Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 22/05/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3259/2018 R.G.A.C
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 3259/2018 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza del
25.11.2024 previa concessione dei termini di cui all'art. 190 co. 2 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
in persona del suo legale Parte_1
rappresentante p.t., con sede in OT (P.Iva ), rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Mariangela D'Acunto, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, presso il cui studio elettivamente domicilia alla Via N. Vaccaro n. 27, in OT;
ATTRICE
E
, c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Brancati, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, in OT alla Via Vincenzo Verrastro n. 4;
CONVENUTA
NONCHÉ
, c.f. , residente in [...]; CP_2 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Arricchimento senza causa;
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 22.11.2024 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
- in via principale, accertare e dichiarare che la Parte_1
in persona del suo legale rappresentante Sig. , è creditrice nei confronti Parte_2
della , in persona del Presidente pro tempore della Giunta Controparte_1
Regionale suo legale rappresentante p.t., dell'importo di € 9.140,50, oltre rivalutazione ed interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo, per tutte le casuali di cui alla superiore parte espositiva;
- per l'effetto, condannare la medesima convenuta , in persona del Controparte_1
pro tempore della Regionale suo legale rappresentante p.t. al CP_3 CP_4 pagamento del predetto importo a titolo di indennizzo secondo i criteri dettati dall'art.
2041 c.c. in favore di parte attrice;
- in via subordinata, accertare e dichiarare che il Dott. è debitore della CP_2
in persona del suo legale rappresentante Sig. Parte_1
dell'importo di € 9.140,50, oltre interessi legali, per tutte le causali Parte_2
indicate al punto n. 6 del presente atto e, contestualmente, accertare e dichiarare il diritto della società attrice ad agire in surroga ex art. 2900 cc utendo iuribus del Dott.
a sua volta, creditore della ex art. 2041 c.c. del CP_2 Controparte_1 medesimo importo, in ragione dell'evidente vantaggio che le forniture effettuate dalla
hanno comportato all'Ente per le causali di cui in narrativa;
Parte_1
- per l'effetto condannare la , in Persona del Presidente pro tempore Controparte_1 della suo legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di € Controparte_5
9.140,50, oltre rivalutazione ed interessi legali, in favore della Parte_1
in persona del suo legale rappresentante Sig.
[...] Parte_2
surrogatosi ex art. 2900 c.c. nella posizione del proprio debitore, per le ragioni di cui al punto 6 del presente atto;
- condannare, in ogni caso, la all'integrale rifusione delle spese e Controparte_1
competenze del giudizio, maggiorate di spese generali, Iva e CPA come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore e difensore per dichiarato anticipo.
A fondamento delle proprie pretese deduceva:
2359/2018 R.g.a.c. Pag.
2 - di aver effettuato nel periodo compreso tra il 2011 e il 2014, consistenti forniture di materiale tipografico in favore della , per un ammontare complessivo Controparte_1
pari ad euro 9.140,50;
- che la detta fornitura veniva effettuata dietro commissione verbale del Dott. CP_2
già dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione della;
[...] Controparte_1
- che in data 16.12.2011, emetteva la fattura n. 197/2011, per l'importo di euro 3.205,00, per la fornitura di manifesti, locandine ed inviti, “in occasione della Manifestazione dal titolo “Le cure domiciliari in ematologia”, organizzata dall' e patrocinata dalla CP_6
”; CP_1 CP_1
- di aver altresì provveduto alla fornitura di analogo materiale pubblicitario “in relazione alla presentazione del libro del Prof. “Ho sognato un mondo senza cancro”, Per_1 per la quale emetteva la fattura n. 198/2011 del 19/12/2011, per l'importo di euro
3.025,00;
- che “con successivi ordinativi telefonici, il Dott. richiedeva a più riprese CP_2 alla Tipolitografia l'esecuzione e la fornitura di rilegature, contenitori in Pt_1 similpelle ed altro materiale destinato all'ufficio di presidenza”,
- che per tali forniture emetteva le fatture: n. 74 del 07.05.2013 per l'importo di euro
1.996,50, n. 133 del 23.09.2013 per l'importo di euro 484,00 e la n. 72 del 26.05.2014 per l'importo di euro 610,00;
- che “all'atto della consegna del materiale oggetto dei vari ordinativi effettuati per conto della il Dott. n.q. apponeva, senza nulla eccepire, la CP_1 CP_2 propria firma per accettazione sulle copie accompagnatorie delle relative fatture”;
- di aver sollecitato all'Ufficio Stampa della Regione Basilicata, con e-mail del
10.11.2016 e pec del 07.04.2017, il saldo delle fatture emesse per le forniture effettuate in suo favore;
- che tali solleciti venivano riscontrati con nota del 10.04.2017, a firma del Dott.
[...]
, dall'Ufficio Stampa Regionale che, “senza contestazione alcuna delle Per_2
forniture oggetto delle relative fatture e/o dei relativi importi, peraltro, sottoscritte per approvazione dal proprio Dirigente in carica all'epoca dei fatti”, si limitava a segnalare l'assenza di provvedimenti di impegno di spesa.
- che in ragione della mancata corresponsione delle somme di cui alle fatture emesse, a
2359/2018 R.g.a.c. Pag. 3 mezzo del proprio legale, con nota del 24.10.2017 diffidava l' e Controparte_7
l'Ufficio Provveditorato al saldo degli importi dovuti, senza esito;
- che in data 26.10.2017, con nota a riscontro del Dott. , Persona_3
l'Ufficio Provveditorato e Patrimonio della Regione rappresentava l'assenza delle fatture;
- di avere, ancora una volta e a mezzo del proprio legale, intimato alla convenuta, con pec del 07.12.2017 il pagamento delle forniture effettuate;
- di avere attivato la procedura di negoziazione assistita, rimasta anch'essa vana.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.02.2019, si costituiva in giudizio la eccependo l'infondatezza in fatto ed in diritto della Controparte_1
domanda giudiziale proposta, non avendo mai stipulato un contratto fornitura di materiale tipografico con la , nonché l'assenza Parte_1
dell'ingiustificato arricchimento dedotto.
Nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio Pace, per CP_2 cui, all'udienza del 31.05.2019, ne veniva dichiarata la contumacia;
parimenti il convenuto non si presentava all'udienza del 20.05.2022 per rendere il deferito interrogatorio formale, malgrado la ricezione della notifica in mani proprie.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo di prova testimoniale, dopo plurimi rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. ratione temporis vigente.
**********
La domanda proposta in via principale dall'attrice va accolta per le ragioni di seguito chiarite.
§1. La ha agito nei confronti della Parte_1 Controparte_1
avanzando domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ. rispetto a diverse prestazioni eseguite: a) la fornitura di materiale tipografico (manifesti, locandine, inviti) per la manifestazione “Le cure domiciliari in ematologia” organizzata dall e patrocinata dalla;
b) la fornitura di analogo materiale CP_6 Controparte_1 pubblicitario in relazione alla presentazione del libro Prof. “Ho sognato un Per_1
mondo senza cancro”; c) la fornitura di rilegature, contenitori in similpelle ed altro
2359/2018 R.g.a.c. Pag. 4 materiale destinato all'ufficio di presidenza dell'ente. Rispetto a ciascuna delle prestazioni espletate, l'attrice emetteva fatture rimaste impagate per un totale complessivo di € 9.140,50.
Non è contestata l'assenza, per ciascuna delle prestazioni, di un regolare contratto, avente la forma scritta prescritta dalla legge, trattandosi di circostanza espressamente dedotta dall'attrice quale presupposto dell'esperita azione di ingiustificato arricchimento. Né risulta contesta l'effettiva esecuzione della prestazione dedotte.
§1.1. Rispetto alle prime due prestazioni, la contesta la propria estraneità CP_1
deducendo che “non vi può essere alcuna utilità e consapevolezza dell'indebito vantaggio da parte della per prestazioni non ricevute”. Controparte_1
§1.2. In merito alla terza prestazione - resa in favore dell'ufficio di presidenza dell'ente - lamenta l'assenza di una preventiva determina a contrarre, ragione che avrebbe impedito la liquidazione della richiesta di pagamento dell'attrice.
Che tale prestazione sia stata resa in favore dell'ente, dunque, è circostanza non contestata oltre che confermata dal teste - dirigente dal 2015 Testimone_1
dell'Ufficio Provveditorato e Patrimonio della Regione Basilicata - che escusso all'udienza del 14.10.2022, ha confermato che “l'inventario delle opere d'arte su supporto cartaceo, rilegato con copertina rigida e relativi contenitori in similpelle, realizzato dalla , oggetto delle fatture nn. 74/2013, 133/2013 e Parte_1
72/2013, è custodito presso l'Ufficio Provveditorato e Patrimonio, competente alla relativa gestione” (capitolo di prova n. 2 della memoria istruttoria di parte attrice).
Rispetto a tale prestazione, dunque, va sicuramente accolta la domanda di ingiustificato arricchimento avanzata.
§1.3. Come noto, l'istituto giuridico dell'arricchimento senza causa trova fonte nell'art. 2041 del Codice civile a tenore del quale chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
L'arricchimento entra a far parte del nostro ordinamento giuridico con la sua collocazione nel Codice civile del 1942 onde offrire ai privati un rimedio di carattere generale, allorché gli altri strumenti messi a disposizione dell'ordinamento non siano esperibili, relativamente agli spostamenti patrimoniali non sorretti da valida
2359/2018 R.g.a.c. Pag. 5 giustificazione causale (in aderenza al principio causalistico che sorregge l'intera disciplina codicistica e allo sfavore con cui il legislatore del Codice guardava alle attribuzioni patrimoniali prive di causa).
Affinché possa ritenersi integrata la fattispecie di cui all'art. 2041 cod. civ., dunque, è necessario che sussistano, contemporaneamente, l'arricchimento di un soggetto e la corrispondente diminuzione patrimoniale di un altro soggetto, legati tra loro da un nesso di interdipendenza, entrambi privi di una valida giustificazione causale (cfr. Cass.
12700/2007, Cass. 8478/2003), oltre al requisito della sussidiarietà dell'azione, sancito dal successivo art. 2042 cod. civ.
Con particolare riferimento al requisito dell'assenza di giusta causa, la Suprema Corte ha osservato che si ha ingiustificato arricchimento se il vantaggio di una parte consegue a una prestazione effettuata dall'altra parte in assenza di un titolo giuridico valido ed efficace (Cass. I, n. 18099/2009; Cass. II, n. 3610/2001). Ciò in quanto la giusta causa non deve essere ricercata quale nozione ma quale strumento di concreta soluzione degli interessi meritevoli di tutela attraverso l'azione di arricchimento. Pertanto, quando la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia la conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il contratto o il diverso rapporto conservino rispetto alle parti e ai loro aventi causa la propria efficacia obbligatoria (Cass. VI, n. 12405/2020, Cass.
15423/2018, Cass. 14732/2018). Parimenti, il diritto all'indennizzo non può essere riconosciuto se il depauperamento è giustificato da una ragione giuridica, come quando sia avvenuto per una spesa fatta dall'istante nel proprio esclusivo interesse, sia pure con indiretta utilità altrui (Cass. III, n. 6827/2021).
In materia di azione di ingiustificato arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione, la giurisprudenza, superando il precedente orientamento che riteneva affidata alla valutazione discrezionale della sola amministrazione, unica legittimata ad esprimersi sulla rispondenza diretta o indiretta della cosa o della prestazione al pubblico interesse, ha chiarito che (Cass., Sez. Un., 26/05/2015, n. 10798), una volta provato
l'oggettivo arricchimento da parte del depauperato, l'accipiens, P.A., sfugge alla condanna soltanto se dimostra di non averlo voluto o di non esserne stata consapevole.
2359/2018 R.g.a.c. Pag. 6 A questi risultati conduce una “lettura dell'istituto dell'arricchimento senza causa più aderente ai principi costituzionali e a quelli specifici della materia che assegnano una dimensione fattuale di evento oggettivo all'arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., e alla relativa azione una funzione di rimedio generale a situazioni giuridiche altrimenti ingiustamente private di tutela, tutte le volte che tale tutela non pregiudichi in alcun modo le posizioni, l'affidamento, la buona fede dei terzi” (cfr. Cass. Sez. Un., 8 dicembre 2008, n. 24772). In tale prospettiva il diritto fondamentale di azione del depauperato può adeguatamente coniugarsi con l'esigenza, altrettanto fondamentale, del buon andamento dell'attività amministrativa, affidando alla stessa Pubblica
Amministrazione l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o
l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza (c.d. arricchimento imposto).
In tema di onere della prova, infatti, la Suprema Corte è costante nell'affermare che
“in caso di esercizio dell'azione ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della pubblica amministrazione, l'attore è tenuto a provare unicamente il proprio depauperamento e, con esso, il contestuale arricchimento dell'amministrazione, avendo quest'ultima
l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza” (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 27/05/2024,
n.14735).
§1.4. Orbene, tornando alla fattispecie concreta, devono ritenersi sicuramente provati tanto il depauperamento dell'attrice, che ha eseguito la prestazione gratuitamente, quanto l'arricchimento dell'amministrazione, attesa la perdurante utilizzazione del materiale fornito dalla prima, collocato - come confermato dal teste - presso l'ufficio di
Presidenza dell'ente.
L'obiezione mossa dalla di assenza di una valida preventiva determina a CP_1
contrarre, risulta insufficiente trattandosi, evidentemente, di elemento presupposto dell'azione di arricchimento (non avendo l'attrice agito con l'azione contrattuale di adempimento, esperibile in caso di stipulazione di un formale contratto a seguito di determina a contrarre dell'ente).
Pertanto, chiarito l'onere probatorio in subiecta materia, la domanda va sicuramente accolta in parte qua, sotto il profilo dell'an.
§1.5 Passando all'esame delle altre prestazioni, la lamenta l'esistenza di un CP_1
2359/2018 R.g.a.c. Pag. 7 proprio arricchimento trattandosi di prestazioni non ricevute dalla stessa, ma rese in favore di altri soggetti.
L'eccezione non può essere accolta.
L'attrice ha dedotto di aver ricevuto gli ordini dal Dott. dirigente CP_2
dell'ufficio stampa e comunicazione dell'ente, circostanza che si limita a Parte_3
negare producendo due mail in cui quest'ultimo dichiara la propria estraneità alla vicenda.
A prescindere dall'utilizzabilità di documenti concernenti l'oggetto del contendere provenienti da altra parte del giudizio volontariamente non costituitasi (e volontariamente non comparsa all'udienza fissata per l'espletamento del suo interrogatorio formale), deve rilevarsi che gli stessi non chiariscono affatto perché il dirigente regionale avrebbe firmato delle fatture (si evidenzia che la sottoscrizione non è contestata) concernenti materiali diretti a terzi, né perché l'attrice avrebbe dovuto agire nei confronti della laddove avesse ricevuto gli ordini da altri soggetti (nei CP_1
Con confronti dei quali, peraltro, avrebbe potuto agire - quantomeno nei confronti dell - con la più agevole azione contrattuale di adempimento).
Che la prestazione eseguita sia andata a vantaggio dell'ente convenuto, inoltre, è testimoniato dallo stesso materiale fornito dall'attrice e prodotto in giudizio in cui è chiaramente evincibile la partecipazione dell'ente regionale, quale patrocinatore dell'evento, nonché la partecipazione del Presidente della alla Controparte_1
conferenza tenutasi.
A fronte degli elementi probatori forniti dall'istante, sufficienti a ritenere dimostrato un arricchimento dell'amministrazione, quest'ultima non ha fornito alcun tipo di prova idoneo a sorreggere il chiesto rigetto della domanda, se non la mail del proprio dipendente, che si è peraltro sottratto a rendere le medesime dichiarazioni in contraddittorio con le parti.
Né ha provato che la prestazione fosse, di converso, stata assunta da altri soggetti
(organizzatori o comunque responsabili dell'evento) ovvero fosse stata rivolta esclusivamente in loro favore.
Per tutto quanto sin qui considerato, la domanda deve ritenersi interamente fondata.
§1.5. La pretesa attorea non può essere, tuttavia, riconosciuta nella misura richiesta.
2359/2018 R.g.a.c. Pag. 8 L'indennizzo di cui all'art. 2041 cod. civ., infatti, è doppiamente limitato: da un lato, dall'arricchimento ricevuto dall'ente (che potrebbe coincidere con quanto risparmiato per la mancata remunerazione della prestazione) e, dall'altro, dalla perdita patrimoniale subita dal depauperato.
Avuto riguardo all'ipotesi di azione avanzata nei confronti della PA, dando per presupposta l'assenza di un valido contratto, l'indennità di cui all'articolo citato va liquidata, dunque, nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace. La liquidazione non può avvenire in misura corrispondente al prezzo fatturato delle merci, evidentemente comprensivo del guadagno.
In altri termini, non può riconoscersi all'esecutore della prestazione la stessa utilità che questi avrebbe conseguito in esecuzione di un contratto valido e pienamente efficace
(pena lo snaturamento dell'azione di ingiustificato arricchimento che, diverrebbe, in tal modo, strumento di esercizio surrettizio di quell'azione contrattuale non esperibile per assenza/invalidità del contratto), come preteso dall'attrice, secondo cui la diminuzione patrimoniale subita deve presumersi coincidente con il prezzo fatturato, essendo lapalissiano che esso comprenda anche l'utile e non soltanto la perdita.
Ciò posto, si ritiene possibile liquidare, in via equitativa, ex art. 1226 cod. civ., il pregiudizio subito, criterio utilizzabile dal giudice anche d'ufficio, ove ne sussistano le condizioni, trattandosi di criterio rimesso al suo prudente apprezzamento (cfr.
Cassazione civile, sez. VI, 24.01.2020, n. 1636; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2831 del
05/02/2021).
Sul punto, si veda Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18804 del 23/09/2015 secondo cui “In materia di arricchimento senza causa, ai fini della determinazione giudiziale dell'indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c. trovano applicazione i principi sanciti dagli artt. 1226 e 2056 c.c. in relazione alla liquidazione del danno in via equitativa”, risultando impossibile provare il pregiudizio nel suo preciso ammontare.
Ebbene, alla luce delle predette coordinate ermeneutiche, a parere della scrivente,
l'indennizzo può essere liquidato nella misura complessiva di € 5.000,00 considerando il prezzo fatturato, pari ad € 9.140,50, da cui va sottratta l'IVA applicata nonché una
2359/2018 R.g.a.c. Pag. 9 percentuale a titolo di lucro cessante determinata nella misura del 30%.
Sull'indennizzo così quantificato va riconosciuta, ulteriormente, la chiesta rivalutazione monetaria rilevato che l'indennizzo, per la sua funzione di reintegra del patrimonio, integra un debito di valore e non di valuta.
Per giurisprudenza consolidata, infatti, l'indennizzo ex art. 2041 c.c., in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo.
La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento (cfr. in termini Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 28930 del 05/10/2022; conforme già Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 1889 del 28/01/2013).
In mancanza di allegazioni di parte, la decorrenza deve essere fatta coincidere con l'ultima data indicata nelle fatture (26.05.2014) quale momento finale di esecuzione della prestazione, complessivamente considerata, in favore dell'ente convenuto.
§2. L'accoglimento della domanda proposta in via principale comporta l'assorbimento della domanda subordinata, avanzata nei confronti dell'ente e del convenuto
[...]
. CP_2
§3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in via intermedia tra i parametri minimi e medi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del
13.08.2022 tenuto conto del valore della domanda, dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti, e dell'assenza di questioni di particolare complessità.
Va dichiarata, invece, la compensazione delle spese di lite rispetto alla posizione del convenuto stante la contumacia dello stesso e il mancato esame della CP_2
domanda proposta, solo in via subordinata, nei suoi confronti.
P.Q.M.
2359/2018 R.g.a.c. Pag. 10 Il Tribunale di OT, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda, ex art. 2041 cod. civ., avanzata dall'attrice e per l'effetto condanna la al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
della somma di € 6.744,43 oltre interessi legali fino Parte_1
all'effettivo soddisfo;
2) Condanna la al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano complessivamente in € Parte_1
4.000,00, oltre IVA, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al difensore Avv. Mariangela D'Acunto per dichiarato anticipo;
3) Nulla sulle spese nei confronti del convenuto contumace . CP_2
Così deciso in OT, il 22.05.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
2359/2018 R.g.a.c. Pag. 11