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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 25/09/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4386/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Pt_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Bassan Maria del Foro di Vicenza
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Balzaretti Davide del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 18/12/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
pagina 1 di 4 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Schio (VI) il 04/09/2021, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 35, Parte I, Anno 2021. Dall'unione è nato, in data 16/06/2021, il figlio ancora minore. Persona_1
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 29 del 27/01/2025 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al
10/09/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
pagina 2 di 4 PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Pt_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio celebrato con rito civile in Schio (VI) il 04/09/2021, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 35, Parte I, Anno 2021, con conferma delle condizioni di cui alla sentenza di omologa della separazione n. 29 del 27/01/2025, e precisamente:
1. DISPONE che il figlio minore resti affidato ad entrambi i genitori, i Persona_1 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà nel momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
2. DISPONE che il figlio minore mantenga la collocazione abitativa prevalente e la residenza Par anagrafica presso la madre. Il signor vedrà e terrà con sé il figlio minore un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato mattina alla domenica sera, una settimana durante le vacanze di fine anno, trascorrendo ad anni alterni la festività di Natale o quella di
Capodanno con ciascuno dei genitori, tre giorni durante le vacanze pasquali trascorrendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello del lunedì in albis con ciascuno dei genitori, e sempre ad anni alterni ogni altra vacanza scolastica ed ogni altro ponte e festività, ed inoltre due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordare preventivamente entro il 31 maggio di ciascun anno con la madre. Entrambi i genitori si impegnano ad adattare e variare, di comune accordo, i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore, in considerazione dei preminenti impegni e delle necessità del figlio stesso;
3. DISPONE che il signor corrisponda a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 Pt_1 di ciascun mese alla signora a titolo di contributo di mantenimento Controparte_1 del figlio l'importo di euro 300,00 (trecento/00), rivalutabili Persona_1 annualmente in base agli indici Istat. Le spese straordinarie per il figlio minore, come individuate e regolamentate del “Protocollo” del Tribunale di Vercelli del 21/12/2018, verranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore e i coniugi beneficeranno in pari misura del 50% ciascuno delle relative detrazioni fiscali, impegnandosi reciprocamente a fornire tempestivamente copia della relativa documentazione fiscale;
4. AUTORIZZZA i signori e a percepire l'assegno unico Inps Pt_1 Controparte_1 per il figlio al 50% ciascuno;
5. CONFERMA l'assegnazione della casa familiare sita in Vercelli, via F. Testi n. 16 con l'uso dei mobili di arredo, alla signora presso cui mantiene collocazione Controparte_1 abitativa e residenza anagrafica il figlio minore, la quale provvederà a volturare a proprio nome tutte le utenze domestiche;
6. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano reciprocamente di non avere pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento essendo entrambi autosufficienti;
7. DÀ ATTO che le spese di procedura saranno compensate tra le parti.
pagina 3 di 4 Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 22/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4386/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Pt_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Bassan Maria del Foro di Vicenza
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Balzaretti Davide del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 18/12/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
pagina 1 di 4 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Schio (VI) il 04/09/2021, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 35, Parte I, Anno 2021. Dall'unione è nato, in data 16/06/2021, il figlio ancora minore. Persona_1
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 29 del 27/01/2025 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al
10/09/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
pagina 2 di 4 PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Pt_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio celebrato con rito civile in Schio (VI) il 04/09/2021, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 35, Parte I, Anno 2021, con conferma delle condizioni di cui alla sentenza di omologa della separazione n. 29 del 27/01/2025, e precisamente:
1. DISPONE che il figlio minore resti affidato ad entrambi i genitori, i Persona_1 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà nel momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
2. DISPONE che il figlio minore mantenga la collocazione abitativa prevalente e la residenza Par anagrafica presso la madre. Il signor vedrà e terrà con sé il figlio minore un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato mattina alla domenica sera, una settimana durante le vacanze di fine anno, trascorrendo ad anni alterni la festività di Natale o quella di
Capodanno con ciascuno dei genitori, tre giorni durante le vacanze pasquali trascorrendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello del lunedì in albis con ciascuno dei genitori, e sempre ad anni alterni ogni altra vacanza scolastica ed ogni altro ponte e festività, ed inoltre due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordare preventivamente entro il 31 maggio di ciascun anno con la madre. Entrambi i genitori si impegnano ad adattare e variare, di comune accordo, i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore, in considerazione dei preminenti impegni e delle necessità del figlio stesso;
3. DISPONE che il signor corrisponda a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 Pt_1 di ciascun mese alla signora a titolo di contributo di mantenimento Controparte_1 del figlio l'importo di euro 300,00 (trecento/00), rivalutabili Persona_1 annualmente in base agli indici Istat. Le spese straordinarie per il figlio minore, come individuate e regolamentate del “Protocollo” del Tribunale di Vercelli del 21/12/2018, verranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore e i coniugi beneficeranno in pari misura del 50% ciascuno delle relative detrazioni fiscali, impegnandosi reciprocamente a fornire tempestivamente copia della relativa documentazione fiscale;
4. AUTORIZZZA i signori e a percepire l'assegno unico Inps Pt_1 Controparte_1 per il figlio al 50% ciascuno;
5. CONFERMA l'assegnazione della casa familiare sita in Vercelli, via F. Testi n. 16 con l'uso dei mobili di arredo, alla signora presso cui mantiene collocazione Controparte_1 abitativa e residenza anagrafica il figlio minore, la quale provvederà a volturare a proprio nome tutte le utenze domestiche;
6. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano reciprocamente di non avere pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento essendo entrambi autosufficienti;
7. DÀ ATTO che le spese di procedura saranno compensate tra le parti.
pagina 3 di 4 Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 22/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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