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Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/08/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
n. rg7719 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7719 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. LAUDISA IDA presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1
dall'avv. SABINO CHIARA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/04/2025, e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in CP_1
Pozzuoli il 09/07/2012 e che dall'unione erano nati due figli, Per_1
il 24.12.2012 e il 10.09.2018, riferendo altresì
[...] Persona_2
che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli in data 06.03.2023, era intervenuta separazione in
1 forza di OMOLOGA n.1845/2023 del 09.03.2023 resa nel procedimento
RG 30486/2022, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separatamente;
2) I figli saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata con la madre presso la casa coniugale di proprietà della sig.ra CP_1
sita in Napoli alla Via E, Pessina n.90;
[...]
3) Il Sig. vive attualmente in Trecase (Na), via Vagnola, 29, Parte_1
4) Il Sig. ha già provveduto a ritirare quanto di sua competenza Parte_1
esistente nella casa coniugale;
5) Il Sig. si impegna a versare la somma di euro 500,00 Parte_1
(cinquecento/00) mensili oltre aggiornamento ISTAT quale contributo per il mantenimento dei figli da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla Sig.ra TBAN CP_1
[...];
6) Le spese extra ordinarie e scolastiche, mediche e ludiche verranno sostenute al 50% tra i genitori e secondo le indicazioni di cui al Protocollo vigente presso l'adito
Tribunale;
7) Alcun mantenimento & stabilito reciprocamente pet i coniugi;
2 8) Il padre rilascia sin da ora ampia liberatoria in merito alle autorizzazioni che saranno necessarie pet qualunque attività extra scolastica e sportiva nonché quelle relative a provini di fotomodelli e/o cinematografici di entrambi i figli in coerenza con le scelte sino ad ora adottate da entrambi i genitori, previo congruo avviso delle attività, a condizione che i proventi economici vengano versati su un conto corrente nuovo intestato alla Sig.ra e dedicato solo ai suddetti proventi, con CP_1
l'obbligo per la signora di inviate estratto conto trimestrale;
CP_1
9) Il padre potrà vedere i figli minorenni il giorno del lunedì dalle ore 17.00 alle ore
19:30 prelevandoli presso la residenza della madre e ivi riconsegnandoli;
10) Il padre inoltre potrà accompagnate, come da sua richiesta, il figlio in Per_3
compagnia della sorella presso il centro sportivo poter svolgere l'attività del Per_2
Basket il giorno del mercoledì dalle ore 17.00 alle 19.45;
11) Il padre trascorrerà un week end alternato ogni 15 giorni con i figli dal venerdì sera alle ore 18,00 sino alla domenica alle ore 18,00 prelevandoli e riaccompagnandoli dal e al domicilio della madre. Se il week end di pertinenza del padre dovesse coincidete con il giorno del corso di basket del sabato, sarà onere del padre provvedere ad accompagnare presso il centro sportivo, garantendogli Per_3
quindi una continuità di frequenza;
12) Entrambi i genitori avranno la cura di avvisare l'altro in caso di impedimenti nel rispettare gli impegni accordati con un preavviso di almeno 12 ore, salvo imprevisti urgenti;
13) Le ricorrenze cristiane verranno trascorse dai bambini con la madre ivi comprese le ricorrenze relative al Natale dal 24 dicembre al 26 dicembre mentre quelle musulmane con il padre secondo il calendario lunare e compatibilmente con le esigenze scolastiche dei minori;
per il compleanno del figlio lo stesso potrà pernottare Per_1
con il padre unitamente alla sorellina il giorno del 23 sera e riaccompagnati presso il domicilio materno il 24 mattina alle ore 12.00;
14) Per ciò che attiene al Capodanno i bimbi li trascorreranno con il padre dal 28 dicembre sino al 03 gennaio e con la madre le festività relative alla Epifania;
3 15) In relazione al mese di agosto, e trascorreranno 15 giorni Per_1 Per_2
consecutivi con il padre ed i rimanenti con la madre. I genitori dovranno raggiungere
l'accordo sul periodo scelto entro il 30 aprile di ogni anno.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme Per_1
ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Pozzuoli il 09/07/2012 (atto n.67, parte I, s., reg.
Atti Matrimonio anno 2012);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pozzuoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
4 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7719 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. LAUDISA IDA presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1
dall'avv. SABINO CHIARA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/04/2025, e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in CP_1
Pozzuoli il 09/07/2012 e che dall'unione erano nati due figli, Per_1
il 24.12.2012 e il 10.09.2018, riferendo altresì
[...] Persona_2
che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli in data 06.03.2023, era intervenuta separazione in
1 forza di OMOLOGA n.1845/2023 del 09.03.2023 resa nel procedimento
RG 30486/2022, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separatamente;
2) I figli saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata con la madre presso la casa coniugale di proprietà della sig.ra CP_1
sita in Napoli alla Via E, Pessina n.90;
[...]
3) Il Sig. vive attualmente in Trecase (Na), via Vagnola, 29, Parte_1
4) Il Sig. ha già provveduto a ritirare quanto di sua competenza Parte_1
esistente nella casa coniugale;
5) Il Sig. si impegna a versare la somma di euro 500,00 Parte_1
(cinquecento/00) mensili oltre aggiornamento ISTAT quale contributo per il mantenimento dei figli da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla Sig.ra TBAN CP_1
[...];
6) Le spese extra ordinarie e scolastiche, mediche e ludiche verranno sostenute al 50% tra i genitori e secondo le indicazioni di cui al Protocollo vigente presso l'adito
Tribunale;
7) Alcun mantenimento & stabilito reciprocamente pet i coniugi;
2 8) Il padre rilascia sin da ora ampia liberatoria in merito alle autorizzazioni che saranno necessarie pet qualunque attività extra scolastica e sportiva nonché quelle relative a provini di fotomodelli e/o cinematografici di entrambi i figli in coerenza con le scelte sino ad ora adottate da entrambi i genitori, previo congruo avviso delle attività, a condizione che i proventi economici vengano versati su un conto corrente nuovo intestato alla Sig.ra e dedicato solo ai suddetti proventi, con CP_1
l'obbligo per la signora di inviate estratto conto trimestrale;
CP_1
9) Il padre potrà vedere i figli minorenni il giorno del lunedì dalle ore 17.00 alle ore
19:30 prelevandoli presso la residenza della madre e ivi riconsegnandoli;
10) Il padre inoltre potrà accompagnate, come da sua richiesta, il figlio in Per_3
compagnia della sorella presso il centro sportivo poter svolgere l'attività del Per_2
Basket il giorno del mercoledì dalle ore 17.00 alle 19.45;
11) Il padre trascorrerà un week end alternato ogni 15 giorni con i figli dal venerdì sera alle ore 18,00 sino alla domenica alle ore 18,00 prelevandoli e riaccompagnandoli dal e al domicilio della madre. Se il week end di pertinenza del padre dovesse coincidete con il giorno del corso di basket del sabato, sarà onere del padre provvedere ad accompagnare presso il centro sportivo, garantendogli Per_3
quindi una continuità di frequenza;
12) Entrambi i genitori avranno la cura di avvisare l'altro in caso di impedimenti nel rispettare gli impegni accordati con un preavviso di almeno 12 ore, salvo imprevisti urgenti;
13) Le ricorrenze cristiane verranno trascorse dai bambini con la madre ivi comprese le ricorrenze relative al Natale dal 24 dicembre al 26 dicembre mentre quelle musulmane con il padre secondo il calendario lunare e compatibilmente con le esigenze scolastiche dei minori;
per il compleanno del figlio lo stesso potrà pernottare Per_1
con il padre unitamente alla sorellina il giorno del 23 sera e riaccompagnati presso il domicilio materno il 24 mattina alle ore 12.00;
14) Per ciò che attiene al Capodanno i bimbi li trascorreranno con il padre dal 28 dicembre sino al 03 gennaio e con la madre le festività relative alla Epifania;
3 15) In relazione al mese di agosto, e trascorreranno 15 giorni Per_1 Per_2
consecutivi con il padre ed i rimanenti con la madre. I genitori dovranno raggiungere
l'accordo sul periodo scelto entro il 30 aprile di ogni anno.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme Per_1
ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Pozzuoli il 09/07/2012 (atto n.67, parte I, s., reg.
Atti Matrimonio anno 2012);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pozzuoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
4 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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