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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 25/11/2025, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE GIUDICE DEL LAVORO Dott. Marcello Giacalone all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., ha 1 pronunciato la seguente SENTENZA Nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 3815 e 3817 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2022 promosse da
Parte_1 (C.F. ) ed elett.te dom.ta in Petralia Sottana (PA) Via Duomo CodiceFiscale_1 n. 29 presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Calabrese (C.F.
[...]
) dal quale è rapp.ta e difesa per procura speciale in calce del C.F._2 presente atto. RICORRENTE CONTRO
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, rappresentato e difeso, dall'Avv. TOMMASO PARISI in virtù di procura generale alle liti, elettivamente domiciliato in Palermo alla Via Laurana 59 n. 38, presso l'Ufficio Legale Distrettuale della Sede provinciale dell'Istituto RESISTENTE Oggetto: accertamento negativo dell'indebito per disoccupazione agricola. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 16.12.2022, ha adito il Giudice del lavoro del Parte_1 Tribunale di Termini Imerese nei confronti dell' , in persona del legale CP_1 rappresentante, osservando che: il verbale di accertamento n. 2013588107057 notificato dall' era nullo per violazione di diritti fondamentali ossia il diritto di CP_1 difesa, il diritto al contraddittorio, il diritto del privato alla partecipazione al procedimento amministrativo ex leggi n. 241/1990 e 212/2000; quanto da ella dichiarato agli ispettori era inutilizzabile stante la violazione dell'art.12, 2° comma, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell'art 9 del codice di comportamento degli CP_ ispettori dell' ancora, non vi era traccia di documenti che riportino le libere e consapevoli osservazioni della ricorrente con conseguente violazione dell'art.12 4°comma della legge 27 luglio 2000 n.212 e dell'art.13 del d.l.vo 124/2004, anche perché mai avvisata della facoltà di farsi assistere da un professionista, né della possibilità di fare osservazioni con violazione dell'art.12, 7° comma, legge 27 luglio 2000,n. 212; le dichiarazioni agli ispettori erano state ottenute senza che le fosse stata data la possibilità di avere consapevolezza della retroazione degli addebiti e quindi della necessità di assistenza da parte di un professionista abilitato: a tale fine, richiamava gli artt.13 della legge 689/81 e 3 della legge 638/83 che equiparavano gli ispettori dell' agli ispettori del lavoro e per i quali trovava applicazione l'art. 4 CP_1
1 L. 628/61; nel merito, ella aveva regolarmente svolto l'attività lavorativa di bracciante agricola alle dipendenze della ditta IN Natale e l'accertamento CP_ effettuato a distanza di anni era del tutto incongruo. Ha concluso invocando la sospensione del verbale unico e nel merito “revocare e/o annullare e/o disapplicare il verbale di accertamento oggi impugnato per le causali come indicate in premessa.”. CP_ L' nel costituirsi ha sottolineato: la riunione del procedimento con quello n. 3820/2022 rgl;
la domanda di accertamento negativo proposta dalla ricorrente era infondata alla luce del materiale istruttorio acquisito dagli Ispettori nel corso del relativo procedimento da cui era emerso che il titolare dell'azienda non era iscritto 2 né nella gestione autonoma dei Coltìvatori né degli Imprenditori Agricoli;
che Pt_2 l'azienda agricola aveva provveduto all'iscrizione all' di Palermo in data CP_1
08/08/2007, trasmettendo Denuncia Aziendale con indicata data inizio attività il 20/10/2005 in cui aveva dichiarato di condurre terreni per una determinata estensione ripartita in diversi territori, coltivandoli a seminativo con allevamento di 50 capi ovini, per un fabbisogno lavorativo di 151 giornate annue;
che alla data dell'ispezione (2021) la situazione dell'azienda era diversa;
che gli operai presenti in azienda erano sempre stati 2/3 per anno, come da dichiarazione del titolare, salvo aumentare o diminuire nel tempo;
quest'ultimo ricordava tra i lavoratori occupati per molti anni, la sorella l'operaia oltre ai 4 Persona_1 Persona_2 operai assunti per i terreni di Contessa Entellina, individuati in CATALANO Antonino, e mentre Persona_3 Persona_4 Persona_5 altri operai erano stati occupati per brevi periodi nel corso degli anni;
che l'orario di lavoro era stato sempre ripartito in cinque giorni alla settimana;
l'incrocio dei dati acquisiti aveva evidenziato plurime incongruenze che, per quanto atteneva alla Pt_1 si erano incentrati nella denuncia per complessive 130 giornate nel periodo dal 16/07/2012 al 31/12/2012 difformemente da quanto dichiarato dalla stessa agli Pt_1 ispettori al punto da fare dubitare della genuinità del rapporto di lavoro denunciato. Infatti la lavoratrice aveva riferito di aver lavorato sempre nel periodo tra la primavera e l'autunno, mentre era risultata essere stata collocata nei vari anni sempre dal mese di luglio, di aver sempre lavorato per un massimo di 15 giornate al mese, dal lunedì al venerdì, ed invece erano risultati mediamente 18/20 ed anche punte di 26 giornate mensili lavorate dal lunedì al sabato, di essersi occupata della transumanza delle pecore, della mungitura e della raccolta delle olive sempre in compagnia del padre del titolare, mentre il titolare aveva espressamente riferito che la stessa sarebbe stata occupata solamente per un anno per riparare la recinzione nel terreno di Contrada Avanella, mentre normalmente era lui stesso a occuparsi della mungitura del bestiame e che l'unica addetta alla raccolta delle olive sarebbe sempre stata la lavoratrice di avere percepito una retribuzione media Persona_2 mensile pari a € 1.300/1.400, mentre tali importi risultavano raggiunti solo un paio di mesi in tutto il periodo, erogati con bonifici, mentre non risultavano effettuati bonifici per i mesi in questione;
all'esito di detti accertamenti, aveva contestato come indebite le somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione con disconoscimento delle 130 giornate lavorative per le quali era stata iscritta nel 2012; l'onere della prova gravava sulla lavoratrice la quale nulla aveva dedotto né provato, mentre le plurime irregolarità formali erano irrilevanti nel giudizio di accertamento del merito introdotto dalla ricorrente;
il difetto di giurisdizione non versandosi in
2 ipotesi di atto rientrante nella gestione paritetica del rapporto di lavoro sì che la legittimità del provvedimento adottato rientrava nella giurisdizione del giudice amministrativo;
i verbali degli ispettori avevano efficacia fino a querela di falso;
le doglianze erano palesemente infondate considerato che l'accertamento era stato svolto nei confronti del datore di lavoro e non della lavoratrice. Ha concluso formulando richiesta di riunione dei due giudizi nonché il rigetto del ricorso con conferma della debenza della somma controversa. All'udienza odierna, è stata disposta la riunione del procedimento n. 3817/2022 RGL al procedimento n. 3815/2022 RGL pendente davanti all'intestato Giudice. A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la 3 causa è stata posta in decisione previa lettura delle note sostitutive dell'udienza del 25.11.2025 depositate dalle parti Entrambi i ricorsi sono infondati e, pertanto, devono essere rigettati. Invero, la ricorrente, asserita ex dipendente dell'azienda agricola di IN Natale, è destinataria della richiesta avanzata dall' di ripetizione della CP_1 disoccupazione agricola rispettivamente n. 2013588107057 e n. 2014623806614 per un importo complessivo di euro 2.679,26 (procedimento n. 3815/22) e di € 2.825,46 (procedimento n. 3817/2022) “a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi.”. In particolare, in occasione dell'ispezione avviata nel 2021 nei confronti dell'azienda agricola IN Natale, sono emerse plurime discordanze tra quanto dichiarato CP_ dalla ricorrente e quanto dichiarato dal datore di lavoro. Pertanto, l' ha ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 9ter, co. 3 d.l. 510/1996 sostitutivo dei commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 per cui “
1. Chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata finalizzate all'attribuzione indebita di giornate lavorative perde, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, il diritto ad ogni beneficio di legge, ivi comprese le agevolazioni ovvero le riduzioni contributive di cui al presente decreto legislativo.”. La ricorrente, nell'opporsi al predetto verbale, ha chiesto di “revocare e/o annullare e/o disapplicare il verbale di accertamento oggi impugnato per le causali come indicate in premessa.” proponendo l'azione di accertamento negativo per cui è giudizio. Orbene, il consolidato insegnamento della Cassazione è nel senso che “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (cfr. Cass. nn. 15550/19, 26231/18).” (Cass. Civ. n. 19561/2024). La ricorrente ha affidato il proprio onere a una prova orale (per interrogatorio formale e testi) oltre a eccezioni di carattere formale finalizzate a rendere inutilizzabili le CP_ dichiarazioni rese dalla medesima agli ispettori dell' trattasi di attività affatto rilevante nel caso di specie. Infatti, quanto alla prova orale, questa si è concretizzata nel seguente capo di prova
“Vero è che la sig.ra ha svolto, nell'anno 2012, attività lavorativa alle Parte_1
3 dipendenze del sig. IN Natale, come bracciante agricola, presso la azienda agricola di quest'ultimo sita in Castellana Sicula C.da Avanella.”. È identico il capitolo anche nel procedimento riunito salvo riferirsi all'anno 2013 invece che 2012. Trattasi all'evidenza di prova inidonea rispetto ai contrari elementi che hanno indotto l' a disconoscere il rapporto di lavoro denunciato “per i periodi e il numero CP_2 di giornate dettagliatamente indicato” nel verbale ispettivo: la ricorrente, invero, avrebbe dovuto dimostrate il possesso dei requisiti richiesti – per periodi e numero di giornate di lavoro subordinato – per ottenere la disoccupazione agricola ritenuta indebitamente corrisposta dall' resistente. CP_2 4 Né le risposte emerse dall'esito delle prove orali consentono di colmare le lacune istruttorie. Infatti, il teste ha affermato “Confermo che la sig.ra ha svolto, Tes_1 Parte_1 negli anni 2012, 2014 e 2016, attività lavorativa alle dipendenze del sig. IN Natale, come bracciante agricola, presso l'azienda agricola di IN sita in Castellana Sicula C.da Avanella;
sono a conoscenza dei fatti perché mia moglie ha dei terreni confinanti con quelli di IN Natale, di cui io sono affittuario e che coltivo personalmente;
vedevo la ricorrente che lavorava, si occupava delle pecore, faceva il recinto per non fare scappare le pecore, una volta l'ho vista raccogliere le olive;
preciso di avere visto la ricorrente lavorare solo nei mesi da luglio a dicembre e mai durante l'inverno o a primavera;
andavo sui terreni a lavorare almeno una volta alla settimana;
a volte ho visto la ricorrente lavorare insieme al padre di IN Natale.”. Quest'ultimo, ex asserito datore di lavoro della ricorrente, si è limitato a confermare quanto dichiarato agli ispettori, ribadendo che “la ricorrente veniva assunta dal terzo al quarto trimestre dell'anno da luglio a dicembre e aiutava mio padre nella cura dell'allevamento degli animali.”: affermazione che in nulla chiarisce le incongruenze evidenziate dagli ispettori nel richiamato verbale né consente di determinare il numero corretto di giornate lavorative prestate dalla ricorrente: sul punto basta considerare che a fronte dei sei mesi indicati dall'asserito datore di lavoro, conteggiando i 15 giorni lavorativi indicati dalla ricorrente come lavorati mensilmente si otterrebbe - per entrambi gli anni di accertamento - un numero di circa 90 giorni lavorativi che oltre a essere inferiore a quello minimo necessario per ottenere la disoccupazione agricola, non è allegato né dalla opponente né dal datore di lavoro. Per l'effetto, deve rigettarsi il ricorso attesa, altresì, l'irrilevanza dei principi dettati dallo statuto del contribuente per il contenziono tributario, così come sono estranei CP_ al procedimento ispettivo dell le norme della L n. 241 del 1990 inidonee, peraltro, a determinare l'invalidità e l'inefficacia degli esiti degli accertamenti ispettivi. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto che nel procedimento n. 3817/2022 rgl la contumacia dell' fa sì che nulla sia CP_1 dovuto per le spese.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE Definitivamente pronunciando;
previa riunione del procedimento n. 3817/22 RGL al procedimento n. 3815/2022 RGL, rigetta le domande proposte da nei confronti dell' , in persona Parte_1 CP_1
4 del legale rappresentante, per l'effetto, confermando l'importo indebitamente percepito di complessivi € 2.679,26 (RGL n. 3815/2022) e di complessivi € 2825,46 (RGL n. 3817/2022); condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite del giudizio n. 3815/2022 RGL a favore dell' resistente che liquida in complessivi € 1.314,00 per CP_2 compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge;
nulla per le spese del procedimento n. 3817/2022 RGL Termini Imerese, 25.11.2025.
Il Giudice
Dott. Marcello Giacalone 5
5
Parte_1 (C.F. ) ed elett.te dom.ta in Petralia Sottana (PA) Via Duomo CodiceFiscale_1 n. 29 presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Calabrese (C.F.
[...]
) dal quale è rapp.ta e difesa per procura speciale in calce del C.F._2 presente atto. RICORRENTE CONTRO
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, rappresentato e difeso, dall'Avv. TOMMASO PARISI in virtù di procura generale alle liti, elettivamente domiciliato in Palermo alla Via Laurana 59 n. 38, presso l'Ufficio Legale Distrettuale della Sede provinciale dell'Istituto RESISTENTE Oggetto: accertamento negativo dell'indebito per disoccupazione agricola. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 16.12.2022, ha adito il Giudice del lavoro del Parte_1 Tribunale di Termini Imerese nei confronti dell' , in persona del legale CP_1 rappresentante, osservando che: il verbale di accertamento n. 2013588107057 notificato dall' era nullo per violazione di diritti fondamentali ossia il diritto di CP_1 difesa, il diritto al contraddittorio, il diritto del privato alla partecipazione al procedimento amministrativo ex leggi n. 241/1990 e 212/2000; quanto da ella dichiarato agli ispettori era inutilizzabile stante la violazione dell'art.12, 2° comma, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell'art 9 del codice di comportamento degli CP_ ispettori dell' ancora, non vi era traccia di documenti che riportino le libere e consapevoli osservazioni della ricorrente con conseguente violazione dell'art.12 4°comma della legge 27 luglio 2000 n.212 e dell'art.13 del d.l.vo 124/2004, anche perché mai avvisata della facoltà di farsi assistere da un professionista, né della possibilità di fare osservazioni con violazione dell'art.12, 7° comma, legge 27 luglio 2000,n. 212; le dichiarazioni agli ispettori erano state ottenute senza che le fosse stata data la possibilità di avere consapevolezza della retroazione degli addebiti e quindi della necessità di assistenza da parte di un professionista abilitato: a tale fine, richiamava gli artt.13 della legge 689/81 e 3 della legge 638/83 che equiparavano gli ispettori dell' agli ispettori del lavoro e per i quali trovava applicazione l'art. 4 CP_1
1 L. 628/61; nel merito, ella aveva regolarmente svolto l'attività lavorativa di bracciante agricola alle dipendenze della ditta IN Natale e l'accertamento CP_ effettuato a distanza di anni era del tutto incongruo. Ha concluso invocando la sospensione del verbale unico e nel merito “revocare e/o annullare e/o disapplicare il verbale di accertamento oggi impugnato per le causali come indicate in premessa.”. CP_ L' nel costituirsi ha sottolineato: la riunione del procedimento con quello n. 3820/2022 rgl;
la domanda di accertamento negativo proposta dalla ricorrente era infondata alla luce del materiale istruttorio acquisito dagli Ispettori nel corso del relativo procedimento da cui era emerso che il titolare dell'azienda non era iscritto 2 né nella gestione autonoma dei Coltìvatori né degli Imprenditori Agricoli;
che Pt_2 l'azienda agricola aveva provveduto all'iscrizione all' di Palermo in data CP_1
08/08/2007, trasmettendo Denuncia Aziendale con indicata data inizio attività il 20/10/2005 in cui aveva dichiarato di condurre terreni per una determinata estensione ripartita in diversi territori, coltivandoli a seminativo con allevamento di 50 capi ovini, per un fabbisogno lavorativo di 151 giornate annue;
che alla data dell'ispezione (2021) la situazione dell'azienda era diversa;
che gli operai presenti in azienda erano sempre stati 2/3 per anno, come da dichiarazione del titolare, salvo aumentare o diminuire nel tempo;
quest'ultimo ricordava tra i lavoratori occupati per molti anni, la sorella l'operaia oltre ai 4 Persona_1 Persona_2 operai assunti per i terreni di Contessa Entellina, individuati in CATALANO Antonino, e mentre Persona_3 Persona_4 Persona_5 altri operai erano stati occupati per brevi periodi nel corso degli anni;
che l'orario di lavoro era stato sempre ripartito in cinque giorni alla settimana;
l'incrocio dei dati acquisiti aveva evidenziato plurime incongruenze che, per quanto atteneva alla Pt_1 si erano incentrati nella denuncia per complessive 130 giornate nel periodo dal 16/07/2012 al 31/12/2012 difformemente da quanto dichiarato dalla stessa agli Pt_1 ispettori al punto da fare dubitare della genuinità del rapporto di lavoro denunciato. Infatti la lavoratrice aveva riferito di aver lavorato sempre nel periodo tra la primavera e l'autunno, mentre era risultata essere stata collocata nei vari anni sempre dal mese di luglio, di aver sempre lavorato per un massimo di 15 giornate al mese, dal lunedì al venerdì, ed invece erano risultati mediamente 18/20 ed anche punte di 26 giornate mensili lavorate dal lunedì al sabato, di essersi occupata della transumanza delle pecore, della mungitura e della raccolta delle olive sempre in compagnia del padre del titolare, mentre il titolare aveva espressamente riferito che la stessa sarebbe stata occupata solamente per un anno per riparare la recinzione nel terreno di Contrada Avanella, mentre normalmente era lui stesso a occuparsi della mungitura del bestiame e che l'unica addetta alla raccolta delle olive sarebbe sempre stata la lavoratrice di avere percepito una retribuzione media Persona_2 mensile pari a € 1.300/1.400, mentre tali importi risultavano raggiunti solo un paio di mesi in tutto il periodo, erogati con bonifici, mentre non risultavano effettuati bonifici per i mesi in questione;
all'esito di detti accertamenti, aveva contestato come indebite le somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione con disconoscimento delle 130 giornate lavorative per le quali era stata iscritta nel 2012; l'onere della prova gravava sulla lavoratrice la quale nulla aveva dedotto né provato, mentre le plurime irregolarità formali erano irrilevanti nel giudizio di accertamento del merito introdotto dalla ricorrente;
il difetto di giurisdizione non versandosi in
2 ipotesi di atto rientrante nella gestione paritetica del rapporto di lavoro sì che la legittimità del provvedimento adottato rientrava nella giurisdizione del giudice amministrativo;
i verbali degli ispettori avevano efficacia fino a querela di falso;
le doglianze erano palesemente infondate considerato che l'accertamento era stato svolto nei confronti del datore di lavoro e non della lavoratrice. Ha concluso formulando richiesta di riunione dei due giudizi nonché il rigetto del ricorso con conferma della debenza della somma controversa. All'udienza odierna, è stata disposta la riunione del procedimento n. 3817/2022 RGL al procedimento n. 3815/2022 RGL pendente davanti all'intestato Giudice. A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la 3 causa è stata posta in decisione previa lettura delle note sostitutive dell'udienza del 25.11.2025 depositate dalle parti Entrambi i ricorsi sono infondati e, pertanto, devono essere rigettati. Invero, la ricorrente, asserita ex dipendente dell'azienda agricola di IN Natale, è destinataria della richiesta avanzata dall' di ripetizione della CP_1 disoccupazione agricola rispettivamente n. 2013588107057 e n. 2014623806614 per un importo complessivo di euro 2.679,26 (procedimento n. 3815/22) e di € 2.825,46 (procedimento n. 3817/2022) “a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi.”. In particolare, in occasione dell'ispezione avviata nel 2021 nei confronti dell'azienda agricola IN Natale, sono emerse plurime discordanze tra quanto dichiarato CP_ dalla ricorrente e quanto dichiarato dal datore di lavoro. Pertanto, l' ha ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 9ter, co. 3 d.l. 510/1996 sostitutivo dei commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 per cui “
1. Chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata finalizzate all'attribuzione indebita di giornate lavorative perde, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, il diritto ad ogni beneficio di legge, ivi comprese le agevolazioni ovvero le riduzioni contributive di cui al presente decreto legislativo.”. La ricorrente, nell'opporsi al predetto verbale, ha chiesto di “revocare e/o annullare e/o disapplicare il verbale di accertamento oggi impugnato per le causali come indicate in premessa.” proponendo l'azione di accertamento negativo per cui è giudizio. Orbene, il consolidato insegnamento della Cassazione è nel senso che “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (cfr. Cass. nn. 15550/19, 26231/18).” (Cass. Civ. n. 19561/2024). La ricorrente ha affidato il proprio onere a una prova orale (per interrogatorio formale e testi) oltre a eccezioni di carattere formale finalizzate a rendere inutilizzabili le CP_ dichiarazioni rese dalla medesima agli ispettori dell' trattasi di attività affatto rilevante nel caso di specie. Infatti, quanto alla prova orale, questa si è concretizzata nel seguente capo di prova
“Vero è che la sig.ra ha svolto, nell'anno 2012, attività lavorativa alle Parte_1
3 dipendenze del sig. IN Natale, come bracciante agricola, presso la azienda agricola di quest'ultimo sita in Castellana Sicula C.da Avanella.”. È identico il capitolo anche nel procedimento riunito salvo riferirsi all'anno 2013 invece che 2012. Trattasi all'evidenza di prova inidonea rispetto ai contrari elementi che hanno indotto l' a disconoscere il rapporto di lavoro denunciato “per i periodi e il numero CP_2 di giornate dettagliatamente indicato” nel verbale ispettivo: la ricorrente, invero, avrebbe dovuto dimostrate il possesso dei requisiti richiesti – per periodi e numero di giornate di lavoro subordinato – per ottenere la disoccupazione agricola ritenuta indebitamente corrisposta dall' resistente. CP_2 4 Né le risposte emerse dall'esito delle prove orali consentono di colmare le lacune istruttorie. Infatti, il teste ha affermato “Confermo che la sig.ra ha svolto, Tes_1 Parte_1 negli anni 2012, 2014 e 2016, attività lavorativa alle dipendenze del sig. IN Natale, come bracciante agricola, presso l'azienda agricola di IN sita in Castellana Sicula C.da Avanella;
sono a conoscenza dei fatti perché mia moglie ha dei terreni confinanti con quelli di IN Natale, di cui io sono affittuario e che coltivo personalmente;
vedevo la ricorrente che lavorava, si occupava delle pecore, faceva il recinto per non fare scappare le pecore, una volta l'ho vista raccogliere le olive;
preciso di avere visto la ricorrente lavorare solo nei mesi da luglio a dicembre e mai durante l'inverno o a primavera;
andavo sui terreni a lavorare almeno una volta alla settimana;
a volte ho visto la ricorrente lavorare insieme al padre di IN Natale.”. Quest'ultimo, ex asserito datore di lavoro della ricorrente, si è limitato a confermare quanto dichiarato agli ispettori, ribadendo che “la ricorrente veniva assunta dal terzo al quarto trimestre dell'anno da luglio a dicembre e aiutava mio padre nella cura dell'allevamento degli animali.”: affermazione che in nulla chiarisce le incongruenze evidenziate dagli ispettori nel richiamato verbale né consente di determinare il numero corretto di giornate lavorative prestate dalla ricorrente: sul punto basta considerare che a fronte dei sei mesi indicati dall'asserito datore di lavoro, conteggiando i 15 giorni lavorativi indicati dalla ricorrente come lavorati mensilmente si otterrebbe - per entrambi gli anni di accertamento - un numero di circa 90 giorni lavorativi che oltre a essere inferiore a quello minimo necessario per ottenere la disoccupazione agricola, non è allegato né dalla opponente né dal datore di lavoro. Per l'effetto, deve rigettarsi il ricorso attesa, altresì, l'irrilevanza dei principi dettati dallo statuto del contribuente per il contenziono tributario, così come sono estranei CP_ al procedimento ispettivo dell le norme della L n. 241 del 1990 inidonee, peraltro, a determinare l'invalidità e l'inefficacia degli esiti degli accertamenti ispettivi. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto che nel procedimento n. 3817/2022 rgl la contumacia dell' fa sì che nulla sia CP_1 dovuto per le spese.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE Definitivamente pronunciando;
previa riunione del procedimento n. 3817/22 RGL al procedimento n. 3815/2022 RGL, rigetta le domande proposte da nei confronti dell' , in persona Parte_1 CP_1
4 del legale rappresentante, per l'effetto, confermando l'importo indebitamente percepito di complessivi € 2.679,26 (RGL n. 3815/2022) e di complessivi € 2825,46 (RGL n. 3817/2022); condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite del giudizio n. 3815/2022 RGL a favore dell' resistente che liquida in complessivi € 1.314,00 per CP_2 compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge;
nulla per le spese del procedimento n. 3817/2022 RGL Termini Imerese, 25.11.2025.
Il Giudice
Dott. Marcello Giacalone 5
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