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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 04/04/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1626/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Federica Meloni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 9 l. div. nella causa promossa da nato a [...] il [...] Parte_1
(c.f. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Chiara Cavalca parte ricorrente contro
, nata a [...] il [...] CP_1
(c.f. ) C.F._2
e ato a Casalmaggiore (CR) il 31/3/1994 Controparte_2
(c.f. ) C.F._3 entrambi con il patrocinio dell'avv. Denise Ferrari parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Casalmaggiore (CR) il
07/07/1985 e dalla loro unione sono nati i figli e Per_1 CP_2
Questo Tribunale, con sentenza n. 531/2018, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti: in particolare, ai fini che in questa sede rilevano, è stato disposto che il sig. contribuisse al mantenimento del Parte_1 figlio allora già maggiorenne ma non ancora economicamente CP_2 indipendente, versando alla sig.ra la somma mensile di € 400,00 oltre al CP_1
50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico sportive.
Con ricorso depositato il 01/10/2024 parte ricorrente ha adito il presente
Tribunale per la modifica delle condizioni in essere, chiedendo la revoca o comunque la riduzione del contributo al mantenimento ordinario e straordinario a favore del figlio e a suo carico, osservando come la mancanza di CP_2 indipendenza economica del figlio sarebbe da ritenersi a lui imputabile.
Si sono costituiti regolarmente ma e lo stesso contestando la CP_1 CP_2 deduzione del ricorrente sulla imputabilità al figlio del mancato raggiungimento di una indipendenza economica.
Esperito il tentativo di conciliazione, le parti hanno trovato un accordo sui punti del contendere e all'udienza del 30/01/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Le condizioni concordate fra le parti vanno omologate da questo Tribunale, stante la loro conformità a legge.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate, come da accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione dispone la parziale modifica alle condizioni del divorzio fra e di cui alla Parte_1 CP_1 sentenza del Tribunale di Cremona n 531/2018, in conformità all'accordo fra di essi raggiunto, nei seguenti termini: il sig. Parte_1 contribuirà al mantenimento del figlio mediante il versamento CP_2 diretto a suo favore della somma mensile di € 200,00 sino al mese di giugno 2025; dal mese di luglio 2025 cesserà ogni obbligo di contributo al mantenimento del figlio a carico del sig. dal mese di Parte_1 luglio 2025 il ricorrente provvederà a rimborsare gli arretrati dell'assegno di mantenimento sino ad oggi non versati, ammontanti complessivamente ad € 4.400,00 mediante il versamento della somma mensile di euro 200,00 e sino ad estinzione del debito.
DICHIARA le spese di lite compensate;
così deciso in Cremona, il 3.4.2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti