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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/03/2024, n. 10152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10152 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI EL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AS EPIDENDIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 10152 Anno 2024 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 07/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste, riformando la pronuncia di condanna del Tribunale di Udine di data 17/09/2020, ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione nei confronti di EL e HE DI, previa riqualificazione del residuo reato di bancarotta fraudolenta per distrazione ascritto nel meno grave delitto di bancarotta preferenziale. In sostanza i due imputati, nelle rispettive qualità di amministratore e di institore della società Friulana Bitumi s.r.l. dichiarata fallita il 16/04/2013, erano stati chiamati a rispondere per alcuni pagamenti ingiustific:ati. Il Tribunale ha qualificato in bancarotta preferenziale la condotta consistita nei pagamenti a favore dell'amministratore, in quanto corrispondenti ad una delibera assembleare che ne prevedeva i compensi, mentre ha ritenuto ingiustificati, in quanto non autorizzati da delibera assembleare, gli importi liquidati all'institore. La Corte di appello ha ritenuto che EL DI svolgesse un ruolo attivo nella società e che le somme a lui liquidate fossero compensi «ugualmente riferibili ad interessi societari, in virtù del ruolo rivestito e delle mansioni da costui esercitate». Preso atto della revoca della costituzione di parte civile, riqualificato il fatto in bancarotta preferenziale, la Corte territoriale ha dichiarato il reato prescritto. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il solo EL DI, articolando un solo motivo con il quale ha dedotto violazione di legge: il ruolo dell'institore va qualificato in termini di rapporto di lavoro subordinato, sicché il relativo credito è privilegiato ai sensi dell'art. 2751-bis n. 1 cod. civ.; ne doveva derivare l'impossibilità di qualificare il pagamento nei termini di bancarotta preferenziale, e la necessità di pronuncia ampiamente liberatoria ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. L'istanza di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112, è stata formulata tardivamente dal difensore, in data 23 gennaio 2024, sicché, all'udienza del 7 febbraio 2024 fissata per la trattazione del ricorso, le parti non sono state sentite. Il Procuratore generale ha concluso per iscritto chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 2 Il Difensore del ricorrente non ha presentato conclusioni scritte, mentre ha depositato comunicazione di adesione all'astensione proclamata dall'Unione delle Camere penali italiane, chiedendo il rinvio dell'udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente occorre ribadire che «nel giudizio di cassazione celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è priva di effetti l'istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di aderire all'astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l'istante diritto di partecipare all'udienza camerale» (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, Dalla Tomba, Rv. 284786). 2. Ciò premesso, occorre pure ribadire che il ricorrente non ha rinunciato alla prescrizione e che, come si è già detto, la costituzione di parte civile nei suoi confronti (e nei confronti dell'originario coimputato) è stata revocata. Il criterio di giudizio è dunque quello a suo tempo sancito dalle Sezioni Unite, secondo il quale «in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento» (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettarnanti, Rv. 244274). Ne consegue che, a fronte di una sentenza di appello che dichiari il reato prescritto, «il ricorso per cassazione che deduca la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve individuare i motivi che permettano di apprezzare "ictu oculi", con una mera attività di "constatazione", l'evidenza" della prova di innocenza dell'imputato, idonea ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte di lui, ovvero la sua rilevanza penale» (Sez. 6, n. 33030 del 24/05/2023, D'Ambrosio, Rv. 285091); infatti, tenuto conto dei limiti imposti al giudice di merito nell'adottare una formula assolutoria in presenza di una causa estintiva non oggetto di rinuncia, «ogni censura formulata attraverso la articolazione di ragionamenti e rilevazioni di non immediata emergenza ... ricade nell'ambito dell'inammissibilità dell'impugnazione. Si tratta, in altri termini, di un particolare profilo di specificità, 3 per quanto qui interessa, del ricorso in cassazione» (Sez. 3, n. 18069 del 20/01/2022, Grosso, Rv. 283131). 3. Alla luce delle premesse svolte, il ricorso va dichiarato inammissibile. 3.1. La circostanza secondo la quale EL DI fosse dipendente della società fallita non emerge in alcun modo (tanto meno con assoluta evidenza) dalla sentenza impugnata né dalla sentenza di primo grado, come pure è oggetto di una mera petizione di principio nel ricorso, che è dunque generico. La preposizione institoria non implica necessariamente l'insorgenza di un rapporto di lavoro subordinato, poiché può derivare da un rapporto di varia natura. La subordinazione organica tra imprenditore e institore è "solitamente" ravvisabile, ma non è indispensabile (cfr. Sez. 3 civ., n. 21811 del 27/10/2015, Rv. 637543). Il ricorso non è in grado di dimostrare l'assoluta evidenza del dato che presuppone come vero, né della sua idoneità a dimostrare, con altrettanta evidenza, l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello. Dal primo punto di vista, si limita a presumere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Dal secondo punto di vista, non evidenzia che i pagamenti di cui si discute non abbiano leso la par condicio creditorum nella procedura fallimentare;
cioè non dimostra che i pagamenti stessi siano stati tali da non ledere l'interesse di altri creditori sociali in posizione analoga, ancorché non prevalente (eventuali altri dipendenti, per esempio): cfr. Sez. 5, n. 54502 del 03/10/2018, Raia, Rv. 275235. Di tutto ciò il ricorso non dà conto, né è possibile trarre evidenza di ciò dalle sentenze di merito. 3.2. Infine, mette conto sottolineare che si vede in un ricorso per violazione di legge, che riguarda una questione giuridica (quella della natura del credito del ricorrente) che era possibile dedurre in grado di appello e che non è stata dedotta con l'atto che ha introdotto tale giudizio: il che costituisce ulteriore ed autonoma ragione di inammissibilità (art. 606, comma 3, cod. proc. pen,) 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla Cassa delle ammende. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 07/02/2024
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AS EPIDENDIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 10152 Anno 2024 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 07/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste, riformando la pronuncia di condanna del Tribunale di Udine di data 17/09/2020, ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione nei confronti di EL e HE DI, previa riqualificazione del residuo reato di bancarotta fraudolenta per distrazione ascritto nel meno grave delitto di bancarotta preferenziale. In sostanza i due imputati, nelle rispettive qualità di amministratore e di institore della società Friulana Bitumi s.r.l. dichiarata fallita il 16/04/2013, erano stati chiamati a rispondere per alcuni pagamenti ingiustific:ati. Il Tribunale ha qualificato in bancarotta preferenziale la condotta consistita nei pagamenti a favore dell'amministratore, in quanto corrispondenti ad una delibera assembleare che ne prevedeva i compensi, mentre ha ritenuto ingiustificati, in quanto non autorizzati da delibera assembleare, gli importi liquidati all'institore. La Corte di appello ha ritenuto che EL DI svolgesse un ruolo attivo nella società e che le somme a lui liquidate fossero compensi «ugualmente riferibili ad interessi societari, in virtù del ruolo rivestito e delle mansioni da costui esercitate». Preso atto della revoca della costituzione di parte civile, riqualificato il fatto in bancarotta preferenziale, la Corte territoriale ha dichiarato il reato prescritto. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il solo EL DI, articolando un solo motivo con il quale ha dedotto violazione di legge: il ruolo dell'institore va qualificato in termini di rapporto di lavoro subordinato, sicché il relativo credito è privilegiato ai sensi dell'art. 2751-bis n. 1 cod. civ.; ne doveva derivare l'impossibilità di qualificare il pagamento nei termini di bancarotta preferenziale, e la necessità di pronuncia ampiamente liberatoria ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. L'istanza di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112, è stata formulata tardivamente dal difensore, in data 23 gennaio 2024, sicché, all'udienza del 7 febbraio 2024 fissata per la trattazione del ricorso, le parti non sono state sentite. Il Procuratore generale ha concluso per iscritto chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 2 Il Difensore del ricorrente non ha presentato conclusioni scritte, mentre ha depositato comunicazione di adesione all'astensione proclamata dall'Unione delle Camere penali italiane, chiedendo il rinvio dell'udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente occorre ribadire che «nel giudizio di cassazione celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è priva di effetti l'istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di aderire all'astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l'istante diritto di partecipare all'udienza camerale» (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, Dalla Tomba, Rv. 284786). 2. Ciò premesso, occorre pure ribadire che il ricorrente non ha rinunciato alla prescrizione e che, come si è già detto, la costituzione di parte civile nei suoi confronti (e nei confronti dell'originario coimputato) è stata revocata. Il criterio di giudizio è dunque quello a suo tempo sancito dalle Sezioni Unite, secondo il quale «in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento» (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettarnanti, Rv. 244274). Ne consegue che, a fronte di una sentenza di appello che dichiari il reato prescritto, «il ricorso per cassazione che deduca la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve individuare i motivi che permettano di apprezzare "ictu oculi", con una mera attività di "constatazione", l'evidenza" della prova di innocenza dell'imputato, idonea ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte di lui, ovvero la sua rilevanza penale» (Sez. 6, n. 33030 del 24/05/2023, D'Ambrosio, Rv. 285091); infatti, tenuto conto dei limiti imposti al giudice di merito nell'adottare una formula assolutoria in presenza di una causa estintiva non oggetto di rinuncia, «ogni censura formulata attraverso la articolazione di ragionamenti e rilevazioni di non immediata emergenza ... ricade nell'ambito dell'inammissibilità dell'impugnazione. Si tratta, in altri termini, di un particolare profilo di specificità, 3 per quanto qui interessa, del ricorso in cassazione» (Sez. 3, n. 18069 del 20/01/2022, Grosso, Rv. 283131). 3. Alla luce delle premesse svolte, il ricorso va dichiarato inammissibile. 3.1. La circostanza secondo la quale EL DI fosse dipendente della società fallita non emerge in alcun modo (tanto meno con assoluta evidenza) dalla sentenza impugnata né dalla sentenza di primo grado, come pure è oggetto di una mera petizione di principio nel ricorso, che è dunque generico. La preposizione institoria non implica necessariamente l'insorgenza di un rapporto di lavoro subordinato, poiché può derivare da un rapporto di varia natura. La subordinazione organica tra imprenditore e institore è "solitamente" ravvisabile, ma non è indispensabile (cfr. Sez. 3 civ., n. 21811 del 27/10/2015, Rv. 637543). Il ricorso non è in grado di dimostrare l'assoluta evidenza del dato che presuppone come vero, né della sua idoneità a dimostrare, con altrettanta evidenza, l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello. Dal primo punto di vista, si limita a presumere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Dal secondo punto di vista, non evidenzia che i pagamenti di cui si discute non abbiano leso la par condicio creditorum nella procedura fallimentare;
cioè non dimostra che i pagamenti stessi siano stati tali da non ledere l'interesse di altri creditori sociali in posizione analoga, ancorché non prevalente (eventuali altri dipendenti, per esempio): cfr. Sez. 5, n. 54502 del 03/10/2018, Raia, Rv. 275235. Di tutto ciò il ricorso non dà conto, né è possibile trarre evidenza di ciò dalle sentenze di merito. 3.2. Infine, mette conto sottolineare che si vede in un ricorso per violazione di legge, che riguarda una questione giuridica (quella della natura del credito del ricorrente) che era possibile dedurre in grado di appello e che non è stata dedotta con l'atto che ha introdotto tale giudizio: il che costituisce ulteriore ed autonoma ragione di inammissibilità (art. 606, comma 3, cod. proc. pen,) 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla Cassa delle ammende. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 07/02/2024