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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/12/2025, n. 3861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3861 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 472/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 472/2024 r.g. promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. Parte_2 C.F._2
(c.f. Parte_3 C.F._3
(c.f. ) Parte_4 C.F._4
(c.f. ) Parte_5 C.F._5
(c.f. ) Parte_6 C.F._6
(c.f. ) Parte_7 C.F._7
(c.f. ) Parte_8 C.F._8
(c.f. in proprio e, unitamente a Parte_9 C.F._9 [...]
, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore CP_1 [...]
(c.f. Persona_1 C.F._10
(c.f. ) Parte_10 C.F._11
(c.f. ) Parte_11 C.F._12
(c.f. ) Parte_12 C.F._13
(c.f. ) Parte_13 C.F._14
(c.f. Parte_14 C.F._15
(c.f. ) Parte_15 C.F._16
pagina 1 di 12 (c.f. ) Parte_16 C.F._17
(c.f. Parte_17 C.F._18
(c.f. ) Parte_18 C.F._19
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Paiano, elettivamente domiciliati C.F.
, PEC come da procura in atti (doc. 2-5), C.F._20 Email_1
ATTORE/I
contro
(C.F. - contumace Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come indicato da note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 6 novembre 2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, derivante dal di loro avo ET (anche noto come CP_3 Persona_2
o nato il giorno 25 marzo 1780 a San Biagio, frazione del Comune Persona_3 Persona_4
di San FE SU NA (MO), come da certificato di Battesimo prodotto, (doc. 12 fasc. ricorrenti) ed emigrato in AD dove mai si naturalizzava come cittadino equadoregno (doc. 9 fasc. ricorrenti).
I ricorrenti premettevano che:
“Gli odierni ricorrenti sono discendenti diretti di (anche noto come Persona_5 Per_3
o , cittadino italiano, nato il [...] a [...] frazione del Comune di San
[...] Persona_4
FE SU NA (MO) (doc. 6, 7), il quale successivamente emigrava in Ecuador ove ivi decedeva nel 1862
(doc. 8) senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino ecuadoriano (doc.9).
Anche se l'avo italiano è nato prima della costituzione del Regno d'Italia del 1861, e successivamente è emigrato all'estero, dall'atto di morte in atti si evince che lo stesso è deceduto successivamente all'Unità d'Italia: in tal caso l'avo è deceduto come cittadino italiano, potendo così trasmettere lo status civitatis ai suoi discendenti.
Dalla relazione tra (anche noto come o e Persona_5 Persona_3 Persona_4
nasceva il 21.03.1830 (anche nota come (doc. 10) Parte_1 Persona_6 Persona_6 pagina 2 di 12 che nel 1851 sposava (doc.11), dalla cui unione nasceva il 25.05.1855 Persona_7 Persona_8
(doc. 12).
[...]
Si precisa che i registri di stato civile vennero istituiti in Ecuador il 29.10.1990 pubblicata nel registro Ufficiale
numero 1252, pertanto si ritiene che i certificati religiosi di cui sopra debbano essere ammessi come mezzi di prova (doc. 13).
Dalla relazione tra e nasceva il 11.01.1913 Persona_8 Persona_9 Persona_10
(doc. 14) che sposava (anche nota come o
[...] Parte_14 Parte_14 [...]
(doc. 15), dalla cui unione nascevano: Parte_14
1) Il 22.01.1938 (doc. 16) che dalla relazione con Persona_11 Persona_12
generava il 05.10.1979 (doc. 17) che nel 2004 si univa in matrimonio con Parte_1
(doc. 18). Per_13 Persona_14
2) Il 20.03.1942 (anche nota come (doc. 19) che dalla Parte_2 Parte_2
relazione con (doc.20) Persona_15
generavano:
- Il 02.12.1966 (doc. 21); Parte_3
- Il 20.11.1967 (doc. 22) che sposava nel 2023 Parte_4 Persona_16
(doc. 23);
[...]
- Il 24.03.1972 (doc. 24); Parte_5
- Il 14.07.1978 (doc. 25). Parte_6
3) Il 26.11.1946 (doc. 26) che nel 1976 si univa in matrimonio con Parte_19 [...]
(doc 27), ed insieme generavano il 29.06.1978 (doc. 28) che Persona_17 Parte_9
sposava nel 2002 (doc. 29), ed insieme generavano: Persona_18
- Il 04.04.2003 (doc. 30); Parte_10
- Il 08.09.2007 (doc. 31). Persona_1
4) Il 19.07.1949 (doc. 32) che nel 1976 si univa in matrimonio con Parte_20 [...]
(doc. 33), dalla cui relazione nascevano: Persona_19
- Il 06.04.1977 (doc. 34); Parte_7
- Il 26.02.1981 (doc. 35). Parte_8
5) Il 14.10.1951 (doc. 36) che nel 1984 sposava Parte_21 Persona_20
(doc. 37), dalla cui unione nascevano:
[...]
pagina 3 di 12 - Il 18.11.1984 (doc. 38) che nel 2015 si univa in matrimonio con Parte_11 [...]
(doc. 39); Persona_21
- Il 21.09.1990 (doc. 40). Parte_12
6) Il 06.03.1954 (doc. 41) che nel 1982 si univa in matrimonio con Parte_13 [...]
(doc. 42); Persona_22
7) Il 20.05.1961 (doc. 43) che nel 1989 sposava Parte_14 Persona_23
(doc. 44), dalla cui unione nascevano:
- Il 12.02.1991 (doc. 45) che sposava nel 2019 Parte_15 Persona_24
doc. 46);
[...]
- Il 12.02.1991 (doc. 47); Parte_16
- Il 22.05.1992 (doc. 48); Parte_17
- Il 06.12.1996 (doc. 49)”. Parte_18
Il non si costituiva e con ordinanza del 19 dicembre 2025 ne veniva dichiarata la Controparte_2
contumacia.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna,
così come previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n° 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n° 46, come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge delega n° 206/2021, il quale stabilisce che «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»). Su tale primo aspetto emerge documentalmente che l'antenato (anche noto come Persona_5 Persona_3
o è nato il giorno 25 marzo 1780 a San Biagio, frazione del Comune di San FE Persona_4
SU NA, in provincia di Modena, (all. 2 fasc. ricorrenti) onde per cui deve confermarsi la competenza del Tribunale adito.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi la natura monocratica della controversia, come previsto dall'art. 3, comma 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017 n° 13 secondo cui “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Ulteriormente in via preliminare, con riferimento all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., “si osserva che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la pagina 4 di 12 presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato personale” in quanto “il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di un procedimento amministrativo” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 85/2025; ved. C. App. Genova, sez. III,
sent. n° 94/2025 e Trib. Genova, sez. XI, sent. n° 1229/2024 che richiamano al proposito Cass. civ., Sez.
Un., sent. n° 28873/2008). Infatti, “muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte - in tema di sanzioni processuali - in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost,
esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” (Trib. Roma, sez. XVIII, ordinanza del 25
febbraio 2020, dott.ssa Silvia Albano).
Ad abundantiam, si è inoltre affermato che “non appare inoltre pretendibile che sia previamente intrapresa la via amministrativa, con inutile dispendio di tempo e denaro, tutte le volte in cui si può ragionevolmente presumere che la domanda verrebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto (in alcuni Consolati d'Italia all'Estero l'attesa dura decenni e il richiedente potrebbe a non arrivare vivo a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis)”, pertanto, “è certamente sussistente l'interesse ad agire in sede giurisdizionale in capo ai ricorrenti, in base al consolidato orientamento dell'Amministrazione in ordine al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza da donna italiana nata in epoca preunitaria, orientamento chiaramente esplicitato nella circolare del Ministero dell'Interno n°
K28.1/1991 che deduce ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità, come vedremo infra, con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso. Nel caso di specie vi è un passaggio generazionale in linea materna in epoca pre-
costituzionale sotto la vigenza del codice civile del 1865.
Venendo al merito, la cittadinanza italiana “per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile pagina 5 di 12 in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 40/2025 in Redazione Giuffrè 2025). SU punto, deve osservarsi come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione la quale hanno avuto occasione di affermare che:
“La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.
Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Donde la prova è nella linea di trasmissione.
Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. Un. 4466-09)” (Cass. civ., Sez.
Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
In conseguenza di ciò, quanto al riparto dell'onere probatorio, “ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata – spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cass. civ., Sez. Un.,
sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
Inoltre, deve rilevarsi come “la perdita della cittadinanza, come delineata dal codice civile del 1865 e dalla successiva l. n. 555 del 1912 in relazione alla c.d. «grande naturalizzazione» degli stranieri operata in Brasile
alla fine dell'ottocento, implica l'accertamento di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, non ritenendosi sufficiente per l'interruzione della linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti l'accettazione tacita degli effetti di un provvedimento straniero;
la volontà abdicativa alla cittadinanza originaria italiana deve essere manifestata con comportamenti in forma espressa” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 25317/2022 in Foro it. 2022, 12, I,
3731). Si è infatti precisato “che dagli articoli 3, 4, 16 e seguenti e 22 della Costituzione,
dall'articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato
di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può
perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione” (Cass. civ., Sez. I, ord. n° pagina 6 di 12 13585/2024 in Guida al diritto 2024, 25). Ciò troverebbe conferma anche nell'art. 11, n° 2, c.c. del 1865,
promulgato col Regio Decreto 25 giugno 1865 n° 2358, “che nello stabilire che la cittadinanza italiana è
persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022).
Ciò posto, l'avo cittadino italiano in quanto deceduto dopo l'Unità Persona_5
d'Italia ha trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia , nata in [...]
AD il 21 marzo 1830, ai sensi dell'art. 19 del Codice Civile Albertino del 1837 che stabiliva che
“il figlio nato in [...] padre godente tuttora ne Regi Stati de' diritti 'civili inerenti alla qualità di suddito è pure suddito, e ne gode tutti i diritti”. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in uno Stato straniero ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali se non quello che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia, e che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti alla cittadinanza.
Peraltro, nel caso di specie, si registra un passaggio generazionale per linea materna relativo a
[...]
la quale ha trasmesso la cittadinanza a , nato Persona_6 Persona_8
in AD il 25.05.1855, sulla base della normativa di riferimento, ossia gli artt. 4 e 14 del codice civile del 1865. L'art. 4 stabiliva che “è cittadino il figlio di padre cittadino” mentre l'art. 14 stabiliva che
“la donna cittadina che si marita a uno straniero, diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito”. Tale normativa ricalca perfettamente qquanto previsto dalla L. n° 555/1912.
In particolare, gli artt. 1 e 10, co. 3 della L. n° 555/2012, prevedevano, rispettivamente, che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis fosse possibile solo per via paterna (art. 1, comma 1, n° 1) e che la cittadina italiana sposata con uno straniero il cui status civitatis fosse a lei trasmissibile, perdesse detta cittadinanza (art. 10 comma 3). Tuttavia, in merito alle ultime due norme, contenute nella L. n°
555/1912, l'elaborazione giurisprudenziale successiva all'entrata in vigore della Costituzione ha ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadini italiani, indifferente se per linea paterna o materna, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale fossero a loro volta cittadini italiani. Deve infatti evidenziarsi che la Corte Costituzionale, con due sentenze, la n° 87/1975
pagina 7 di 12 e la n° 30/1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi sia l'art. 1 comma 1 che l'art. 10 comma 3
della L. n° 555/1912.
Con la prima delle due sentenze, la n° 87/1975, la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna” e ciò in quanto detta norma stabilisce una “differenza di trattamento dell'uomo e della donna” e “la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa”. Inoltre, il Giudice delle leggi, oltre all'ingiustificata disparità tra l'uomo e la donna, evidentemente con violazione dell'art. 3 Cost., rileva anche che “la norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale,
giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente,
per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano” e “non giova, rispetto all'ordinamento italiano,
all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”.
Successivamente, con la sentenza n° 30 /1983 la Corte Costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità
costituzionale: a) dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina […]” anche in questo caso per violazione degli artt. 3 e 29 Cost. in quanto “la disciplina attuale, con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato
e con la famiglia” considerato “l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza” ed il fatto che “la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo (per l'Italia valgono soprattutto i novellati artt. 143 e 147 del codice civile)”.
Pertanto, anche il passaggio generazionale avvenuto per linea materna permette l'acquisto della cittadinanza “iure sanguinis”. pagina 8 di 12 Secondo un iniziale orientamento gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca ma tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Suprema Corte la quale, pronunciando a Sezioni Unite, ha successivamente affermato che: “Per effetto delle sentenze della
Corte cost. n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 l. n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del
1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1 gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello status di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello status di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 4466/2009 in Giust.
civ. Mass. 2009, 2, 297). Pertanto, anche il passaggio generazionale avvenuto per linea materna permette l'acquisto della cittadinanza “iure sanguinis”.
Orbene, se “la legge sulla cittadinanza del 1912 ha derivato le sue statuizioni proprio dal codice civile previgente, ove erano sanciti i principi (già in precedenza più volte richiamati e dichiarati illegittimi dalla
Consulta) della trasmissione della cittadinanza per via paterna e della perdita automatica, per la donna, della cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino straniero”, deve ritenersi che trattandosi di normative di fatto identiche tra loro debbano avere la stessa sorte e quindi, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, debba ritenersi che sia positivamente introdotto all'esito delle pronunce citate della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite
della Corte di legittimità il principio secondo cui ha diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto)
della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 e nella vigenza di una normativa discriminatoria, sia quella del 1912 che dei previgenti artt. 4 e 14 del codice civile del 1865 e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis. È, infatti, “in contrasto con pagina 9 di 12 la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, e tale volontà va preservata nei confronti dei discendenti della donna che, in vita, non ha potuto scegliere a causa di una normativa discriminatoria e dichiarata illegittima” (ved. Trib. Torino, sez. IX, sent. n° 1454/2024 e n°
1599/2024).
Ciò premesso in diritto, i ricorrenti hanno prodotto un certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal “Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana” della Repubblica Del
AD da cui risulta che non vi è iscritto (doc. 9 fasc. ricorrenti) e Persona_5
la documentazione, consistente nei certificati di nascita e di matrimonio rilasciati dalle competenti
Autorità locali ed apostillati, attestante la continuità di discendenza (docc. 10, 11 e da 13 a 49 fasc.
ricorrenti).
La circostanza che negli atti del paese di immigrazione le generalità dell'avo italiano abbiano subito una trasformazione, in particolare da a e a Persona_5 Persona_3
non è di ostacolo alla prova del riconoscimento della cittadinanza in quanto è noto Persona_4
che tale fenomeno, al tempo piuttosto diffuso, era dovuto in parte ad un'errata comprensione o della lingua da parte degli Ufficiali di stato civile locali o dal fatto che gli interessati, per ignoranza o per errata valutazione delle conseguenze, non la facessero valere. Ciò che rileva è che non sussistano dubbi sulla continuità della discendenza cosa che non si ha nel caso di specie in quanto dai certificati di nascita emerge che i genitori che sono stati registrati col nominativo errato discendevano dall'avo o comunque rientravano nella filiazione del precedente genitore che ha acquisito la cittadinanza (ved.
Trib. di Venezia, sent. n° 1450/2025).
Infine, quanto al minore , nelle more diventato maggiorenne, si deve Persona_1
ritenere che l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c.. È stato infatti affermato “che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 743
del 19/01/2012)” e “non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore” (Trib. di Bologna, Sez. Spec.
immigrazione e libera circolazione cittadini UE, sent. n° 2471/2024). Va inoltre dato atto che la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi pagina 10 di 12 maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera –
tuttavia – soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio (Cass. civ., sez. II, sent. n° 19015/2010, Rv. 615208-01).
Alla luce dei detti motivi e della documentazione prodotta deve essere accolta la domanda dei ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, mandando il per Controparte_2
l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della controvertibilità delle questioni giuridiche trattate, circostanza confermata anche alla luce dei vari ricorsi sollevati di recente avanti alla Corte Costituzionale (sent. n° 142/2025).
P.Q.M.
il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata o assorbita così dispone:
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto,
- ACCERTA la cittadinanza italiana di:
- (c.f. ), nato in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
- (c.f. , nata in [...] il Parte_2 C.F._2
20.03.1942;
- (c.f. , nata in [...] il Parte_3 C.F._3
02.12.1966;
- (c.f. ), nata in [...] il Parte_4 C.F._4
20.11.1967;
- (c.f. ), nato in [...] il [...]; Parte_5 C.F._5
- (c.f. ), nata in [...] il Parte_6 C.F._6
14.07.1978;
- (c.f. ), nata in [...] il [...]; Parte_7 C.F._7
- (c.f. ), nato in [...] il [...]; Parte_8 C.F._8
- (c.f. , nata in [...] il [...]; Parte_9 C.F._9
- (c.f. , nato in [...] il [...]; Persona_1 C.F._10
- (c.f. ), nato in [...] il [...]; Parte_10 C.F._11 pagina 11 di 12 - (c.f. ), nato in [...] il Parte_11 C.F._12
18.11.1984;
- (c.f. ), nata in [...] il Parte_12 C.F._13
21.09.1990;
- (c.f. ), nata in [...] il Parte_13 C.F._14
06.03.1954;
- (c.f. , nata in [...] il [...]; Parte_14 C.F._15
- (c.f. ), nata in [...] il Parte_15 C.F._16
12.02.1991;
- (c.f. ), nata in [...] il [...]; Parte_16 C.F._17
- (c.f. , nato in [...] il [...]; Parte_17 C.F._18
- (c.f. ), nata in [...] il Parte_18 C.F._19
06.12.1996;
- ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
- DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c. e pubblicata mediante deposito.
Così deciso in Bologna, il 20 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Daniele Martino
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 472/2024 r.g. promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. Parte_2 C.F._2
(c.f. Parte_3 C.F._3
(c.f. ) Parte_4 C.F._4
(c.f. ) Parte_5 C.F._5
(c.f. ) Parte_6 C.F._6
(c.f. ) Parte_7 C.F._7
(c.f. ) Parte_8 C.F._8
(c.f. in proprio e, unitamente a Parte_9 C.F._9 [...]
, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore CP_1 [...]
(c.f. Persona_1 C.F._10
(c.f. ) Parte_10 C.F._11
(c.f. ) Parte_11 C.F._12
(c.f. ) Parte_12 C.F._13
(c.f. ) Parte_13 C.F._14
(c.f. Parte_14 C.F._15
(c.f. ) Parte_15 C.F._16
pagina 1 di 12 (c.f. ) Parte_16 C.F._17
(c.f. Parte_17 C.F._18
(c.f. ) Parte_18 C.F._19
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Paiano, elettivamente domiciliati C.F.
, PEC come da procura in atti (doc. 2-5), C.F._20 Email_1
ATTORE/I
contro
(C.F. - contumace Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come indicato da note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 6 novembre 2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, derivante dal di loro avo ET (anche noto come CP_3 Persona_2
o nato il giorno 25 marzo 1780 a San Biagio, frazione del Comune Persona_3 Persona_4
di San FE SU NA (MO), come da certificato di Battesimo prodotto, (doc. 12 fasc. ricorrenti) ed emigrato in AD dove mai si naturalizzava come cittadino equadoregno (doc. 9 fasc. ricorrenti).
I ricorrenti premettevano che:
“Gli odierni ricorrenti sono discendenti diretti di (anche noto come Persona_5 Per_3
o , cittadino italiano, nato il [...] a [...] frazione del Comune di San
[...] Persona_4
FE SU NA (MO) (doc. 6, 7), il quale successivamente emigrava in Ecuador ove ivi decedeva nel 1862
(doc. 8) senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino ecuadoriano (doc.9).
Anche se l'avo italiano è nato prima della costituzione del Regno d'Italia del 1861, e successivamente è emigrato all'estero, dall'atto di morte in atti si evince che lo stesso è deceduto successivamente all'Unità d'Italia: in tal caso l'avo è deceduto come cittadino italiano, potendo così trasmettere lo status civitatis ai suoi discendenti.
Dalla relazione tra (anche noto come o e Persona_5 Persona_3 Persona_4
nasceva il 21.03.1830 (anche nota come (doc. 10) Parte_1 Persona_6 Persona_6 pagina 2 di 12 che nel 1851 sposava (doc.11), dalla cui unione nasceva il 25.05.1855 Persona_7 Persona_8
(doc. 12).
[...]
Si precisa che i registri di stato civile vennero istituiti in Ecuador il 29.10.1990 pubblicata nel registro Ufficiale
numero 1252, pertanto si ritiene che i certificati religiosi di cui sopra debbano essere ammessi come mezzi di prova (doc. 13).
Dalla relazione tra e nasceva il 11.01.1913 Persona_8 Persona_9 Persona_10
(doc. 14) che sposava (anche nota come o
[...] Parte_14 Parte_14 [...]
(doc. 15), dalla cui unione nascevano: Parte_14
1) Il 22.01.1938 (doc. 16) che dalla relazione con Persona_11 Persona_12
generava il 05.10.1979 (doc. 17) che nel 2004 si univa in matrimonio con Parte_1
(doc. 18). Per_13 Persona_14
2) Il 20.03.1942 (anche nota come (doc. 19) che dalla Parte_2 Parte_2
relazione con (doc.20) Persona_15
generavano:
- Il 02.12.1966 (doc. 21); Parte_3
- Il 20.11.1967 (doc. 22) che sposava nel 2023 Parte_4 Persona_16
(doc. 23);
[...]
- Il 24.03.1972 (doc. 24); Parte_5
- Il 14.07.1978 (doc. 25). Parte_6
3) Il 26.11.1946 (doc. 26) che nel 1976 si univa in matrimonio con Parte_19 [...]
(doc 27), ed insieme generavano il 29.06.1978 (doc. 28) che Persona_17 Parte_9
sposava nel 2002 (doc. 29), ed insieme generavano: Persona_18
- Il 04.04.2003 (doc. 30); Parte_10
- Il 08.09.2007 (doc. 31). Persona_1
4) Il 19.07.1949 (doc. 32) che nel 1976 si univa in matrimonio con Parte_20 [...]
(doc. 33), dalla cui relazione nascevano: Persona_19
- Il 06.04.1977 (doc. 34); Parte_7
- Il 26.02.1981 (doc. 35). Parte_8
5) Il 14.10.1951 (doc. 36) che nel 1984 sposava Parte_21 Persona_20
(doc. 37), dalla cui unione nascevano:
[...]
pagina 3 di 12 - Il 18.11.1984 (doc. 38) che nel 2015 si univa in matrimonio con Parte_11 [...]
(doc. 39); Persona_21
- Il 21.09.1990 (doc. 40). Parte_12
6) Il 06.03.1954 (doc. 41) che nel 1982 si univa in matrimonio con Parte_13 [...]
(doc. 42); Persona_22
7) Il 20.05.1961 (doc. 43) che nel 1989 sposava Parte_14 Persona_23
(doc. 44), dalla cui unione nascevano:
- Il 12.02.1991 (doc. 45) che sposava nel 2019 Parte_15 Persona_24
doc. 46);
[...]
- Il 12.02.1991 (doc. 47); Parte_16
- Il 22.05.1992 (doc. 48); Parte_17
- Il 06.12.1996 (doc. 49)”. Parte_18
Il non si costituiva e con ordinanza del 19 dicembre 2025 ne veniva dichiarata la Controparte_2
contumacia.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna,
così come previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n° 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n° 46, come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge delega n° 206/2021, il quale stabilisce che «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»). Su tale primo aspetto emerge documentalmente che l'antenato (anche noto come Persona_5 Persona_3
o è nato il giorno 25 marzo 1780 a San Biagio, frazione del Comune di San FE Persona_4
SU NA, in provincia di Modena, (all. 2 fasc. ricorrenti) onde per cui deve confermarsi la competenza del Tribunale adito.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi la natura monocratica della controversia, come previsto dall'art. 3, comma 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017 n° 13 secondo cui “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Ulteriormente in via preliminare, con riferimento all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., “si osserva che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la pagina 4 di 12 presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato personale” in quanto “il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di un procedimento amministrativo” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 85/2025; ved. C. App. Genova, sez. III,
sent. n° 94/2025 e Trib. Genova, sez. XI, sent. n° 1229/2024 che richiamano al proposito Cass. civ., Sez.
Un., sent. n° 28873/2008). Infatti, “muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte - in tema di sanzioni processuali - in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost,
esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” (Trib. Roma, sez. XVIII, ordinanza del 25
febbraio 2020, dott.ssa Silvia Albano).
Ad abundantiam, si è inoltre affermato che “non appare inoltre pretendibile che sia previamente intrapresa la via amministrativa, con inutile dispendio di tempo e denaro, tutte le volte in cui si può ragionevolmente presumere che la domanda verrebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto (in alcuni Consolati d'Italia all'Estero l'attesa dura decenni e il richiedente potrebbe a non arrivare vivo a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis)”, pertanto, “è certamente sussistente l'interesse ad agire in sede giurisdizionale in capo ai ricorrenti, in base al consolidato orientamento dell'Amministrazione in ordine al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza da donna italiana nata in epoca preunitaria, orientamento chiaramente esplicitato nella circolare del Ministero dell'Interno n°
K28.1/1991 che deduce ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità, come vedremo infra, con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso. Nel caso di specie vi è un passaggio generazionale in linea materna in epoca pre-
costituzionale sotto la vigenza del codice civile del 1865.
Venendo al merito, la cittadinanza italiana “per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile pagina 5 di 12 in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 40/2025 in Redazione Giuffrè 2025). SU punto, deve osservarsi come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione la quale hanno avuto occasione di affermare che:
“La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.
Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Donde la prova è nella linea di trasmissione.
Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. Un. 4466-09)” (Cass. civ., Sez.
Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
In conseguenza di ciò, quanto al riparto dell'onere probatorio, “ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata – spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cass. civ., Sez. Un.,
sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
Inoltre, deve rilevarsi come “la perdita della cittadinanza, come delineata dal codice civile del 1865 e dalla successiva l. n. 555 del 1912 in relazione alla c.d. «grande naturalizzazione» degli stranieri operata in Brasile
alla fine dell'ottocento, implica l'accertamento di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, non ritenendosi sufficiente per l'interruzione della linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti l'accettazione tacita degli effetti di un provvedimento straniero;
la volontà abdicativa alla cittadinanza originaria italiana deve essere manifestata con comportamenti in forma espressa” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 25317/2022 in Foro it. 2022, 12, I,
3731). Si è infatti precisato “che dagli articoli 3, 4, 16 e seguenti e 22 della Costituzione,
dall'articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato
di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può
perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione” (Cass. civ., Sez. I, ord. n° pagina 6 di 12 13585/2024 in Guida al diritto 2024, 25). Ciò troverebbe conferma anche nell'art. 11, n° 2, c.c. del 1865,
promulgato col Regio Decreto 25 giugno 1865 n° 2358, “che nello stabilire che la cittadinanza italiana è
persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022).
Ciò posto, l'avo cittadino italiano in quanto deceduto dopo l'Unità Persona_5
d'Italia ha trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia , nata in [...]
AD il 21 marzo 1830, ai sensi dell'art. 19 del Codice Civile Albertino del 1837 che stabiliva che
“il figlio nato in [...] padre godente tuttora ne Regi Stati de' diritti 'civili inerenti alla qualità di suddito è pure suddito, e ne gode tutti i diritti”. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in uno Stato straniero ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali se non quello che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia, e che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti alla cittadinanza.
Peraltro, nel caso di specie, si registra un passaggio generazionale per linea materna relativo a
[...]
la quale ha trasmesso la cittadinanza a , nato Persona_6 Persona_8
in AD il 25.05.1855, sulla base della normativa di riferimento, ossia gli artt. 4 e 14 del codice civile del 1865. L'art. 4 stabiliva che “è cittadino il figlio di padre cittadino” mentre l'art. 14 stabiliva che
“la donna cittadina che si marita a uno straniero, diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito”. Tale normativa ricalca perfettamente qquanto previsto dalla L. n° 555/1912.
In particolare, gli artt. 1 e 10, co. 3 della L. n° 555/2012, prevedevano, rispettivamente, che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis fosse possibile solo per via paterna (art. 1, comma 1, n° 1) e che la cittadina italiana sposata con uno straniero il cui status civitatis fosse a lei trasmissibile, perdesse detta cittadinanza (art. 10 comma 3). Tuttavia, in merito alle ultime due norme, contenute nella L. n°
555/1912, l'elaborazione giurisprudenziale successiva all'entrata in vigore della Costituzione ha ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadini italiani, indifferente se per linea paterna o materna, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale fossero a loro volta cittadini italiani. Deve infatti evidenziarsi che la Corte Costituzionale, con due sentenze, la n° 87/1975
pagina 7 di 12 e la n° 30/1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi sia l'art. 1 comma 1 che l'art. 10 comma 3
della L. n° 555/1912.
Con la prima delle due sentenze, la n° 87/1975, la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna” e ciò in quanto detta norma stabilisce una “differenza di trattamento dell'uomo e della donna” e “la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa”. Inoltre, il Giudice delle leggi, oltre all'ingiustificata disparità tra l'uomo e la donna, evidentemente con violazione dell'art. 3 Cost., rileva anche che “la norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale,
giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente,
per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano” e “non giova, rispetto all'ordinamento italiano,
all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”.
Successivamente, con la sentenza n° 30 /1983 la Corte Costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità
costituzionale: a) dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina […]” anche in questo caso per violazione degli artt. 3 e 29 Cost. in quanto “la disciplina attuale, con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato
e con la famiglia” considerato “l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza” ed il fatto che “la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo (per l'Italia valgono soprattutto i novellati artt. 143 e 147 del codice civile)”.
Pertanto, anche il passaggio generazionale avvenuto per linea materna permette l'acquisto della cittadinanza “iure sanguinis”. pagina 8 di 12 Secondo un iniziale orientamento gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca ma tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Suprema Corte la quale, pronunciando a Sezioni Unite, ha successivamente affermato che: “Per effetto delle sentenze della
Corte cost. n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 l. n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del
1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1 gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello status di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello status di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 4466/2009 in Giust.
civ. Mass. 2009, 2, 297). Pertanto, anche il passaggio generazionale avvenuto per linea materna permette l'acquisto della cittadinanza “iure sanguinis”.
Orbene, se “la legge sulla cittadinanza del 1912 ha derivato le sue statuizioni proprio dal codice civile previgente, ove erano sanciti i principi (già in precedenza più volte richiamati e dichiarati illegittimi dalla
Consulta) della trasmissione della cittadinanza per via paterna e della perdita automatica, per la donna, della cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino straniero”, deve ritenersi che trattandosi di normative di fatto identiche tra loro debbano avere la stessa sorte e quindi, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, debba ritenersi che sia positivamente introdotto all'esito delle pronunce citate della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite
della Corte di legittimità il principio secondo cui ha diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto)
della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 e nella vigenza di una normativa discriminatoria, sia quella del 1912 che dei previgenti artt. 4 e 14 del codice civile del 1865 e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis. È, infatti, “in contrasto con pagina 9 di 12 la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, e tale volontà va preservata nei confronti dei discendenti della donna che, in vita, non ha potuto scegliere a causa di una normativa discriminatoria e dichiarata illegittima” (ved. Trib. Torino, sez. IX, sent. n° 1454/2024 e n°
1599/2024).
Ciò premesso in diritto, i ricorrenti hanno prodotto un certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal “Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana” della Repubblica Del
AD da cui risulta che non vi è iscritto (doc. 9 fasc. ricorrenti) e Persona_5
la documentazione, consistente nei certificati di nascita e di matrimonio rilasciati dalle competenti
Autorità locali ed apostillati, attestante la continuità di discendenza (docc. 10, 11 e da 13 a 49 fasc.
ricorrenti).
La circostanza che negli atti del paese di immigrazione le generalità dell'avo italiano abbiano subito una trasformazione, in particolare da a e a Persona_5 Persona_3
non è di ostacolo alla prova del riconoscimento della cittadinanza in quanto è noto Persona_4
che tale fenomeno, al tempo piuttosto diffuso, era dovuto in parte ad un'errata comprensione o della lingua da parte degli Ufficiali di stato civile locali o dal fatto che gli interessati, per ignoranza o per errata valutazione delle conseguenze, non la facessero valere. Ciò che rileva è che non sussistano dubbi sulla continuità della discendenza cosa che non si ha nel caso di specie in quanto dai certificati di nascita emerge che i genitori che sono stati registrati col nominativo errato discendevano dall'avo o comunque rientravano nella filiazione del precedente genitore che ha acquisito la cittadinanza (ved.
Trib. di Venezia, sent. n° 1450/2025).
Infine, quanto al minore , nelle more diventato maggiorenne, si deve Persona_1
ritenere che l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c.. È stato infatti affermato “che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 743
del 19/01/2012)” e “non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore” (Trib. di Bologna, Sez. Spec.
immigrazione e libera circolazione cittadini UE, sent. n° 2471/2024). Va inoltre dato atto che la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi pagina 10 di 12 maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera –
tuttavia – soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio (Cass. civ., sez. II, sent. n° 19015/2010, Rv. 615208-01).
Alla luce dei detti motivi e della documentazione prodotta deve essere accolta la domanda dei ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, mandando il per Controparte_2
l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della controvertibilità delle questioni giuridiche trattate, circostanza confermata anche alla luce dei vari ricorsi sollevati di recente avanti alla Corte Costituzionale (sent. n° 142/2025).
P.Q.M.
il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata o assorbita così dispone:
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto,
- ACCERTA la cittadinanza italiana di:
- (c.f. ), nato in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
- (c.f. , nata in [...] il Parte_2 C.F._2
20.03.1942;
- (c.f. , nata in [...] il Parte_3 C.F._3
02.12.1966;
- (c.f. ), nata in [...] il Parte_4 C.F._4
20.11.1967;
- (c.f. ), nato in [...] il [...]; Parte_5 C.F._5
- (c.f. ), nata in [...] il Parte_6 C.F._6
14.07.1978;
- (c.f. ), nata in [...] il [...]; Parte_7 C.F._7
- (c.f. ), nato in [...] il [...]; Parte_8 C.F._8
- (c.f. , nata in [...] il [...]; Parte_9 C.F._9
- (c.f. , nato in [...] il [...]; Persona_1 C.F._10
- (c.f. ), nato in [...] il [...]; Parte_10 C.F._11 pagina 11 di 12 - (c.f. ), nato in [...] il Parte_11 C.F._12
18.11.1984;
- (c.f. ), nata in [...] il Parte_12 C.F._13
21.09.1990;
- (c.f. ), nata in [...] il Parte_13 C.F._14
06.03.1954;
- (c.f. , nata in [...] il [...]; Parte_14 C.F._15
- (c.f. ), nata in [...] il Parte_15 C.F._16
12.02.1991;
- (c.f. ), nata in [...] il [...]; Parte_16 C.F._17
- (c.f. , nato in [...] il [...]; Parte_17 C.F._18
- (c.f. ), nata in [...] il Parte_18 C.F._19
06.12.1996;
- ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
- DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c. e pubblicata mediante deposito.
Così deciso in Bologna, il 20 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Daniele Martino
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