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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/10/2025, n. 1663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1663 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. PI PA RE, all'udienza del 02/10/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 346 /2025 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...] , c.f , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. TIMPANARO ANTONIO , giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. ATZENI OLIVIERO;
- resistente -
OGGETTO: Indebito agricolo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 31/01/2025, il ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricolo, e di aver lavorato per gg. 102 dal 16/04/2019 al
20/12/2019.
Lamentava che l' , con nota datata 07/01/2025 l' trasmetteva sollecito di pagamento CP_1 CP_1 di indebito per la somma di €771,93 relativa al pagamento disoccupazione agricola per l'anno 2019, divenuta indebito a causa del disconoscimento del rapporto lavorativo.
Affermava di aver già ricevuto un precedente accertamento per la medesima causale, impugnato avanti al Tribunale di Patti e per cui pende ricorso 3794/24; insisteva pertanto per la riunione del ricorso al predetto giudizio.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'atto impugnato, la riunione al giudizio n.3794/24
R.G. e nel merito insisteva nell'accertamento del dedotto rapporto di lavoro, l'annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario. L' resisteva in giudizio eccependo la decadenza della ricorrente dal poter agire in CP_1 giudizio e contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna, la causa, istruita documentalmente, veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
Va rilevata, anche d'ufficio, l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem.
Risulta, dalla documentazione in atti, che ha depositato, nella Parte_1
Cancelleria di questo Tribunale, ricorso in data 14.12.24, iscritto al n. RG 3797/24, avente ad oggetto l'opposizione al provvedimento di indebito per la DS agricola 2019 nonché il riconoscimento dell'attività lavorativa espletata per tale annualità alle dipendenze della Ditta NZ CA & C..
Risulta che il suddetto giudizio sia perfettamente identico, quanto alle parti, al petitum ed alla causa petendi, a quello oggi pedissequamente riproposto con l'odierno ricorso.
Risulta altresì che il procedimento in parola sia stato riunito al n. 2240/21 R.G. e definito con sentenza n. 1618/25 R.G. emessa da questo Tribunale in data 26.09.25.
Va a questo punto rilevata, anche d'ufficio, la presenza di un giudicato che, ai sensi dell'art. 2909 c.c. rende inammissibile l'odierna domanda, in quanto tesa a violare il principio del ne bis in idem.
La declaratoria di inammissibilità rende superflua ogni ulteriore pronuncia nel merito.
In presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., la parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il 31/01/2025, Parte_1 CP_1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda;
- Esonera il ricorrente dal pagamento delle ulteriori spese del giudizio ex art. 152 disp. att.
c.p.c..
Così deciso in Patti, 02/10/2025.
Il Giudice
PI PA RE