Art. 59. (Utilizzo dei proventi derivanti da
sanzioni in materia di lavoro sommerso).
1. Il comma 2 dell'articolo 79 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , e' sostituito dal seguente:
"2. Al medesimo fine di cui al comma 1, una quota pari al 10 per cento dell'importo proveniente dalla - riscossione delle sanzioni penali e amministrative comminate dalle direzioni provinciali del lavoro - servizio ispezione del lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro e' destinata a corsi di formazione e di aggiornamento del personale da assegnare al predetto servizio e per- l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti e degli apparecchi indispensabili per lo svolgimento dell'attivita' ispettiva e delle relative procedure ad essa connesse.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite le modalita' di assegnazione e di utilizzo delle somme di cui al presente comma".
(( 2. Ai complessivi oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in lire tre miliardi annui dall'anno 1999 al 2005 ed in tre milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all' articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ))
sanzioni in materia di lavoro sommerso).
1. Il comma 2 dell'articolo 79 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , e' sostituito dal seguente:
"2. Al medesimo fine di cui al comma 1, una quota pari al 10 per cento dell'importo proveniente dalla - riscossione delle sanzioni penali e amministrative comminate dalle direzioni provinciali del lavoro - servizio ispezione del lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro e' destinata a corsi di formazione e di aggiornamento del personale da assegnare al predetto servizio e per- l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti e degli apparecchi indispensabili per lo svolgimento dell'attivita' ispettiva e delle relative procedure ad essa connesse.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite le modalita' di assegnazione e di utilizzo delle somme di cui al presente comma".
(( 2. Ai complessivi oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in lire tre miliardi annui dall'anno 1999 al 2005 ed in tre milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all' articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ))