qualità di eredi
[...] Persona_1 Persona_1 CP_7 legittime di , deceduto in data 6.2.2020), , Controparte_6 Parte_2 Parte_3
, e (nella qualità di eredi legittimi di
[...] Parte_4 Parte_5 Persona_3 deceduto in data 21.8.2021), chiedendo, in totale riforma della sentenza impugnata,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la responsabilità concorrente di
e ex art. 2054, co. 2, cc, nella causazione dell'incidente per cui è causa, Persona_1 Controparte_9
e conseguentemente, condannare e la in persona del suo legale Controparte_9 Controparte_13 rappresentante pt, rispettivamente proprietario conducente compagnia garante per la RCA della vettura
CI YB tg. CP492BX, in solido tra di loro, al pagamento: - in favore degli appellanti CP_1
, e , iure hereditatis, nella loro
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 qualità di eredi e prossimi congiunti della defunta , la complessiva somma di € 278.150,00 Persona_1
(pari al 50% della somma di € 556.301,00), ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di danno biologico terminale subito dalla de cuius , così ripartita: in favore Persona_1 [...] la somma di € 92.716,83 (pari al 50% della somma di € 185.433,67), in favore di CP_1 [...] la somma di 61.811,22 (pari al 50% della somma di € 123.622,44), in favore di CP_2 [...] la somma di 61.811,22 (pari al 50% della somma di € 123.622,44), ed in favore di Controparte_3
la somma di 61.811,22 (pari al 50% della somma di € 123.622,44). A tale voce di danno Controparte_4 andrà aggiunta una componente di sofferenza psichica, da liquidarsi in via equitativa;
- in favore degli appellanti , e , iure Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 proprio, la somma di € 110.000,00, per ciascuno (pari al 50% della somma di € 220.000,00, per ciascuno), ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale;
- in favore degli appellanti e entrambi nella qualità di Controparte_5 Controparte_6 eredi legittimi del defunto , (fratello di , e Persona_2 Persona_1 Persona_1 CP_7
(entrambe nella qualità di eredi legittime di deceduto in data 6.2.2020, fratello
[...] Controparte_6 di , , e Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 tutti nella qualità di eredi legittimi di (deceduto in data 21.8.2021, fratello della defunta Persona_3
, iure hereditatis, la somma totale di € 90.000,00, (pari al 50% della somma di € Persona_1
180.000,00), così ripartita : in favore di e la somma di € 15.000,00, Controparte_5 Parte_7 per ciascuno (pari al 50% della somma di € 30.000,00, ciascuno) a titolo di danno da perdita parentale, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
in favore di e Persona_1 CP_7 la somma di € 15.000,00 ciascuna (pari al 50% della somma di € 30.000,00, ciascuno) a titolo di danno da
4 perdita parentale, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
in favore Parte_2
e la somma di € 7.500,00, per ciascuno (pari
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 al 50% della somma di € 15.000,00, ciascuno), a titolo di danno da perdita parentale, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- in favore di in proprio, la somma di € Controparte_1
5.000,00, a titolo di spese funerarie sostenute. Tutte le indicate somme di denaro, ovvero quelle diverse ritenute di giustizia, andranno liquidate, in favore di ciascuno degli aventi diritto, maggiorate della svalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme rivalutate dalla data del sinistro e fino al soddisfo;
“Voglia, inoltre, la Ecc.ma Corte di Appello adita, condannare, infine, gli stessi appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore antistatario”.”
Il giudizio è stato iscritto a ruolo con il n. 761/2023 R.G..
La , in persona del l.r.p.t., ha chiesto la riunione dei giudizi e, Controparte_8 nel merito, ha reiterato le conclusioni rassegnate nel giudizio di appello proposto dalla . Pt_1
non si è costituito in giudizio. Controparte_9
Disposta la riunione al presente giudizio di quello con R.G. n. 761/2023, acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c..
I. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , non costituitosi in giudizio Controparte_9 nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione in appello.
II. Il Tribunale ha rigettato la domanda osservando che:
- il fatto per cui è causa è stato oggetto di accertamento in sede penale;
- all'esito delle attività investigative svolte nell'ambito del procedimento penale a carico di
[...]
il Pubblico Ministero, sulla base della relazione del consulente ing. , ha CP_9 Per_4 richiesto l'archiviazione, non ravvisando alcuna condotta di guida censurabile del conducente della CI, il quale non è stato di fatto nelle condizioni di potere evitare l'impatto poi risultato fatale per la donna;
- gli attori non hanno assolto all'onere probatorio a loro carico ex art. 2697 c.c. e l'istruttoria svolta in sede civile è stata sconfessata dalla puntuale indagine svolta in sede penale;
entrambi i tecnici, ing. e ing. hanno acclarato che entrambi i veicoli procedevano al di sotto del limite Per_4 Per_5 di velocità consentito, e l'assunto attoreo, in base al quale la CI YB avrebbe invaso la corsia di marcia riservata al transito dei veicoli provenienti dalla direzione opposta, è risultato smentito;
- gli agenti della Polizia Municipale di Trinitapoli, all'esito degli accertamenti condotti, hanno elevato a carico della le sanzioni di cui agli artt. 193 co.2 C.d.S (circolazione su veicolo Per_1 sprovvisto di copertura assicurativa), 116 co. 15/17 C.d.S. (conduzione di veicolo senza aver conseguito la corrispondente patente di guida), 145 co. 2/10 C.d.S. (violazione dell'obbligo di precedenza a destra);
5 -alla luce di quanto concluso dal consulente del Pubblico Ministero, nessuna responsabilità può essere attribuita a , essendo il sinistro imputabile in via esclusiva alla condotta Controparte_9 di guida tenuta nell'occorso dalla . Per_1
III. L'appellante ha impugnato la sentenza lamentando che il Giudice di primo Parte_1 grado ha erroneamente interpretato le risultanze istruttorie e violato il disposto dell'art. 2054 co.
2 c.c., omettendo di applicare il criterio di presunzione di colpa di cui alla predetta norma.
Deduce, in particolare, che il Tribunale ha mal interpretato la TU dell'ing ritenendo che Per_5 attribuisca responsabilità esclusiva alla defunta mentre secondo il TU Persona_1 sussiste un concorso di responsabilità in capo alla conducente del motoveicolo, per omissione della dovuta precedenza a destra, ed in capo all'appellato, che l'appellato non si è liberato dalla presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c, provando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
il conducente della CI YB ha violato le regole cautelari di comportamento, in quanto non ha adottato quella massima prudenza ed attenzione che compete a tutti i conducenti, anche a quelli aventi diritto di precedenza, nell'attraversare un crocevia privo di segnaletica. Il
Tribunale, inoltre, fondando la propria decisione sulla richiesta di archiviazione emessa nel procedimento penale, ha disatteso i principi secondo i quali il giudice civile, chiamato a decidere sulla domanda di risarcimento del danno per un fatto oggetto, in sede penale, di un provvedimento di archiviazione, è tenuto a verificare l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c.
Il primo Giudice, pur avendo ammesso le prove testimoniali e la TU cinematica, ha poi fondato la decisione sulla richiesta di archiviazione del P.M., prova atipica, e non sulle prove tipiche del processo civile, omettendo di considerare le risultanze delle prove testimoniali (di , Testimone_1
e ), dalle quali emergerebbe una responsabilità concorsuale Parte_7 Testimone_2 del nella causazione del sinistro;
ha altresì erroneamente valutato il rapporto di Polizia CP_9
Municipale, valorizzando le sanzioni amministrative elevate a carico della , senza Per_1 considerare che il predetto rapporto è privo di valore probatorio, ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, essendo gli agenti verbalizzanti intervenuti successivamente al verificarsi del sinistro. Anche riguardo al mancato utilizzo del casco da parte della , il primo Per_1
Giudice si è appiattito sulle risultanze della perizia del procedimento penale, disattendendo le dichiarazioni dei testi e (che hanno invece confermato che la Testimone_2 Parte_7 donna indossava il casco al momento del sinistro), e non considerando che la causa della morte di non è stato il trauma cranico, ma l'arresto cardiocircolatorio. Persona_1
IV. Gli appellanti , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, e , e , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Persona_1 CP_7
, , e hanno censurato Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 la sentenza nella parte in cui il Tribunale, richiamando quanto accertato in sede penale ed emerso a seguito dell'istruttoria svolta in sede civile, ha attribuito la responsabilità esclusiva del sinistro alla defunta . Persona_1
6 Denunciano che il primo Giudice ha violato gli artt. 115 e 116 c.p.c., compiendo un'errata valutazione delle prove acquisite nel corso del giudizio di primo grado ed un'acritica adesione alle risultanze della consulenza espletata nell'ambito del procedimento penale, conclusosi con un provvedimento di archiviazione, non assimilabile ad una sentenza di proscioglimento, resa all'esito di un giudizio; il Tribunale non ha tenuto conto dell'istruttoria espletata in sede civile, all'esito della quale è risultato provato il verificarsi del sinistro e la sua imputabilità ad una responsabilità, se non esclusiva, certamente concorsuale, in misura paritaria, dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Gli appellanti richiamano, in particolare, le dichiarazioni dei testi e Parte_7 Tes_2
, che hanno confermato la dinamica del sinistro indicata dagli attori, e del teste he
[...] Tes_1 ha confermato che “le gomme della CI YB erano lisce”, dal che si evincerebbe l'impossibilità, per il conducente, di arrestare il veicolo e di evitare lo scontro mortale con il motociclo condotto dalla . Per_1
Deducono inoltre che il Giudice di prime cure ha erroneamente valutato le risultanze della TU dell'ing. che avrebbero dovuto portare all'applicazione della presunzione di Per_5 corresponsabilità a carico di entrambi i conducenti;
il Tribunale ha completamente omesso di valutare il comportamento tenuto dal conducente della CI il quale, pur favorito dal diritto di precedenza e pur viaggiando ad una velocità di circa 20/30 km/h, come accertato dal TU, non era esentato dall'obbligo di prudenza e diligenza.
Sotto altro profilo, il mancato conseguimento del patentino di guida da parte della ha Per_1 rilievo solo amministrativo, non incidendo sulla responsabilità nel sinistro stradale;
l'utilizzo del casco protettivo, al momento del sinistro, è stato confermato dai testi escussi e, in ogni caso, il mancato utilizzo è privo di incidenza anche concausale, dovendo la causa della morte della
“..ricondursi ad arresto cardiocircolatorio acuto”, come si evince dal verbale di ricognizione Per_1 cadaverica.
Da ultimo, osservano che il primo Giudice ha omesso di valutare, ai fini istruttori, anche il comportamento processuale del convenuto rimasto contumace e non Controparte_9 presentatosi a rendere l'interrogatorio formale deferitogli, e che la compagnia costituitasi in giudizio non ha provato l'assenza di colpa in capo al conducente della CI YB, non assolvendo all'onere probatorio su di essa gravante. Il Tribunale avrebbe dovuto pertanto concludere per un concorso di colpa di entrambi i conducenti coinvolti, ex art. 2054 c.c..
In ogni caso, hanno reiterato l'eccezione di nullità della TU, rilevandone errori ed incongruenze nella ricostruzione del sinistro.
V. I motivi di appello possono essere congiuntamente esaminati, in quanto logicamente connessi,
e sono fondati, per quanto di ragione.
Il Giudice di prime cure, dopo aver istruito il giudizio mediante l'assunzione delle prove testimoniali e l'espletamento della TU cinematica, valorizzando le risultanze del procedimento penale e l'archiviazione nei confronti del , ha ritenuto che “nel caso di specie l'acquisito CP_9
7 compendio probatorio – in primis consulenza tecnica affidata all'Ing. – assevera Controparte_14 pienamente le conclusioni cui è pervenuto il giudice in sede penale circa la carenza di responsabilità in capo all'assicurato e non vi sono ragioni per disattendere tali conclusioni, in quanto sorrette Controparte_9 da ragionamento immune da vizi logico-giuridici tali da poterle porre a fondamento della presente decisione.”
Ritiene la Corte che il Tribunale non abbia valutato correttamente le risultanze istruttorie acquisite e non abbia fatto corretta applicazione dei principi che governano la materia.
Dal rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia Municipale di Trinitapoli, intervenuta nell'immediatezza sul luogo del sinistro, alle ore 17:10 del 4.5.2015, è possibile risalire ad una prima ricostruzione della dinamica del sinistro nei seguenti termini: il ciclomotore IA targato 9FSKE, di proprietà e condotto da , di anni 66, che non aveva mai Persona_1 conseguito la patente di guida, circolava su via Federico di Svevia, in Trinitapoli, con direzione di marcia via P. Pia;
giunto in corrispondenza dell'intersezione con via Pisacane, la impegnava nel momento in cui dalla sua destra sopraggiungeva la LA YB targata CP492PX, condotta da , che circolava su via Pisacane con direzione di marcia via Canne. Controparte_9
A causa di detta manovra, la conducente del motociclo collideva con la parte anteriore dello spigolo anteriore sinistro del veicolo e, dopo l'impatto, veniva sbalzata dal ciclomotore e successivamente rovinava sul manto stradale in posizione supina. Nell'immediatezza del fatto interveniva un'ambulanza del 118, per prestare soccorso alla , che appariva in serie Per_1 condizioni di salute e veniva trasportata presso l'Ospedale civile di Barletta. I mezzi riportavano danni di lieve entità.
All'arrivo dei vigili, solo il ciclomotore veniva rinvenuto in posizione di quiete, mentre l'autovettura, che era stata spostata, veniva trovata ferma a circa 20 metri dopo il punto di impatto.
Sul manto stradale, sul luogo del sinistro, non venivano rinvenute tracce di frenata né segni di scalfiture dei due mezzi coinvolti nel sinistro, mentre veniva rinvenuta una traccia ematica. Su entrambi i sensi di marcia percorsi dai veicoli coinvolti nel sinistro non vi era segnaletica stradale, né verticale, né orizzontale.
Alla venivano contestate le violazioni di cui agli artt. 193 co. 2 (circolazione priva di Per_1 assicurazione obbligatoria), 116 co. 15 e 17 (conduzione senza aver conseguito la patente di guida), 145 co. 2 e 10 del Codice della strada (obbligo di dare precedenza a destra), mentre nessuna sanzione veniva elevata a carico del conducente della CI.
Il consulente tecnico del P.M., nominato nel corso del procedimento penale, ing. , Persona_6 premesso che la visibilità, per entrambi i mezzi coinvolti, era ostacolata, per la CI alla propria sinistra, e per il alla propria destra, da una siepe posta a recinzione di un'abitazione Pt_8 privata, ricostruiva il sinistro secondo le seguenti modalità: il ciclomotore IA IA condotto dalla arrivava all'intersezione stradale con traiettoria più decentrata alla sinistra della Per_1 propria carreggiata e non di margine destro, mentre il veicolo CI YB avanzava lungo una
8 traiettoria decentrata a destra e, quindi, corretta. Dai rilievi fotografici realizzati dai vigili nell'immediatezza dei fatti, sono visibili delle borse collocate sul manubrio del ciclomotore, tanto da ritenere compromesse le possibili condizioni di stabilità e tenuta di strada per il ciclomotore, nella fase di attraversamento dell'incrocio. In particolare, il C.T. osservava: “…l'evoluzione dell'incidente è derivante da impatto a bassa velocità, ben al di sotto del limite in centro urbano di 50km/h, in cui il ciclomotore …giunge alla presunta area d'impatto all'intersezione viaria, Parte_9 rallentando la propria corsa ma senza riuscire a fermare il proprio mezzo al fine di “sfilare” sulla propria destra, il veicolo CI YB…in fase di avanzamento oltre il centro dell'intersezione a cui riconoscere il
“diritto di precedenza”. Il sig. conducente del veicolo CI YB impegnava a velocità Controparte_9 moderata l'area del crocevia e sia per gli spazi a disposizione che per la repentinità dell'evento, sviluppatosi entro un termine di reazione psicotecnico non sufficiente a porre in essere efficace manovra elusiva del pericolo, sorto dalla difficoltà di arresto del ciclomotore condotto dalla sig.ra nell'accordargli la Per_1 dovuta precedenza. Sia per le condizioni di avvistamento e sia per la traiettoria tenuta dalla …RE giungendo all'intersezione stradale con traiettoria più decentrata alla sinistra della propria carreggiata e non di margine destro, quando il veicolo CI YB era in piena fase di disimpegno dell'incrocio e quindi ben oltre la possibilità di effettuare qualsivoglia efficace manovra di emergenza al fine di evitare l'impatto, la .. priva della protezione del casco, rinvenuto legato al manubrio del ciclomotore, veniva Per_1 disarcionata e nella caduta al suolo stradale riportava lesioni al cranio. La mancanza dell'adeguata protezione del casco ha giocato un ruolo determinante con conseguenze gravissime e letali che hanno determinato il successivo decesso della sig.ra Pertanto la condotta della .. risulta Persona_1 Per_1 censurabile oltre per le violazioni…elevate dai militi intervenuti,…anche per il dispositivo dell'art. 171 co.
1 del Codice della Strada”.
Sulla scorta di detta consulenza, il P.M. chiedeva, ed il GIP disponeva, l'archiviazione del procedimento a carico di , ritenendo la esclusiva responsabile del Controparte_9 Per_1 sinistro.
Alla stregua della costante giurisprudenza della S.C. (Cass. n. 30298 del 31/10/2023) la consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero è utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio. Inoltre, (Cass. n. 6347 del 16/05/2000) al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice cosicché il giudice civile può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti e, quindi, anche prove raccolte in un giudizio penale (ancorché conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta amnistia o per altra causa estintiva del reato) esaminandone direttamente il contenuto ovvero ricavandolo dalla sentenza o dagli atti del processo penale e effettuando la relativa valutazione con ampio potere discrezionale,
9 senza essere vincolato dalla valutazione che ne abbia fatto il giudice penale (cfr., da ultimo, Cass.
n. 16895 del 24.6.2025 Cass. n. 16895 del 24.6.2025).
È noto, tuttavia, che le regole di imputazione della responsabilità, penale e civile, sono diverse.
Sebbene la consulenza espletata nel corso del procedimento penale possa essere utilizzata dal giudice civile, ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, l'avvenuta archiviazione del procedimento penale a carico del non può valere ad escluderne, per ciò solo, la CP_9 responsabilità in sede civile, non solo perché è mancato un processo penale conclusosi con sentenza irrevocabile di assoluzione, ma anche perché, mentre in sede penale il dubbio non consente di vincere la presunzione di innocenza, in sede civile, invece, rafforza la presunzione di colpa prevista dall'art. 2054 c.c..
Secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile.
(Cass. sez. III, 16 maggio 2008, n. 12444; conf., da ultimo, Cass. civ., Sez. III, ord. 19/12/2024, n.
33483). L'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non supera di per sé la presunzione di colpa concorrente di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c., rimanendo allo scopo necessario accertare che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza, e abbia comunque fatto il possibile per evitare il sinistro” (Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 11/05/2022, n. 14947).
La S.C. ha inoltre chiarito come "la presunzione di colpa concorrente, pur nell'ambito interpretativo dell'art. 2054 co 2 c.c., postula il carattere sussidiario della presunzione di pari responsabilità, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento dell'intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente" (v. Cass. 21130/2013; Cass. 124/2016; conf. Cass.
n. 15847 del 2000, Cass. n. 9528/2012, Cass. n. 3696 del 15.02.2018).
Il TU nominato nel giudizio di primo grado, ing. sulla base della CP_14 documentazione in atti e sulla scorta di completi accertamenti, privi di vizi logici e di metodo, che questa Corte ritiene di condividere, ha ricostruito le modalità del sinistro e concluso che “per
l'evento stradale occorso al crocevia di Via Carlo Pisacane con la Via Federico di Svevia e Via Manfredi, nell'abitato di Trinitapoli, è stato possibile ricostruire una modalità di urto eccentrico tendente all'ortogonale intercorso tra la sezione anteriore sinistra della condotta dal Sig. CP_15 [...] ed il gambale destro della forcella anteriore del motociclo Sì guidato dalla Sig.ra CP_9 Pt_8
individuando sia le principali fasi evolutive del successivo accidentale Persona_1
“incastro/aggancio” verificatosi tra la pedivella destra del mezzo a due ruote ed il varco libero esistente tra
10 il pneumatico anteriore sinistro e relativo arco passaruota della vettura antagonista in movimento, sia il conseguente graduale reclinarsi al suolo del ciclomotore sull'opposto fianco sinistro e contestuale rovinare al suolo per il corpo della centaura… destabilizzata nel suo equilibrio verticale dall'impatto…
Da tale ricostruzione e dall'evidente esiguità delle velocità di arrivo all'urto desumibili per i mezzi
(ampiamente rientranti nei limiti prudenziali previsti per la circolazione urbana), si ritiene acclarata la maggiore responsabilità rivestita dalla condotta di guida dell'una rispetto a quella dell'altro conducente nella causazione dell'evento di danno, insita nell'omesso rispetto delle basilari norme di prudenza sempre vigenti in occasione dell'impegno di un crocevia cittadino, e nello specifico nell'omessa precedenza a destra determinatasi all'incrocio. Stante l'oggettiva “limitazione alla visuale” disponibile lateralmente per entrambi conducenti nella reciproca fase di inspectio sulle strade laterali che si apprestavano ad attraversare nel crocevia, è risultato chiaro come l'inserimento dei veicoli sia drammaticamente coinciso con la tempistica di percezione e reazione al pericolo tipicamente disponibile durante la marcia su strada, rimarcando il diverso peso assunto dall'omessa “precedenza a destra” attuata dalla centaura RE in favore dell'autovettura proveniente dalla strada esposta alla sua “ispezione diretta” in CP_15 itinere dell'inserimento nel crocevia, rispetto alla generica prudenza posta in capo al conducente di quest'ultima autovettura nel transitare all'incrocio, laddove risultava tecnicamente obbligato ad una più attenta visione della Via Manfredi posta “sulla destra” rispetto alla Via Federico di Svevia presente “sulla sinistra” da cui realmente proveniva il ciclomotore antagonista (cronologicamente soggetta ad ispezione in un istante temporale successivo alla prima doverosa visione degli eventuali veicoli provenienti da destra a cui concedere obbligatoriamente precedenza)… appare opportuno osservare come…. l'incidente in oggetto abbia assunto la drammatica connotazione lesiva di postuma natura mortale per la centaura senatore esattamente in ragione dell'omesso indosso del prescritto casco protettivo, il cui corretto impiego Per_1 indossato e correttamente agganciato nel sottogola di serraggio alla testa avrebbe chiaramente impedito quella percussione diretta e severa del cranio sull'asfalto stradale al termine del piroettamento conclusivo sul dorso verificatosi per la centaura al termine dell'incidente, con ovvia realizzazione di un marginale evento stradale con dissesto superficiale dei mezzi, e conseguente peso significativo assunto in termini di valutazione della responsabilità insita nelle distinte condotte di guida avute dai due conducenti…”.
Il TU ha ricostruito in soli 20-30 km/h le andature mantenute nel frangente dai due mezzi, non sussistendo alcun “imbarco” e “lancio a distanza” del corpo della centaura, ovvero prolungato scarrocciamento al suolo del motociclo incidentato.
Sulla scorta della ricostruzione effettuata, ha evidenziato una maggiore responsabilità rivestita dalla condotta di guida della , rispetto a quella del conducente la YB nella causazione Per_1 dell'evento, responsabilità insita nell'omesso rispetto delle basilari norme di prudenza, vigenti in occasione dell'impegno di un crocevia cittadino e, in particolare, nell'omessa precedenza a destra all'incrocio.
In particolare, il ctu ha osservato che <premesso come, stante l'oggettiva “limitazione alla visuale” disponibile lateralmente per entrambi i conducenti nella reciproca fase di inspectio sulle strade laterali che si apprestavano ad attraversare nel crocevia (stimata nell'ordine di 6.00-8,00 m a causa del manufatto
11 murario con vegetazione ornamentale presente in angolo all'intersezione cittadina), l'inserimento dei veicoli alle desunte andature di 20- 30 km/h è drammaticamente coinciso con la tempistica di percezione e reazione al pericolo tipicamente disponibile durante la marcia su strada, è altresì evidente come il conducente la CI YB risultasse obbligato ad una più attenta visione della via Manfredi posta sulla
“destra” rispetto alla via Federico di Svevia presente sulla “sinistra” (cronologicamente soggetta ad ispezione in un istante temporale successivo alla prima doverosa visione degli eventuali veicoli provenienti da destra a cui concedere obbligatoriamente precedenza), a fronte della condizione di “ispezione diretta” posta in capo alla centaura proveniente da quest'ultima via ed in atto di intersecare il tratto di via Per_1
Pisacane posta “alla sua destra” da cui proveniva in effetti l'autovettura antagonista”.
Pur non avendo dato alcun peso alla conclamata assenza di patentino per motoveicoli accertato all'epoca dei fatti per la RE, il ctu ha invece osservato come, nell'ambito della circolazione stradale, il conducente di un motociclo di ridotta cilindrata (50 cc) tenda ad avvicinarsi maggiormente al “soggetto debole”, tipicamente ravvisabile nel ciclista su strada, più che a quella del motociclista dotato di maggiori prestazioni cinematiche, rappresentando, per un generico automobilista in transito, un pericolo potenziale, verso il quale occorre sempre rivolgere maggiore attenzione in fase di incrocio ravvicinato, assumendo una condotta di guida prudenziale anche in concomitanza di prescrizioni favorevoli disposte dal Codice della strada, come ad es. la precedenza, nell'ottica della prudenza generica, sancita dall'art. 140 CdS, principio informatore della circolazione, per entrambi i veicoli.
Quindi, in risposta ai quesiti formulati dal Giudice, ed in replica alle osservazioni dei consulenti di parte, il TU ha, argomentatamente, concluso che: responsabilità dei due soggetti coinvolti nel sinistro, sia con riferimento alle modeste conseguenze rilevate sui mezzi, sia soprattutto, con riferimento alle gravi e luttuose conseguenze derivate alla defunta, e consentono al giudice di effettuare una valutazione in merito alle condotte di guida e rispetto delle norme prudenziali assunte nel frangente dell'incidente oggetto di causa. Tuttavia, al sol fine di agevolare tale compito, si rimarca quanto già esplicitato in consulenza in merito alla condizione di “soggetto debole” assunta dalla conducente del ciclomotore nell'incidente (alla stregua di un comune ciclista) rispetto ad una vettura in fase di impegno di un crocevia cittadino (pericolo potenziale plausibile nella sua insorgenza), rapportando il tutto doverosamente- sia alla ben esigua andatura assunta dai due mezzi nell'occasione del loro scontro (rientranti nel range largo dei 20-30 km/h ampiamente al di sotto dei limiti urbani), sia all'evidente obbligo di “precedenza a destra” colposamente omesso dalla centaura nei confronti di un autoveicolo che- per
contro
- era tenuto principalmente ad ispezionare la strada da intersecare posta sul fronte opposto a quello di provenienza del motoveicolo, con ovvio diverso peso assunto nell'innesco dell'accadimento. …il luttuoso evento stradale avrebbe chiaramente assunto tutt'altra connotazione di mero dissesto tra veicoli allorquando la centaura, sig.ra avesse correttamente indossato Persona_1 il prescritto “casco protettivo”, per evidente connessione diretta esistente tra l'esposizione del capo “non protetto” all'impatto accidentale al suolo e le lesioni personali subite nell'incidente, con tutte le riflessioni
12 che ne conseguono in merito alla richiesta individuazione dell'eventuale grado di responsabilità predominante e/o assorbente connesso”.
Il TU ha quindi chiaramente ritenuto sussistente un concorso di colpa a carico di entrambi i conducenti, in misura maggiore a carico della conducente il motociclo IA, per non aver concesso la dovuta precedenza a destra imposta dal crocevia, e minore a carico del conducente l'autovettura YB, che avrebbe dovuto visionare con maggiore attenzione le strade da attraversare, e tanto alla luce della oggettiva limitazione della visuale che entrambi i conducenti avevano, a causa del manufatto murario con vegetazione ornamentale presente in angolo all'intersezione cittadina. Ha rimarcato, inoltre, la notevole gravità assunta dall'omesso indosso del casco protettivo da parte della centaura, evidenziando come il corretto utilizzo di tale dispositivo di sicurezza avrebbe impedito alla radice la produzione delle severe lesioni personali al capo, risultate poi causa del successivo decesso della RE. Ha ritenuto invece prive di rilevanza causale l'assenza di patentino e la mancata copertura assicurativa.
Ritiene la Corte che la sentenza appellata abbia valutato erroneamente le risultanze della TU e, nel complesso, il corredo probatorio acquisito.
Il primo Giudice, dopo aver accertato la violazione dell'obbligo di dare precedenza a destra da parte della conducente del ciclomotore, non ha effettuato alcuna valutazione del comportamento tenuto dal conducente della CI YB, essendosi limitato a rilevare che procedeva – così come la RE – ad una velocità di circa 20/30 km/h, rispettosa del limite vigente su quel tratto di strada.
Il sinistro si verificava, alle ore 17,10 del 4 maggio, ad un incrocio, non regolato da impianto semaforico, né provvisto di segnale di “stop”, la cui visuale, come accertato dal TU, era limitata, per entrambi i veicoli, dalla presenza di vegetazione (la presenza della siepe all'incrocio è stata confermata dal teste , agente della Polizia Municipale intervenuto sul luogo del Testimone_3 sinistro, e si evince anche dalle fotografie versate in atti); sull'asfalto non venivano rilevati segni di frenata.
A fronte dell'accertata violazione, da parte della , dell'obbligo di concedere la Per_1 precedenza a destra, il – e, per esso, la compagnia assicuratrice – non ha provato di aver CP_9 tenuto, in prossimità dell'incrocio, e considerato lo stato lei luoghi, una condotta di guida prudente, né ha provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, come si desume anche dall'assenza di tracce di frenata.
Ritiene pertanto la Corte che, seppure la prevalente responsabilità del sinistro vada attribuita alla conducente del motociclo IA la quale, nell'attraversare l'incrocio, ha omesso di concedere la precedenza alla CI YB proveniente dalla sua destra, tuttavia il conducente dell'auto non può andare del tutto esente da responsabilità, non avendo egli dato la prova di aver tenuto una condotta di guida commisurata allo stato dei luoghi, in particolare alla ridotta visibilità, e di aver fatto tutto il possibile per evitare l'impatto.
13 Sotto altro profilo, nell'eziologia delle conseguenze dannose del sinistro, rilevanza determinante riveste la considerazione dell'omesso utilizzo del casco protettivo da parte della . Per_1
Al riguardo, giova osservare che il comportamento irregolare del danneggiato può considerarsi concausa dell'evento dannoso quando rispetto a quest'ultimo abbia svolto un ruolo di antecedente causale, innestandosi nell'eziologia del danno (così Cassazione civile, sez. III,
06.05.2016, n. 9241; Cassazione civile, sez. III, 30.12.2010, n. 26568), sebbene in termini di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento che rende legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore della vittima, senza tuttavia escluderla (in tema, Cassazione civile, sez. III, 30.01.2019, n. 2531).
È emerso dagli atti che, al momento del sinistro, il casco protettivo era appeso al manubrio del ciclomotore, unitamente ad alcune buste della spesa, segno inequivocabile che la non Per_1 indossasse il casco, nonostante le contrarie dichiarazioni, sul punto inattendibili, della teste
[...]
legata alla vittima da rapporto di parentela, che ha riferito che la indossava il casco Tes_2 Per_1
e che lo stesso, dopo l'urto, balzò via. Tale circostanza, neanche confermata dal teste Parte_7
nipote della vittima (il quale ha riferito di non ricordare se la zia al momento del
[...] sinistro indossasse il casco), è smentita dal rilievo che, dopo il sinistro, il casco era stato rinvenuto appeso al manubrio.
Il mancato utilizzo del casco e la sua rilevanza causale nella determinazione delle conseguenze del sinistro trovano decisiva conferma nel tipo di lesioni diagnosticate alla Per_1 nell'immediatezza del sinistro e, soprattutto, nelle risultanze dell'esame autoptico eseguito sul corpo della stessa.
Nel referto del P.S. dell'Ospedale di Barletta del 4.5.2015 (cfr. doc. 1 fasc. attoreo grado), Parte_10 dove la fu trasportata nell'immediatezza del sinistro, si legge che la stessa riportava Per_1
“Politrauma della strada rinvenuta per terra con vasta flc occipitale otorragia epistassi TR addominale dx”
e diagnosi di “trauma cranico con sospetta frattura della base trauma toracoaddominale con sospetto pnx”.
Dalla relazione dell'esame autoptico condotto su dalla dott.ssa , Persona_1 Persona_7 su incarico del PM., risulta che, in occasione del trasferimento presso il Presidio Ospedaliero di
Andria, la diagnosi per la era di “Emorragia extradurale consecutiva a traumatismo senza Per_1 menzione di ferita intracranica esposta, stato di coscienza non specificato, emorragia cerebrale post traumatica. Frattura cranica”. Ad Andria veniva sottoposta ad intervento chirurgico di
“craniotomia decompressiva” e, dopo una degenza presso il reparto di rianimazione e neurochirurgia, sempre in stato di coma e senza mai riprendere coscienza, la RE decedeva in data 18 giugno 2015.
La dott.ssa accertava che “la causa del decesso è da ricondursi ad arresto cardiocircolatorio Per_7 acuto, in paziente con frattura composta della teca cranica a decorso verticale, che coinvolge la regione parieto occipitale di sinistra, la rocca petrosa di sinistra e il canale della vena giugulare sinistra. Subito posteriormente alla rima di frattura suddetta, si apprezza raccolta ematica di circa 2,5 cm che si espande in corrispondenza dell'emisfero cerebellare di sinistra. Sottile falda di ematoma subdurale fronto temporo
14 parietale a destra dello spessore di circa 6 mm. Multiple contusioni ematiche intraparenchimali frontali a destra e i minor misura a sinistra. Edema cerebrale destro. Compressione del ventricolo laterale destro shift delle strutture mediane a sinistra (valutabile intorno ai 10 mm). Frattura composta a decorso verticale della rocca petrosa destra. Frattura composta dalla parete posteriore dello sfenoide. Piccole bolle aeree lungo il versante interno della teca cranica e nello spazio masticatorio a destra. TC torace. Piccole aree di contusione parenchimale polmonare bilateralmente. Falda di pnx a destra con collasso parziale del lobo polmonare superiore e inferiore. La falda di pnx, anteriormente, misura circa 4”.
Dalle risultanze dell'esame autoptico emerge con evidenza che il decesso della , da Per_1 ultimo causato, ovviamente, da arresto cardio-circolatorio, era conseguenza delle gravissime lesioni al cranio, segno inequivocabile del mancato utilizzo, da parte sua, del casco protettivo. Le lesioni craniche sono risultate le lesioni più insidiose e che hanno condizionato il decorso fino all'esito mortale.
È innegabile l'incidenza del mancato uso di un valido dispositivo di protezione nella serie causale che ha portato all'evento fatale. Secondo la granitica giurisprudenza della Corte regolatrice “in materia di responsabilità da sinistro stradale, l'omesso uso del casco protettivo da parte di un motociclista vittima di incidente può essere fonte di corresponsabilità del medesimo, a condizione che tale infrazione abbia concretamente influito sulla eziologia del danno, circostanza che può essere accertata anche d'ufficio dal giudice, giacché riconducibile alla previsione di cui all'art. 1227, comma 1, c.c.” (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 9241 del 06/05/2016; Sez. 3, Ordinanza n. 6655 del 09/03/2020).
Non può condividersi l'assunto della compagnia appellata, secondo cui poiché l'utilizzo del casco protettivo avrebbe impedito il decesso, tanto vale ad interrompere il nesso di causalità tra il sinistro (la condotta del ) e la morte della RE, in quanto la concorrente (seppur con CP_9 incidenza minima) condotta colposa del si è inserita nella serie causale che ha determinato CP_9 il sinistro e, quindi, l'evento dannoso.
Alla stregua di quanto finora osservato e della concreta incidenza delle condotte colpose tenute dai conducenti dei due mezzi coinvolti, ritiene la Corte che la responsabilità del sinistro vada ascritta in ragione dell'80% alla (che ometteva di dare la precedenza a destra in Per_1 prossimità di un incrocio, ed ometteva di indossare il casco protettivo), determinando così in misura notevolmente preponderante le condizioni e le concrete conseguenze dannose del sinistro, ed in ragione del 20% al , per non essersi uniformato ai canoni di comune CP_9 prudenza che i conducenti devono adottare in prossimità di un crocevia, per prevenire e fronteggiare il pericolo proveniente da altri, a maggior ragione in caso di ridotta visibilità, e per non aver dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
Nessun rilievo casuale nel determinismo dell'evento assumono, invece, le ulteriori violazioni amministrative contestate alla , quali il mancato conseguimento del patentino e la Per_1 scopertura assicurativa del motociclo;
così come priva di incidenza causale, tenuto conto delle concrete modalità del sinistro e la modesta velocità di marcia, è la circostanza che la vettura
15 CI YB era prossima alla rottamazione, mentre non ha trovato riscontro, in quanto smentita in sede di operazioni peritali, la circostanza secondo cui le gomme della CI YB erano lisce.
Ritiene in definitiva la Corte che l'evento morte sia imputabile nella misura del 80% a carico della e nella misura del 20% a carico del . Per_1 CP_9
Gli appellanti, nella dedotta qualità di eredi e prossimi congiunti della RE, hanno chiesto la liquidazione del danno biologico iure hereditatis, atteso che la RE non è deceduta immediatamente, ma ha vissuto un periodo di coma di 45 giorni, ed il danno morale ed esistenziale, iure proprio, per perdita del rapporto parentale.
Quanto alla prima voce di danno, deve osservarsi che, esclusa (Cass., S.U., n. 15350 del 2015) la risarcibilità iure hereditatis di un danno da perdita della vita, in ragione dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, la S.C. ha osservato che, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni e la morte da esse determinata è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione dell'integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso, che è trasmissibile iure hereditatis e che va commisurato soltanto alla inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte (cfr., ex multis, in tal senso,
Cass. III, 11.11.2019 n. 28989; Cass. n. 26727/2018; n. 21060/2016; n. 23183/2014; n. 22228/2014; n.
15491/2014).
Tale principio è stato da ultimo ribadito dalla S.C., secondo la quale “La determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico iure hereditatis, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va commisurata all'invalidità temporanea rapportabile a tale periodo, ferma restando la necessità di adeguarla alle circostanze del caso concreto, tenuto conto che il pregiudizio, pur temporaneo, ha raggiunto la massima intensità, esitando nella morte e non già nella stabilizzazione dei postumi” (Cassazione civile sez. III, 21/02/2024, n. 4658).
Tale voce di danno va dunque liquidata in relazione alla menomazione dell'integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso, sulla base delle tabelle relative all'inabilità temporanea (in tal senso, tra le tante, Cass. III, 26.5.2020 n. 9861; Cass. n. 18163 del 2007; n. 1877 del 2006).
Gli appellanti hanno chiesto altresì la liquidazione del danno per una componete di sofferenza psichica, da liquidarsi in via equitativa.
La richiesta non può trovare accoglimento.
Risulta dagli atti (e non è contestato) che nel corso dei 45 giorni in cui è sopravvissuta, Per_1
è stata permanentemente degente nel reparto di rianimazione di Andria, in condizione
[...] di coma, senza mai riprendere conoscenza.
Tanto esclude la risarcibilità di qualunque somma a titolo di danno morale terminale (o da sofferenza psichica), mancando la prova che, a causa delle lesioni sofferte, nel lasso di tempo
16 compreso tra l'evento lesivo e la morte, la abbia assistito con lucidità alla perdita della Per_1 propria vita.
In applicazione dei principi sopra riportati, il danno biologico iure hereditatis da inabilità temporanea va liquidato, sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate all'anno
2024, tenuto conto che l'inabilità temporanea assoluta si protrasse per 45 giorni, nella misura di complessivi € 6.750,00 (€ 150,00 pro die x 45 giorni).
Nessuna personalizzazione va applicata su detta somma, in difetto dei presupposti, essendo stata riconosciuta pro die una somma (€ 150,00) superiore al minimo previsto dalle Tabelle di Milano proprio in considerazione della gravità del quadro clinico della nei 45 giorni di Per_1 sopravvivenza.
Tale somma, decurtata dell'80% in ragione del prevalente concorso di colpa della e, Per_1 dunque, nella misura di € 1.350,00, va ripartita pro quota tra i soli eredi della , ossia il Per_1 marito ed i figli , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
e , in ragione di 1/3 al coniuge e 2/3 ripartiti tra i quattro figli, ex Controparte_4 Parte_1 art. 581 c.c. e, dunque, a € 450,00, ed a ciascuno dei quattro figli € 225,00 Controparte_1
(per ciascuno).
Nessuna somma spetta, a tale titolo, agli ulteriori appellanti, che non rivestono la qualità di eredi, in presenza di coniuge e figli, in difetto di prova di diverse disposizioni in loro favore.
Quanto al danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, che riassume sia il danno esistenziale, attinente alla sfera dinamico-relazionale del soggetto, che il danno morale, come sofferenza intima del congiunto superstite, giova precisare che gli originari attori-appellanti sono precisamente:
convivente della defunta RT
, (figli non conviventi della defunta), Controparte_2 Controparte_3 CP_4
(figlia convivente della defunta), (figlia non convivente della defunta)
[...] Parte_1
e (nipoti non conviventi della defunta, figli-eredi di Controparte_5 Controparte_6
, fratello della defunta, deceduto il 13.3.2015); Persona_2
e (figlie-eredi di , fratello non convivente Persona_1 CP_7 Controparte_6 della defunta, deceduto il 6.2.2020, già parte del giudizio);
, , e (rispettivamente Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 moglie e figli di fratello della defunta, deceduto il 21.8.2021, già parte del Persona_3 giudizio).
Le dedotte qualità delle parti, quali prossimi congiunti di , non sono state Persona_1 specificamente contestate dalla compagnia costituita e, pertanto, devono ritenersi provate ex art. 115 c.p.c..
Tanto premesso, questa Corte non può che aderire al consolidato principio secondo il quale “la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli della
17 vittima), anche ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass. 15/02/2018, n. 3767; Cass. 15/07/2022, n. 22397; v. anche Cass. 30/08/2022, n. 25541 e, già, Cass. 16/03/2012, n. 4253); dando continuità a questo principio -
e portandolo alle sue ulteriori specificazioni, avuto riguardo ai due distinti profili delle possibili conseguenze non patrimoniali risarcibili della lesione di interessi costituzionalmente protetti (Cass. 17/01/2018, n. 901)
-può osservarsi che la presunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio) concerne l'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto parentale, mentre non si estende all'aspetto esteriore
(c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza - o, all'opposto, dalla distanza - da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare" (in tal senso, da ultimo, cfr. Cass. civ. III, 24.6.2025
n. 16895).
Da tanto consegue che va accolta la domanda di risarcimento del danno parentale esclusivamente in favore del marito, dei figli e dei fratelli della (e, per essi, deceduti nel corso del Per_1 giudizio di primo grado, in favore degli eredi), mentre va rigettata la domanda proposta direttamente dai nipoti e , figli di , Controparte_5 Controparte_6 Persona_2 fratello di che, essendo premorto rispetto alla sorella (era deceduto il 13.3.2015, Persona_1 prima del sinistro e del decesso della sorella), non può aver subito il danno da perdita della sorella che, in virtù dei principi in precedenza richiamati, può presumersi solo con riguardo ai membri della famiglia nucleare, e non anche ai nipoti. Essi avrebbero dovuto, invece, provare in positivo, anche ai fini dell'an debeatur, un rapporto affettivo particolarmente pregnante con la zia, che peraltro viveva a Milano, non operando in loro favore la presunzione valevole per gli stretti congiunti.
Al riguardo, nulla hanno provato, in positivo, i due nipoti, con specifico riguardo al loro rapporto affettivo con , a nulla valendo sul punto le generiche dichiarazioni rese dai due Persona_1 testi e , che nulla hanno riferito di specifico in merito al Parte_7 Testimone_2 rapporto dei due detti nipoti con la zia, essendosi limitati a riferire che, nei periodi in cui, da
Milano, la RE tornava a Trinitapoli, trascorreva il soggiorno con i familiari, li ospitava nel giardino di casa sua per pranzi, cene e ricorrenze (teste , che era spesso in Parte_7 compagnia dei parenti e passava a trovare quotidianamente sua sorella (teste ). Testimone_2
Tanto è evidentemente insufficiente per ritenere provato, in positivo, un intenso rapporto affettivo e di frequentazione con i nipoti e figli del fratello, riguardo Controparte_5 CP_9 ai quali nulla è emerso dall'istruttoria espletata.
18 La domanda formulata dai predetti nipoti va pertanto rigettata.
Quanto agli altri appellanti, nelle indicate qualità, sussiste il diritto al risarcimento del danno in ragione del vincolo di stretta parentela con la vittima del sinistro, rapporto che è assistito, nella sua consistenza, da salde presunzioni, tenuto conto del fatto che, come detto, lo stretto vincolo familiare con la vittima consente comunque di presumere, fino a prova contraria – nel caso di specie non offerta dalla convenuta costituita, su cui gravava il relativo onere -, l'esistenza del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
In caso di concorso della condotta colposa della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso (nel caso di specie 80%), il risarcimento del danno patito iure proprio dai congiunti della vittima deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa ad essa ascrivibile (Sez. 3, Sentenza n. 8127 del 23.4.2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10220 del 26/04/2017; conforme Sez. 3 -, Sentenza n. 4208 del 17/02/2017, tra le tante).
Per la liquidazione, da eseguirsi secondo una valutazione equitativa, la Corte ritiene di applicare il criterio di liquidazione contenuto nelle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano che, nella loro versione pubblicata nel giugno del 2022 (quindi aggiornata nel 2024), costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto idoneamente modificate introducendo il sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice"), che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione, in casi in cui esse si rivelino inadeguate a fronte della estrema particolarità della situazione (tanto in ossequio a Cass. n. 37009/2022 e, poi, Cassazione civile sez.
III - 09/06/2023, n. 16468).
Ne consegue che agli attori-odierni appellati, tenuto conto dei suddetti parametri e considerato che nulla di specifico è stato provato con riferimento ad una particolare intensità del rapporto affettivo rispetto ai singoli soggetti aventi diritto, facendo ricorso alle presunzioni, vanno riconosciute iure proprio, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, le seguenti somme:
, coniuge convivente, la somma di € 230.749,00, tenuto conto dell'età Controparte_1 della vittima primaria all'epoca del decesso, 66 anni (punti 16), dell'età della vittima secondaria,
71 anni (punti 12) e del valore del punto, pari ad € 3.911,00, della convivenza (punti 16), del numero dei familiari superstiti (più di tre), ed all'intensità media del rapporto affettivo (punti 15)
[totale punti 44].
Tenuto conto del concorso di colpa della vittima nella misura dell'80%, il risarcimento spettante a tale titolo ammonta ad € 46.149,8.
figlia non convivente, la somma di € 207.283,00, tenuto conto dell'età della Controparte_2 vittima primaria all'epoca del decesso, 66 anni (punti 16), dell'età della vittima secondaria, 34
19 anni (punti 22) e del valore del punto, pari ad € 3.911,00, della non convivenza, del numero dei familiari superstiti (più di tre), ed all'intensità media del rapporto affettivo (punti 15) [totale punti
38].
Tenuto conto del concorso di colpa della vittima nella misura dell'80%, il risarcimento spettante a tale titolo ammonta ad € 41.456,6.
figlio non convivente, la somma di € 207.283,00, tenuto conto Controparte_3 dell'età della vittima primaria all'epoca del decesso, 66 anni (punti 16), dell'età della vittima secondaria, 40 anni (punti 22) e del valore del punto, pari ad € 3.911,00, della non convivenza, del numero dei familiari superstiti (più di tre), ed all'intensità media del rapporto affettivo (punti 15)
[totale punti 38].
Tenuto conto del concorso di colpa della vittima nella misura dell'80%, il risarcimento spettante a tale titolo ammonta ad € 41.456,6.
, figlia convivente, la somma di € 277.681,00, tenuto conto dell'età della vittima Controparte_4 primaria all'epoca del decesso, 66 anni (punti 16), dell'età della vittima secondaria, 21 anni (punti
24) e del valore del punto, pari ad € 3.911,00, della convivenza (punti 16), del numero dei familiari superstiti (più di tre), ed all'intensità media del rapporto affettivo (punti 15) [totale punti 56].
Tenuto conto del concorso di colpa della vittima nella misura dell'80%, il risarcimento spettante a tale titolo ammonta ad € 55.536,2.
, figlia non convivente, la somma di € 199.461,00, tenuto conto dell'età della Parte_1 vittima primaria all'epoca del decesso, 66 anni (punti 16), dell'età della vittima secondaria, 47 anni (punti 20) e del valore del punto, pari ad € 3.911,00, della non convivenza, del numero dei familiari superstiti (più di tre), ed all'intensità media del rapporto affettivo (punti 15) [totale punti
36].
Tenuto conto del concorso di colpa della vittima nella misura dell'80%, il risarcimento spettante a tale titolo ammonta ad € 39.892,2.
, fratello non convivente (e, per esso, le figlie eredi e Controparte_6 Persona_1
), la somma di € 30.564,00, tenuto conto dell'età della vittima primaria all'epoca CP_7 del decesso, 66 anni (punti 10), dell'età della vittima secondaria, 80 anni (8 punti) e del valore del punto, pari ad € 1.698, della non convivenza, del numero dei familiari superstiti (più di tre), ed in difetto di prova in ordine all'intensità del rapporto affettivo con il fratello, che viveva peraltro in città diversa dalla (punti 0) [totale punti 18]. Per_1
Tenuto conto del concorso di colpa della vittima nella misura dell'80%, il risarcimento spettante a tale titolo ammonta ad € 6.112,8.
fratello non convivente (e, per esso, il coniuge ed i figli Persona_3 Parte_2 eredi , e , la somma di € 33.960, tenuto conto Parte_3 Parte_4 Parte_5 dell'età della vittima primaria all'epoca del decesso, 66 anni (punti 10), dell'età della vittima secondaria, 65 anni (10 punti) e del valore del punto, pari ad € 1.698, della non convivenza, del numero dei familiari superstiti (più di tre), ed in difetto di prova in ordine all'intensità del
20 rapporto affettivo con il fratello, che viveva peraltro in città diversa dalla (punti 0) [totale Per_1 punti 20].
Tenuto conto del concorso di colpa della vittima nella misura dell'80%, il risarcimento spettante a tale titolo ammonta ad € 6.792,00.
Nulla può essere infine riconosciuto in favore di a titolo di danno Controparte_1 patrimoniale per spese funerarie, richieste nella misura di € 5.000,00, in difetto di prova delle stesse e dell'esborso da parte del predetto attore, a fronte di specifica contestazione sul punto, da parte della compagnia convenuta, sin dalla costituzione in giudizio in primo grado.
È vero che le spese funerarie, sostenute dagli eredi della persona deceduta per atto illecito, costituiscono una voce di danno ineliminabile e possono essere liquidate anche in mancanza di specifica dimostrazione della precisa entità della somma corrisposta a tale scopo;
occorre, tuttavia, fornire al giudice i dati dai quali desumere, almeno approssimativamente, i parametri cui commisurare la valutazione, sia pure con riferimento al costo medio delle onoranze funebri della zona in questione (in tal senso, Cassazione civile sez. III, 06/12/2018, n. 31542) e del soggetto che le ha effettivamente sostenute. Nel caso in questione, invece, nessun elemento è stato fornito dal richiedente a tale scopo.
In conclusione, in accoglimento dell'appello, ed in parziale accoglimento della domanda, agli appellanti vanno riconosciute, per i titoli sopra indicati, le seguenti somme complessive:
€ 46.599,8 Controparte_1
€ 41.681,6 Controparte_2
€ 41.681,6 Controparte_3
€ 55.761,2 Controparte_4
€ 40.117,2 Parte_1
Eredi € 6.112,8 (da ripartirsi pro quota tra i predetti eredi) Controparte_6
Eredi € 6.792,00 (da ripartirsi pro quota tra i predetti eredi). Persona_3
Su dette somme, determinate all'attualità, sono dovuti gli interessi compensativi, da calcolarsi nella misura legale sulle somme devalutate, all'epoca del sinistro, e via via annualmente rivalutate secondo i criteri fissati dalla S.C. con la sentenza delle Sezioni Unite Civili n. 1712 del
1995 (conformi, ex multis, Cass. civ. n. 12140 del 14/06/2016 e n. 3173 del 18/02/2016).
Dalla data della sentenza, poiché il debito di valore si trasforma con la liquidazione in debito di valuta, sono dovuti sugli importi liquidati solo gli interessi legali moratori sino al soddisfo.
Al pagamento di dette somme vanno condannati, in solido, e la Compagnia Controparte_9 appellata.
All'accoglimento dell'appello segue la condanna, in solido, degli appellati al pagamento di 1/4 delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenendo conto delle somme attribuite (decisum) in luogo di quelle domandate, giusta disposto dell'art. 5 co. 1 D.M. n. 55/2014 (da ultimo,
Cassazione civile sez. III, 22/03/2022, n.9237) e dell'aumento ex art. 4 co. 2 D.M. cit. per l'assistenza
21 di più parti aventi la medesima posizione processuale, mentre i residui ¾ vanno compensati in ragione dell'accertato concorso di colpa prevalente della danneggiata, nella misura del 80%, e del rigetto della domanda nei confronti di due degli appellanti.
Le spese di TU espletata in primo grado vanno poste definitivamente in ragione di ¼ a carico degli appellati ed in ragione di ¾ a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
(tutti in proprio oltre che nella qualità di eredi e prossimi congiunti di
[...] Controparte_4
, e (entrambi nella qualità di eredi e Persona_1 Controparte_5 Controparte_6 prossimi congiunti di , fratello della defunta ), Persona_2 Persona_1 Per_1
e (entrambe nella qualità di eredi e prossime congiunte di
[...] CP_7 CP_6
fratello della defunta ), , ,
[...] Persona_1 Parte_2 Parte_3
e (nella qualità di eredi e prossimi congiunti di Parte_4 Parte_5 Persona_3 fratello della defunta ) nei confronti della , Persona_1 Controparte_8 in persona del legale rappresentante p.t., e nella contumacia di , avverso la Controparte_9 sentenza n. 1203/2023 emessa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica in data
2.05.2023, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la contumacia di : Controparte_9
2) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna e la , in persona del l.r.p.t., in Controparte_9 Controparte_8 solido tra loro, al pagamento di € 46.599,8 a € 41.681,6 a Controparte_1 [...]
€ 41.681,6 a € 55.761,2 a , € 40.117,2 a CP_2 Controparte_3 Controparte_4
, € 6.112,8 (da ripartirsi pro quota tra gli eredi di ) a Parte_1 Controparte_6 Per_1
e , € 6.792,00 (da ripartirsi pro quota tra gli eredi di a
[...] CP_7 Persona_3
, , e oltre interessi Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 legali sulle somme inizialmente devalutate alla data del decesso e di anno in anno rivalutata secondo gli indici ISTAT, nonché interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo sulla somma così ottenuta, per i titoli e le causali indicate in parte motiva;
3) rigetta la domanda proposta da e (classe 1972); Controparte_5 Controparte_6
4) condanna gli appellati, in solido tra loro, alla rifusione, in favore degli appellanti difesi dall'avv. Stefano di Feo, di 1/4 delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida nella misura (già ridotta) di € 6.698,25 per compensi professionali, relativi al giudizio di primo grado, ed € 4.745,72 per compensi professionali, relativi al presente giudizio di appello, oltre, per entrambi i gradi, rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, compensando tra le predette parti i residui ¾ delle spese;
22 5) condanna gli appellati alla rifusione, in favore , di ¼ delle spese di lite di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per compensi professionali, per il primo grado in €
1.904,00 e per l'appello in € 1.736,00 per compensi, oltre rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, compensando i residui ¾ delle spese;
6) pone definitivamente le spese della TU espletata in primo grado in ragione di ¼ a carico degli appellati ed in ragione di ¾ a carico degli appellanti.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 2 luglio
2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 739/2023 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1203/2023 del 2.05.2023
TRA
elettivamente domiciliata in Monza alla Via Manfredo Camperio n. 8, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Amalia De Cristofaro, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- Appellante –
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
tutti in proprio oltre che nella qualità di eredi e prossimi congiunti di Controparte_4
(nata a [...] il [...] e deceduta ad Andria il 18.6.2015); Persona_1
e entrambi nella qualità di eredi e prossimi Controparte_5 Controparte_6 congiunti di (nato il [...] e deceduto il 13.3.2015, fratello della defunta Persona_2
); Persona_1
e entrambe nella qualità di eredi e prossime congiunte Persona_1 CP_7 di (nato Trinitapoli il 14.08.1935 e deceduto a Trinitapoli in data 6.2.2020, Controparte_6 fratello della defunta ); Persona_1
e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 tutti nella qualità di eredi e prossimi congiunti di (nato a [...] il [...] Persona_3 ed ivi deceduto in data 21.8.2021, fratello della defunta ), tutti elettivamente Persona_1 domiciliati in Trinitapoli alla Via Cappuccini n. 17, presso lo studio dell'avv. Stefano di Feo, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
- Appellanti -
CONTRO
1 , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_8 elettivamente domiciliata in Bari al Corso Vittorio Emanuele n. 60, presso lo studio dell'avv.
Vittorio Russi che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- Appellata –
- Appellato contumace Controparte_9
-
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28.05.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 29.11.2016 Controparte_1 [...]
, , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_6 Persona_3
, , per rappresentazione di , , Parte_6 CP_7 Persona_2 Controparte_5
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, Parte_7 Controparte_6 la in persona del legale Controparte_10 rappresentante p.t. e , per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “... Nel Controparte_9 merito, accertata e dichiarata la responsabilità del sig. proprietario e conducente Controparte_9 dell'autovettura CI YB tg. CP492BX (assicurata per la r.c. con la compagnia Controparte_11 come innanzi, nella causazione dell'evento lesivo de quo, accogliere la domanda e condannare
[...]
e la in solido tra loro, con sentenza esecutiva ex lege, al pagamento CP_9 Controparte_8 in favore di , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, Controparte_6 Persona_3 Parte_6 CP_7 Controparte_5 Parte_7
e in qualità di eredi e stretti congiunti di a titolo di
[...] Controparte_6 Persona_1 integrale risarcimento danni nelle loro varie nozioni, della complessiva somma di € 2.527.018,72 come specificata nel libello introduttivo del presente atto, ovvero di quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento alla presente domanda. Con interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla domanda al soddisfo e vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c.”
A fondamento della domanda gli attori deducevano che: - in data 4.05.2015, intorno alle ore 17,10,
, alla guida del ciclomotore di sua proprietà IA IA tg. 9FSKE, percorreva Persona_1 via Federico II di Svevia, in Trinitapoli, con direzione viale Manfredi, allorquando giunta all'intersezione con via Pisacane, veniva travolta dall'autovettura CI YB tg. CP492BX
(assicurata di proprietà di e dallo stesso condotta, il quale, CP_12 Controparte_9 provenendo dalla predetta via Pisacane, attraversava l'intersezione con via Federico II di Svevia ad elevata velocità ed invadeva la corsia di marcia riservata al transito dei veicoli provenienti dalla direzione opposta, per effettuare una manovra di svolta a sinistra;
- a seguito del violento impatto rovinava al suolo, riportando lesioni gravissime, a seguito delle quali Persona_1 il 18.6.2016 decedeva presso l'ospedale di Andria.
2 Costituitasi in giudizio, la , in persona del l.r.p.t., chiedeva Controparte_8 dichiararsi l'infondatezza della domanda attorea, con conseguente rigetto della stessa;
in subordine, limitarsi e ridursi il risarcimento in misura proporzionale al grado di colpa del convenuto nella causazione del sinistro, con vittoria di spese e competenze di lite. CP_9
Con comparsa di intervento volontario del 20.06.2019 si costituiva in giudizio , Parte_1 figlia della defunta , che chiedeva l'accertamento della responsabilità esclusiva, Persona_1
o in subordine concorrente, del nella causazione del sinistro, e la condanna dei convenuti CP_9 in solido al pagamento, in suo favore, di complessivi € 408.940,00, a titolo di risarcimento del danno biologico iure hereditatis, non essendo deceduta immediatamente a Persona_1 seguito del sinistro, ma soltanto dopo un periodo di coma di oltre un mese, ed € 248.940,00 a titolo di danno morale ed esistenziale iure proprio da perdita del rapporto parentale.
A seguito del decesso dell'attore veniva dichiarata l'interruzione del Controparte_6 processo, che veniva riassunto dalle eredi e . CP_7 Persona_1
Con comparsa di intervento volontario del 9.03.2022 si costituivano in giudizio Parte_2
, e quali eredi legittimi dell'attore
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
Persona_3
Istruita la causa con prova orale e TU tecnico ricostruttiva, con sentenza n. 1203/2023 del
2.05.2023 il Tribunale di Foggia rigettava la domanda, dichiarava compensate tra le parti le spese di lite e poneva definitivamente a carico di attori e terzi interventori volontari, in solido fra loro, le spese di TU.
Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato l'1.06.2023, ha proposto tempestivo appello , chiedendo, in totale riforma della sentenza l'impugnata, l'accoglimento Parte_1 delle seguenti conclusioni: “in via principale e nel merito - Accertare e dichiarare la concorrente responsabilità del veicolo CI YB targato CP492BX, condotto e di proprietà del sig. Controparte_9 nella causazione del sinistro de quo e, per l'effetto, condannare la Compagnia ed Controparte_8 il sig. in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali Controparte_9 patiti e patendi, come meglio descritti negli atti di causa, dalla sig.ra in qualità di erede Parte_1
(figlia) della defunta e quantificati nell'importo complessivo di € 166.617,75 a titolo di Persona_1 pari responsabilità concorsuale ovvero nell'importo maggiore o minore determinato in corso di causa anche in via equitativa oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi sulle somme rivalutate dal dì del dovuto al saldo effettivo. - Condannare parte convenuta al pagamento di spese e compensi di causa oltre alle spese generali (15% su compensi) ed oltre iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art 93 cpc, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.”
Il giudizio è stato iscritto a ruolo con il n. 739/2023 R.G..
Costituitasi in giudizio, la , in persona del legale Controparte_8 rappresentante p.t., ha chiesto il rigetto integrale del gravame;
in via subordinata, imputarsi al un concorso di colpa nella misura massima del 10% e, per l'effetto, ridurre il risarcimento CP_9
3 da liquidarsi in favore dell'appellante in misura proporzionale al grado di colpa attribuibile alla
, contenendo in ogni caso l'obbligazione risarcitoria entro i massimali di polizza. Per_1
non si è costituito in giudizio. Controparte_9
Con atto di citazione notificato il 2/3.06.2023 hanno proposto separato appello CP_1
, (in proprio oltre
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 che nella qualità di eredi e prossimi congiunti della defunta ), Persona_1 Controparte_5
e (del 1972) (nella qualità di eredi e prossimi congiunti del defunto Controparte_6 Per_2
, fratello di ), e (nella qualità di eredi
[...] Persona_1 Persona_1 CP_7 legittime di , deceduto in data 6.2.2020), , Controparte_6 Parte_2 Parte_3
, e (nella qualità di eredi legittimi di
[...] Parte_4 Parte_5 Persona_3 deceduto in data 21.8.2021), chiedendo, in totale riforma della sentenza impugnata,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la responsabilità concorrente di
e ex art. 2054, co. 2, cc, nella causazione dell'incidente per cui è causa, Persona_1 Controparte_9
e conseguentemente, condannare e la in persona del suo legale Controparte_9 Controparte_13 rappresentante pt, rispettivamente proprietario conducente compagnia garante per la RCA della vettura
CI YB tg. CP492BX, in solido tra di loro, al pagamento: - in favore degli appellanti CP_1
, e , iure hereditatis, nella loro
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 qualità di eredi e prossimi congiunti della defunta , la complessiva somma di € 278.150,00 Persona_1
(pari al 50% della somma di € 556.301,00), ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di danno biologico terminale subito dalla de cuius , così ripartita: in favore Persona_1 [...] la somma di € 92.716,83 (pari al 50% della somma di € 185.433,67), in favore di CP_1 [...] la somma di 61.811,22 (pari al 50% della somma di € 123.622,44), in favore di CP_2 [...] la somma di 61.811,22 (pari al 50% della somma di € 123.622,44), ed in favore di Controparte_3
la somma di 61.811,22 (pari al 50% della somma di € 123.622,44). A tale voce di danno Controparte_4 andrà aggiunta una componente di sofferenza psichica, da liquidarsi in via equitativa;
- in favore degli appellanti , e , iure Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 proprio, la somma di € 110.000,00, per ciascuno (pari al 50% della somma di € 220.000,00, per ciascuno), ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale;
- in favore degli appellanti e entrambi nella qualità di Controparte_5 Controparte_6 eredi legittimi del defunto , (fratello di , e Persona_2 Persona_1 Persona_1 CP_7
(entrambe nella qualità di eredi legittime di deceduto in data 6.2.2020, fratello
[...] Controparte_6 di , , e Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 tutti nella qualità di eredi legittimi di (deceduto in data 21.8.2021, fratello della defunta Persona_3
, iure hereditatis, la somma totale di € 90.000,00, (pari al 50% della somma di € Persona_1
180.000,00), così ripartita : in favore di e la somma di € 15.000,00, Controparte_5 Parte_7 per ciascuno (pari al 50% della somma di € 30.000,00, ciascuno) a titolo di danno da perdita parentale, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
in favore di e Persona_1 CP_7 la somma di € 15.000,00 ciascuna (pari al 50% della somma di € 30.000,00, ciascuno) a titolo di danno da
4 perdita parentale, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
in favore Parte_2
e la somma di € 7.500,00, per ciascuno (pari
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 al 50% della somma di € 15.000,00, ciascuno), a titolo di danno da perdita parentale, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- in favore di in proprio, la somma di € Controparte_1
5.000,00, a titolo di spese funerarie sostenute. Tutte le indicate somme di denaro, ovvero quelle diverse ritenute di giustizia, andranno liquidate, in favore di ciascuno degli aventi diritto, maggiorate della svalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme rivalutate dalla data del sinistro e fino al soddisfo;
“Voglia, inoltre, la Ecc.ma Corte di Appello adita, condannare, infine, gli stessi appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore antistatario”.”
Il giudizio è stato iscritto a ruolo con il n. 761/2023 R.G..
La , in persona del l.r.p.t., ha chiesto la riunione dei giudizi e, Controparte_8 nel merito, ha reiterato le conclusioni rassegnate nel giudizio di appello proposto dalla . Pt_1
non si è costituito in giudizio. Controparte_9
Disposta la riunione al presente giudizio di quello con R.G. n. 761/2023, acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c..
I. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , non costituitosi in giudizio Controparte_9 nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione in appello.
II. Il Tribunale ha rigettato la domanda osservando che:
- il fatto per cui è causa è stato oggetto di accertamento in sede penale;
- all'esito delle attività investigative svolte nell'ambito del procedimento penale a carico di
[...]
il Pubblico Ministero, sulla base della relazione del consulente ing. , ha CP_9 Per_4 richiesto l'archiviazione, non ravvisando alcuna condotta di guida censurabile del conducente della CI, il quale non è stato di fatto nelle condizioni di potere evitare l'impatto poi risultato fatale per la donna;
- gli attori non hanno assolto all'onere probatorio a loro carico ex art. 2697 c.c. e l'istruttoria svolta in sede civile è stata sconfessata dalla puntuale indagine svolta in sede penale;
entrambi i tecnici, ing. e ing. hanno acclarato che entrambi i veicoli procedevano al di sotto del limite Per_4 Per_5 di velocità consentito, e l'assunto attoreo, in base al quale la CI YB avrebbe invaso la corsia di marcia riservata al transito dei veicoli provenienti dalla direzione opposta, è risultato smentito;
- gli agenti della Polizia Municipale di Trinitapoli, all'esito degli accertamenti condotti, hanno elevato a carico della le sanzioni di cui agli artt. 193 co.2 C.d.S (circolazione su veicolo Per_1 sprovvisto di copertura assicurativa), 116 co. 15/17 C.d.S. (conduzione di veicolo senza aver conseguito la corrispondente patente di guida), 145 co. 2/10 C.d.S. (violazione dell'obbligo di precedenza a destra);
5 -alla luce di quanto concluso dal consulente del Pubblico Ministero, nessuna responsabilità può essere attribuita a , essendo il sinistro imputabile in via esclusiva alla condotta Controparte_9 di guida tenuta nell'occorso dalla . Per_1
III. L'appellante ha impugnato la sentenza lamentando che il Giudice di primo Parte_1 grado ha erroneamente interpretato le risultanze istruttorie e violato il disposto dell'art. 2054 co.
2 c.c., omettendo di applicare il criterio di presunzione di colpa di cui alla predetta norma.
Deduce, in particolare, che il Tribunale ha mal interpretato la TU dell'ing ritenendo che Per_5 attribuisca responsabilità esclusiva alla defunta mentre secondo il TU Persona_1 sussiste un concorso di responsabilità in capo alla conducente del motoveicolo, per omissione della dovuta precedenza a destra, ed in capo all'appellato, che l'appellato non si è liberato dalla presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c, provando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
il conducente della CI YB ha violato le regole cautelari di comportamento, in quanto non ha adottato quella massima prudenza ed attenzione che compete a tutti i conducenti, anche a quelli aventi diritto di precedenza, nell'attraversare un crocevia privo di segnaletica. Il
Tribunale, inoltre, fondando la propria decisione sulla richiesta di archiviazione emessa nel procedimento penale, ha disatteso i principi secondo i quali il giudice civile, chiamato a decidere sulla domanda di risarcimento del danno per un fatto oggetto, in sede penale, di un provvedimento di archiviazione, è tenuto a verificare l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c.
Il primo Giudice, pur avendo ammesso le prove testimoniali e la TU cinematica, ha poi fondato la decisione sulla richiesta di archiviazione del P.M., prova atipica, e non sulle prove tipiche del processo civile, omettendo di considerare le risultanze delle prove testimoniali (di , Testimone_1
e ), dalle quali emergerebbe una responsabilità concorsuale Parte_7 Testimone_2 del nella causazione del sinistro;
ha altresì erroneamente valutato il rapporto di Polizia CP_9
Municipale, valorizzando le sanzioni amministrative elevate a carico della , senza Per_1 considerare che il predetto rapporto è privo di valore probatorio, ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, essendo gli agenti verbalizzanti intervenuti successivamente al verificarsi del sinistro. Anche riguardo al mancato utilizzo del casco da parte della , il primo Per_1
Giudice si è appiattito sulle risultanze della perizia del procedimento penale, disattendendo le dichiarazioni dei testi e (che hanno invece confermato che la Testimone_2 Parte_7 donna indossava il casco al momento del sinistro), e non considerando che la causa della morte di non è stato il trauma cranico, ma l'arresto cardiocircolatorio. Persona_1
IV. Gli appellanti , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, e , e , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Persona_1 CP_7
, , e hanno censurato Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 la sentenza nella parte in cui il Tribunale, richiamando quanto accertato in sede penale ed emerso a seguito dell'istruttoria svolta in sede civile, ha attribuito la responsabilità esclusiva del sinistro alla defunta . Persona_1
6 Denunciano che il primo Giudice ha violato gli artt. 115 e 116 c.p.c., compiendo un'errata valutazione delle prove acquisite nel corso del giudizio di primo grado ed un'acritica adesione alle risultanze della consulenza espletata nell'ambito del procedimento penale, conclusosi con un provvedimento di archiviazione, non assimilabile ad una sentenza di proscioglimento, resa all'esito di un giudizio; il Tribunale non ha tenuto conto dell'istruttoria espletata in sede civile, all'esito della quale è risultato provato il verificarsi del sinistro e la sua imputabilità ad una responsabilità, se non esclusiva, certamente concorsuale, in misura paritaria, dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Gli appellanti richiamano, in particolare, le dichiarazioni dei testi e Parte_7 Tes_2
, che hanno confermato la dinamica del sinistro indicata dagli attori, e del teste he
[...] Tes_1 ha confermato che “le gomme della CI YB erano lisce”, dal che si evincerebbe l'impossibilità, per il conducente, di arrestare il veicolo e di evitare lo scontro mortale con il motociclo condotto dalla . Per_1
Deducono inoltre che il Giudice di prime cure ha erroneamente valutato le risultanze della TU dell'ing. che avrebbero dovuto portare all'applicazione della presunzione di Per_5 corresponsabilità a carico di entrambi i conducenti;
il Tribunale ha completamente omesso di valutare il comportamento tenuto dal conducente della CI il quale, pur favorito dal diritto di precedenza e pur viaggiando ad una velocità di circa 20/30 km/h, come accertato dal TU, non era esentato dall'obbligo di prudenza e diligenza.
Sotto altro profilo, il mancato conseguimento del patentino di guida da parte della ha Per_1 rilievo solo amministrativo, non incidendo sulla responsabilità nel sinistro stradale;
l'utilizzo del casco protettivo, al momento del sinistro, è stato confermato dai testi escussi e, in ogni caso, il mancato utilizzo è privo di incidenza anche concausale, dovendo la causa della morte della
“..ricondursi ad arresto cardiocircolatorio acuto”, come si evince dal verbale di ricognizione Per_1 cadaverica.
Da ultimo, osservano che il primo Giudice ha omesso di valutare, ai fini istruttori, anche il comportamento processuale del convenuto rimasto contumace e non Controparte_9 presentatosi a rendere l'interrogatorio formale deferitogli, e che la compagnia costituitasi in giudizio non ha provato l'assenza di colpa in capo al conducente della CI YB, non assolvendo all'onere probatorio su di essa gravante. Il Tribunale avrebbe dovuto pertanto concludere per un concorso di colpa di entrambi i conducenti coinvolti, ex art. 2054 c.c..
In ogni caso, hanno reiterato l'eccezione di nullità della TU, rilevandone errori ed incongruenze nella ricostruzione del sinistro.
V. I motivi di appello possono essere congiuntamente esaminati, in quanto logicamente connessi,
e sono fondati, per quanto di ragione.
Il Giudice di prime cure, dopo aver istruito il giudizio mediante l'assunzione delle prove testimoniali e l'espletamento della TU cinematica, valorizzando le risultanze del procedimento penale e l'archiviazione nei confronti del , ha ritenuto che “nel caso di specie l'acquisito CP_9
7 compendio probatorio – in primis consulenza tecnica affidata all'Ing. – assevera Controparte_14 pienamente le conclusioni cui è pervenuto il giudice in sede penale circa la carenza di responsabilità in capo all'assicurato e non vi sono ragioni per disattendere tali conclusioni, in quanto sorrette Controparte_9 da ragionamento immune da vizi logico-giuridici tali da poterle porre a fondamento della presente decisione.”
Ritiene la Corte che il Tribunale non abbia valutato correttamente le risultanze istruttorie acquisite e non abbia fatto corretta applicazione dei principi che governano la materia.
Dal rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia Municipale di Trinitapoli, intervenuta nell'immediatezza sul luogo del sinistro, alle ore 17:10 del 4.5.2015, è possibile risalire ad una prima ricostruzione della dinamica del sinistro nei seguenti termini: il ciclomotore IA targato 9FSKE, di proprietà e condotto da , di anni 66, che non aveva mai Persona_1 conseguito la patente di guida, circolava su via Federico di Svevia, in Trinitapoli, con direzione di marcia via P. Pia;
giunto in corrispondenza dell'intersezione con via Pisacane, la impegnava nel momento in cui dalla sua destra sopraggiungeva la LA YB targata CP492PX, condotta da , che circolava su via Pisacane con direzione di marcia via Canne. Controparte_9
A causa di detta manovra, la conducente del motociclo collideva con la parte anteriore dello spigolo anteriore sinistro del veicolo e, dopo l'impatto, veniva sbalzata dal ciclomotore e successivamente rovinava sul manto stradale in posizione supina. Nell'immediatezza del fatto interveniva un'ambulanza del 118, per prestare soccorso alla , che appariva in serie Per_1 condizioni di salute e veniva trasportata presso l'Ospedale civile di Barletta. I mezzi riportavano danni di lieve entità.
All'arrivo dei vigili, solo il ciclomotore veniva rinvenuto in posizione di quiete, mentre l'autovettura, che era stata spostata, veniva trovata ferma a circa 20 metri dopo il punto di impatto.
Sul manto stradale, sul luogo del sinistro, non venivano rinvenute tracce di frenata né segni di scalfiture dei due mezzi coinvolti nel sinistro, mentre veniva rinvenuta una traccia ematica. Su entrambi i sensi di marcia percorsi dai veicoli coinvolti nel sinistro non vi era segnaletica stradale, né verticale, né orizzontale.
Alla venivano contestate le violazioni di cui agli artt. 193 co. 2 (circolazione priva di Per_1 assicurazione obbligatoria), 116 co. 15 e 17 (conduzione senza aver conseguito la patente di guida), 145 co. 2 e 10 del Codice della strada (obbligo di dare precedenza a destra), mentre nessuna sanzione veniva elevata a carico del conducente della CI.
Il consulente tecnico del P.M., nominato nel corso del procedimento penale, ing. , Persona_6 premesso che la visibilità, per entrambi i mezzi coinvolti, era ostacolata, per la CI alla propria sinistra, e per il alla propria destra, da una siepe posta a recinzione di un'abitazione Pt_8 privata, ricostruiva il sinistro secondo le seguenti modalità: il ciclomotore IA IA condotto dalla arrivava all'intersezione stradale con traiettoria più decentrata alla sinistra della Per_1 propria carreggiata e non di margine destro, mentre il veicolo CI YB avanzava lungo una
8 traiettoria decentrata a destra e, quindi, corretta. Dai rilievi fotografici realizzati dai vigili nell'immediatezza dei fatti, sono visibili delle borse collocate sul manubrio del ciclomotore, tanto da ritenere compromesse le possibili condizioni di stabilità e tenuta di strada per il ciclomotore, nella fase di attraversamento dell'incrocio. In particolare, il C.T. osservava: “…l'evoluzione dell'incidente è derivante da impatto a bassa velocità, ben al di sotto del limite in centro urbano di 50km/h, in cui il ciclomotore …giunge alla presunta area d'impatto all'intersezione viaria, Parte_9 rallentando la propria corsa ma senza riuscire a fermare il proprio mezzo al fine di “sfilare” sulla propria destra, il veicolo CI YB…in fase di avanzamento oltre il centro dell'intersezione a cui riconoscere il
“diritto di precedenza”. Il sig. conducente del veicolo CI YB impegnava a velocità Controparte_9 moderata l'area del crocevia e sia per gli spazi a disposizione che per la repentinità dell'evento, sviluppatosi entro un termine di reazione psicotecnico non sufficiente a porre in essere efficace manovra elusiva del pericolo, sorto dalla difficoltà di arresto del ciclomotore condotto dalla sig.ra nell'accordargli la Per_1 dovuta precedenza. Sia per le condizioni di avvistamento e sia per la traiettoria tenuta dalla …RE giungendo all'intersezione stradale con traiettoria più decentrata alla sinistra della propria carreggiata e non di margine destro, quando il veicolo CI YB era in piena fase di disimpegno dell'incrocio e quindi ben oltre la possibilità di effettuare qualsivoglia efficace manovra di emergenza al fine di evitare l'impatto, la .. priva della protezione del casco, rinvenuto legato al manubrio del ciclomotore, veniva Per_1 disarcionata e nella caduta al suolo stradale riportava lesioni al cranio. La mancanza dell'adeguata protezione del casco ha giocato un ruolo determinante con conseguenze gravissime e letali che hanno determinato il successivo decesso della sig.ra Pertanto la condotta della .. risulta Persona_1 Per_1 censurabile oltre per le violazioni…elevate dai militi intervenuti,…anche per il dispositivo dell'art. 171 co.
1 del Codice della Strada”.
Sulla scorta di detta consulenza, il P.M. chiedeva, ed il GIP disponeva, l'archiviazione del procedimento a carico di , ritenendo la esclusiva responsabile del Controparte_9 Per_1 sinistro.
Alla stregua della costante giurisprudenza della S.C. (Cass. n. 30298 del 31/10/2023) la consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero è utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio. Inoltre, (Cass. n. 6347 del 16/05/2000) al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice cosicché il giudice civile può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti e, quindi, anche prove raccolte in un giudizio penale (ancorché conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta amnistia o per altra causa estintiva del reato) esaminandone direttamente il contenuto ovvero ricavandolo dalla sentenza o dagli atti del processo penale e effettuando la relativa valutazione con ampio potere discrezionale,
9 senza essere vincolato dalla valutazione che ne abbia fatto il giudice penale (cfr., da ultimo, Cass.
n. 16895 del 24.6.2025 Cass. n. 16895 del 24.6.2025).
È noto, tuttavia, che le regole di imputazione della responsabilità, penale e civile, sono diverse.
Sebbene la consulenza espletata nel corso del procedimento penale possa essere utilizzata dal giudice civile, ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, l'avvenuta archiviazione del procedimento penale a carico del non può valere ad escluderne, per ciò solo, la CP_9 responsabilità in sede civile, non solo perché è mancato un processo penale conclusosi con sentenza irrevocabile di assoluzione, ma anche perché, mentre in sede penale il dubbio non consente di vincere la presunzione di innocenza, in sede civile, invece, rafforza la presunzione di colpa prevista dall'art. 2054 c.c..
Secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile.
(Cass. sez. III, 16 maggio 2008, n. 12444; conf., da ultimo, Cass. civ., Sez. III, ord. 19/12/2024, n.
33483). L'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non supera di per sé la presunzione di colpa concorrente di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c., rimanendo allo scopo necessario accertare che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza, e abbia comunque fatto il possibile per evitare il sinistro” (Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 11/05/2022, n. 14947).
La S.C. ha inoltre chiarito come "la presunzione di colpa concorrente, pur nell'ambito interpretativo dell'art. 2054 co 2 c.c., postula il carattere sussidiario della presunzione di pari responsabilità, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento dell'intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente" (v. Cass. 21130/2013; Cass. 124/2016; conf. Cass.
n. 15847 del 2000, Cass. n. 9528/2012, Cass. n. 3696 del 15.02.2018).
Il TU nominato nel giudizio di primo grado, ing. sulla base della CP_14 documentazione in atti e sulla scorta di completi accertamenti, privi di vizi logici e di metodo, che questa Corte ritiene di condividere, ha ricostruito le modalità del sinistro e concluso che “per
l'evento stradale occorso al crocevia di Via Carlo Pisacane con la Via Federico di Svevia e Via Manfredi, nell'abitato di Trinitapoli, è stato possibile ricostruire una modalità di urto eccentrico tendente all'ortogonale intercorso tra la sezione anteriore sinistra della condotta dal Sig. CP_15 [...] ed il gambale destro della forcella anteriore del motociclo Sì guidato dalla Sig.ra CP_9 Pt_8
individuando sia le principali fasi evolutive del successivo accidentale Persona_1
“incastro/aggancio” verificatosi tra la pedivella destra del mezzo a due ruote ed il varco libero esistente tra
10 il pneumatico anteriore sinistro e relativo arco passaruota della vettura antagonista in movimento, sia il conseguente graduale reclinarsi al suolo del ciclomotore sull'opposto fianco sinistro e contestuale rovinare al suolo per il corpo della centaura… destabilizzata nel suo equilibrio verticale dall'impatto…
Da tale ricostruzione e dall'evidente esiguità delle velocità di arrivo all'urto desumibili per i mezzi
(ampiamente rientranti nei limiti prudenziali previsti per la circolazione urbana), si ritiene acclarata la maggiore responsabilità rivestita dalla condotta di guida dell'una rispetto a quella dell'altro conducente nella causazione dell'evento di danno, insita nell'omesso rispetto delle basilari norme di prudenza sempre vigenti in occasione dell'impegno di un crocevia cittadino, e nello specifico nell'omessa precedenza a destra determinatasi all'incrocio. Stante l'oggettiva “limitazione alla visuale” disponibile lateralmente per entrambi conducenti nella reciproca fase di inspectio sulle strade laterali che si apprestavano ad attraversare nel crocevia, è risultato chiaro come l'inserimento dei veicoli sia drammaticamente coinciso con la tempistica di percezione e reazione al pericolo tipicamente disponibile durante la marcia su strada, rimarcando il diverso peso assunto dall'omessa “precedenza a destra” attuata dalla centaura RE in favore dell'autovettura proveniente dalla strada esposta alla sua “ispezione diretta” in CP_15 itinere dell'inserimento nel crocevia, rispetto alla generica prudenza posta in capo al conducente di quest'ultima autovettura nel transitare all'incrocio, laddove risultava tecnicamente obbligato ad una più attenta visione della Via Manfredi posta “sulla destra” rispetto alla Via Federico di Svevia presente “sulla sinistra” da cui realmente proveniva il ciclomotore antagonista (cronologicamente soggetta ad ispezione in un istante temporale successivo alla prima doverosa visione degli eventuali veicoli provenienti da destra a cui concedere obbligatoriamente precedenza)… appare opportuno osservare come…. l'incidente in oggetto abbia assunto la drammatica connotazione lesiva di postuma natura mortale per la centaura senatore esattamente in ragione dell'omesso indosso del prescritto casco protettivo, il cui corretto impiego Per_1 indossato e correttamente agganciato nel sottogola di serraggio alla testa avrebbe chiaramente impedito quella percussione diretta e severa del cranio sull'asfalto stradale al termine del piroettamento conclusivo sul dorso verificatosi per la centaura al termine dell'incidente, con ovvia realizzazione di un marginale evento stradale con dissesto superficiale dei mezzi, e conseguente peso significativo assunto in termini di valutazione della responsabilità insita nelle distinte condotte di guida avute dai due conducenti…”.
Il TU ha ricostruito in soli 20-30 km/h le andature mantenute nel frangente dai due mezzi, non sussistendo alcun “imbarco” e “lancio a distanza” del corpo della centaura, ovvero prolungato scarrocciamento al suolo del motociclo incidentato.
Sulla scorta della ricostruzione effettuata, ha evidenziato una maggiore responsabilità rivestita dalla condotta di guida della , rispetto a quella del conducente la YB nella causazione Per_1 dell'evento, responsabilità insita nell'omesso rispetto delle basilari norme di prudenza, vigenti in occasione dell'impegno di un crocevia cittadino e, in particolare, nell'omessa precedenza a destra all'incrocio.
In particolare, il ctu ha osservato che <premesso come, stante l'oggettiva “limitazione alla visuale” disponibile lateralmente per entrambi i conducenti nella reciproca fase di inspectio sulle strade laterali che si apprestavano ad attraversare nel crocevia (stimata nell'ordine di 6.00-8,00 m a causa del manufatto
11 murario con vegetazione ornamentale presente in angolo all'intersezione cittadina), l'inserimento dei veicoli alle desunte andature di 20- 30 km/h è drammaticamente coinciso con la tempistica di percezione e reazione al pericolo tipicamente disponibile durante la marcia su strada, è altresì evidente come il conducente la CI YB risultasse obbligato ad una più attenta visione della via Manfredi posta sulla
“destra” rispetto alla via Federico di Svevia presente sulla “sinistra” (cronologicamente soggetta ad ispezione in un istante temporale successivo alla prima doverosa visione degli eventuali veicoli provenienti da destra a cui concedere obbligatoriamente precedenza), a fronte della condizione di “ispezione diretta” posta in capo alla centaura proveniente da quest'ultima via ed in atto di intersecare il tratto di via Per_1
Pisacane posta “alla sua destra” da cui proveniva in effetti l'autovettura antagonista”.
Pur non avendo dato alcun peso alla conclamata assenza di patentino per motoveicoli accertato all'epoca dei fatti per la RE, il ctu ha invece osservato come, nell'ambito della circolazione stradale, il conducente di un motociclo di ridotta cilindrata (50 cc) tenda ad avvicinarsi maggiormente al “soggetto debole”, tipicamente ravvisabile nel ciclista su strada, più che a quella del motociclista dotato di maggiori prestazioni cinematiche, rappresentando, per un generico automobilista in transito, un pericolo potenziale, verso il quale occorre sempre rivolgere maggiore attenzione in fase di incrocio ravvicinato, assumendo una condotta di guida prudenziale anche in concomitanza di prescrizioni favorevoli disposte dal Codice della strada, come ad es. la precedenza, nell'ottica della prudenza generica, sancita dall'art. 140 CdS, principio informatore della circolazione, per entrambi i veicoli.
Quindi, in risposta ai quesiti formulati dal Giudice, ed in replica alle osservazioni dei consulenti di parte, il TU ha, argomentatamente, concluso che: responsabilità dei due soggetti coinvolti nel sinistro, sia con riferimento alle modeste conseguenze rilevate sui mezzi, sia soprattutto, con riferimento alle gravi e luttuose conseguenze derivate alla defunta, e consentono al giudice di effettuare una valutazione in merito alle condotte di guida e rispetto delle norme prudenziali assunte nel frangente dell'incidente oggetto di causa. Tuttavia, al sol fine di agevolare tale compito, si rimarca quanto già esplicitato in consulenza in merito alla condizione di “soggetto debole” assunta dalla conducente del ciclomotore nell'incidente (alla stregua di un comune ciclista) rispetto ad una vettura in fase di impegno di un crocevia cittadino (pericolo potenziale plausibile nella sua insorgenza), rapportando il tutto doverosamente- sia alla ben esigua andatura assunta dai due mezzi nell'occasione del loro scontro (rientranti nel range largo dei 20-30 km/h ampiamente al di sotto dei limiti urbani), sia all'evidente obbligo di “precedenza a destra” colposamente omesso dalla centaura nei confronti di un autoveicolo che- per
contro
- era tenuto principalmente ad ispezionare la strada da intersecare posta sul fronte opposto a quello di provenienza del motoveicolo, con ovvio diverso peso assunto nell'innesco dell'accadimento. …il luttuoso evento stradale avrebbe chiaramente assunto tutt'altra connotazione di mero dissesto tra veicoli allorquando la centaura, sig.ra avesse correttamente indossato Persona_1 il prescritto “casco protettivo”, per evidente connessione diretta esistente tra l'esposizione del capo “non protetto” all'impatto accidentale al suolo e le lesioni personali subite nell'incidente, con tutte le riflessioni
12 che ne conseguono in merito alla richiesta individuazione dell'eventuale grado di responsabilità predominante e/o assorbente connesso”.
Il TU ha quindi chiaramente ritenuto sussistente un concorso di colpa a carico di entrambi i conducenti, in misura maggiore a carico della conducente il motociclo IA, per non aver concesso la dovuta precedenza a destra imposta dal crocevia, e minore a carico del conducente l'autovettura YB, che avrebbe dovuto visionare con maggiore attenzione le strade da attraversare, e tanto alla luce della oggettiva limitazione della visuale che entrambi i conducenti avevano, a causa del manufatto murario con vegetazione ornamentale presente in angolo all'intersezione cittadina. Ha rimarcato, inoltre, la notevole gravità assunta dall'omesso indosso del casco protettivo da parte della centaura, evidenziando come il corretto utilizzo di tale dispositivo di sicurezza avrebbe impedito alla radice la produzione delle severe lesioni personali al capo, risultate poi causa del successivo decesso della RE. Ha ritenuto invece prive di rilevanza causale l'assenza di patentino e la mancata copertura assicurativa.
Ritiene la Corte che la sentenza appellata abbia valutato erroneamente le risultanze della TU e, nel complesso, il corredo probatorio acquisito.
Il primo Giudice, dopo aver accertato la violazione dell'obbligo di dare precedenza a destra da parte della conducente del ciclomotore, non ha effettuato alcuna valutazione del comportamento tenuto dal conducente della CI YB, essendosi limitato a rilevare che procedeva – così come la RE – ad una velocità di circa 20/30 km/h, rispettosa del limite vigente su quel tratto di strada.
Il sinistro si verificava, alle ore 17,10 del 4 maggio, ad un incrocio, non regolato da impianto semaforico, né provvisto di segnale di “stop”, la cui visuale, come accertato dal TU, era limitata, per entrambi i veicoli, dalla presenza di vegetazione (la presenza della siepe all'incrocio è stata confermata dal teste , agente della Polizia Municipale intervenuto sul luogo del Testimone_3 sinistro, e si evince anche dalle fotografie versate in atti); sull'asfalto non venivano rilevati segni di frenata.
A fronte dell'accertata violazione, da parte della , dell'obbligo di concedere la Per_1 precedenza a destra, il – e, per esso, la compagnia assicuratrice – non ha provato di aver CP_9 tenuto, in prossimità dell'incrocio, e considerato lo stato lei luoghi, una condotta di guida prudente, né ha provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, come si desume anche dall'assenza di tracce di frenata.
Ritiene pertanto la Corte che, seppure la prevalente responsabilità del sinistro vada attribuita alla conducente del motociclo IA la quale, nell'attraversare l'incrocio, ha omesso di concedere la precedenza alla CI YB proveniente dalla sua destra, tuttavia il conducente dell'auto non può andare del tutto esente da responsabilità, non avendo egli dato la prova di aver tenuto una condotta di guida commisurata allo stato dei luoghi, in particolare alla ridotta visibilità, e di aver fatto tutto il possibile per evitare l'impatto.
13 Sotto altro profilo, nell'eziologia delle conseguenze dannose del sinistro, rilevanza determinante riveste la considerazione dell'omesso utilizzo del casco protettivo da parte della . Per_1
Al riguardo, giova osservare che il comportamento irregolare del danneggiato può considerarsi concausa dell'evento dannoso quando rispetto a quest'ultimo abbia svolto un ruolo di antecedente causale, innestandosi nell'eziologia del danno (così Cassazione civile, sez. III,
06.05.2016, n. 9241; Cassazione civile, sez. III, 30.12.2010, n. 26568), sebbene in termini di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento che rende legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore della vittima, senza tuttavia escluderla (in tema, Cassazione civile, sez. III, 30.01.2019, n. 2531).
È emerso dagli atti che, al momento del sinistro, il casco protettivo era appeso al manubrio del ciclomotore, unitamente ad alcune buste della spesa, segno inequivocabile che la non Per_1 indossasse il casco, nonostante le contrarie dichiarazioni, sul punto inattendibili, della teste
[...]
legata alla vittima da rapporto di parentela, che ha riferito che la indossava il casco Tes_2 Per_1
e che lo stesso, dopo l'urto, balzò via. Tale circostanza, neanche confermata dal teste Parte_7
nipote della vittima (il quale ha riferito di non ricordare se la zia al momento del
[...] sinistro indossasse il casco), è smentita dal rilievo che, dopo il sinistro, il casco era stato rinvenuto appeso al manubrio.
Il mancato utilizzo del casco e la sua rilevanza causale nella determinazione delle conseguenze del sinistro trovano decisiva conferma nel tipo di lesioni diagnosticate alla Per_1 nell'immediatezza del sinistro e, soprattutto, nelle risultanze dell'esame autoptico eseguito sul corpo della stessa.
Nel referto del P.S. dell'Ospedale di Barletta del 4.5.2015 (cfr. doc. 1 fasc. attoreo grado), Parte_10 dove la fu trasportata nell'immediatezza del sinistro, si legge che la stessa riportava Per_1
“Politrauma della strada rinvenuta per terra con vasta flc occipitale otorragia epistassi TR addominale dx”
e diagnosi di “trauma cranico con sospetta frattura della base trauma toracoaddominale con sospetto pnx”.
Dalla relazione dell'esame autoptico condotto su dalla dott.ssa , Persona_1 Persona_7 su incarico del PM., risulta che, in occasione del trasferimento presso il Presidio Ospedaliero di
Andria, la diagnosi per la era di “Emorragia extradurale consecutiva a traumatismo senza Per_1 menzione di ferita intracranica esposta, stato di coscienza non specificato, emorragia cerebrale post traumatica. Frattura cranica”. Ad Andria veniva sottoposta ad intervento chirurgico di
“craniotomia decompressiva” e, dopo una degenza presso il reparto di rianimazione e neurochirurgia, sempre in stato di coma e senza mai riprendere coscienza, la RE decedeva in data 18 giugno 2015.
La dott.ssa accertava che “la causa del decesso è da ricondursi ad arresto cardiocircolatorio Per_7 acuto, in paziente con frattura composta della teca cranica a decorso verticale, che coinvolge la regione parieto occipitale di sinistra, la rocca petrosa di sinistra e il canale della vena giugulare sinistra. Subito posteriormente alla rima di frattura suddetta, si apprezza raccolta ematica di circa 2,5 cm che si espande in corrispondenza dell'emisfero cerebellare di sinistra. Sottile falda di ematoma subdurale fronto temporo
14 parietale a destra dello spessore di circa 6 mm. Multiple contusioni ematiche intraparenchimali frontali a destra e i minor misura a sinistra. Edema cerebrale destro. Compressione del ventricolo laterale destro shift delle strutture mediane a sinistra (valutabile intorno ai 10 mm). Frattura composta a decorso verticale della rocca petrosa destra. Frattura composta dalla parete posteriore dello sfenoide. Piccole bolle aeree lungo il versante interno della teca cranica e nello spazio masticatorio a destra. TC torace. Piccole aree di contusione parenchimale polmonare bilateralmente. Falda di pnx a destra con collasso parziale del lobo polmonare superiore e inferiore. La falda di pnx, anteriormente, misura circa 4”.
Dalle risultanze dell'esame autoptico emerge con evidenza che il decesso della , da Per_1 ultimo causato, ovviamente, da arresto cardio-circolatorio, era conseguenza delle gravissime lesioni al cranio, segno inequivocabile del mancato utilizzo, da parte sua, del casco protettivo. Le lesioni craniche sono risultate le lesioni più insidiose e che hanno condizionato il decorso fino all'esito mortale.
È innegabile l'incidenza del mancato uso di un valido dispositivo di protezione nella serie causale che ha portato all'evento fatale. Secondo la granitica giurisprudenza della Corte regolatrice “in materia di responsabilità da sinistro stradale, l'omesso uso del casco protettivo da parte di un motociclista vittima di incidente può essere fonte di corresponsabilità del medesimo, a condizione che tale infrazione abbia concretamente influito sulla eziologia del danno, circostanza che può essere accertata anche d'ufficio dal giudice, giacché riconducibile alla previsione di cui all'art. 1227, comma 1, c.c.” (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 9241 del 06/05/2016; Sez. 3, Ordinanza n. 6655 del 09/03/2020).
Non può condividersi l'assunto della compagnia appellata, secondo cui poiché l'utilizzo del casco protettivo avrebbe impedito il decesso, tanto vale ad interrompere il nesso di causalità tra il sinistro (la condotta del ) e la morte della RE, in quanto la concorrente (seppur con CP_9 incidenza minima) condotta colposa del si è inserita nella serie causale che ha determinato CP_9 il sinistro e, quindi, l'evento dannoso.
Alla stregua di quanto finora osservato e della concreta incidenza delle condotte colpose tenute dai conducenti dei due mezzi coinvolti, ritiene la Corte che la responsabilità del sinistro vada ascritta in ragione dell'80% alla (che ometteva di dare la precedenza a destra in Per_1 prossimità di un incrocio, ed ometteva di indossare il casco protettivo), determinando così in misura notevolmente preponderante le condizioni e le concrete conseguenze dannose del sinistro, ed in ragione del 20% al , per non essersi uniformato ai canoni di comune CP_9 prudenza che i conducenti devono adottare in prossimità di un crocevia, per prevenire e fronteggiare il pericolo proveniente da altri, a maggior ragione in caso di ridotta visibilità, e per non aver dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
Nessun rilievo casuale nel determinismo dell'evento assumono, invece, le ulteriori violazioni amministrative contestate alla , quali il mancato conseguimento del patentino e la Per_1 scopertura assicurativa del motociclo;
così come priva di incidenza causale, tenuto conto delle concrete modalità del sinistro e la modesta velocità di marcia, è la circostanza che la vettura
15 CI YB era prossima alla rottamazione, mentre non ha trovato riscontro, in quanto smentita in sede di operazioni peritali, la circostanza secondo cui le gomme della CI YB erano lisce.
Ritiene in definitiva la Corte che l'evento morte sia imputabile nella misura del 80% a carico della e nella misura del 20% a carico del . Per_1 CP_9
Gli appellanti, nella dedotta qualità di eredi e prossimi congiunti della RE, hanno chiesto la liquidazione del danno biologico iure hereditatis, atteso che la RE non è deceduta immediatamente, ma ha vissuto un periodo di coma di 45 giorni, ed il danno morale ed esistenziale, iure proprio, per perdita del rapporto parentale.
Quanto alla prima voce di danno, deve osservarsi che, esclusa (Cass., S.U., n. 15350 del 2015) la risarcibilità iure hereditatis di un danno da perdita della vita, in ragione dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, la S.C. ha osservato che, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni e la morte da esse determinata è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione dell'integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso, che è trasmissibile iure hereditatis e che va commisurato soltanto alla inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte (cfr., ex multis, in tal senso,
Cass. III, 11.11.2019 n. 28989; Cass. n. 26727/2018; n. 21060/2016; n. 23183/2014; n. 22228/2014; n.
15491/2014).
Tale principio è stato da ultimo ribadito dalla S.C., secondo la quale “La determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico iure hereditatis, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va commisurata all'invalidità temporanea rapportabile a tale periodo, ferma restando la necessità di adeguarla alle circostanze del caso concreto, tenuto conto che il pregiudizio, pur temporaneo, ha raggiunto la massima intensità, esitando nella morte e non già nella stabilizzazione dei postumi” (Cassazione civile sez. III, 21/02/2024, n. 4658).
Tale voce di danno va dunque liquidata in relazione alla menomazione dell'integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso, sulla base delle tabelle relative all'inabilità temporanea (in tal senso, tra le tante, Cass. III, 26.5.2020 n. 9861; Cass. n. 18163 del 2007; n. 1877 del 2006).
Gli appellanti hanno chiesto altresì la liquidazione del danno per una componete di sofferenza psichica, da liquidarsi in via equitativa.
La richiesta non può trovare accoglimento.
Risulta dagli atti (e non è contestato) che nel corso dei 45 giorni in cui è sopravvissuta, Per_1
è stata permanentemente degente nel reparto di rianimazione di Andria, in condizione
[...] di coma, senza mai riprendere conoscenza.
Tanto esclude la risarcibilità di qualunque somma a titolo di danno morale terminale (o da sofferenza psichica), mancando la prova che, a causa delle lesioni sofferte, nel lasso di tempo
16 compreso tra l'evento lesivo e la morte, la abbia assistito con lucidità alla perdita della Per_1 propria vita.
In applicazione dei principi sopra riportati, il danno biologico iure hereditatis da inabilità temporanea va liquidato, sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate all'anno
2024, tenuto conto che l'inabilità temporanea assoluta si protrasse per 45 giorni, nella misura di complessivi € 6.750,00 (€ 150,00 pro die x 45 giorni).
Nessuna personalizzazione va applicata su detta somma, in difetto dei presupposti, essendo stata riconosciuta pro die una somma (€ 150,00) superiore al minimo previsto dalle Tabelle di Milano proprio in considerazione della gravità del quadro clinico della nei 45 giorni di Per_1 sopravvivenza.
Tale somma, decurtata dell'80% in ragione del prevalente concorso di colpa della e, Per_1 dunque, nella misura di € 1.350,00, va ripartita pro quota tra i soli eredi della , ossia il Per_1 marito ed i figli , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
e , in ragione di 1/3 al coniuge e 2/3 ripartiti tra i quattro figli, ex Controparte_4 Parte_1 art. 581 c.c. e, dunque, a € 450,00, ed a ciascuno dei quattro figli € 225,00 Controparte_1
(per ciascuno).
Nessuna somma spetta, a tale titolo, agli ulteriori appellanti, che non rivestono la qualità di eredi, in presenza di coniuge e figli, in difetto di prova di diverse disposizioni in loro favore.
Quanto al danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, che riassume sia il danno esistenziale, attinente alla sfera dinamico-relazionale del soggetto, che il danno morale, come sofferenza intima del congiunto superstite, giova precisare che gli originari attori-appellanti sono precisamente:
convivente della defunta RT
, (figli non conviventi della defunta), Controparte_2 Controparte_3 CP_4
(figlia convivente della defunta), (figlia non convivente della defunta)
[...] Parte_1
e (nipoti non conviventi della defunta, figli-eredi di Controparte_5 Controparte_6
, fratello della defunta, deceduto il 13.3.2015); Persona_2
e (figlie-eredi di , fratello non convivente Persona_1 CP_7 Controparte_6 della defunta, deceduto il 6.2.2020, già parte del giudizio);
, , e (rispettivamente Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 moglie e figli di fratello della defunta, deceduto il 21.8.2021, già parte del Persona_3 giudizio).
Le dedotte qualità delle parti, quali prossimi congiunti di , non sono state Persona_1 specificamente contestate dalla compagnia costituita e, pertanto, devono ritenersi provate ex art. 115 c.p.c..
Tanto premesso, questa Corte non può che aderire al consolidato principio secondo il quale “la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli della
17 vittima), anche ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass. 15/02/2018, n. 3767; Cass. 15/07/2022, n. 22397; v. anche Cass. 30/08/2022, n. 25541 e, già, Cass. 16/03/2012, n. 4253); dando continuità a questo principio -
e portandolo alle sue ulteriori specificazioni, avuto riguardo ai due distinti profili delle possibili conseguenze non patrimoniali risarcibili della lesione di interessi costituzionalmente protetti (Cass. 17/01/2018, n. 901)
-può osservarsi che la presunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio) concerne l'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto parentale, mentre non si estende all'aspetto esteriore
(c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza - o, all'opposto, dalla distanza - da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare" (in tal senso, da ultimo, cfr. Cass. civ. III, 24.6.2025
n. 16895).
Da tanto consegue che va accolta la domanda di risarcimento del danno parentale esclusivamente in favore del marito, dei figli e dei fratelli della (e, per essi, deceduti nel corso del Per_1 giudizio di primo grado, in favore degli eredi), mentre va rigettata la domanda proposta direttamente dai nipoti e , figli di , Controparte_5 Controparte_6 Persona_2 fratello di che, essendo premorto rispetto alla sorella (era deceduto il 13.3.2015, Persona_1 prima del sinistro e del decesso della sorella), non può aver subito il danno da perdita della sorella che, in virtù dei principi in precedenza richiamati, può presumersi solo con riguardo ai membri della famiglia nucleare, e non anche ai nipoti. Essi avrebbero dovuto, invece, provare in positivo, anche ai fini dell'an debeatur, un rapporto affettivo particolarmente pregnante con la zia, che peraltro viveva a Milano, non operando in loro favore la presunzione valevole per gli stretti congiunti.
Al riguardo, nulla hanno provato, in positivo, i due nipoti, con specifico riguardo al loro rapporto affettivo con , a nulla valendo sul punto le generiche dichiarazioni rese dai due Persona_1 testi e , che nulla hanno riferito di specifico in merito al Parte_7 Testimone_2 rapporto dei due detti nipoti con la zia, essendosi limitati a riferire che, nei periodi in cui, da
Milano, la RE tornava a Trinitapoli, trascorreva il soggiorno con i familiari, li ospitava nel giardino di casa sua per pranzi, cene e ricorrenze (teste , che era spesso in Parte_7 compagnia dei parenti e passava a trovare quotidianamente sua sorella (teste ). Testimone_2
Tanto è evidentemente insufficiente per ritenere provato, in positivo, un intenso rapporto affettivo e di frequentazione con i nipoti e figli del fratello, riguardo Controparte_5 CP_9 ai quali nulla è emerso dall'istruttoria espletata.
18 La domanda formulata dai predetti nipoti va pertanto rigettata.
Quanto agli altri appellanti, nelle indicate qualità, sussiste il diritto al risarcimento del danno in ragione del vincolo di stretta parentela con la vittima del sinistro, rapporto che è assistito, nella sua consistenza, da salde presunzioni, tenuto conto del fatto che, come detto, lo stretto vincolo familiare con la vittima consente comunque di presumere, fino a prova contraria – nel caso di specie non offerta dalla convenuta costituita, su cui gravava il relativo onere -, l'esistenza del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
In caso di concorso della condotta colposa della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso (nel caso di specie 80%), il risarcimento del danno patito iure proprio dai congiunti della vittima deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa ad essa ascrivibile (Sez. 3, Sentenza n. 8127 del 23.4.2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10220 del 26/04/2017; conforme Sez. 3 -, Sentenza n. 4208 del 17/02/2017, tra le tante).
Per la liquidazione, da eseguirsi secondo una valutazione equitativa, la Corte ritiene di applicare il criterio di liquidazione contenuto nelle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano che, nella loro versione pubblicata nel giugno del 2022 (quindi aggiornata nel 2024), costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto idoneamente modificate introducendo il sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice"), che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione, in casi in cui esse si rivelino inadeguate a fronte della estrema particolarità della situazione (tanto in ossequio a Cass. n. 37009/2022 e, poi, Cassazione civile sez.
III - 09/06/2023, n. 16468).
Ne consegue che agli attori-odierni appellati, tenuto conto dei suddetti parametri e considerato che nulla di specifico è stato provato con riferimento ad una particolare intensità del rapporto affettivo rispetto ai singoli soggetti aventi diritto, facendo ricorso alle presunzioni, vanno riconosciute iure proprio, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, le seguenti somme:
, coniuge convivente, la somma di € 230.749,00, tenuto conto dell'età Controparte_1 della vittima primaria all'epoca del decesso, 66 anni (punti 16), dell'età della vittima secondaria,
71 anni (punti 12) e del valore del punto, pari ad € 3.911,00, della convivenza (punti 16), del numero dei familiari superstiti (più di tre), ed all'intensità media del rapporto affettivo (punti 15)
[totale punti 44].
Tenuto conto del concorso di colpa della vittima nella misura dell'80%, il risarcimento spettante a tale titolo ammonta ad € 46.149,8.
figlia non convivente, la somma di € 207.283,00, tenuto conto dell'età della Controparte_2 vittima primaria all'epoca del decesso, 66 anni (punti 16), dell'età della vittima secondaria, 34
19 anni (punti 22) e del valore del punto, pari ad € 3.911,00, della non convivenza, del numero dei familiari superstiti (più di tre), ed all'intensità media del rapporto affettivo (punti 15) [totale punti
38].
Tenuto conto del concorso di colpa della vittima nella misura dell'80%, il risarcimento spettante a tale titolo ammonta ad € 41.456,6.
figlio non convivente, la somma di € 207.283,00, tenuto conto Controparte_3 dell'età della vittima primaria all'epoca del decesso, 66 anni (punti 16), dell'età della vittima secondaria, 40 anni (punti 22) e del valore del punto, pari ad € 3.911,00, della non convivenza, del numero dei familiari superstiti (più di tre), ed all'intensità media del rapporto affettivo (punti 15)
[totale punti 38].
Tenuto conto del concorso di colpa della vittima nella misura dell'80%, il risarcimento spettante a tale titolo ammonta ad € 41.456,6.
, figlia convivente, la somma di € 277.681,00, tenuto conto dell'età della vittima Controparte_4 primaria all'epoca del decesso, 66 anni (punti 16), dell'età della vittima secondaria, 21 anni (punti
24) e del valore del punto, pari ad € 3.911,00, della convivenza (punti 16), del numero dei familiari superstiti (più di tre), ed all'intensità media del rapporto affettivo (punti 15) [totale punti 56].
Tenuto conto del concorso di colpa della vittima nella misura dell'80%, il risarcimento spettante a tale titolo ammonta ad € 55.536,2.
, figlia non convivente, la somma di € 199.461,00, tenuto conto dell'età della Parte_1 vittima primaria all'epoca del decesso, 66 anni (punti 16), dell'età della vittima secondaria, 47 anni (punti 20) e del valore del punto, pari ad € 3.911,00, della non convivenza, del numero dei familiari superstiti (più di tre), ed all'intensità media del rapporto affettivo (punti 15) [totale punti
36].
Tenuto conto del concorso di colpa della vittima nella misura dell'80%, il risarcimento spettante a tale titolo ammonta ad € 39.892,2.
, fratello non convivente (e, per esso, le figlie eredi e Controparte_6 Persona_1
), la somma di € 30.564,00, tenuto conto dell'età della vittima primaria all'epoca CP_7 del decesso, 66 anni (punti 10), dell'età della vittima secondaria, 80 anni (8 punti) e del valore del punto, pari ad € 1.698, della non convivenza, del numero dei familiari superstiti (più di tre), ed in difetto di prova in ordine all'intensità del rapporto affettivo con il fratello, che viveva peraltro in città diversa dalla (punti 0) [totale punti 18]. Per_1
Tenuto conto del concorso di colpa della vittima nella misura dell'80%, il risarcimento spettante a tale titolo ammonta ad € 6.112,8.
fratello non convivente (e, per esso, il coniuge ed i figli Persona_3 Parte_2 eredi , e , la somma di € 33.960, tenuto conto Parte_3 Parte_4 Parte_5 dell'età della vittima primaria all'epoca del decesso, 66 anni (punti 10), dell'età della vittima secondaria, 65 anni (10 punti) e del valore del punto, pari ad € 1.698, della non convivenza, del numero dei familiari superstiti (più di tre), ed in difetto di prova in ordine all'intensità del
20 rapporto affettivo con il fratello, che viveva peraltro in città diversa dalla (punti 0) [totale Per_1 punti 20].
Tenuto conto del concorso di colpa della vittima nella misura dell'80%, il risarcimento spettante a tale titolo ammonta ad € 6.792,00.
Nulla può essere infine riconosciuto in favore di a titolo di danno Controparte_1 patrimoniale per spese funerarie, richieste nella misura di € 5.000,00, in difetto di prova delle stesse e dell'esborso da parte del predetto attore, a fronte di specifica contestazione sul punto, da parte della compagnia convenuta, sin dalla costituzione in giudizio in primo grado.
È vero che le spese funerarie, sostenute dagli eredi della persona deceduta per atto illecito, costituiscono una voce di danno ineliminabile e possono essere liquidate anche in mancanza di specifica dimostrazione della precisa entità della somma corrisposta a tale scopo;
occorre, tuttavia, fornire al giudice i dati dai quali desumere, almeno approssimativamente, i parametri cui commisurare la valutazione, sia pure con riferimento al costo medio delle onoranze funebri della zona in questione (in tal senso, Cassazione civile sez. III, 06/12/2018, n. 31542) e del soggetto che le ha effettivamente sostenute. Nel caso in questione, invece, nessun elemento è stato fornito dal richiedente a tale scopo.
In conclusione, in accoglimento dell'appello, ed in parziale accoglimento della domanda, agli appellanti vanno riconosciute, per i titoli sopra indicati, le seguenti somme complessive:
€ 46.599,8 Controparte_1
€ 41.681,6 Controparte_2
€ 41.681,6 Controparte_3
€ 55.761,2 Controparte_4
€ 40.117,2 Parte_1
Eredi € 6.112,8 (da ripartirsi pro quota tra i predetti eredi) Controparte_6
Eredi € 6.792,00 (da ripartirsi pro quota tra i predetti eredi). Persona_3
Su dette somme, determinate all'attualità, sono dovuti gli interessi compensativi, da calcolarsi nella misura legale sulle somme devalutate, all'epoca del sinistro, e via via annualmente rivalutate secondo i criteri fissati dalla S.C. con la sentenza delle Sezioni Unite Civili n. 1712 del
1995 (conformi, ex multis, Cass. civ. n. 12140 del 14/06/2016 e n. 3173 del 18/02/2016).
Dalla data della sentenza, poiché il debito di valore si trasforma con la liquidazione in debito di valuta, sono dovuti sugli importi liquidati solo gli interessi legali moratori sino al soddisfo.
Al pagamento di dette somme vanno condannati, in solido, e la Compagnia Controparte_9 appellata.
All'accoglimento dell'appello segue la condanna, in solido, degli appellati al pagamento di 1/4 delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenendo conto delle somme attribuite (decisum) in luogo di quelle domandate, giusta disposto dell'art. 5 co. 1 D.M. n. 55/2014 (da ultimo,
Cassazione civile sez. III, 22/03/2022, n.9237) e dell'aumento ex art. 4 co. 2 D.M. cit. per l'assistenza
21 di più parti aventi la medesima posizione processuale, mentre i residui ¾ vanno compensati in ragione dell'accertato concorso di colpa prevalente della danneggiata, nella misura del 80%, e del rigetto della domanda nei confronti di due degli appellanti.
Le spese di TU espletata in primo grado vanno poste definitivamente in ragione di ¼ a carico degli appellati ed in ragione di ¾ a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
(tutti in proprio oltre che nella qualità di eredi e prossimi congiunti di
[...] Controparte_4
, e (entrambi nella qualità di eredi e Persona_1 Controparte_5 Controparte_6 prossimi congiunti di , fratello della defunta ), Persona_2 Persona_1 Per_1
e (entrambe nella qualità di eredi e prossime congiunte di
[...] CP_7 CP_6
fratello della defunta ), , ,
[...] Persona_1 Parte_2 Parte_3
e (nella qualità di eredi e prossimi congiunti di Parte_4 Parte_5 Persona_3 fratello della defunta ) nei confronti della , Persona_1 Controparte_8 in persona del legale rappresentante p.t., e nella contumacia di , avverso la Controparte_9 sentenza n. 1203/2023 emessa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica in data
2.05.2023, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la contumacia di : Controparte_9
2) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna e la , in persona del l.r.p.t., in Controparte_9 Controparte_8 solido tra loro, al pagamento di € 46.599,8 a € 41.681,6 a Controparte_1 [...]
€ 41.681,6 a € 55.761,2 a , € 40.117,2 a CP_2 Controparte_3 Controparte_4
, € 6.112,8 (da ripartirsi pro quota tra gli eredi di ) a Parte_1 Controparte_6 Per_1
e , € 6.792,00 (da ripartirsi pro quota tra gli eredi di a
[...] CP_7 Persona_3
, , e oltre interessi Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 legali sulle somme inizialmente devalutate alla data del decesso e di anno in anno rivalutata secondo gli indici ISTAT, nonché interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo sulla somma così ottenuta, per i titoli e le causali indicate in parte motiva;
3) rigetta la domanda proposta da e (classe 1972); Controparte_5 Controparte_6
4) condanna gli appellati, in solido tra loro, alla rifusione, in favore degli appellanti difesi dall'avv. Stefano di Feo, di 1/4 delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida nella misura (già ridotta) di € 6.698,25 per compensi professionali, relativi al giudizio di primo grado, ed € 4.745,72 per compensi professionali, relativi al presente giudizio di appello, oltre, per entrambi i gradi, rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, compensando tra le predette parti i residui ¾ delle spese;
22 5) condanna gli appellati alla rifusione, in favore , di ¼ delle spese di lite di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per compensi professionali, per il primo grado in €
1.904,00 e per l'appello in € 1.736,00 per compensi, oltre rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, compensando i residui ¾ delle spese;
6) pone definitivamente le spese della TU espletata in primo grado in ragione di ¼ a carico degli appellati ed in ragione di ¾ a carico degli appellanti.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 2 luglio
2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
23