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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/09/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione lavoro composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere riunita in camera di consiglio, all'udienza del 18 settembre 2025, nei procedimenti riuniti iscritti ai nn.68-87/2025 r.g.l.
TRA
appellante-appellato Parte_1
E
appellante-appellato CP_1
Ha emesso il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
CP_ La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello dell' rigetta l'appello di Parte_1
e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta integralmente la domanda proposta in primo grado;
2) CP_ condanna al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in favore dell' in Parte_1 euro 4.039,00 per il primo grado ed in euro 5.000,00 per il presente grado, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge;
3) dichiara che a carico di sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo Parte_1 unificato (art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Ancona, 18 settembre 2025
Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione lavoro composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere riunita in camera di consiglio, all'udienza del 18 settembre 2025, nei procedimenti riuniti iscritti ai nn.68-87/2025 r.g.l.
TRA
appellante-appellato Parte_1
E
appellante-appellato CP_1
Ha emesso il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
CP_ La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello dell' rigetta l'appello di Parte_1
e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta integralmente la domanda proposta in primo grado;
2) CP_ condanna al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in favore dell' in Parte_1 euro 4.039,00 per il primo grado ed in euro 5.000,00 per il presente grado, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge;
3) dichiara che a carico di sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo Parte_1 unificato (art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Ancona, 18 settembre 2025
Il Presidente