Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 73
CGT2
Sentenza 23 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione art. 39, comma 2, lett. d-bis) D.P.R. 600/1973 e art. 21 D.L. n. 78/2010

    Il motivo è irrilevante poiché il giudice di primo grado ha annullato l'avviso di accertamento per insussistenza dei rilievi nel merito, non per carenza dei presupposti metodologici.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione art. 26/2° comma D.P.R. 633/1972

    La Corte condivide il giudizio del primo giudice, ritenendo che la società non abbia occultato ricavi e che vi siano elementi certi di inesigibilità dei crediti. L'emissione delle note di credito è considerata legittima in caso di risoluzione del contratto o mancata vendita dell'immobile. Le ipotesi dell'art. 26, comma 2, DPR 633/72 non sono tassative e l'imprenditore può valutare l'antieconomicità e la ragionevole certezza dell'inesigibilità.

  • Rigettato
    Violazione art. 101, commi 4 e 5 del TUIR e art. 2697 c.c.

    La Corte condivide il giudizio del primo giudice, ritenendo che la società non abbia occultato ricavi e che vi siano elementi certi di inesigibilità dei crediti. L'emissione delle note di credito è considerata legittima in caso di risoluzione del contratto o mancata vendita dell'immobile. Le ipotesi dell'art. 26, comma 2, DPR 633/72 non sono tassative e l'imprenditore può valutare l'antieconomicità e la ragionevole certezza dell'inesigibilità.

  • Rigettato
    Inammissibilità dell'appello

    Il motivo è irrilevante poiché il giudice di primo grado ha annullato l'avviso di accertamento per insussistenza dei rilievi nel merito, non per carenza dei presupposti metodologici.

  • Accolto
    Corretta applicazione dell'art. 26, comma 2 del D.P.R. 633/1972

    La Corte condivide il giudizio del primo giudice, ritenendo che la società non abbia occultato ricavi e che vi siano elementi certi di inesigibilità dei crediti. L'emissione delle note di credito è considerata legittima in caso di risoluzione del contratto o mancata vendita dell'immobile. Le ipotesi dell'art. 26, comma 2, DPR 633/72 non sono tassative e l'imprenditore può valutare l'antieconomicità e la ragionevole certezza dell'inesigibilità.

  • Accolto
    Corretta applicazione degli artt. 101, commi 4 e 5 del TUIR e art. 2697 c.c.

    La Corte condivide il giudizio del primo giudice, ritenendo che la società non abbia occultato ricavi e che vi siano elementi certi di inesigibilità dei crediti. L'emissione delle note di credito è considerata legittima in caso di risoluzione del contratto o mancata vendita dell'immobile. Le ipotesi dell'art. 26, comma 2, DPR 633/72 non sono tassative e l'imprenditore può valutare l'antieconomicità e la ragionevole certezza dell'inesigibilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 73
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
    Numero : 73
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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