CA
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bologna
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Bologna, nella persona dei magistrati: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano ONsigliere dott. Maria Laura Benini ONsigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 245/2022 promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Emanuele Amati ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio, sito in Rimini, in Via Podgora n.13/A;
Appellante contro
(c.f. ), rappresentata e difesa ONtroparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Gianmarco Verardi ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio, sito in Modena, in via Fonte D'Abisso n.21
Appellato
In punto a: appello avverso la sent. n.1112/2021 del Tribunale di Modena, pubblicata il 09/07/2021
ONclusioni: come da note scritte per l'udienza del 30.01.2024
Motivi della decisione
ON sentenza n. 1112/2021, nei procedimenti riuniti n. R.G. 6481/16 e 9648/16, il
Tribunale di Modena, respinta la eccezione di nullità o inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo, dichiarava tenuta (di ONtroparte_2 seguito al risarcimento nei confronti di del danno da CP_2 ONtroparte_1 inadempimento, danno tuttavia già integralmente risarcito in base agli accordi intercorsi,
e revocava il Decreto Ingiuntivo n. 3189/89 emesso dal Tribunale di Modena in favore di compensando integralmente le spese di lite tra le parti, disponendo altresì – a CP_2 seguito di provvedimento di correzione di errore materiale- la restituzione a favore di delle somme corrisposte per effetto della provvisoria ONtroparte_1 esecutorietà del Decreto Ingiuntivo.
Ed invero con ricorso ex art.702 bis c.p.c. adiva il Tribunale ONtroparte_1 al fine di ottenere il risarcimento a seguito della mancata fornitura da parte di di CP_2
250.000 pz di Slime a marchio Skifidol, danno pari ad euro 699.709,70 e CP_3 costituito dal mancato incasso dei proventi delle vendite al netto del costo della fornitura. Al procedimento, rubricato al n. R.G. 6481/16, veniva riunito quello iscritto al nr. 9648/16, costituito dalla opposizione al Decreto Ingiuntivo dell'importo di euro
46.466,00 ottenuto da per il saldo di due forniture, di cui una relativa alla Parte_2 fornitura di (fatt. 18/16) e l'altra di 'Fatine Volanti-Flying Dolls' (fatt. Parte_3
3/16) Riteneva il Tribunale provato, dall'insieme delle risultanze istruttorie, che
[...] non avesse ricevuto ed utilizzato i giocattoli commercializzati da ONtroparte_1
a causa della inidoneità dei test reports obbligatori e comunque della difettosità CP_2 dei prodotti.
Proponeva appello eccependo -con il primo Parte_4 motivo- l'inesistenza della notificazione relativa all'atto introduttivo del proc. R.G.
6481/16, essendo avvenuta per posta nei confronti di soggetto avente sede nella
Repubblica di San Marino. Nel merito, con il secondo motivo d'appello, censurava l'errata ricostruzione dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie, per aver ritenuto ON l'inidoneità delle certificazioni prodotte da , e l'errata applicazione delle norme di diritto, non occorrendo alcuna certificazione per l'importazione delle merci, e rilevando la conformità dei prodotti alle normative europee.
Chiedeva pertanto rigettarsi le domande proposte nel proc. R.G. 6481/16, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e respingersi l'opposizione proposta avverso il D.I., confermando il decreto medesimo.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, in ONtroparte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto, e la conferma dell'impugnata sentenza.
***
ON il primo motivo d'appello, lamenta l'erroneità della Parte_4 sentenza appellata 'laddove ha ritenuto valida la notifica per posta nei confronti di soggetto avente sede nella Repubblica di San Marino' e ciò in quanto detto Stato ha ratificato la ONvenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 concernente le notificazioni internazionali, opponendosi alla trasmissione degli atti a mezzo posta.
Sul punto non possono che richiamarsi le motivazioni di Cass. 23290/11: “La notifica a mezzo del servizio postale, quando raggiunga lo scopo di portare a tempestiva conoscenza dell'atto il destinatario, senza violare il diritto di difesa ed al contraddittorio, può essere validamente eseguita presso la Repubblica di S. Marino, in quanto la ONvenzione dell'Aja, relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari in materia civile e commerciale, adottata il 15 novembre 1965 e resa esecutiva con legge
pag. 2/5 di ratifica 2 giugno 1981 n. 42, che prevede espressamente la facoltà di ricorrere a tale modalità di notifica, è stata ratificata anche dalla Repubblica sanmarinese mediante un decreto del 26 febbraio 2002, a firma " , mentre l'opposizione alla Parte_5 notifica a mezzo posta non risulta essere stata stabilita con legge ma attraverso un atto meramente amministrativo e privo di firma, ovvero un atto inidoneo a ridurre l'ambito di applicazione alla predetta ONvenzione”, già fatte proprie dal Giudice di prime cure. In particolare ha sottolineato la Suprema Corte che “la ratifica sammarinese della ONvenzione dell'Aja (ONvenzione che, in guisa di lex posterior, trova applicazione in locum et ius del precedente accordo bilaterale del 39) consta, da un canto, di un decreto 26.2.2002, a firma "Capitani Reggenti" e "Segretario di Stato per gli affari interni" - in tal guisa dovendosi ritenere perfezionato l'atto normativo di ratifica - e, dall'altro, di un "allegato B" la cui intestazione ("Dichiarazioni"), e il cui contenuto
(tra cui l'opposizione alla notifica a mezzo posta di cui si discorre) risultano, oltre che graficamente successive al contenuto normativo del decreto, altresì prive di firma, onde la ricostruzione della relativa portata precettiva induce a predicarne natura e forza di atto meramente amministrativo, (o comunque di atto dotato di forza normativa sicuramente minusvalente rispetto al precedente decreto, che tace del tutto al riguardo).”
Tale quadro valutativo è stato integralmente confermato da Cass. n. 2482/19 e non constano pronunce in senso contrario. Nel caso in esame, la notifica è stata regolarmente ricevuta da un soggetto 'al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni', come risulta dalla casella regolarmente barrata e dalla firma della persona abilitata, in ordine alla quale non sono ONtr state sollevate questioni. Inoltre è stata regolarmente inviata la . L'atto deve dunque ritenersi regolarmente notificato ed il motivo d'appello va respinto.
ON il secondo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della pronuncia laddove ha ritenuto l'inidoneità delle certificazioni prodotte da I.G.T. Ed invero il Tribunale aveva fatto unicamente riferimento alla deposizione della teste senza prendere in Tes_1 esame quanto rappresentato dal laboratorio che aveva emesso le suddette certificazioni nonchè la circostanza che il lotto di produzione (quello relativo ai 500.000 pezzi e quello successivo di 250.000 pezzi) fosse il medesimo.
La censura coglie nel segno.
La teste si è infatti limitata a dire che 'la documentazione non era conforme Tes_1 alle leggi vigenti CE', che il colore viola 'era l'unico che aveva la certificazione ad hoc, gli altri non ce l'avevano', senza specificare perché la documentazione degli altri prodotti fosse incompleta o carente. In sede di confronto, poi, ha precisato che le era
'stato detto che la documentazione dei test reports non era sufficiente né idonea e relativa solo al colore viola e i restanti cinque- sei colori non erano coperti da tali certificazioni', non rendendo -come affermato dal giudice di prime cure- una valutazione quale incaricato al trasporto e dunque proveniente da soggetto accreditato, ma riferendo quanto appreso dall'Agente APC e da ONtroparte_1
pag. 3/5 Non è in contestazione la circostanza che le certificazioni riferite al lotto dei 500.000 pezzi (prima fornitura) fossero idonee;
conferma ne viene anche dal fatto che la merce è stata regolarmente ritirata da pagata e rivenduta. ONtroparte_1
Assume che il lotto da cui derivano i 250.000 ulteriori barilotti fosse il medesimo CP_2
e, conseguentemente, la validità delle certificazioni anche per detta parte di prodotto.
Tale assunto viene in primo luogo avvalorato da quanto enunciato dalla responsabile del laboratorio UL (cfr. doc.8) che ha emesso i certificati, che espressamente dichiara la validità del report in caso di utilizzo dello stesso lotto di materiale per la produzione (“If you use the same lot of material for the production, the report is still valid for them”). In secondo luogo è la stessa a riconoscere la circostanza nella ONtroparte_1 memoria ex art.183 n.1 c.p.c. (cfr. pag.5: “..è il lotto (non la tipologia di prodotto) che deve essere il medesimo, in quanto i prodotti devono derivare dallo stesso ciclo di produzione…'), e del resto ciò appare ragionevole dovendo attestare l'idoneità del prodotto che, appartenendo al medesimo lotto produttivo, necessariamente riveste le medesime caratteristiche.
Quanto al fatto che si tratti del medesimo lotto, circostanza negata da Officine
Costruzione, si richiamano in primo luogo le deposizioni delle testi e Tes_2 che, rispondendo al cap.14, hanno dichiarato: “E' vero, la produzione Testimone_3 era stata avviata a distanza di dieci giorni. La materia prima e il numero di lotto è lo Tes_ stesso” (teste , “è vero, per forza, perché i tempi che ci sono stati dati erano così stretti che abbiamo dovuto usare le stesse materie prime” (teste , con ciò Tes_3 smentendo la tesi di parte appellata circa il fatto che i tempi non fossero compatibili con l'uso dello stesso lotto. Dal confronto della fattura del 21.01.2016 relativa ai 500.000 barilotti e dell'offerta 9/2016 e fattura 13/16 degli ulteriori 250.000 pezzi si evince poi che il codice è lo stesso
(SKSL/16), codice che si ritrova anche nelle fotografie di cui al lotto dei 250.000 barilotti, allegate alla mail 27.05.2016 (doc.13.05), nonchè in quelle di cui al report qualità Smile del 31.03.2016 effettuato da HI BU TA (doc.42-43).
La mera circostanza che sia stata inviata anche una ulteriore certificazione relativa al solo colore purple non è certamente idonea a smentire le evidenze sopra riportate.
Erra altresì il giudice quando ritiene provate 'le pessime condizioni del prodotto' nella prima fornitura, non emergendo certo dalle fotografie in atti (doc.4) che testimoniano al più problemi negli imballaggi, ed essendo meramente riferite nelle mail di parte appellata (doc.5). Del resto la merce risulta ritirata e rivenduta.
Dunque -diversamente da quanto asserito in sentenza- GT non può ritenersi inadempiente sotto detto profilo.
La stessa risulta peraltro inadempiente per non aver consegnato la merce. ON E' vero infatti che la merce giunse al porto (tramite incaricato da ) con Per_1 le necessarie certificazioni e che la stessa non fu inizialmente (fine giugno) ritirata da ON ; ma è altresì vero che successivamente non è stata in ONtroparte_1 grado di consegnarla, avendo nelle more provveduto a ritirarla e distruggerla (cfr. teste
“no, la merce non è stata consegnata, è stata mandata al macero”). Tes_3
pag. 4/5 Non vi è prova che la merce non fosse più commerciabile (trattasi di un bene invero di ON non immediata deperibilità) e per liberarsi avrebbe dovuto effettuare offerta reale o deposito liberatorio ai sensi degli artt.1209 e 1210 cc. Laddove poi la merce fosse stata effettivamente deperibile o di dispendiosa custodia (circostanza di cui manca la prova), il venditore avrebbe comunque potuto ricorrere al rimedio previsto dall'art.1211 c.c.
Ne consegue che correttamente è stato revocato il decreto ingiuntivo, non essendo dovuta la somma per il saldo della fornitura di cui alla fatt.18/16 ed essendo compensato quanto dovuto per la fatt. 3/16 (merce Fatine Volanti) con quanto corrisposto a titolo di acconto per la fornitura dei 250.000 barilotti slim, con conseguente condanna alla restituzione a favore di delle somme corrisposte per effetto ONtroparte_1 della provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo. Ed infatti ONtroparte_1 ha provveduto al pagamento, dapprima versando un acconto pari a usd 15.000 e poi pagando il residuo dopo la notifica del Decreto Ingiuntivo, a seguito dell'azione ON intentata da per l'adempimento. Corretta appare altresì la liquidazione del risarcimento, sulla quale -in punto quantum- non è stato effettuato appello incidentale.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della impugnata sentenza, seppure per le diverse motivazioni sopra indicate. Ciò consente di ritenere equa la compensazione delle spese di lite del presente grado, risultando invero fondata -in punto idoneità delle certificazioni e mancanza di difetti della merce- la tesi di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 1112/2021 del Tribunale di Modena, così provvede:
[...] ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita
- rigetta l'appello proposto da e conferma l'impugnata Parte_1 sentenza;
- compensa le spese di lite del presente grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma
17 L. 228/2012.
Così deciso in Bologna il 20.12.2024
Il ONsigliere estensore Il Presidente
Dott. Maria Laura Benini Dott. Maria Cristina Salvadori
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bologna
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Bologna, nella persona dei magistrati: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano ONsigliere dott. Maria Laura Benini ONsigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 245/2022 promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Emanuele Amati ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio, sito in Rimini, in Via Podgora n.13/A;
Appellante contro
(c.f. ), rappresentata e difesa ONtroparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Gianmarco Verardi ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio, sito in Modena, in via Fonte D'Abisso n.21
Appellato
In punto a: appello avverso la sent. n.1112/2021 del Tribunale di Modena, pubblicata il 09/07/2021
ONclusioni: come da note scritte per l'udienza del 30.01.2024
Motivi della decisione
ON sentenza n. 1112/2021, nei procedimenti riuniti n. R.G. 6481/16 e 9648/16, il
Tribunale di Modena, respinta la eccezione di nullità o inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo, dichiarava tenuta (di ONtroparte_2 seguito al risarcimento nei confronti di del danno da CP_2 ONtroparte_1 inadempimento, danno tuttavia già integralmente risarcito in base agli accordi intercorsi,
e revocava il Decreto Ingiuntivo n. 3189/89 emesso dal Tribunale di Modena in favore di compensando integralmente le spese di lite tra le parti, disponendo altresì – a CP_2 seguito di provvedimento di correzione di errore materiale- la restituzione a favore di delle somme corrisposte per effetto della provvisoria ONtroparte_1 esecutorietà del Decreto Ingiuntivo.
Ed invero con ricorso ex art.702 bis c.p.c. adiva il Tribunale ONtroparte_1 al fine di ottenere il risarcimento a seguito della mancata fornitura da parte di di CP_2
250.000 pz di Slime a marchio Skifidol, danno pari ad euro 699.709,70 e CP_3 costituito dal mancato incasso dei proventi delle vendite al netto del costo della fornitura. Al procedimento, rubricato al n. R.G. 6481/16, veniva riunito quello iscritto al nr. 9648/16, costituito dalla opposizione al Decreto Ingiuntivo dell'importo di euro
46.466,00 ottenuto da per il saldo di due forniture, di cui una relativa alla Parte_2 fornitura di (fatt. 18/16) e l'altra di 'Fatine Volanti-Flying Dolls' (fatt. Parte_3
3/16) Riteneva il Tribunale provato, dall'insieme delle risultanze istruttorie, che
[...] non avesse ricevuto ed utilizzato i giocattoli commercializzati da ONtroparte_1
a causa della inidoneità dei test reports obbligatori e comunque della difettosità CP_2 dei prodotti.
Proponeva appello eccependo -con il primo Parte_4 motivo- l'inesistenza della notificazione relativa all'atto introduttivo del proc. R.G.
6481/16, essendo avvenuta per posta nei confronti di soggetto avente sede nella
Repubblica di San Marino. Nel merito, con il secondo motivo d'appello, censurava l'errata ricostruzione dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie, per aver ritenuto ON l'inidoneità delle certificazioni prodotte da , e l'errata applicazione delle norme di diritto, non occorrendo alcuna certificazione per l'importazione delle merci, e rilevando la conformità dei prodotti alle normative europee.
Chiedeva pertanto rigettarsi le domande proposte nel proc. R.G. 6481/16, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e respingersi l'opposizione proposta avverso il D.I., confermando il decreto medesimo.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, in ONtroparte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto, e la conferma dell'impugnata sentenza.
***
ON il primo motivo d'appello, lamenta l'erroneità della Parte_4 sentenza appellata 'laddove ha ritenuto valida la notifica per posta nei confronti di soggetto avente sede nella Repubblica di San Marino' e ciò in quanto detto Stato ha ratificato la ONvenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 concernente le notificazioni internazionali, opponendosi alla trasmissione degli atti a mezzo posta.
Sul punto non possono che richiamarsi le motivazioni di Cass. 23290/11: “La notifica a mezzo del servizio postale, quando raggiunga lo scopo di portare a tempestiva conoscenza dell'atto il destinatario, senza violare il diritto di difesa ed al contraddittorio, può essere validamente eseguita presso la Repubblica di S. Marino, in quanto la ONvenzione dell'Aja, relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari in materia civile e commerciale, adottata il 15 novembre 1965 e resa esecutiva con legge
pag. 2/5 di ratifica 2 giugno 1981 n. 42, che prevede espressamente la facoltà di ricorrere a tale modalità di notifica, è stata ratificata anche dalla Repubblica sanmarinese mediante un decreto del 26 febbraio 2002, a firma " , mentre l'opposizione alla Parte_5 notifica a mezzo posta non risulta essere stata stabilita con legge ma attraverso un atto meramente amministrativo e privo di firma, ovvero un atto inidoneo a ridurre l'ambito di applicazione alla predetta ONvenzione”, già fatte proprie dal Giudice di prime cure. In particolare ha sottolineato la Suprema Corte che “la ratifica sammarinese della ONvenzione dell'Aja (ONvenzione che, in guisa di lex posterior, trova applicazione in locum et ius del precedente accordo bilaterale del 39) consta, da un canto, di un decreto 26.2.2002, a firma "Capitani Reggenti" e "Segretario di Stato per gli affari interni" - in tal guisa dovendosi ritenere perfezionato l'atto normativo di ratifica - e, dall'altro, di un "allegato B" la cui intestazione ("Dichiarazioni"), e il cui contenuto
(tra cui l'opposizione alla notifica a mezzo posta di cui si discorre) risultano, oltre che graficamente successive al contenuto normativo del decreto, altresì prive di firma, onde la ricostruzione della relativa portata precettiva induce a predicarne natura e forza di atto meramente amministrativo, (o comunque di atto dotato di forza normativa sicuramente minusvalente rispetto al precedente decreto, che tace del tutto al riguardo).”
Tale quadro valutativo è stato integralmente confermato da Cass. n. 2482/19 e non constano pronunce in senso contrario. Nel caso in esame, la notifica è stata regolarmente ricevuta da un soggetto 'al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni', come risulta dalla casella regolarmente barrata e dalla firma della persona abilitata, in ordine alla quale non sono ONtr state sollevate questioni. Inoltre è stata regolarmente inviata la . L'atto deve dunque ritenersi regolarmente notificato ed il motivo d'appello va respinto.
ON il secondo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della pronuncia laddove ha ritenuto l'inidoneità delle certificazioni prodotte da I.G.T. Ed invero il Tribunale aveva fatto unicamente riferimento alla deposizione della teste senza prendere in Tes_1 esame quanto rappresentato dal laboratorio che aveva emesso le suddette certificazioni nonchè la circostanza che il lotto di produzione (quello relativo ai 500.000 pezzi e quello successivo di 250.000 pezzi) fosse il medesimo.
La censura coglie nel segno.
La teste si è infatti limitata a dire che 'la documentazione non era conforme Tes_1 alle leggi vigenti CE', che il colore viola 'era l'unico che aveva la certificazione ad hoc, gli altri non ce l'avevano', senza specificare perché la documentazione degli altri prodotti fosse incompleta o carente. In sede di confronto, poi, ha precisato che le era
'stato detto che la documentazione dei test reports non era sufficiente né idonea e relativa solo al colore viola e i restanti cinque- sei colori non erano coperti da tali certificazioni', non rendendo -come affermato dal giudice di prime cure- una valutazione quale incaricato al trasporto e dunque proveniente da soggetto accreditato, ma riferendo quanto appreso dall'Agente APC e da ONtroparte_1
pag. 3/5 Non è in contestazione la circostanza che le certificazioni riferite al lotto dei 500.000 pezzi (prima fornitura) fossero idonee;
conferma ne viene anche dal fatto che la merce è stata regolarmente ritirata da pagata e rivenduta. ONtroparte_1
Assume che il lotto da cui derivano i 250.000 ulteriori barilotti fosse il medesimo CP_2
e, conseguentemente, la validità delle certificazioni anche per detta parte di prodotto.
Tale assunto viene in primo luogo avvalorato da quanto enunciato dalla responsabile del laboratorio UL (cfr. doc.8) che ha emesso i certificati, che espressamente dichiara la validità del report in caso di utilizzo dello stesso lotto di materiale per la produzione (“If you use the same lot of material for the production, the report is still valid for them”). In secondo luogo è la stessa a riconoscere la circostanza nella ONtroparte_1 memoria ex art.183 n.1 c.p.c. (cfr. pag.5: “..è il lotto (non la tipologia di prodotto) che deve essere il medesimo, in quanto i prodotti devono derivare dallo stesso ciclo di produzione…'), e del resto ciò appare ragionevole dovendo attestare l'idoneità del prodotto che, appartenendo al medesimo lotto produttivo, necessariamente riveste le medesime caratteristiche.
Quanto al fatto che si tratti del medesimo lotto, circostanza negata da Officine
Costruzione, si richiamano in primo luogo le deposizioni delle testi e Tes_2 che, rispondendo al cap.14, hanno dichiarato: “E' vero, la produzione Testimone_3 era stata avviata a distanza di dieci giorni. La materia prima e il numero di lotto è lo Tes_ stesso” (teste , “è vero, per forza, perché i tempi che ci sono stati dati erano così stretti che abbiamo dovuto usare le stesse materie prime” (teste , con ciò Tes_3 smentendo la tesi di parte appellata circa il fatto che i tempi non fossero compatibili con l'uso dello stesso lotto. Dal confronto della fattura del 21.01.2016 relativa ai 500.000 barilotti e dell'offerta 9/2016 e fattura 13/16 degli ulteriori 250.000 pezzi si evince poi che il codice è lo stesso
(SKSL/16), codice che si ritrova anche nelle fotografie di cui al lotto dei 250.000 barilotti, allegate alla mail 27.05.2016 (doc.13.05), nonchè in quelle di cui al report qualità Smile del 31.03.2016 effettuato da HI BU TA (doc.42-43).
La mera circostanza che sia stata inviata anche una ulteriore certificazione relativa al solo colore purple non è certamente idonea a smentire le evidenze sopra riportate.
Erra altresì il giudice quando ritiene provate 'le pessime condizioni del prodotto' nella prima fornitura, non emergendo certo dalle fotografie in atti (doc.4) che testimoniano al più problemi negli imballaggi, ed essendo meramente riferite nelle mail di parte appellata (doc.5). Del resto la merce risulta ritirata e rivenduta.
Dunque -diversamente da quanto asserito in sentenza- GT non può ritenersi inadempiente sotto detto profilo.
La stessa risulta peraltro inadempiente per non aver consegnato la merce. ON E' vero infatti che la merce giunse al porto (tramite incaricato da ) con Per_1 le necessarie certificazioni e che la stessa non fu inizialmente (fine giugno) ritirata da ON ; ma è altresì vero che successivamente non è stata in ONtroparte_1 grado di consegnarla, avendo nelle more provveduto a ritirarla e distruggerla (cfr. teste
“no, la merce non è stata consegnata, è stata mandata al macero”). Tes_3
pag. 4/5 Non vi è prova che la merce non fosse più commerciabile (trattasi di un bene invero di ON non immediata deperibilità) e per liberarsi avrebbe dovuto effettuare offerta reale o deposito liberatorio ai sensi degli artt.1209 e 1210 cc. Laddove poi la merce fosse stata effettivamente deperibile o di dispendiosa custodia (circostanza di cui manca la prova), il venditore avrebbe comunque potuto ricorrere al rimedio previsto dall'art.1211 c.c.
Ne consegue che correttamente è stato revocato il decreto ingiuntivo, non essendo dovuta la somma per il saldo della fornitura di cui alla fatt.18/16 ed essendo compensato quanto dovuto per la fatt. 3/16 (merce Fatine Volanti) con quanto corrisposto a titolo di acconto per la fornitura dei 250.000 barilotti slim, con conseguente condanna alla restituzione a favore di delle somme corrisposte per effetto ONtroparte_1 della provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo. Ed infatti ONtroparte_1 ha provveduto al pagamento, dapprima versando un acconto pari a usd 15.000 e poi pagando il residuo dopo la notifica del Decreto Ingiuntivo, a seguito dell'azione ON intentata da per l'adempimento. Corretta appare altresì la liquidazione del risarcimento, sulla quale -in punto quantum- non è stato effettuato appello incidentale.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della impugnata sentenza, seppure per le diverse motivazioni sopra indicate. Ciò consente di ritenere equa la compensazione delle spese di lite del presente grado, risultando invero fondata -in punto idoneità delle certificazioni e mancanza di difetti della merce- la tesi di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 1112/2021 del Tribunale di Modena, così provvede:
[...] ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita
- rigetta l'appello proposto da e conferma l'impugnata Parte_1 sentenza;
- compensa le spese di lite del presente grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma
17 L. 228/2012.
Così deciso in Bologna il 20.12.2024
Il ONsigliere estensore Il Presidente
Dott. Maria Laura Benini Dott. Maria Cristina Salvadori
pag. 5/5