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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 73/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 580/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 460/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 2
e pubblicata il 23/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030600469-2021 IRES-LIQUIDAZIONE ORDINARIA 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030600469-2021 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030600469-2021 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 749/2025 depositato il 02/12/2025
Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante Direzione Provinciale I di Torino
- accogliere il presente appello, riformare l'impugnata sentenza, dichiarando l'integrale legittimità e fondatezza, in diritto e nel merito, dell'avviso d'accertamento oggetto del contendere;
- in ogni caso, condannare Parte avversa al pagamento delle spese di giudizio per entrambi i gradi di giudizio, come da nota allegata.
Conclusioni parte appellata respingere l'appello; - confermare in toto, ove occorra, la sentenza ex adverso impugnata e, per l'effetto, ove occorra, ribadire l'annullamento e/o la revoca dell'AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7E030600469/2021
PER L'ANNO 2017. Con vittoria di spese e compensi di avvocato da liquidarsi ex DM 55/14 e DM 147/22 oltre accessori fiscali e previdenziali di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia scaturiva da un controllo effettuato nei confronti della società Resistente_1 S.r.l. , la quale, rispondendo ad una comunicazione ricevuta nel 2019 nell'ambito della promozione dell'adempimento spontaneo, relativa al criterio di rischio “Spesometro fornitori 2017”, produceva in data 17/04/2019 della documentazione – nello specifico,
un elenco di note di credito emesse nell'anno 2017, per un importo complessivo imponibile di
€ 12.500,00, l'Ufficio riscontrava che nessuno dei nominativi dei clienti, di cui al suddetto elenco delle note di credito prodotte, risultava aver mai intrattenuto nemmeno una operazione con la Società nel corso dell'anno 2017.
Pertanto, la documentazione presentata dalla Parte non poteva ritenersi idonea a giustificare lo scostamento rilevato con la comunicazione inviata. Veniva quindi effettuato dall'Ufficio il controllo incrociato tra le risultanze della banca dati “Spesometro Integrato” e le dichiarazioni fiscali presentate dalla Resistente_1 per l'anno d'imposta 2017.
In particolare, a seguito dell'analisi degli importi comunicati dai clienti della Resistente_1 con il succitato
“Modello polivalente comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini Iva”, si rilevava che la somma degli importi per le cessioni o prestazioni effettuate dalla Società nei confronti di titolari di Partita Iva fosse superiore a quanto indicato nella dichiarazione IVA 2018, presentata per l'anno di imposta 2017, ove il volume d'affari risultava indicato in Euro 95.777,00, inferiore all'ammontare totale delle operazioni comunicate dai clienti, pari ad Euro 108.277,00.
Al riguardo, si precisa che l'unico cliente di Resistente_1 SRL a unico socio ( Società_1) fosse, nel 2017, l'Società_1 s.a.s. di Società_1 (c.f. P.IVA_2).
L'Ufficio attivava il procedimento di accertamento con adesione preventivo, con la notifica dell'Invito a comparire ex art.
5-ter del D.Lgs. n. 218/1997, che si concludeva con esito negativo, a seguito della mancata presentazione della Parte. In data 21/01/2022 veniva notificato alla Società l'avviso di accertamento n. T7E030600469/2021, con il quale veniva recuperato a tassazione un maggior reddito ai fini IRES di Euro 12.500,00, parimenti un maggior valore della produzione IRAP di Euro 12.500,00, nonché una maggiore imposta sul valore aggiunto a debito per Euro 2.750,00, oltre a sanzioni ed interessi di legge.
La società in data 1° marzo 2022, presentava istanza di riesame dell'atto in autotutela, giustificando la discrasia dal mancato incasso di tre fatture emesse nel 2016, per le quali aveva registrato tre distinte note di credito nel 2017. L'istanza veniva rigettata dall'Ufficio con espresso diniego in data 23 marzo 2022 e la società notificava il ricorso con effetti di reclamo, ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, adducendo i medesimi motivi di doglianza contenuti nell'istanza di autotutela.
L'Ufficio, a meri fini deflativi del contenzioso proponeva alla società una mediazione con conferma della pretesa tributaria accertata e riduzione delle sole sanzioni. La Resistente_1 non accettava tale proposta di mediazione e si costituiva in giudizio.
La società ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'accertamento di maggiori ricavi per euro
12.500,00, in quanto asseritamente relativa a tre fatture emesse nel corso dell'anno 2016, che la Resistente_1 avrebbe poi stornato nel 2017, essendo venuto meno il presupposto per l'emissione delle stesse, per cui sarebbe stato illegittimo il recupero di € 12.500,00 e, quindi, le provvigioni fatturate non sarebbero state fatte confluire nel volume d'affari e nei ricavi dell'anno 2016.
In particolare la nota di credito n. 1/2017 era stata emessa nei confronti di Nominativo_4 (Parte promissaria acquirente), per un importo di Euro 6.000,00 oltre IVA 22% (Euro 1.320,00), a storno della fattura n. 65/2016 del 24/05/2016, mentre la nota di credito n. 2/2017, emessa nei confronti di Nominativo_1 (Parte promittente venditrice), per lo stesso importo di Euro
6.000,00 oltre IVA 22% (Euro 1.320,00), era stata emessa a storno della fattura n. 64/2016 del
24/05/2016.
Per entrambi i clienti, l'attività di mediazione non avrebbe dato luogo alla maturazione del diritto alla provvigione, in quanto l'affare non sarebbe andato a buon fine, per mancata stipula del rogito notarile mediazione per la compravendita di un immobile sito in Quargnento (AL).
A riprova, la ricorrente produceva le fatture per la mediazione conclusasi positivamente per la vendita dello stesso immobile con altro acquirente, la signora Nominativo_2, per il tramite della medesima Resistente_1.
Legittima sarebbe stata, altresì, l'emissione della nota di credito n. 3/2017, per l'importo di Euro 500,00 oltre IVA 22% (Euro 110,00), a storno della fattura n. 92 del 14/07/2016, relativa alla richiesta fatta dal sig. Nominativo_3 a titolo di affiliazione per poter operare con l'Resistente_1 Resistente_1. Il Sig. Nominativo_3, dopo aver fatto il colloquio per l'affiliazione, non si sarebbe più reso reperibile né avrebbe mai iniziato la collaborazione.
Con sentenza n. 460/2/2024, depositata il 23 aprile 2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino accoglieva il ricorso per la seguente motivazione: “La società ricorrente, svolge attività di intermediazione immobiliare, provvede a individuare possibili acquirenti di immobili, per clienti proprietari degli stessi. Per l'annualità in questione, dalla documentazione allegata al ricorso, risulta che la Resistente_1 abbia avuto incarico, nel 2016, dalla sig.ra Nominativo_1 per la vendita di un immobile sito in Quargnento (AL). Nella medesima annualità, il sig. Nominativo_4 formulava una proposta di acquisto del citato immobile. La società ricorrente ritualmente provvedeva ad emettere fatture a carico dei soggetti sopra indicati: due fatture per € 6.000,00, oltre IVA, quale provvigione da incassare dalla venditrice e dall'acquirente.
La vendita immobiliare non si concretizzava per cause riconducibili al sig.Domeneghetti. Tra l'altro la sig. ra Nominativo_1 non riusciva ad incassare neppure la caparra: l'assegno risultava scoperto, il possibile acquirente risultava essere pluriprotestato. Coerentemente, e legittimamente, la società ricorrente, in sede di approvazione del bilancio 2016, a seguito delle citate operazioni non incassate, per mancato diritto alle provvigioni, provvedeva a stornare gli importi in questione, emettendo le note di credito nei confronti dei due soggetti sopra richiamati, (doc. 13 e 14), in assenza di credito esigibile sostenuto da idonea causa contrattuale, ex art. 1325 cc.
L'altra nota di credito contestata dall'Agenzia, € 500,00, oltre IVA, riguarda la fattura del 2016, emessa nei confronti del sig. Nominativo_3, attinente a vendita di materiale promozionale, vista la potenziale posizione del citato soggetto, quale consulente dell'Resistente_1, collaborazione mai concretizzatasi.
Conseguentemente, la società ricorrente, vista la mancata cooperazione del sig. Nominativo_3 e, principalmente il mancato pagamento della fattura in questione, provvedeva ad emettere la nota di credito
(doc. 15).
Il mancato incasso delle provvigioni è testimoniato dalla vendita dell'immobile di proprietà della sig.ra
Nominativo_1 ed altro acquirente (doc. 11), di talché si deve escludere che la parte ricorrente sia incorsa in alcun tentativo di occultare dei ricavi al fisco, data la presenza di elementi certi e circostanziati dell'inesigibilità/irrecuperabilità dei crediti citati. Qualora si verifichi la risoluzione del contratto, in specie dovuta alla mancata vendita dell'immobile per cause non imputabili alla ricorrente,
è diritto del soggetto emettere la nota di credito, variazione, senza che sia necessario attendere un formale atto di accertamento, negoziale o giudiziale, del verificarsi dell'anzidetta causa di risoluzione
(Cass. n. 17438/20239).
Tutto ciò, anche alla luce di quelle strategie aziendali che attengono alla sfera dell'amministrazione dell'impresa che valuta la convenienza di effettuare o meno sconti e/o abbuoni sui crediti vantati (Cass. n.
4345/2016).
L'emissione delle note di credito è evento previsto dalla normativa, art. 26 DPR 633/72, nei casi di eventualità, genericamente, che possono essere ricondotte al sopravvenuto accordo tra le parti.
Parte ricorrente ha deliberatamente rinunciato ai crediti inesigibili per i motivi sopra enunciati, ovvero reperendo un nuovo acquirente per la vendita dell'immobile della sig. Nominativo_1, per le prime due note di credito, e rinunciando, vista l'antieconomicità ad intraprendere azioni di recupero, dato l'esiguo importo, per la fattura emessa nei confronti del sig. Nominativo_3.
Le argomentazioni dell'Ufficio devono essere valutate come superficiali, laddove si giustifica i recuperi con il mancato inserimento degli importi in questione, nello“spesometro integrato”. Appare il caso di evidenziare come i soggetti a cui si riferiscono le note di credito, presumibilmente, non sono tenuti all'incombenza del caso e neppure alla redazione della dichiarazione IVA.
Sostanziale ed inequivocabile risulta essere il comportamento fiscale della società ricorrente, allorché, in sede di dichiarazione IVA 2018, ha indicato, al rigo VE, in cui confluiscono anche le note di credito,
€ 95.777,00, dato dalle operazioni imponibili, € 108.277,00, dedotte, appunto, le note di credito,
€ 12.500,00. Per quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, si annulla l'avviso di accertamento impugnato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo” (euro
1.500,00 oltre oneri e accesssori).
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino propone appello per i seguenti motivi:
VIOLAZIONE ART. 39, COMMA 2, LETT. D-BIS) D.P.R. 600/1973, VIOLAZIONE ART. 21 D.L. n. 78/2010,
CONV. IN L. n. 122/2010
Non è affatto condivisibile l'affermazione del Collegio di prime cure secondo cui “Le argomentazioni dell'Ufficio devono essere valutate come superficiali, laddove si giustifica(no) i recuperi con il mancato inserimento degli importi in questione, nello “spesometro integrato”.
Si rammenta, infatti, che l'avviso di accertamento controverso è stato legittimamente emesso dall'Ufficio ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d-bis) del D.P.R. 600/1973, in presenza di tutti i presupposti normativi per l'accertamento con metodo induttivo puro, in quanto la Parte non ha dato alcun riscontro all'Invito a comparire emesso ex art.
5-ter D.Lgs. 218/1997, a Lei ritualmente notificato, vigente ratione temporis e prodromico all'instaurazione del contraddittorio preventivo.
Risulta dunque erronea e non appropriata la sopra riportata affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui l'atto d'accertamento oggetto del contendere sarebbe basato sic et simpliciter sulle risultanze dello “Spesometro”.
L'Ufficio, come ben evidenziato nelle motivazioni dell'atto impositivo, aveva già richiesto alla Parte, in sede di “compliance”, di giustificare lo scostamento riscontrato con la comunicazione fatta dall'unico cliente della Resistente_1, ossia Società_1 nei confronti della quale - nel 2017 - la Società qui appellata aveva emesso una fattura dell'importo totale di
€ 108.277,00, mentre l'importo del volume d'affari dichiarato dalla medesima Resistente_1 (rigo VE50), per l'anno 2017, risultava inferiore (pari ad € 95.777,00): la società tuttavia, in risposta alla comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo, si era solamente limitata a produrre, in seguito, un elenco di note di credito.
Pertanto, preso atto dell'incongruenza emersa dall'esame di tale strumento (“Spesometro”) e valutata altresì l'inidoneità della documentazione prodotta dalla Società a giustificare specificamente la suddetta discrasia, l'Ufficio ha giocoforza ritenuto fiscalmente scorretto l'operato della Società appellata, avendo appurato l'assenza dei presupposti di legge per l'emissione delle tre note di credito in questione.,
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 26/2° COMMA D.P.R.
633/1972
La sentenza è altresì viziata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 26, comma 2 del D.P.R.
633/1972.
Al riguardo, deve evidenziarsi che l'emissione della nota di variazione in diminuzione è disciplinata dall'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, che dispone che “se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose (…), il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25”.
La richiamata disposizione regola, dunque, le variazioni "in diminuzione" dell'imponibile e dell'imposta il cui esercizio, diversamente dalle variazioni "in aumento", ha natura facoltativa ed è limitato ai casi espressamente previsti dal Legislatore, tra i quali rientrano le ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento e di mancato pagamento all'esito di procedure concorsuali rimaste infruttuose.
La procedura corretta, da parte della Resistente_1, sarebbe stata dunque quella di registrare in contabilità la sopravvenienza passiva, nel momento in cui si fosse avuta certezza del venir meno del diritto alla provvigione e della conseguente non riscuotibilità dell'importo fatturato.
L'indicazione, a giustificazione dell'emissione delle tre note di credito a storno delle tre fatture verso i clienti Nominativo_4, Nominativo_1 e Nominativo_3, è quella di “errata fatturazione”, fattispecie che però non ricorre nel caso di specie.
Nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 c.c. sorge, infatti, salvo pattuizioni contrarie espresse - di cui non v'è prova in atti - nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un “affare”, ossia quando fra le Parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso;
il mediatore ha diritto al pagamento della provvigione in tutti i casi in cui le Parti, per effetto del suo intervento, abbiano concluso un “affare”, a nulla rilevando che, successivamente, le Parti stesse decidano concordemente di modificare i termini dell'accordo o di sottoporre lo stesso a condizione sospensiva.
Orbene, nel caso che ci occupa, la Parte non ha prodotto copia dei contratti di mediazione immobiliare sottoscritti con la signora Nominativo_1, da cui si possa evincere che solo all'atto definitivo la Resistente_1 avrebbe avuto diritto al compenso e nemmeno che fosse impossibile recuperare i crediti e che, quindi, ci fosse un'errata fatturazione da stornare.
Le provvigioni sulla prima compravendita non andata a buon fine erano state correttamente fatturate e gli importi non avrebbero potuto essere stornati, se non nell'ipotesi in cui la Parte si fosse attivata per il recupero del credito vantato e questo fosse risultato inesigibile, come sancito dal comma 2 dell'art. 26 del
D.P.R. n. 633/1972 non per discrezionale rinuncia alla riscossione.
Anche la prestazione afferente la possibile affiliazione del sig. Nominativo_3 (cessione del kit di benvenuto, ecc.) è stata correttamente fatturata.
La Società non avrebbe avuto titolo a stornare la fattura, se non - parimenti - nell'ipotesi in cui la Parte si fosse attivata per il recupero del credito vantato e questo fosse risultato inesigibile.
L'emissione delle tre note di credito, operata nell'anno di imposta 2017, non soddisfa, a differenza di quanto ritenuto dal Collegio di prime cure, nessuna delle condizioni previste dal comma 2 dell'art. 26 del
D.P.R. n. 633/1972 e non è idonea a giustificare lo storno.
Già con le controdeduzioni in primo grado l'Ufficio aveva specificato come, per tutti i componenti negativi dell'imponibile e dell'imposta (tra i quali rientra la nota di variazione in diminuzione), vada dimostrata da parte del Contribuente la sussistenza dei presupposti legittimanti la variazione negativa.
In particolare, per accedere al regime della variazione in diminuzione, è necessario che ricorra uno degli eventi previsti dalla disciplina in esame, di cui la Parte -contrariamente a quanto ritenuto dal Collegio di prime cure - non ha fornito adeguata dimostrazione (ex multis, Cass. n. 9843/2016). VIOLAZIONE ART. 101, COMMI 4 E 5 DEL TUIR E ART. 2697 C.C.
Il venir meno di una operazione regolarmente fatturata è un fatto di gestione, che va contabilizzato come intervenuta sopravvenienza passiva. La perdita su crediti rientra nel novero delle sopravvenienze passive, con disciplina ad hoc.
La normativa di riferimento è la disciplina di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 101 del TUIR.
In tema di imposte sui redditi di impresa, grava sul Contribuente l'onere di fornire la prova della deducibilità delle sopravvenienze passive e perdite su crediti ritenuti dal Fisco altrimenti indeducibili, dimostrando la natura di componenti negative del reddito d'impresa, sulla base di elementi certi e precisi o, in alternativa, la prova dell'assoggettamento a procedure concorsuali, dovendosi ritenere, al contrario, insuperabile l'accertamento da parte del Fisco della indeducibilità, particolarmente se basato su contestazioni specifiche e minuziose in ordine a crediti specificamente determinati (Cass. n. 7032 del 2018; Cass. n. 447 del 2015; Cass. n. 16823 del 2014).
La disciplina fiscale della perdita su crediti, regolata dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 101, comma 5, stabilisce, dunque, che l'inesigibilità del credito deve risultare da "elementi certi e precisi".
Ove la perdita derivi da rinuncia al credito, occorre che l'atto unilaterale di rinuncia sia giustificato da un'effettiva irrecuperabilità del credito.
Altrimenti, la rinuncia rientra nel novero degli atti di liberalità indeducibili a fini fiscali.
Nel caso che ci occupa, la rinuncia è stata una scelta discrezionale della Società che, come peraltro ammesso dagli stessi Giudici della CGT di primo grado, ha “deliberatamente rinunciato ai crediti inesigibili”.
La Corte di SS, già nella sentenza n. 7860/2016, ha chiarito che, derivando l'inesigibilità del credito da “elementi certi e precisi”, ove la perdita derivi da rinuncia al credito occorre che l'atto unilaterale di rinuncia sia giustificato da un'effettiva irrecuperabilità del credito, rientrando diversamente negli atti di liberalità indeducibili a fini fiscali.
Proprio in ordine alla deducibilità delle sopravvenienze passive, la giurisprudenza della Suprema Corte di
SS (ex multis, vedasi sentenza n. 6080/2019) è consolidata nel ribadire che la deduzione dei costi può avvenire solo quando l'impresa ha la certezza di non poter più recuperare l'incasso da parte del debitore, confermando, di fatto, quanto già delineato dalla prassi e dalla normativa sostanziale di riferimento e non a discrezione del creditore.
ATTO DIFENSIVO DI CONTRODEDUZIONI EX ART. 54 DLGS 546/92 di Resistente_1
srl,
INAMMISSIBILITÀ EX ART. 53 DLGS 546/1992 L'art. 53, c.1, DLGS 546/1992 Osserva l'appellata come non sia rinvenibile, nell'elaborato impugnatorio avverso, nessuno fra i requisiti prescritti a pena d'inammissibilità dell'appello.
L'esponente, osserva come il motivo d'appello rubricato “VIOLAZIONE ART. 39, COMMA 2, LETT. D-BIS)
D.P.R. 600/1973” appaia davvero incomprensibile, ciò comportando una concreta e illecita compressione del diritto a difendersi dell'esponente. Fermo restando che non è normativamente prevista alcuna sanzione a carico del contribuente che eventualmente non “accetti” l'invito, e fermo restando che l'onere probatorio grava senza equivoci esclusivamente sulla parte ei cui dicit, che è l'appellante, l'esponente nega recisamente di non aver dato alcun riscontro all'Ufficio accertatore e, anzi, richiama tutti i propri documenti e i fatti allegati nel ricorso introduttivo in primo grado (rimasti tutti incontestati con le conseguenze scolpite nell'art. 115 cpc - nda) che attestano senza equivoci la diligente presa di posizione e la copiosa corrispondenza, senza riconoscimento di alcunché, in via collaborativa con l'Ufficio (docc. 16-23 primo grado). A riprova del fatto che una fase collaborativa precontenziosa, da parte della appellata vi sia stata eccome, risulta riconosciuto dalla stessa appellante, alla pag. 7 dell'appello, che testualmente recita “la Parte, tuttavia, in risposta alla comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo (Rif. comunicazione
CV2017T7D2546642 del 26/03/2019), si era solamente limitata a produrre, in seguito, un elenco di note di credito.” L'esponente tuttavia, nega e contesta, provandolo con i propri docc. 16-23 in primo grado, di essersi limitata a produrre un elenco di note di credito, ma di aver giustificato, provandolo, le asserite e non corrispondenti al vero, incongruenze contestate.Pertanto il primo motivo di appello non trova alcun fondamento giuridico, né tantomeno logico.
Con il primo capo dei generici motivi di appello, l'appellante contesta anche quanto correttamente disposto dal Collegio nella sentenza impugnata, ossia “Le argomentazioni dell'Ufficio devono essere valutate come superficiali, laddove si giustifica(no) i recuperi con il mancato inserimento degli importi in questione, nello “spesometro integrato”. L'appellante omette di riprodurre la parte successiva della motivazione, ossia “Appare il caso di evidenziare come i soggetti a cui si riferiscono le note di credito, presumibilmente, non sono tenuti all'incombenza del caso e neppure alla redazione della dichiarazione
IVA regole fiscali: non per caso la Corte di Primo Grado, ricostruendo i fatti rilevanti, ha correttamente dichiarato che la condotta fiscale del contribuente appellato fu ineccepibile: “Sostanziale ed inequivocabile risulta essere il comportamento fiscale della società ricorrente, allorché, in sede di dichiarazione IVA 2018, ha indicato, al rigo VE, in cui confluiscono anche le note di credito, € 95.777,00, dato dalle operazioni imponibili, € 108.277,00, dedotte, appunto, le note di credito, € 12.500,00.” (cfr. sentenza impugnata, pag. 4, par. 4). L'esponente osserva come l'appellante tenti maldestramente di argomentare il proprio inopinato, ingiustificato, illogico appello, invocando la vecchia formulazione dell'art. 26, comma 2 del DPR 633/1972: esattamente come già aveva fatto in primo grado e come infatti prima d'ora la Corte Provinciale ha correttamente motivato fosse eccezione totalmente infondata (cfr. sentenza impugnata, pag. 4, par. 1). Le ipotesi di cui all'art. 26, c. 2, DPR 633/72, ai sensi del quale, in base all'attuale sua formulazione, “Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25”, non sono tassative, ma devono essere valutate dall'imprenditore qualora sia antieconomico e ragionevolmente certa l'inesigibilità di un ipotetico credito.
Infatti, “Sulla base di quanto stabilito dalla giurisprudenza europea l'applicazione dell'articolo 26 DPR
633/72 non necessita della certezza dell'irrecuperabilità del credito a seguito di una procedura infruttuosa, ma “è sufficiente che il soggetto passivo evidenzi l'esistenza di una probabilità ragionevole che il debito non sia saldato, anche a rischio che la base imponibile sia rivalutata al rialzo nell'ipotesi in cui il pagamento avvenga comunque.” (Cass. 25896/20), e ancora la norma “prevede che la nota di variazione dell'imponibile (rettifica) sia consentita non solo nei casi espressamente indicati dalla norma medesima e dalla disciplina eurounitaria, ma anche in casi simili “ (Cass. 35518/23). Come affermato dalla Suprema
Corte, non è necessaria alcuna formalità per procedere ai sensi del predetto articolo 26 DPR 633/1972, infatti: “E' in questa logica che va intesa la disposizione relativa all'emissione delle note di rettifica/ variazione nel caso in cui la rettifica faccia seguito alla rinuncia al credito. […] La rettifica opera per eventi che colpiscono l'operazione economica per fatti indipendenti dalla volontà dei contraenti (risoluzione, annullamento, revoca, rescissione, oltre che per mancato pagamento totale o parziale: Cass., Sez. V, 22 ottobre 2019, n. 26894), ma anche laddove si tratti di eventi che conseguano all'applicazione di una previsione contrattuale, come in caso di sconto ab origine pattuito tra le parti (Cass., Sez. VI, 13 gennaio 2017, n. 815; Cass., Sez. V, 15 giugno 2021, n. 16829), ove vi sia prova di un accordo sottostante alla riduzione della base imponibile (Cass., Sez. V, 28 marzo 2022, n. 9996; Cass., Sez. V, 14 ottobre 2021,
n. 27953; Cass., Sez. V, 12 dicembre 2011, n. 26513). A questi casi si aggiunge – secondo altra giurisprudenza di questa Corte – il caso dello scioglimento del contratto per mutuo dissenso (Cass., Sez.
V, 6 ottobre 2011, n. 20445). Pur non essendo tale caso espressamente previsto dall'art. 26 d.P.R. 633 cit., esso costituisce uno di quei casi «simili» per venir meno degli effetti del vincolo negoziale di natura giudiziale e realizza, ugualmente, gli effetti del mutamento degli «elementi presi in considerazione per determinare l'importo delle detrazioni», Infatti “Le strategie aziendali attengono esclusivamente alla sfera dell'amministrazione dell'impresa che valuta la convenienza di effettuare o meno sconti e/o abbuoni su crediti vantati” (Cass. 4345/16), come correttamente motivato anche dalla sentenza di primo grado, che ha perfettamente inquadrato e ricostruiti i fatti come occorsi, così sancendo che “si deve escludere che la parte ricorrente sia incorsa in alcun tentativo di occultare dei ricavi al fisco, data la presenza di elementi certi e circostanziati dell' inesigibilità/irrecuperabilità dei crediti citati. Qualora si verifichi la risoluzione del contratto, in specie dovuta alla mancata vendita dell' immobile per cause non imputabili alla ricorrente, è diritto del soggetto emettere la nota di credito, variazione, senza che sia necessario attendere un formale atto di accertamento, negoziale o giudiziale, del verificarsi dell' anzidetta causa di risoluzione (Cass. n.
17438/2023)” (cfr. sentenza pag. 3, ultimo paragrafo). Nel caso in parola, così come dimostrato inequivocamente dai propri documenti e i fatti allegati nel ricorso introduttivo in primo grado (che si ribadisce siano rimasti totalmente incontestati con le conseguenze prescritte dall'art. 115 cpc, applicabile al processo tributario - nda), l'esponente in sede di verifica dei conti per l'approvazione del bilancio 2016 verificando le posizioni aperte e non incassate (cfr. capi 7 e ss. ricorso primo grado) e per le quali non sussisteva il presupposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1755 cod. civ., la ricorrente ha provveduto a stornare importi non incassati e comunque non dovuti alla medesima, in quanto l'esponente non aveva per dette fatture un credito esigibile supportato da idonea causa contrattuale ex art. 1325 n. 2 cod. civ., emettendo così le correlative note di credito in favore dei rispettivi intestatari. L'appellante afferma che “La procedura corretta, da parte della Resistente_1, sarebbe stata dunque quella di registrare in contabilità la sopravvenienza passiva, nel momento in cui si fosse avuta certezza del venir meno del diritto alla provvigione e della conseguente non riscuotibilità dell'importo fatturato”, omettendo di riferire, oppure rifiutandosi di ammettere, che esattamente in tal modo l'esponente ha provveduto!
L'appellata non solo ha avuto la certezza del “venir meno” del diritto alla provvigione per il venir meno dalla compravendita tra la signora Nominativo_1 e il signor Nominativo_4 (cfr. capi 7-9), anche scolpito nei docc. 11 e 12, ma anche e soprattutto della “non riscuotibilità” dei predetti importi così come comprovato dai docc.
6-8 e così correttamente motivato dal Giudice di prime cure “La vendita immobiliare non si concretizzava per cause riconducibili al sig. Nominativo_4. Tra l'altro la sig.ra Nominativo_1 non riusciva ad incassare neppure la caparra: l'assegno risultava scoperto, il possibile acquirente risultava essere pluri- protestato”. (cfr. sentenza, pag. 3, par. 3). E infatti “Coerentemente, e legittimamente, la società ricorrente, in sede di approvazione del bilancio 2016, a seguito delle citate operazioni non incassate, per mancato diritto alle provvigioni, prevvedeva a stornare gli importi in questione, emettendo le note di credito nei confronti dei due soggetti sopra richiamati, (doc. 13 e 14), in assenza di credito esigibile sostenuto da idonea causa contrattuale, ex art. 1325 cc.” (cfr. sentenza pag. 3, par. 4). § L'appellante persegue il proprio arrampicassimo e infondato appello, invocando un'acrobatica violazione degli artt. 101, commi 4 e 5 TUIR, e art. 2697 cod. civ. Illogico e contraddittorio è il ragionamento dell'appellante, che tenta di difendere un ingiustificato accertamento non valutando i fatti, le prove e soprattutto la correttezza di quanto fiscalmente posto in essere dalla contribuente. Quale prova avrebbe mai potuto offrire l'appellata intorno alla pacifica e patentissima, inequivoca e documentale inesigibilità delle somme de quibus cagionata dalla non avvenuta compravendita tra la signora Nominativo_1 e il signor Nominativo_4 (cfr. capi 7-9 ricorso e doc. 11) e la qualifica di pluri-protestato del Nominativo_4 medesimo? (cfr. doc. 6-8). Di quali ulteriori “elementi certi e precisi” abbisognerebbe l'Ufficio per comprendere ciò che è cristallino allo stato degli atti e dei documenti che ha a disposizione? Suscita poi un certo sconcerto l'affermazione avversa secondo la quale “Nel caso che ci occupa, la rinuncia è stata una scelta discrezionale della Società che, come peraltro ammesso dagli stessi
Giudici della CGT di primo grado, ha “deliberatamente rinunciato ai crediti inesigibili”. L'avverbio
“deliberatamente”, il significato del quale evidentemente l'Ufficio fraintende, significa “con intenzione, apposta, consapevolmente, di proposito, intenzionalmente, volontariamente, volutamente” (cfr. vocabolario
Treccani), è esattamente quanto posto in essere nel rispetto della normativa fiscale dall'appellata, imprenditrice, come la Corte di prime cure ha sovrabbondantemente acclarato e motivato nella sentenza della quale sin d'ora l'appellata chiede la S.V. Ecc.ma confermi e ratifichi ove occorra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello l'Ufficio rivendica la legittimità dell'accertamento dall'Ufficio ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d-bis) del D.P.R. 600/1973, in presenza di tutti i presupposti normativi per l'accertamento con metodo induttivo puro, in quanto la Parte non ha dato alcun riscontro all'Invito a comparire emesso ex art.
5-ter D.Lgs. 218/1997, a Lei ritualmente notificato, vigente ratione temporis e prodromico all'instaurazione del contraddittorio preventivo.
Secondo i primi giudici l'accertamento sarebbe basato sic et simpliciter sulle risultanze dello “Spesometro”.
Il motivo è irrilevante in quanto il giudice di primo grado ha annullato l'avviso di accertamento non per carenza dei presupposti ulla metodologia dell'accertamento, ma per la insussistenza dei rilievi nel merito.
Con il secondo e terzo motivo l'Ufficio censura la decisione per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 26, comma 2 del D.P.R. 633/1972 e per violazione della disciplina sulle sopravvenienze passive di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 101 del TUIR.
. Questa Corte condivide il giudizio del primo giudice “si deve escludere che la parte ricorrente sia incorsa in alcun tentativo di occultare dei ricavi al fisco, data la presenza di elementi certi e circostanziati dell' inesigibilità/irrecuperabilità dei crediti citati. Qualora si verifichi la risoluzione del contratto, in specie dovuta alla mancata vendita dell' immobile per cause non imputabili alla ricorrente, è diritto del soggetto emettere la nota di credito, variazione, senza che sia necessario attendere un formale atto di accertamento, negoziale o giudiziale, del verificarsi dell' anzidetta causa di risoluzione” , la ricorrente ha provveduto a stornare importi non incassati e comunque non dovuti alla medesima, in quanto non aveva per dette fatture un credito esigibile supportato da idonea causa contrattuale ex art. 1325 n. 2 cod. civ., emettendo così le correlative note di credito in favore dei rispettivi intestatari. L'appellante afferma che “La procedura corretta, da parte della Resistente_1, sarebbe stata dunque quella di registrare in contabilità la sopravvenienza passiva, nel momento in cui si fosse avuta certezza del venir meno del diritto alla provvigione e della conseguente non riscuotibilità dell'importo fatturato”, ma risulta che la società abbia operato in tal modo.
L'appellata non solo ha avuto la certezza del “venir meno” del diritto alla provvigione per il venir meno dalla compravendita tra la signora Nominativo_1 e il signor Nominativo_4 (cfr. capi 7-9), anche scolpito nei docc. 11 e 12, ma anche e soprattutto della “non riscuotibilità” dei predetti importi così come comprovato dai docc.
6-8 e così correttamente motivato dal Giudice di prime cure “La vendita immobiliare non si concretizzava per cause riconducibili al sig. Nominativo_4. Tra l'altro la sig.ra Nominativo_1 non riusciva ad incassare neppure la caparra: l'assegno risultava scoperto, il possibile acquirente risultava essere pluri- protestato”. (cfr. sentenza, pag. 3, par. 3). E infatti “Coerentemente, e legittimamente, la società ricorrente, in sede di approvazione del bilancio 2016, a seguito delle citate operazioni non incassate, per mancato diritto alle provvigioni, prevvedeva a stornare gli importi in questione, emettendo le note di credito nei confronti dei due soggetti sopra richiamati, (doc. 13 e 14), in assenza di credito esigibile sostenuto da idonea causa contrattuale, ex art. 1325 cc.” (cfr. sentenza pag. 3, par. 4).
. Le ipotesi di cui all'art. 26, c. 2, DPR 633/72, ai sensi del quale, in base all'attuale sua formulazione, “Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli
23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25”, non sono tassative, ma devono essere valutate dall'imprenditore qualora sia antieconomico e ragionevolmente certa l'inesigibilità di un ipotetico credito. Infatti, “Sulla base di quanto stabilito dalla giurisprudenza europea l'applicazione dell'articolo 26 DPR 633/72 non necessita della certezza dell'irrecuperabilità del credito a seguito di una procedura infruttuosa, ma “è sufficiente che il soggetto passivo evidenzi l'esistenza di una probabilità ragionevole che il debito non sia saldato, anche a rischio che la base imponibile sia rivalutata al rialzo nell'ipotesi in cui il pagamento avvenga comunque.” (Cass. 25896/20), e ancora la norma “prevede che la nota di variazione dell'imponibile (rettifica) sia consentita non solo nei casi espressamente indicati dalla norma medesima e dalla disciplina eurounitaria, ma anche in casi simili “ (Cass. 35518/23).
In definitiva le note di credito emesse sono state oggetto di adeguata documentazione fin dalla fase istruttoria ricorrendo peraltro acclarate ipotesi di inesigibilità del credito.
Alla soccombenza consegue condanna alle spese liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri di legge.
P.Q.M.
respinge l'appello e condanna l'appellante alle spese del grado che liquida in euro 1.500 oltre oneri e accessori
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 580/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 460/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 2
e pubblicata il 23/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030600469-2021 IRES-LIQUIDAZIONE ORDINARIA 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030600469-2021 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030600469-2021 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 749/2025 depositato il 02/12/2025
Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante Direzione Provinciale I di Torino
- accogliere il presente appello, riformare l'impugnata sentenza, dichiarando l'integrale legittimità e fondatezza, in diritto e nel merito, dell'avviso d'accertamento oggetto del contendere;
- in ogni caso, condannare Parte avversa al pagamento delle spese di giudizio per entrambi i gradi di giudizio, come da nota allegata.
Conclusioni parte appellata respingere l'appello; - confermare in toto, ove occorra, la sentenza ex adverso impugnata e, per l'effetto, ove occorra, ribadire l'annullamento e/o la revoca dell'AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7E030600469/2021
PER L'ANNO 2017. Con vittoria di spese e compensi di avvocato da liquidarsi ex DM 55/14 e DM 147/22 oltre accessori fiscali e previdenziali di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia scaturiva da un controllo effettuato nei confronti della società Resistente_1 S.r.l. , la quale, rispondendo ad una comunicazione ricevuta nel 2019 nell'ambito della promozione dell'adempimento spontaneo, relativa al criterio di rischio “Spesometro fornitori 2017”, produceva in data 17/04/2019 della documentazione – nello specifico,
un elenco di note di credito emesse nell'anno 2017, per un importo complessivo imponibile di
€ 12.500,00, l'Ufficio riscontrava che nessuno dei nominativi dei clienti, di cui al suddetto elenco delle note di credito prodotte, risultava aver mai intrattenuto nemmeno una operazione con la Società nel corso dell'anno 2017.
Pertanto, la documentazione presentata dalla Parte non poteva ritenersi idonea a giustificare lo scostamento rilevato con la comunicazione inviata. Veniva quindi effettuato dall'Ufficio il controllo incrociato tra le risultanze della banca dati “Spesometro Integrato” e le dichiarazioni fiscali presentate dalla Resistente_1 per l'anno d'imposta 2017.
In particolare, a seguito dell'analisi degli importi comunicati dai clienti della Resistente_1 con il succitato
“Modello polivalente comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini Iva”, si rilevava che la somma degli importi per le cessioni o prestazioni effettuate dalla Società nei confronti di titolari di Partita Iva fosse superiore a quanto indicato nella dichiarazione IVA 2018, presentata per l'anno di imposta 2017, ove il volume d'affari risultava indicato in Euro 95.777,00, inferiore all'ammontare totale delle operazioni comunicate dai clienti, pari ad Euro 108.277,00.
Al riguardo, si precisa che l'unico cliente di Resistente_1 SRL a unico socio ( Società_1) fosse, nel 2017, l'Società_1 s.a.s. di Società_1 (c.f. P.IVA_2).
L'Ufficio attivava il procedimento di accertamento con adesione preventivo, con la notifica dell'Invito a comparire ex art.
5-ter del D.Lgs. n. 218/1997, che si concludeva con esito negativo, a seguito della mancata presentazione della Parte. In data 21/01/2022 veniva notificato alla Società l'avviso di accertamento n. T7E030600469/2021, con il quale veniva recuperato a tassazione un maggior reddito ai fini IRES di Euro 12.500,00, parimenti un maggior valore della produzione IRAP di Euro 12.500,00, nonché una maggiore imposta sul valore aggiunto a debito per Euro 2.750,00, oltre a sanzioni ed interessi di legge.
La società in data 1° marzo 2022, presentava istanza di riesame dell'atto in autotutela, giustificando la discrasia dal mancato incasso di tre fatture emesse nel 2016, per le quali aveva registrato tre distinte note di credito nel 2017. L'istanza veniva rigettata dall'Ufficio con espresso diniego in data 23 marzo 2022 e la società notificava il ricorso con effetti di reclamo, ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, adducendo i medesimi motivi di doglianza contenuti nell'istanza di autotutela.
L'Ufficio, a meri fini deflativi del contenzioso proponeva alla società una mediazione con conferma della pretesa tributaria accertata e riduzione delle sole sanzioni. La Resistente_1 non accettava tale proposta di mediazione e si costituiva in giudizio.
La società ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'accertamento di maggiori ricavi per euro
12.500,00, in quanto asseritamente relativa a tre fatture emesse nel corso dell'anno 2016, che la Resistente_1 avrebbe poi stornato nel 2017, essendo venuto meno il presupposto per l'emissione delle stesse, per cui sarebbe stato illegittimo il recupero di € 12.500,00 e, quindi, le provvigioni fatturate non sarebbero state fatte confluire nel volume d'affari e nei ricavi dell'anno 2016.
In particolare la nota di credito n. 1/2017 era stata emessa nei confronti di Nominativo_4 (Parte promissaria acquirente), per un importo di Euro 6.000,00 oltre IVA 22% (Euro 1.320,00), a storno della fattura n. 65/2016 del 24/05/2016, mentre la nota di credito n. 2/2017, emessa nei confronti di Nominativo_1 (Parte promittente venditrice), per lo stesso importo di Euro
6.000,00 oltre IVA 22% (Euro 1.320,00), era stata emessa a storno della fattura n. 64/2016 del
24/05/2016.
Per entrambi i clienti, l'attività di mediazione non avrebbe dato luogo alla maturazione del diritto alla provvigione, in quanto l'affare non sarebbe andato a buon fine, per mancata stipula del rogito notarile mediazione per la compravendita di un immobile sito in Quargnento (AL).
A riprova, la ricorrente produceva le fatture per la mediazione conclusasi positivamente per la vendita dello stesso immobile con altro acquirente, la signora Nominativo_2, per il tramite della medesima Resistente_1.
Legittima sarebbe stata, altresì, l'emissione della nota di credito n. 3/2017, per l'importo di Euro 500,00 oltre IVA 22% (Euro 110,00), a storno della fattura n. 92 del 14/07/2016, relativa alla richiesta fatta dal sig. Nominativo_3 a titolo di affiliazione per poter operare con l'Resistente_1 Resistente_1. Il Sig. Nominativo_3, dopo aver fatto il colloquio per l'affiliazione, non si sarebbe più reso reperibile né avrebbe mai iniziato la collaborazione.
Con sentenza n. 460/2/2024, depositata il 23 aprile 2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino accoglieva il ricorso per la seguente motivazione: “La società ricorrente, svolge attività di intermediazione immobiliare, provvede a individuare possibili acquirenti di immobili, per clienti proprietari degli stessi. Per l'annualità in questione, dalla documentazione allegata al ricorso, risulta che la Resistente_1 abbia avuto incarico, nel 2016, dalla sig.ra Nominativo_1 per la vendita di un immobile sito in Quargnento (AL). Nella medesima annualità, il sig. Nominativo_4 formulava una proposta di acquisto del citato immobile. La società ricorrente ritualmente provvedeva ad emettere fatture a carico dei soggetti sopra indicati: due fatture per € 6.000,00, oltre IVA, quale provvigione da incassare dalla venditrice e dall'acquirente.
La vendita immobiliare non si concretizzava per cause riconducibili al sig.Domeneghetti. Tra l'altro la sig. ra Nominativo_1 non riusciva ad incassare neppure la caparra: l'assegno risultava scoperto, il possibile acquirente risultava essere pluriprotestato. Coerentemente, e legittimamente, la società ricorrente, in sede di approvazione del bilancio 2016, a seguito delle citate operazioni non incassate, per mancato diritto alle provvigioni, provvedeva a stornare gli importi in questione, emettendo le note di credito nei confronti dei due soggetti sopra richiamati, (doc. 13 e 14), in assenza di credito esigibile sostenuto da idonea causa contrattuale, ex art. 1325 cc.
L'altra nota di credito contestata dall'Agenzia, € 500,00, oltre IVA, riguarda la fattura del 2016, emessa nei confronti del sig. Nominativo_3, attinente a vendita di materiale promozionale, vista la potenziale posizione del citato soggetto, quale consulente dell'Resistente_1, collaborazione mai concretizzatasi.
Conseguentemente, la società ricorrente, vista la mancata cooperazione del sig. Nominativo_3 e, principalmente il mancato pagamento della fattura in questione, provvedeva ad emettere la nota di credito
(doc. 15).
Il mancato incasso delle provvigioni è testimoniato dalla vendita dell'immobile di proprietà della sig.ra
Nominativo_1 ed altro acquirente (doc. 11), di talché si deve escludere che la parte ricorrente sia incorsa in alcun tentativo di occultare dei ricavi al fisco, data la presenza di elementi certi e circostanziati dell'inesigibilità/irrecuperabilità dei crediti citati. Qualora si verifichi la risoluzione del contratto, in specie dovuta alla mancata vendita dell'immobile per cause non imputabili alla ricorrente,
è diritto del soggetto emettere la nota di credito, variazione, senza che sia necessario attendere un formale atto di accertamento, negoziale o giudiziale, del verificarsi dell'anzidetta causa di risoluzione
(Cass. n. 17438/20239).
Tutto ciò, anche alla luce di quelle strategie aziendali che attengono alla sfera dell'amministrazione dell'impresa che valuta la convenienza di effettuare o meno sconti e/o abbuoni sui crediti vantati (Cass. n.
4345/2016).
L'emissione delle note di credito è evento previsto dalla normativa, art. 26 DPR 633/72, nei casi di eventualità, genericamente, che possono essere ricondotte al sopravvenuto accordo tra le parti.
Parte ricorrente ha deliberatamente rinunciato ai crediti inesigibili per i motivi sopra enunciati, ovvero reperendo un nuovo acquirente per la vendita dell'immobile della sig. Nominativo_1, per le prime due note di credito, e rinunciando, vista l'antieconomicità ad intraprendere azioni di recupero, dato l'esiguo importo, per la fattura emessa nei confronti del sig. Nominativo_3.
Le argomentazioni dell'Ufficio devono essere valutate come superficiali, laddove si giustifica i recuperi con il mancato inserimento degli importi in questione, nello“spesometro integrato”. Appare il caso di evidenziare come i soggetti a cui si riferiscono le note di credito, presumibilmente, non sono tenuti all'incombenza del caso e neppure alla redazione della dichiarazione IVA.
Sostanziale ed inequivocabile risulta essere il comportamento fiscale della società ricorrente, allorché, in sede di dichiarazione IVA 2018, ha indicato, al rigo VE, in cui confluiscono anche le note di credito,
€ 95.777,00, dato dalle operazioni imponibili, € 108.277,00, dedotte, appunto, le note di credito,
€ 12.500,00. Per quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, si annulla l'avviso di accertamento impugnato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo” (euro
1.500,00 oltre oneri e accesssori).
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino propone appello per i seguenti motivi:
VIOLAZIONE ART. 39, COMMA 2, LETT. D-BIS) D.P.R. 600/1973, VIOLAZIONE ART. 21 D.L. n. 78/2010,
CONV. IN L. n. 122/2010
Non è affatto condivisibile l'affermazione del Collegio di prime cure secondo cui “Le argomentazioni dell'Ufficio devono essere valutate come superficiali, laddove si giustifica(no) i recuperi con il mancato inserimento degli importi in questione, nello “spesometro integrato”.
Si rammenta, infatti, che l'avviso di accertamento controverso è stato legittimamente emesso dall'Ufficio ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d-bis) del D.P.R. 600/1973, in presenza di tutti i presupposti normativi per l'accertamento con metodo induttivo puro, in quanto la Parte non ha dato alcun riscontro all'Invito a comparire emesso ex art.
5-ter D.Lgs. 218/1997, a Lei ritualmente notificato, vigente ratione temporis e prodromico all'instaurazione del contraddittorio preventivo.
Risulta dunque erronea e non appropriata la sopra riportata affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui l'atto d'accertamento oggetto del contendere sarebbe basato sic et simpliciter sulle risultanze dello “Spesometro”.
L'Ufficio, come ben evidenziato nelle motivazioni dell'atto impositivo, aveva già richiesto alla Parte, in sede di “compliance”, di giustificare lo scostamento riscontrato con la comunicazione fatta dall'unico cliente della Resistente_1, ossia Società_1 nei confronti della quale - nel 2017 - la Società qui appellata aveva emesso una fattura dell'importo totale di
€ 108.277,00, mentre l'importo del volume d'affari dichiarato dalla medesima Resistente_1 (rigo VE50), per l'anno 2017, risultava inferiore (pari ad € 95.777,00): la società tuttavia, in risposta alla comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo, si era solamente limitata a produrre, in seguito, un elenco di note di credito.
Pertanto, preso atto dell'incongruenza emersa dall'esame di tale strumento (“Spesometro”) e valutata altresì l'inidoneità della documentazione prodotta dalla Società a giustificare specificamente la suddetta discrasia, l'Ufficio ha giocoforza ritenuto fiscalmente scorretto l'operato della Società appellata, avendo appurato l'assenza dei presupposti di legge per l'emissione delle tre note di credito in questione.,
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 26/2° COMMA D.P.R.
633/1972
La sentenza è altresì viziata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 26, comma 2 del D.P.R.
633/1972.
Al riguardo, deve evidenziarsi che l'emissione della nota di variazione in diminuzione è disciplinata dall'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, che dispone che “se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose (…), il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25”.
La richiamata disposizione regola, dunque, le variazioni "in diminuzione" dell'imponibile e dell'imposta il cui esercizio, diversamente dalle variazioni "in aumento", ha natura facoltativa ed è limitato ai casi espressamente previsti dal Legislatore, tra i quali rientrano le ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento e di mancato pagamento all'esito di procedure concorsuali rimaste infruttuose.
La procedura corretta, da parte della Resistente_1, sarebbe stata dunque quella di registrare in contabilità la sopravvenienza passiva, nel momento in cui si fosse avuta certezza del venir meno del diritto alla provvigione e della conseguente non riscuotibilità dell'importo fatturato.
L'indicazione, a giustificazione dell'emissione delle tre note di credito a storno delle tre fatture verso i clienti Nominativo_4, Nominativo_1 e Nominativo_3, è quella di “errata fatturazione”, fattispecie che però non ricorre nel caso di specie.
Nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 c.c. sorge, infatti, salvo pattuizioni contrarie espresse - di cui non v'è prova in atti - nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un “affare”, ossia quando fra le Parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso;
il mediatore ha diritto al pagamento della provvigione in tutti i casi in cui le Parti, per effetto del suo intervento, abbiano concluso un “affare”, a nulla rilevando che, successivamente, le Parti stesse decidano concordemente di modificare i termini dell'accordo o di sottoporre lo stesso a condizione sospensiva.
Orbene, nel caso che ci occupa, la Parte non ha prodotto copia dei contratti di mediazione immobiliare sottoscritti con la signora Nominativo_1, da cui si possa evincere che solo all'atto definitivo la Resistente_1 avrebbe avuto diritto al compenso e nemmeno che fosse impossibile recuperare i crediti e che, quindi, ci fosse un'errata fatturazione da stornare.
Le provvigioni sulla prima compravendita non andata a buon fine erano state correttamente fatturate e gli importi non avrebbero potuto essere stornati, se non nell'ipotesi in cui la Parte si fosse attivata per il recupero del credito vantato e questo fosse risultato inesigibile, come sancito dal comma 2 dell'art. 26 del
D.P.R. n. 633/1972 non per discrezionale rinuncia alla riscossione.
Anche la prestazione afferente la possibile affiliazione del sig. Nominativo_3 (cessione del kit di benvenuto, ecc.) è stata correttamente fatturata.
La Società non avrebbe avuto titolo a stornare la fattura, se non - parimenti - nell'ipotesi in cui la Parte si fosse attivata per il recupero del credito vantato e questo fosse risultato inesigibile.
L'emissione delle tre note di credito, operata nell'anno di imposta 2017, non soddisfa, a differenza di quanto ritenuto dal Collegio di prime cure, nessuna delle condizioni previste dal comma 2 dell'art. 26 del
D.P.R. n. 633/1972 e non è idonea a giustificare lo storno.
Già con le controdeduzioni in primo grado l'Ufficio aveva specificato come, per tutti i componenti negativi dell'imponibile e dell'imposta (tra i quali rientra la nota di variazione in diminuzione), vada dimostrata da parte del Contribuente la sussistenza dei presupposti legittimanti la variazione negativa.
In particolare, per accedere al regime della variazione in diminuzione, è necessario che ricorra uno degli eventi previsti dalla disciplina in esame, di cui la Parte -contrariamente a quanto ritenuto dal Collegio di prime cure - non ha fornito adeguata dimostrazione (ex multis, Cass. n. 9843/2016). VIOLAZIONE ART. 101, COMMI 4 E 5 DEL TUIR E ART. 2697 C.C.
Il venir meno di una operazione regolarmente fatturata è un fatto di gestione, che va contabilizzato come intervenuta sopravvenienza passiva. La perdita su crediti rientra nel novero delle sopravvenienze passive, con disciplina ad hoc.
La normativa di riferimento è la disciplina di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 101 del TUIR.
In tema di imposte sui redditi di impresa, grava sul Contribuente l'onere di fornire la prova della deducibilità delle sopravvenienze passive e perdite su crediti ritenuti dal Fisco altrimenti indeducibili, dimostrando la natura di componenti negative del reddito d'impresa, sulla base di elementi certi e precisi o, in alternativa, la prova dell'assoggettamento a procedure concorsuali, dovendosi ritenere, al contrario, insuperabile l'accertamento da parte del Fisco della indeducibilità, particolarmente se basato su contestazioni specifiche e minuziose in ordine a crediti specificamente determinati (Cass. n. 7032 del 2018; Cass. n. 447 del 2015; Cass. n. 16823 del 2014).
La disciplina fiscale della perdita su crediti, regolata dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 101, comma 5, stabilisce, dunque, che l'inesigibilità del credito deve risultare da "elementi certi e precisi".
Ove la perdita derivi da rinuncia al credito, occorre che l'atto unilaterale di rinuncia sia giustificato da un'effettiva irrecuperabilità del credito.
Altrimenti, la rinuncia rientra nel novero degli atti di liberalità indeducibili a fini fiscali.
Nel caso che ci occupa, la rinuncia è stata una scelta discrezionale della Società che, come peraltro ammesso dagli stessi Giudici della CGT di primo grado, ha “deliberatamente rinunciato ai crediti inesigibili”.
La Corte di SS, già nella sentenza n. 7860/2016, ha chiarito che, derivando l'inesigibilità del credito da “elementi certi e precisi”, ove la perdita derivi da rinuncia al credito occorre che l'atto unilaterale di rinuncia sia giustificato da un'effettiva irrecuperabilità del credito, rientrando diversamente negli atti di liberalità indeducibili a fini fiscali.
Proprio in ordine alla deducibilità delle sopravvenienze passive, la giurisprudenza della Suprema Corte di
SS (ex multis, vedasi sentenza n. 6080/2019) è consolidata nel ribadire che la deduzione dei costi può avvenire solo quando l'impresa ha la certezza di non poter più recuperare l'incasso da parte del debitore, confermando, di fatto, quanto già delineato dalla prassi e dalla normativa sostanziale di riferimento e non a discrezione del creditore.
ATTO DIFENSIVO DI CONTRODEDUZIONI EX ART. 54 DLGS 546/92 di Resistente_1
srl,
INAMMISSIBILITÀ EX ART. 53 DLGS 546/1992 L'art. 53, c.1, DLGS 546/1992 Osserva l'appellata come non sia rinvenibile, nell'elaborato impugnatorio avverso, nessuno fra i requisiti prescritti a pena d'inammissibilità dell'appello.
L'esponente, osserva come il motivo d'appello rubricato “VIOLAZIONE ART. 39, COMMA 2, LETT. D-BIS)
D.P.R. 600/1973” appaia davvero incomprensibile, ciò comportando una concreta e illecita compressione del diritto a difendersi dell'esponente. Fermo restando che non è normativamente prevista alcuna sanzione a carico del contribuente che eventualmente non “accetti” l'invito, e fermo restando che l'onere probatorio grava senza equivoci esclusivamente sulla parte ei cui dicit, che è l'appellante, l'esponente nega recisamente di non aver dato alcun riscontro all'Ufficio accertatore e, anzi, richiama tutti i propri documenti e i fatti allegati nel ricorso introduttivo in primo grado (rimasti tutti incontestati con le conseguenze scolpite nell'art. 115 cpc - nda) che attestano senza equivoci la diligente presa di posizione e la copiosa corrispondenza, senza riconoscimento di alcunché, in via collaborativa con l'Ufficio (docc. 16-23 primo grado). A riprova del fatto che una fase collaborativa precontenziosa, da parte della appellata vi sia stata eccome, risulta riconosciuto dalla stessa appellante, alla pag. 7 dell'appello, che testualmente recita “la Parte, tuttavia, in risposta alla comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo (Rif. comunicazione
CV2017T7D2546642 del 26/03/2019), si era solamente limitata a produrre, in seguito, un elenco di note di credito.” L'esponente tuttavia, nega e contesta, provandolo con i propri docc. 16-23 in primo grado, di essersi limitata a produrre un elenco di note di credito, ma di aver giustificato, provandolo, le asserite e non corrispondenti al vero, incongruenze contestate.Pertanto il primo motivo di appello non trova alcun fondamento giuridico, né tantomeno logico.
Con il primo capo dei generici motivi di appello, l'appellante contesta anche quanto correttamente disposto dal Collegio nella sentenza impugnata, ossia “Le argomentazioni dell'Ufficio devono essere valutate come superficiali, laddove si giustifica(no) i recuperi con il mancato inserimento degli importi in questione, nello “spesometro integrato”. L'appellante omette di riprodurre la parte successiva della motivazione, ossia “Appare il caso di evidenziare come i soggetti a cui si riferiscono le note di credito, presumibilmente, non sono tenuti all'incombenza del caso e neppure alla redazione della dichiarazione
IVA regole fiscali: non per caso la Corte di Primo Grado, ricostruendo i fatti rilevanti, ha correttamente dichiarato che la condotta fiscale del contribuente appellato fu ineccepibile: “Sostanziale ed inequivocabile risulta essere il comportamento fiscale della società ricorrente, allorché, in sede di dichiarazione IVA 2018, ha indicato, al rigo VE, in cui confluiscono anche le note di credito, € 95.777,00, dato dalle operazioni imponibili, € 108.277,00, dedotte, appunto, le note di credito, € 12.500,00.” (cfr. sentenza impugnata, pag. 4, par. 4). L'esponente osserva come l'appellante tenti maldestramente di argomentare il proprio inopinato, ingiustificato, illogico appello, invocando la vecchia formulazione dell'art. 26, comma 2 del DPR 633/1972: esattamente come già aveva fatto in primo grado e come infatti prima d'ora la Corte Provinciale ha correttamente motivato fosse eccezione totalmente infondata (cfr. sentenza impugnata, pag. 4, par. 1). Le ipotesi di cui all'art. 26, c. 2, DPR 633/72, ai sensi del quale, in base all'attuale sua formulazione, “Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25”, non sono tassative, ma devono essere valutate dall'imprenditore qualora sia antieconomico e ragionevolmente certa l'inesigibilità di un ipotetico credito.
Infatti, “Sulla base di quanto stabilito dalla giurisprudenza europea l'applicazione dell'articolo 26 DPR
633/72 non necessita della certezza dell'irrecuperabilità del credito a seguito di una procedura infruttuosa, ma “è sufficiente che il soggetto passivo evidenzi l'esistenza di una probabilità ragionevole che il debito non sia saldato, anche a rischio che la base imponibile sia rivalutata al rialzo nell'ipotesi in cui il pagamento avvenga comunque.” (Cass. 25896/20), e ancora la norma “prevede che la nota di variazione dell'imponibile (rettifica) sia consentita non solo nei casi espressamente indicati dalla norma medesima e dalla disciplina eurounitaria, ma anche in casi simili “ (Cass. 35518/23). Come affermato dalla Suprema
Corte, non è necessaria alcuna formalità per procedere ai sensi del predetto articolo 26 DPR 633/1972, infatti: “E' in questa logica che va intesa la disposizione relativa all'emissione delle note di rettifica/ variazione nel caso in cui la rettifica faccia seguito alla rinuncia al credito. […] La rettifica opera per eventi che colpiscono l'operazione economica per fatti indipendenti dalla volontà dei contraenti (risoluzione, annullamento, revoca, rescissione, oltre che per mancato pagamento totale o parziale: Cass., Sez. V, 22 ottobre 2019, n. 26894), ma anche laddove si tratti di eventi che conseguano all'applicazione di una previsione contrattuale, come in caso di sconto ab origine pattuito tra le parti (Cass., Sez. VI, 13 gennaio 2017, n. 815; Cass., Sez. V, 15 giugno 2021, n. 16829), ove vi sia prova di un accordo sottostante alla riduzione della base imponibile (Cass., Sez. V, 28 marzo 2022, n. 9996; Cass., Sez. V, 14 ottobre 2021,
n. 27953; Cass., Sez. V, 12 dicembre 2011, n. 26513). A questi casi si aggiunge – secondo altra giurisprudenza di questa Corte – il caso dello scioglimento del contratto per mutuo dissenso (Cass., Sez.
V, 6 ottobre 2011, n. 20445). Pur non essendo tale caso espressamente previsto dall'art. 26 d.P.R. 633 cit., esso costituisce uno di quei casi «simili» per venir meno degli effetti del vincolo negoziale di natura giudiziale e realizza, ugualmente, gli effetti del mutamento degli «elementi presi in considerazione per determinare l'importo delle detrazioni», Infatti “Le strategie aziendali attengono esclusivamente alla sfera dell'amministrazione dell'impresa che valuta la convenienza di effettuare o meno sconti e/o abbuoni su crediti vantati” (Cass. 4345/16), come correttamente motivato anche dalla sentenza di primo grado, che ha perfettamente inquadrato e ricostruiti i fatti come occorsi, così sancendo che “si deve escludere che la parte ricorrente sia incorsa in alcun tentativo di occultare dei ricavi al fisco, data la presenza di elementi certi e circostanziati dell' inesigibilità/irrecuperabilità dei crediti citati. Qualora si verifichi la risoluzione del contratto, in specie dovuta alla mancata vendita dell' immobile per cause non imputabili alla ricorrente, è diritto del soggetto emettere la nota di credito, variazione, senza che sia necessario attendere un formale atto di accertamento, negoziale o giudiziale, del verificarsi dell' anzidetta causa di risoluzione (Cass. n.
17438/2023)” (cfr. sentenza pag. 3, ultimo paragrafo). Nel caso in parola, così come dimostrato inequivocamente dai propri documenti e i fatti allegati nel ricorso introduttivo in primo grado (che si ribadisce siano rimasti totalmente incontestati con le conseguenze prescritte dall'art. 115 cpc, applicabile al processo tributario - nda), l'esponente in sede di verifica dei conti per l'approvazione del bilancio 2016 verificando le posizioni aperte e non incassate (cfr. capi 7 e ss. ricorso primo grado) e per le quali non sussisteva il presupposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1755 cod. civ., la ricorrente ha provveduto a stornare importi non incassati e comunque non dovuti alla medesima, in quanto l'esponente non aveva per dette fatture un credito esigibile supportato da idonea causa contrattuale ex art. 1325 n. 2 cod. civ., emettendo così le correlative note di credito in favore dei rispettivi intestatari. L'appellante afferma che “La procedura corretta, da parte della Resistente_1, sarebbe stata dunque quella di registrare in contabilità la sopravvenienza passiva, nel momento in cui si fosse avuta certezza del venir meno del diritto alla provvigione e della conseguente non riscuotibilità dell'importo fatturato”, omettendo di riferire, oppure rifiutandosi di ammettere, che esattamente in tal modo l'esponente ha provveduto!
L'appellata non solo ha avuto la certezza del “venir meno” del diritto alla provvigione per il venir meno dalla compravendita tra la signora Nominativo_1 e il signor Nominativo_4 (cfr. capi 7-9), anche scolpito nei docc. 11 e 12, ma anche e soprattutto della “non riscuotibilità” dei predetti importi così come comprovato dai docc.
6-8 e così correttamente motivato dal Giudice di prime cure “La vendita immobiliare non si concretizzava per cause riconducibili al sig. Nominativo_4. Tra l'altro la sig.ra Nominativo_1 non riusciva ad incassare neppure la caparra: l'assegno risultava scoperto, il possibile acquirente risultava essere pluri- protestato”. (cfr. sentenza, pag. 3, par. 3). E infatti “Coerentemente, e legittimamente, la società ricorrente, in sede di approvazione del bilancio 2016, a seguito delle citate operazioni non incassate, per mancato diritto alle provvigioni, prevvedeva a stornare gli importi in questione, emettendo le note di credito nei confronti dei due soggetti sopra richiamati, (doc. 13 e 14), in assenza di credito esigibile sostenuto da idonea causa contrattuale, ex art. 1325 cc.” (cfr. sentenza pag. 3, par. 4). § L'appellante persegue il proprio arrampicassimo e infondato appello, invocando un'acrobatica violazione degli artt. 101, commi 4 e 5 TUIR, e art. 2697 cod. civ. Illogico e contraddittorio è il ragionamento dell'appellante, che tenta di difendere un ingiustificato accertamento non valutando i fatti, le prove e soprattutto la correttezza di quanto fiscalmente posto in essere dalla contribuente. Quale prova avrebbe mai potuto offrire l'appellata intorno alla pacifica e patentissima, inequivoca e documentale inesigibilità delle somme de quibus cagionata dalla non avvenuta compravendita tra la signora Nominativo_1 e il signor Nominativo_4 (cfr. capi 7-9 ricorso e doc. 11) e la qualifica di pluri-protestato del Nominativo_4 medesimo? (cfr. doc. 6-8). Di quali ulteriori “elementi certi e precisi” abbisognerebbe l'Ufficio per comprendere ciò che è cristallino allo stato degli atti e dei documenti che ha a disposizione? Suscita poi un certo sconcerto l'affermazione avversa secondo la quale “Nel caso che ci occupa, la rinuncia è stata una scelta discrezionale della Società che, come peraltro ammesso dagli stessi
Giudici della CGT di primo grado, ha “deliberatamente rinunciato ai crediti inesigibili”. L'avverbio
“deliberatamente”, il significato del quale evidentemente l'Ufficio fraintende, significa “con intenzione, apposta, consapevolmente, di proposito, intenzionalmente, volontariamente, volutamente” (cfr. vocabolario
Treccani), è esattamente quanto posto in essere nel rispetto della normativa fiscale dall'appellata, imprenditrice, come la Corte di prime cure ha sovrabbondantemente acclarato e motivato nella sentenza della quale sin d'ora l'appellata chiede la S.V. Ecc.ma confermi e ratifichi ove occorra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello l'Ufficio rivendica la legittimità dell'accertamento dall'Ufficio ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d-bis) del D.P.R. 600/1973, in presenza di tutti i presupposti normativi per l'accertamento con metodo induttivo puro, in quanto la Parte non ha dato alcun riscontro all'Invito a comparire emesso ex art.
5-ter D.Lgs. 218/1997, a Lei ritualmente notificato, vigente ratione temporis e prodromico all'instaurazione del contraddittorio preventivo.
Secondo i primi giudici l'accertamento sarebbe basato sic et simpliciter sulle risultanze dello “Spesometro”.
Il motivo è irrilevante in quanto il giudice di primo grado ha annullato l'avviso di accertamento non per carenza dei presupposti ulla metodologia dell'accertamento, ma per la insussistenza dei rilievi nel merito.
Con il secondo e terzo motivo l'Ufficio censura la decisione per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 26, comma 2 del D.P.R. 633/1972 e per violazione della disciplina sulle sopravvenienze passive di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 101 del TUIR.
. Questa Corte condivide il giudizio del primo giudice “si deve escludere che la parte ricorrente sia incorsa in alcun tentativo di occultare dei ricavi al fisco, data la presenza di elementi certi e circostanziati dell' inesigibilità/irrecuperabilità dei crediti citati. Qualora si verifichi la risoluzione del contratto, in specie dovuta alla mancata vendita dell' immobile per cause non imputabili alla ricorrente, è diritto del soggetto emettere la nota di credito, variazione, senza che sia necessario attendere un formale atto di accertamento, negoziale o giudiziale, del verificarsi dell' anzidetta causa di risoluzione” , la ricorrente ha provveduto a stornare importi non incassati e comunque non dovuti alla medesima, in quanto non aveva per dette fatture un credito esigibile supportato da idonea causa contrattuale ex art. 1325 n. 2 cod. civ., emettendo così le correlative note di credito in favore dei rispettivi intestatari. L'appellante afferma che “La procedura corretta, da parte della Resistente_1, sarebbe stata dunque quella di registrare in contabilità la sopravvenienza passiva, nel momento in cui si fosse avuta certezza del venir meno del diritto alla provvigione e della conseguente non riscuotibilità dell'importo fatturato”, ma risulta che la società abbia operato in tal modo.
L'appellata non solo ha avuto la certezza del “venir meno” del diritto alla provvigione per il venir meno dalla compravendita tra la signora Nominativo_1 e il signor Nominativo_4 (cfr. capi 7-9), anche scolpito nei docc. 11 e 12, ma anche e soprattutto della “non riscuotibilità” dei predetti importi così come comprovato dai docc.
6-8 e così correttamente motivato dal Giudice di prime cure “La vendita immobiliare non si concretizzava per cause riconducibili al sig. Nominativo_4. Tra l'altro la sig.ra Nominativo_1 non riusciva ad incassare neppure la caparra: l'assegno risultava scoperto, il possibile acquirente risultava essere pluri- protestato”. (cfr. sentenza, pag. 3, par. 3). E infatti “Coerentemente, e legittimamente, la società ricorrente, in sede di approvazione del bilancio 2016, a seguito delle citate operazioni non incassate, per mancato diritto alle provvigioni, prevvedeva a stornare gli importi in questione, emettendo le note di credito nei confronti dei due soggetti sopra richiamati, (doc. 13 e 14), in assenza di credito esigibile sostenuto da idonea causa contrattuale, ex art. 1325 cc.” (cfr. sentenza pag. 3, par. 4).
. Le ipotesi di cui all'art. 26, c. 2, DPR 633/72, ai sensi del quale, in base all'attuale sua formulazione, “Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli
23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25”, non sono tassative, ma devono essere valutate dall'imprenditore qualora sia antieconomico e ragionevolmente certa l'inesigibilità di un ipotetico credito. Infatti, “Sulla base di quanto stabilito dalla giurisprudenza europea l'applicazione dell'articolo 26 DPR 633/72 non necessita della certezza dell'irrecuperabilità del credito a seguito di una procedura infruttuosa, ma “è sufficiente che il soggetto passivo evidenzi l'esistenza di una probabilità ragionevole che il debito non sia saldato, anche a rischio che la base imponibile sia rivalutata al rialzo nell'ipotesi in cui il pagamento avvenga comunque.” (Cass. 25896/20), e ancora la norma “prevede che la nota di variazione dell'imponibile (rettifica) sia consentita non solo nei casi espressamente indicati dalla norma medesima e dalla disciplina eurounitaria, ma anche in casi simili “ (Cass. 35518/23).
In definitiva le note di credito emesse sono state oggetto di adeguata documentazione fin dalla fase istruttoria ricorrendo peraltro acclarate ipotesi di inesigibilità del credito.
Alla soccombenza consegue condanna alle spese liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri di legge.
P.Q.M.
respinge l'appello e condanna l'appellante alle spese del grado che liquida in euro 1.500 oltre oneri e accessori