Ordinanza cautelare 2 dicembre 2021
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00899/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01181/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1181 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco D'Ambrosi, Ketti Baraldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ulss -OMISSIS-, Azienda Ospedale – Università -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Luisa Miazzi, Chiara Tomiola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1) del provvedimento 12 agosto 2021, prot. -OMISSIS-, notificato in data 18.8.2021, denominato “Atto di accertamento di inottemperanza all'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 del decreto legge 44 dell'1.4.2021, convertito in legge n. 76 del 28.5.2021” con cui l'Azienda ULSS N-OMISSIS- ha accertato l'inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 del D.L. 44 dell'1/4/2021, conv. In L. 76 del 28/5/2021;
2) di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto;
nonché
il risarcimento del danno patito, pari alle mensilità non percepite dalla ricorrente dal giorno della sospensione dall'attività lavorativa alla data della reintegrazione nel posto di lavoro, oltre al maggior danno che verrà provato in corso di giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ulss -OMISSIS- e dell’Azienda Ospedale – Università -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 27 maggio 2025 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
-parte ricorrente, con ricorso depositato il 2 novembre 2021, ha impugnato il provvedimento con il quale l’ULSS -OMISSIS- ha accertato, a suo carico, l’inosservanza dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4 del D.L. 44 dell’1/4/2021, conv. In L. 76 del 28/5/2021, domandando il suo annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, nonché il risarcimento del danno patito a seguito della sua adozione;
- le Amministrazioni indicate in epigrafe si sono costituite in giudizio, in data 26 novembre 2021, per resistere all’accoglimento del ricorso e della domanda cautelare;
- il Collegio, con ordinanza del 2 dicembre 2021, ha respinto l’istanza cautelare evidenziando, fra le altre cose, la necessità “[…] di uno specifico approfondimento in sede di merito della questione relativa alla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in relazione all’intera vicenda per cui è causa” . Con successiva ordinanza del 18 marzo 2022, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare proposto da parte ricorrente, non ritenendo sussistenti i presupposti per il suo accoglimento;
- le Amministrazioni, con successiva memoria, hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando sul punto plurimi precedenti di questo stesso T.A.R.;
- il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio all’esito dell’udienza straordinaria del 27 maggio 2025;
Ritenuto che:
- come già anticipato in occasione della fase cautelare e costantemente ribadito da questo T.A.R. in controversie analoghe (cfr. ex multis TAR Veneto, sentenza n. 509/24) nella fattispecie in esame difetti la giurisdizione del giudice adito, trattandosi di controversia che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, così come riconosciuto dalla Corte di Cassazione SS.UU. Ord. n. 28429/22 e dalla Corte Costituzionale con sentenza 9 febbraio 2023, n. 16;
- di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dovendo la causa essere riassunta innanzi al giudice ordinario nei termini e per gli effetti di cui all'art. 11 del Codice del processo amministrativo;
-stante la definizione in rito e i contrasti interpretativi esistenti al momento della presentazione del ricorso, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Di Mario, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | Alberto Di Mario |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.