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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 16/05/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 193 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 193 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. BARTOLINO MILENA BARBARA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. BARTOLINO MILENA BARBARA C.F._3
(C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 04/02/2025 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al Parte_2
matrimonio celebrato in data 5.10.2023, a Morciano di Romagna (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 10.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separati, con obbligo del reciproco rispetto.
La IG.ra , risiederà presso l'abitazione ex casa coniugale sita in Morciano di Romagna Parte_1
(RN), Viale Alcide De Gasperi n. 7/D, che sarà alla stessa assegnata con tutti gli arredi;
2) la casa coniugale è attualmente di proprietà di entrambi i coniugi, acquistata nel mese di febbraio anno 2003, sulla quale grava un mutuo erogato da Credito Emiliano S.P.A. e cointestato ai coniugi.
Al riguardo le parti si accordano come segue:
a) il signor si obbliga a trasferire, senza corrispettivo, nell'ambito della Parte_2
regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, alla OR , la propria quota Parte_1 di comproprietà, pari a 50% della proprietà dell'abitazione coniugale, dell'immobile sito nel Comune di Morciano di Romagna (RN), Viale Alcide De Gasperi n. 7/D; il tutto, censito al Catasto Fabbricati del suddetto comune come segue: quanto all'immobile, Foglio 4, particella 2845 subalterno piani S1-
T-1-2, CAT A3, classe 3, vani 6,5, superficie 159 mq, rendita catastale 396,12, quanto all'autorimessa pertinenziale: foglio 4, particella 2845, sub 5, piano s1, Cat C/6, classe 2, consistenza 30 mq, rendita catastale Euro 55, 78:
b) la OR si obbliga ad accollarsi per intero il mutuo ancora in essere, accollo che Parte_1
sarà perfezionato in separata sede e in contraddittorio con la banca erogante.
Il trasferimento della quota di proprietà sarà redatto da un Notaio, a seguito della pubblicazione della sentenza di omologazione della separazione e comunque entro e non oltre il mese di giugno 2025, scelto di comune accordo dai coniugi con oneri a carico della parte acquirente.
c) la OR , a titolo di liquidazione degli arredi presenti nell'immobile e a totale di Parte_1 rimborso di quanto il coniuge ha anticipato per l'acquisto del medesimo, verserà al signor Parte_2
l'importo omni comprensivo di Euro 80.000,00, che sarà consegnata a mezzo di assegno
[...]
circolare il giorno della stipula del passaggio di proprietà di detta unità immobiliare.
Con l'accettazione di tale importo il signor si obbliga a tenere indenne la OR Parte_2
da ogni ed eventuale richiesta di rimborso che la sua famiglia di origine e lui stesso Parte_1
possano avanzare in danno alla OR Parte_1
d) La OR si assumerà l'obbligo già da febbraio 2025 al pagamento della rata del Parte_1 mutuo e quindi in via anticipata rispetto al passaggio di proprietà dell'immobile.
3. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto entrambi percepiscono adeguati redditi propri, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi relativi agli ultimi tre anni di imposta.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...]
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
Parte_2
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Morciano di Romagna (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 9 Parte I Anno 2023 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Presidente del Collegio Civile Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 193 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. BARTOLINO MILENA BARBARA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. BARTOLINO MILENA BARBARA C.F._3
(C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 04/02/2025 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al Parte_2
matrimonio celebrato in data 5.10.2023, a Morciano di Romagna (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 10.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separati, con obbligo del reciproco rispetto.
La IG.ra , risiederà presso l'abitazione ex casa coniugale sita in Morciano di Romagna Parte_1
(RN), Viale Alcide De Gasperi n. 7/D, che sarà alla stessa assegnata con tutti gli arredi;
2) la casa coniugale è attualmente di proprietà di entrambi i coniugi, acquistata nel mese di febbraio anno 2003, sulla quale grava un mutuo erogato da Credito Emiliano S.P.A. e cointestato ai coniugi.
Al riguardo le parti si accordano come segue:
a) il signor si obbliga a trasferire, senza corrispettivo, nell'ambito della Parte_2
regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, alla OR , la propria quota Parte_1 di comproprietà, pari a 50% della proprietà dell'abitazione coniugale, dell'immobile sito nel Comune di Morciano di Romagna (RN), Viale Alcide De Gasperi n. 7/D; il tutto, censito al Catasto Fabbricati del suddetto comune come segue: quanto all'immobile, Foglio 4, particella 2845 subalterno piani S1-
T-1-2, CAT A3, classe 3, vani 6,5, superficie 159 mq, rendita catastale 396,12, quanto all'autorimessa pertinenziale: foglio 4, particella 2845, sub 5, piano s1, Cat C/6, classe 2, consistenza 30 mq, rendita catastale Euro 55, 78:
b) la OR si obbliga ad accollarsi per intero il mutuo ancora in essere, accollo che Parte_1
sarà perfezionato in separata sede e in contraddittorio con la banca erogante.
Il trasferimento della quota di proprietà sarà redatto da un Notaio, a seguito della pubblicazione della sentenza di omologazione della separazione e comunque entro e non oltre il mese di giugno 2025, scelto di comune accordo dai coniugi con oneri a carico della parte acquirente.
c) la OR , a titolo di liquidazione degli arredi presenti nell'immobile e a totale di Parte_1 rimborso di quanto il coniuge ha anticipato per l'acquisto del medesimo, verserà al signor Parte_2
l'importo omni comprensivo di Euro 80.000,00, che sarà consegnata a mezzo di assegno
[...]
circolare il giorno della stipula del passaggio di proprietà di detta unità immobiliare.
Con l'accettazione di tale importo il signor si obbliga a tenere indenne la OR Parte_2
da ogni ed eventuale richiesta di rimborso che la sua famiglia di origine e lui stesso Parte_1
possano avanzare in danno alla OR Parte_1
d) La OR si assumerà l'obbligo già da febbraio 2025 al pagamento della rata del Parte_1 mutuo e quindi in via anticipata rispetto al passaggio di proprietà dell'immobile.
3. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto entrambi percepiscono adeguati redditi propri, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi relativi agli ultimi tre anni di imposta.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...]
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
Parte_2
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Morciano di Romagna (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 9 Parte I Anno 2023 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Presidente del Collegio Civile Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi