Accoglimento
Sentenza 11 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11/03/2026, n. 1966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1966 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01966/2026REG.PROV.COLL.
N. 05901/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5901 del 2025, proposto dalla ditta Geotermia Zero Emissioni Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Ferrari, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
contro
la ON SC, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Fabio Ciari, con domicilio eletto presso lo studio AN OL in Roma, via Michele Mercati n. 51;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la SC, sezione seconda, n. 741 del 2025.
PER L’ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO
- all’intera documentazione tecnica (relazione tecnica, analisi chimica del fluido geotermico, temperatura del fluido geotermico, prove di portata del fluido geotermico, portata riconosciuta, modelli di flusso e modello geotermico) inerente al riconoscimento della risorsa rilasciato con Decreto Dirigenziale Centro Direzionale n. 1957 del 22-02-2017 per il Permesso di ricerca di risorse geotermiche “Boccheggiano”, riconoscimento del carattere nazionale della risorsa geotermica ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D. Lgs 22/2010;
-ad ogni altro atto, provvedimento e documento relativo a quanto sopra;
e per l’annullamento
- del provvedimento della ON SC – Direzione Mobilità, Infrastrutture e trasporto pubblico locale - Settore Miniere, prot. AOOGRT_0010995 del 10 gennaio 2025, ricevuto in pari data a mezzo posta certificata, con cui è stato negato l’accesso alla documentazione amministrativa inerente il riconoscimento della risorsa nel permesso di ricerca “Boccheggiano” (doc. 3);
- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, ancorché non cognito.
nonché per la conseguente condanna
- di ON SC – Direzione Mobilità, Infrastrutture e trasporto pubblico locale - Settore Miniere ad esibire i documenti richiesti consentendone il pieno accesso.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ON SC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 la Cons. NU LO;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Il giudizio in esame ha ad oggetto il diritto di accesso della società GEOTERMIA ZERO EMISSIONI ITALIA S.r.l. all’intera documentazione tecnica (relazione tecnica, analisi chimica del fluido geotermico, temperatura del fluido geotermico, prove di portata del fluido geotermico, portata riconosciuta, modelli di flusso e modello geotermico) inerente al riconoscimento della risorsa rilasciato con decreto dirigenziale Centro Direzionale n. 1957 del 22 febbraio 2017 per il permesso di ricerca di risorse geotermiche “Boccheggiano”, riconoscimento del carattere nazionale della risorsa geotermica ai sensi dell’art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 22/2010 nonché l’impugnativa del provvedimento della ON SC prot. AOOGRT_0010995 del 10 gennaio 2025, con cui è stato negato l’accesso alla documentazione amministrativa inerente il riconoscimento della risorsa nel permesso di ricerca “Boccheggiano”.
L’appellante ha chiesto la condanna della ON SC alla esibizione dei documenti richiesti con l’istanza di accesso agli atti.
2. In punto di fatto, si rileva che l’appellante, con istanza di accesso agli atti del 16 dicembre 2024, ha rappresentato di essere venuta a conoscenza, nella sua qualità di proponente ex art. 27 bis d.lgs. n. 152 del 2006 e ex art. 73-bis l.r. n. 10 del 2010, del fatto che nell’area oggetto del richiesto permesso è stato già effettuato il riconoscimento della risorsa geotermica ancorché in relazione all’attività di altri operatori; la società ha chiesto alla ON SC ex artt. 22 e seguenti l. 241/1990 di accedere ed estrarre copia di tutta la documentazione tecnica inerente al riconoscimento della risorsa rilasciato con Decreto Dirigenziale Centro Direzionale n.1957 del 22 febbraio 2017 per il Permesso di ricerca di risorse geotermiche “Boccheggiano”, riconoscimento del carattere nazionale della risorsa geotermica ai sensi dell’art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 22 del 2010, che comprende anche il territorio del permesso di ricerca “Prata” presentato dalla società istante.
3. La ON SC ha dato riscontro alla predetta richiesta con nota 5 del 10 gennaio 2025, con la quale ha trasmesso il decreto n. 16060 del 12 ottobre 2018, con il quale è avvenuto il riconoscimento della risorsa nel permesso di ricerca “Boccheggiano”.
Con la medesima nota ha invitato l’istante a “ richiedere gli ulteriori dati di interesse alla società NE GP, che è stata titolare dell’ex permesso di ricerca ed è tenuta a fornirli, precisando le finalità della richiesta ed eventualmente sostenendo i costi relativi ”, motivando tale decisione sui seguenti rilievi:
a) la documentazione tecnica oggetto dell’istanza di accesso (relazione tecnica, analisi chimica del fluido geotermico, temperatura del fluido geotermico, prove di portata del fluido geotermico, portata riconosciuta, modelli di flusso e modello geotermico) non contiene solo dati ottenuti da ricerche svolte nel permesso di ricerca Boccheggiano, ma anche dati riguardanti concessioni limitrofe ancora in coltivazione, utilizzati per avvalorare l’asserita sussistenza della risorsa geotermica, che pertanto non possono essere divulgati;
b) ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. n. 184 del 2006 la pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso;
c) l’art 16, comma 5, del d.lgs. 625 del 1996 prevede che: “I rilievi geofisici e gli altri dati relativi al titolo cessato, scaduti i termini di cui agli articoli 39 e 71 della legge n.613 del 1967, sono messi a disposizione dal titolare per la consultazione, ai soli costi del servizio di consultazione, assicurando uguali condizioni di accesso a tutti i richiedenti; per l'eventuale successiva acquisizione dei dati, nella forma del diritto d'uso, il corrispettivo per il titolare non può superare un terzo del costo sostenuto, previa attualizzazione dello stesso.”
4. La società ha impugnato il predetto atto con ricorso proposto dinanzi al Tar per la SC articolando i seguenti motivi:
1. VIOLAZIONE DELL’ART. 24 COST. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART.16 DEL D.LGS. N. 625/1996; ART. 2 DEL D.P.R. 184/06; ART. 5 DEL D.LGS. N. 22/2010; ARTT. 21,22 E 27 DEL D.P.R. 395/1991; ART. 39 DELLA LEGGE N. 613/1967; E DEGLI ARTT. 3, 22 ss. L. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E ILLOGICITA’ E INGIUSTIZIA MANIFESTA.
La ON avrebbe dovuto ostendere i documenti richiesti, considerato, in particolare, che, trattandosi di tiolo scaduto da più di due anni, l’art. 39, L. n. 613/1967, consente l’accesso della documentazione ad esso relativa (v. primo motivo).
2. VIOLAZIONE DELL’ART. 24 COST. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 16 DEL D.LGS. N. 625/1996; ART. 2 DEL D.P.R. 184/06; ART. 5 DEL D.LGS. N. 22/2010; ARTT. 21,22 E 27 DEL D.P.R. 395/1991; ART. 39 DELLA LEGGE N. 613/1967; E DEGLI ARTT. 3, 22 SS. L. 241/1990; DEL D.LGS. N. 30/2005. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E ILLOGICITA’ E INGIUSTIZIA MANIFESTA.
L’amministrazione non ha neppure inviato la richiesta di accesso alla presunta controinteressata NE EE WE s.p.a., quindi ritenendo aprioristicamente che la riservatezza di quest’ultima dovesse prevalere sulla domanda di accesso della ricorrente, così sottraendosi a quel bilanciamento di interessi che avrebbe dovuto effettuare laddove fosse pervenuta una motivata opposizione del soggetto controinteressato.
5. Il Tar ha respinto il ricorso (e ha compensato le spese del giudizio) con la seguente motivazione:
“la ON, per poter soddisfare la richiesta di accesso, avrebbe dovuto elaborare “i dati in suo possesso, senza peraltro poter addivenire a un risultato certo quanto alla … possibile divulgazione, dal momento che non è in grado di sapere se l’estrapolazione dei dati derivanti dal permesso di ricerca «Boccheggiano» possa essere compiutamente effettuata senza coinvolgere i dati relativi alle concessioni limitrofe” (pag. 11 memoria difensiva regionale);
- g) in buona sostanza, la richiesta di accesso della ricorrente presupponeva, in primis, una attività di elaborazione dati, che comportava, già solo per questo, il rigetto dell’istanza ai sensi dell’art. 2, comma 2, secondo periodo, D.P.R. n. 184/2006, secondo cui “La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso”;
- h) in secondo luogo, tale elaborazione non sarebbe stata certa negli esiti di lecita divulgazione dei dati ottenuti, considerata la possibile “interferenza” tra la documentazione di cui al permesso “Boccheggiano” e quella relativa alle concessioni tuttora in essere, i cui dati e atti sono per legge non ostensibili se non con il consenso scritto dell’interessato (v. art. 39, comma 1, L. n. 613/1967);
- i) in sostanza, la ON ha ritenuto che solo il titolare fosse in grado di verificare se la documentazione e i dati relativi al permesso cessato erano “isolabili” rispetto a quelli relativi ai permessi ancora in essere, perché, in caso affermativo, il titolare sarebbe stato tenuto a ostenderli ai sensi dell’art. 16, comma 5, D.Lgs. n. 625/1996;
- k) per quanto sopra, la ON non poteva che rimettere l’istante al soggetto titolare, cioè a NE GP, risultando all’evidenza inutile coinvolgere quest’ultimo in un procedimento relativo ad un’istanza di accesso che aveva il suddetto esito obbligato, considerata la specialità della citata normativa di riferimento.”
6. La società ha proposto l’appello in esame avverso la sentenza sopra indicata deducendo i seguenti motivi:
II.A Primo motivo.
Error in iudicando – mancanza e/o carenza di motivazione - illogicità -travisamento dei fatti – violazione del principio di proporzionalità - violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24, 41, 97, 111 della Costituzione, dell’art.5 del D. Lgs.22/2010 nonché degli artt. 21, 22 e 71 del DPR 27.05.1991 n.395, dell’art. 39 della Legge 21 luglio 1967 n.613 e dell’art. 16 del D.lgs. n. 625 del 1996.
Il primo giudice avrebbe errato nel proprio ragionamento poiché non avrebbe considerato il tenore dell’art. 39, L. n. 613/1967 che prevede espressamente che: “I dati e le notizie di carattere tecnico ed economico relativi alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione, forniti all'amministrazione dai titolari dei permessi e concessioni e che rivestono carattere di riservatezza, quali i rilievi geofisici con le interpretazioni relative, i profili geologici dei pozzi con le diagrafie, le correlazioni relative, l'entità delle riserve, non possono essere resi pubblici senza il consenso scritto degli interessati. I dati e le notizie di cui sopra, relativi a permessi o concessioni revocati, scaduti o rinunciati, o concernenti aree restituite in base agli artt. 24, 25 e 36, possono essere resi pubblici dall'amministrazione soltanto dopo due anni dalla cessazione dei rispettivi titoli.
L'amministrazione ha peraltro facoltà, in ogni caso, di utilizzare tutti gli elementi comunque in suo possesso per la pubblicazione dei risultati di carattere generale o regionale derivanti dalla elaborazione collettiva degli elementi medesimi.”
Dal tenore letterale della norma, non emergerebbe alcuna limitazione del diritto di accesso ai soli dati estratti da analisi condotte sull’area di interesse ma, al contrario, la norma farebbe riferimento a tutti i dati forniti all’Amministrazione dai titolari dei permessi (nell’ambito del procedimento di riconoscimento del carattere nazionale o locale della risorsa).
Nel caso di specie, l’appellante con la richiesta di accesso ai sensi dell’art. 39, comma 2, l. n. 613/1967 ha richiesto, ed aveva diritto ad ottenere ai sensi della normativa applicabile, la trasmissione dei dati consegnati dalla controinteressata e utilizzati alla ON SC per addivenire al riconoscimento del carattere nazionale della risorsa geotermica nell’area di interesse denominata “Boccheggiano” per mezzo del Decreto n. 16060 del 12 ottobre 2018, senza che ciò implicasse alcuna elaborazione dei dati da parte dell’Amministrazione.
La ON ha ricevuto dalla controinteressata NE EE WE S.p.A. (di seguito, “EGP”) una serie di dati utilizzati per avvalorare la tesi della presenza della risorsa geotermica nel predetto territorio: tali dati sono stati oggetto di un procedimento pubblico (il riconoscimento del carattere nazionale della risorsa) conclusosi con l’emissione del Decreto sopra richiamato che costituisce di fatto un atto ufficiale di pubblica utilità validato dalla competente ON SC inclusi tutti gli elaborati tecnici allegati ai sensi dell’art. 5 del d.lgs.22/2010 nonché degli artt. 21, 22 e 71 del d.P.R. del 27 maggio 1991 n.395).
Conseguentemente la ON, approvando ufficialmente il riconoscimento della risorsa geotermica, avrebbe validato di interesse pubblico i documenti tecnici integrali nella sua completezza per il permesso di ricerca denominato “Boccheggiano” indipendentemente dal fatto che questi potrebbero anche contenere dati geotermici di aree limitrofe attualmente in concessione di EGP. I dati presentati da EGP non sono oggetto di secretazione e sono stati posti alla base del procedimento pubblico di riconoscimento effettuato dalla ON SC (ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 22 del 2010) e, pertanto, rientrerebbero tutti (i dati) nell’ambito di applicazione dell’art. 39, comma 2, l. n. 613 del 1967, a nulla rilevando che a tali dati si sia arrivati con analisi condotte su aree esterne all’area di interesse.
II.B Secondo motivo.
Error in iudicando – carente motivazione - illogicità - travisamento dei fatti -violazione e falsa applicazione dell’art. 3 c.p.a e dell’art. 111 c. 6 della Costituzione.
La sentenza è carente sotto il profilo motivazionale non dando conto in modo chiaro dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione, limitandosi essenzialmente a generici riferimenti normativi, non consentendo la piena comprensione delle ragioni poste a suo fondamento.
Il giudice di prime cure non avrebbe analizzato le argomentazioni e i motivi del ricorso introduttivo di GZEI e sulla fondatezza degli stessi non si è affatto pronunciato illustrando la ratio decidendi .
II.C Terzo motivo.
Error in iudicando - illogicità - travisamento dei fatti - violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24, 41, 97, 111 della Costituzione, dell’art.5 del d.lgs.22/2010 nonché degli artt. 21, 22 e 71 del d.P.R. del 27.05.1991 n.395, dell’art. 39 della legge 21 luglio 1967 n.613 e dell’art. 16 del d.lgs. n. 625 del 1996. Sull’illegittimo bilanciamento degli interessi delle parti.
Il giudice di primo grado avrebbe erroneamente valutato il bilanciamento di interessi effettuato (o, più esattamente, non effettuato) dalla ON, senza ravvedere l’illegittimità dell’agire dell’Amministrazione medesima e del provvedimento impugnato.
Nel contrasto tra il diritto di accesso e il diritto alla riservatezza della contro interessata la ON ha fatto prevalere quest’ultimo emanando un provvedimento illegittimo poiché avrebbe invece dovuto consentire l’accesso alla documentazione richiesta, fatti salvi eventuali motivi di riservatezza specifici, attuali e adeguatamente motivati.
Il provvedimento non ha adeguatamente rappresentato le esigenze di riservatezza del contro interessato che non è stato coinvolto nel procedimento non potendo in tal modo rappresentare le ragioni di riservatezza delle informazioni richieste.
Non sarebbe invero sufficiente a comprovare l’esistenza di un “segreto tecnico e commerciale” una generica dichiarazione secondo la quale il progetto è << ... frutto di opere dell’ingegno e del know-how aziendale della rappresentata società che costituiscono una risorsa e ricchezza interna meritevole di salvaguardia e quindi non divulgabile >> , trattandosi di argomentazioni stereotipate e generiche che non contengono alcuna puntualizzazione degli elementi in grado di perimetrare le specifiche componenti di un segreto commerciale ai sensi dell'art. 98 del Codice della proprietà industriale.
L’Amministrazione regionale si sarebbe fatta portatrice di tutelare gli interessi di riservatezza (tra l’altro affermandoli in maniera generica e acritica) del controinteressato, senza nemmeno curarsi di farla partecipare al procedimento.
La ON avrebbe dovuto rilasciare i documenti e i dati richiesti, dovendo prevalere nel giudizio di bilanciamento, in assenza di concrete ragioni di riservatezza, l’interesse di GZEI ad accedere ai predetti dati.
7. La ON SC si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello poiché:
a) l’istanza di accesso avrebbe implicato una elaborazione dei dati non esigibile dalla pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 2, comma 2, secondo periodo, d.P.R. n. 184/2006, secondo cui «La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso»” .
b) sarebbe corretto l’invito che la ON SC ha rivolto alla GZEI di rivolgersi direttamente al controinteressato per (eventualmente) ottenere i dati richiesti, poiché solo EGP è capace di riferire all’appellante se sia possibile estrapolare dai dati posti a fondamento della richiesta di riconoscimento del carattere nazionale della risorsa geotermica del permesso di ricerca «Boccheggiano» dati che non siano coperti dal segreto industriale perché non utilizzati ai fini della coltivazione delle concessioni finitime a “Boccheggiano”;
c) l’art. 39 della legge n. 613/1967 – richiamata espressamente dall’art. 18 del d.lgs. n. 22/2010 – qualifica i dati raccolti nell’ambito di un permesso di ricerca come “riservati” e, dunque, assoggettati alla normativa sul diritto di autore;
d) infondato risulterebbe anche il secondo motivo d’appello poiché la pronuncia impugnata ha correttamente ricostruito il fatto sotteso alla vicenda sub iudice , il contenuto del ricorso di primo grado e delle eduzioni difensive delle parti resistenti e, infine, ha puntualmente motivato in diritto il rigetto del ricorso;
e) nell’invitare l’istante a rivolgersi direttamente al controinteressato, l’Amministrazione ha compiuto un perfetto bilanciamento tra gli opposti interessi rappresentati dalle due società, in quanto, da un lato, ha tutelato la segretezza industriale dei dati; e, dall’altro, ha comunque fornito all’appellante la soluzione individuata anche dalla norma di riferimento affinché il terzo richiedente possa ottenere da chi è il reale titolare dei dati informazioni riguardo alla possibilità di ragionevolmente superare i motivi ostativi di segretezza ed eventualmente raggiungere il “bilanciamento” tra accesso e riservatezza.
8. Il controinteressato NE EE WE si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello e depositando apposita memoria con la quale ha eccepito:
a) l’inammissibilità del ricorso per l’omessa notifica nel giudizio di primo grado al controinteressato, sicché l’inammissibilità potrebbe essere superata solo ove fosse confermata la sentenza di primo grado con reiezione dell’appello;
b) l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse “per inconfigurabilità in capo a GZEI di un interesse diretto, attuale e concreto all’ostensione della documentazione oggetto dell’istanza di accesso, in quanto tale Società non risulta titolare di alcun permesso di ricerca valido e vigente relativo all’area interessata dal procedimento di accesso” .
9. L’appellante ha depositato memoria di replica in data 7 novembre 2025.
Alla camera di consiglio del 20 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Entrambe le eccezioni del controinteressato sono infondate e da respingere.
10.1. Ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett c), L. 241/1990, per controinteressati all’accesso si intendono “tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”.
Nel caso in esame, il controinteressato, NE GP, non poteva essere individuato al momento della notifica del ricorso di primo grado quale soggetto controinteressato considerato che la stessa ON SC, solo nel momento in cui ha dato riscontro alla richiesta di accesso, ha inviato alla ricorrente il decreto di riconoscimento della risorsa nell’ambito del permesso di ricerca ‘Boccheggiano’, n. 16060 del 12 ottobre 2018, nel quale era indicata, come titolare, la Società NE EE WE s.p.a.
A fronte di tanto, non può ritenersi che la sigla ‘NE GP’, che figura nella missiva con cui la ON ha riscontrato l’accesso (e che è oggetto della presente impugnativa), fosse di per sé idonea a indurre la ricorrente a ritenere che la società controinteressata fosse diversa da quella indicata nel decreto allegato.
10.2. Anche la seconda eccezione, di difetto di interesse e quindi di inammissibilità del ricorso di primo grado, è infondata.
L’art. 16, comma 5, d.lgs. 625 del 1996, prevede che i rilievi geofisici e gli altri dati relativi al titolo cessato, trascorsi due anni dalla cessazione del titolo, sono messi a disposizione per la consultazione, ai soli costi del servizio di consultazione, assicurando uguali condizioni di accesso a tutti i richiedenti.
L’art. 39, commi 1 e 2, l. 613 del 1967, stabilisce che i dati di carattere tecnico ed economico relativi alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione, “possono essere resi pubblici dall’Amministrazione soltanto dopo due anni dalla cessazione dei rispettivi titoli” .
Le menzionate disposizioni non richiedono che a presentare l’istanza di accesso e ad ottenere copia della documentazione relativa ad un permesso di ricerca sia il soggetto titolare del relativo permesso.
Inoltre, secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, il diritto di accesso agli atti amministrativi non è stato configurato dal legislatore con carattere meramente strumentale rispetto alla difesa in giudizio, avendo un carattere autonomo, nel senso che il collegamento tra l’interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l’accesso e la documentazione oggetto della relativa istanza va inteso in senso ampio, poiché la documentazione richiesta deve essere considerata mezzo utile per la difesa e non come strumento di prova diretta della lesione dell’interesse tutelato (tra le molte, Cons. Stato, Sez. VI, sentenza n. 714 del 10 febbraio 2015).
Conseguentemente, essendo il soggetto istante un operatore economico del settore, deve essere riconosciuto il suo interesse a ricorrere avverso il diniego di accesso in esame.
Del resto, non può non essere sottolineato che la stessa amministrazione appellata, nell’accogliere parzialmente l’istanza con il rilascio di copia del decreto n. 16060 del 12 ottobre 2018, ha riconosciuto la sussistenza dell’interesse all’accesso.
11. L’appello è in parte fondato.
In primo luogo, giova rilevare che l’art. 16, commi 4 e 5, d.lgs. n. 25 novembre 1996, n. 625, ad oggetto “Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi” prevede che “4. La relazione [ id est , Relazione finale sulle conoscenze geominerarie ottenute nell’area del titolo] di cui al comma 3, nonché i profili di tutti i pozzi perforati nell'area del titolo sono messi a disposizione degli interessati dopo un anno dalla cessazione del titolo minerario. 5. I rilievi geofisici e gli altri dati relativi al titolo cessato, scaduti i termini di cui agli articoli 39 e 71 della legge n. 613 del 1967, sono messi a disposizione dal titolare per la consultazione, ai soli costi del servizio di consultazione, assicurando uguali condizioni di accesso a tutti i richiedenti”.
Ed ancora, ai sensi dell’art. 39, l. n. 613 del 1967, “I dati e le notizie di carattere tecnico ed economico relativi alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione, forniti all'amministrazione dai titolari dei permessi e concessioni e che rivestono carattere di riservatezza, quali i rilievi geofisici con le interpretazioni relative, i profili geologici dei pozzi con le diagrafie, le correlazioni relative, l'entità delle riserve, non possono essere resi pubblici senza il consenso scritto degli interessati” (comma 1), e “I dati e le notizie di cui sopra, relativi a permessi o concessioni revocati, scaduti o rinunciati, o concernenti aree restituite in base agli artt. 24, 25 e 36, possono essere resi pubblici dall'amministrazione soltanto dopo due anni dalla cessazione dei rispettivi titoli” (v. comma 2).
Tali disposizioni, che deve essere letta in combinato disposto con le disposizioni in materia di diritto di accesso di cui agli artt. 22 ss. l. n. 241 del 1990 s.m.i., implicano che una volta trascorso il periodo di due anni dalla cessazione dei titoli i principali dati indicati dalle disposizioni richiamate (ivi compresa la Relazione menzionata) sono accessibili, tale essendo la piana interpretazione della locuzione “sono messi a disposizione” a cui non può essere data altra lettura se non quella di consentire il diritto di accesso secondo le modalità e i termini indicati dalla legge generale sul procedimento amministrativo.
11.1. Applicando tali coordinate normative al caso in esame, se ne deduce che l’Amministrazione deve mettere a disposizione dell’appellante gli altri dati relativi ai titoli cessati e che la circostanza enunciata nel provvedimento impugnato - per cui i documenti non contengono solo dati ottenuti da ricerche svolte nel permesso di ricerca “Boccheggiano”, ma anche dati riguardanti concessioni limitrofe ancora in coltivazione utilizzati per avvalorare l’asserita sussistenza della risorsa geotermica, che pertanto non possono essere divulgati e che ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 184 del 2006 la pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso - non vale a escludere il diritto di accesso dell’appellante.
Invero, è l’Amministrazione titolare dei dati e delle informazioni a dover estrapolare i dati e le informazioni oggetto dei permessi di ricerca ancora in essere e non scaduti da almeno due anni, e quindi non ostensibili all’appellante, e i dati e le informazioni relativi ai permessi di ricerca scaduti e quindi oggetto del diritto di accesso del soggetto legittimato alla “messa a disposizione” . Analoga operazione deve essere effettuata per i permessi relativi a concessioni limitrofe ancora in coltivazione e quindi non ostensibili.
La menzionata operazione non si pone invero in contrasto con l’art. 2 ultimo periodo dell’art. 2 del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 giacché l’elaborazione dei dati costituisce un’operazione più complessa ed ulteriore rispetto alla mera estrapolazione richiesta nella fattispecie in esame.
Deve altresì ritenersi che le menzionate disposizioni del d.lgs. n. 25 novembre 1996, n. 625 siano norme speciali rispetto all’art. 2 del d.P.R. n. 184 del 2006 e che le stesse attuino nello specifico settore della prospezione e ricerca degli idrocarburi il principio generale dell’accesso di cui al comma 2 dell’art. 22 l. n. 241 del 1990, sicché l’Amministrazione in tal caso è tenuta a consentire il diritto di accesso nella forma della “messa a disposizione” dei dati dei permessi caduti da almeno un anno, senza che tale onere possa essere fatto ricadere sul controinteressato.
Quest’ultimo, in particolare, nel rispetto delle modalità e dei termini di cui all’art. 3 d.P.R. n. 184 del 2006 deve essere messo nelle condizioni di partecipare al procedimento e di presentare opposizione.
Conseguentemente, nel caso in esame, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso deve dare comunicazione ai controinteressati della richiesta di accesso pervenuta dimodoché possano esercitare il loro diritto di opposizione ai sensi del comma 2 d.P.R. cit.
12. Il secondo motivo, che si risolve in una censura di carenza di motivazione avverso la impugnata sentenza, può essere assorbito in relazione alla riconosciuta fondatezza del primo motivo per le ragioni indicate al § 10.
13. Con il terzo motivo d’appello è censurata il provvedimento impugnato poiché non sarebbe stato effettuato un corretto bilanciamento tra le esigenze di riservatezza del contro interessato e il diritto di accesso dell’istante e ciò non essendo sufficiente a comprovare l’esistenza di un “segreto tecnico e commerciale” una generica dichiarazione secondo la quale il progetto è << ... frutto di opere dell’ingegno e del know-how aziendale della rappresentata società che costituiscono una risorsa e ricchezza interna meritevole di salvaguardia e quindi non divulgabile >>, trattandosi di argomentazioni da cui non è possibile desumere gli elementi di un segreto commerciale ai sensi dell’art. 98 del Codice della proprietà industriale.
Conseguentemente, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente valutato il bilanciamento di interessi effettuato (o, più esattamente, non effettuato) dalla ON, senza ravvedere l’illegittimità dell’agire dell’Amministrazione medesima e del provvedimento impugnato.
13.1. Il motivo è fondato sotto il profilo del difetto di motivazione giacché l’impugnato provvedimento non menziona in modo specifico le ragioni per le quali le esigenze di riservatezza relative a segreti tecnici o commerciali renderebbero non ostensibili i dati richiesti.
Ove tali motivazioni per negare l’accesso sussistano devono essere specificatamente indicate in sede di riedizione del procedimento amministrativo.
14. Conclusivamente, per le suindicate motivazioni, l’appello va accolto nei sensi di cui in motivazione, con l’ordine alla ON SC di rideterminarsi sull’istanza di accesso di agli atti presentata dall’appellante nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente sentenza consentendo la partecipazione al procedimento dei soggetti controinteressati.
15. Le spese del giudizio possono essere compensate in considerazione della complessità delle questioni esaminate e dell’esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
VI PI, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
NU LO, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NU LO | VI PI |
IL SEGRETARIO