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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/04/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3311/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Margherita Monte Presidente dr. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere rel. est. dr. Maria Teresa Brena Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3311/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in VIA Negroli 26 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. ZANCO FEDERICO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GORRERI PAOLA ( VIA LAMARMORA, 33 20122 MILANO, C.F._2
RECLAMANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA 8 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. BALESilanciTRO SILVIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
TASCA CAROLINA ) CORSO ITALIA, 8 20122 MILANO, C.F._4
RECLAMATO
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE di Parte_1 Parte_1
RECLAMATA CONTUMACE avente ad oggetto: reclamo avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del ricorso di , con sentenza Controparte_1 n. 777/2024 il Tribunale di Milano ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
, avendone accertato ( anche ) l'insolvenza, in ragione: Parte_1
a) della sua mancata costituzione e dell'omesso deposito dei bilanci,
b) dell'omesso pagamento del -pur modesto e incontestato- credito da lavoro del dipendente
[...]
(credito accertato con sentenza n. 1461/2023 del Giudice del Controparte_1
Lavoro di Milano, in atti),
c) dell'ammontare del suo debito fiscale ( € 53.142,34 ), rateizzato ma non pagato, d) dell'infruttuosità del pignoramento mobiliare eseguito presso la sede legale, e) della mancanza di poste attive idonee a soddisfare i crediti.
Avverso questa sentenza , in persona del suo l.g. , ha proposto reclamo Parte_1 Parte_1
e -dopo aver precisato di non essersi costituita in primo grado per non avere tempestivamente pagina 1 di 4 comunicato il cambio della sede legale, e quindi per una mera , ha dedotto (unicamente in ordine allo stato di insolvenza per come ritenuto dal Tribunale):
a) di non essere obbligata, quale impresa individuale, a depositare i bilanci,
b) di avere comunque regolarmente presentato le dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP, dalle quali risultava avere <.. mezzi finanziari più che sufficienti per soddisfare regolarmente le sue obbligazioni>,
c) di aver di recente sottoscritto due importanti contratti, d) di aver ottenuto la rateizzazione di due suoi debiti verso l'Agenzia delle Entrate e di avere onorato le rate medio tempore maturate.
Ha concluso chiedendo di accertare la non configurabilità del suo stato di insolvenza e, previe le declaratorie del caso, di <..revocare la sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale n. 777/2024 emessa dal Tribunale di Milano… nei suoi confronti>, con vittoria di spese e sospensione della liquidazione dell'attivo e atti conseguenti.
Costituitosi, il reclamato ha chiesto la reiezione del reclamo, con vittoria di spese. CP_1
Con separata, successiva memoria egli ha dichiarato di avere rinunciato < ..alla costituzione nel presente giudizio> per aver sottoscritto un atto di surroga nei propri diritti e azioni nei confronti di Pt_1
[...
in favore della signora che, medio tempore, gli aveva corrisposto quanto Controparte_2 dovutogli e cioè € 18.595,10 lordi;
di non voler quindi insistere nelle conclusioni precisate nella sua memoria di costituzione ex art. 51/8 CCII, con compensazione integrale delle spese di lite fra le parti>.
Nessuno si è costituito per la Liquidazione giudiziale. All'udienza fissata per la comparizione delle parti, la Corte ha assunto la causa in decisione.
Con ordinanza in data 6.2.2025 la Corte, dato atto dell'intervenuta … rinuncia alla costituzione nel presente giudizio> effettuata dal reclamato e della successiva accettazione di essa da parte CP_1 dell'odierna reclamante e ritenuto che tali atti NON incidevano sulla proseguibilità del CP_3 processo, ha disposto la convocazione del Curatore avv. Elisa Castagnoli -per chiarimenti- per l'udienza del 6 Marzo 2025.
All'udienza del 6 Marzo 2025 il Curatore (non costituito, e comparso informalmente) ha, per quanto a sua conoscenza, fornito i chiarimenti richiesti dalla Corte che, a seguito di discussione orale, ha ri- assunto la causa in decisione.
--
Il reclamo è infondato.
Anche a non voler tener conto del fatto che la debitrice ha omesso di costituirsi in primo grado giustificando tale omissione alla stregua di una mera “negligenza” nel non avere tempestivamente comunicato il mutamento della sua sede legale ( e comunque ammettendo di essersi posta essa stessa e per sua colpa nella condizione di non potere svolgere una tempestiva difesa, nde ), questa Corte ritiene che plurimi elementi militano in ogni caso in favore della configurabilità dello stato di insolvenza in cui essa versava al momento in cui ne è stata dichiarata la liquidazione giudiziale.
Ed invero:
-essa ha omesso di pagare un credito di lavoro subordinato, maturato a partire dal 2020 -a titolo di retribuzione, indennità di mensa e trasporto, TFR, ferie e tredicesima- da un proprio dipendente ( l'originario ricorrente ), pur se di contenuta entità (€ 18.595.10), anche quando il detto credito è CP_1
pagina 2 di 4 stato assistito da un titolo giudiziale e nonostante i suoi (asseriti) <..più che sufficienti mezzi finanziari per far fronte alle sue obbligazioni>,
-ancorchè il creditore sia stato -in corso di causa- soddisfatto nelle sue pretese verso ed CP_1 CP_4 abbia formalmente rinunciato alla < sua costituzione… ed alle sue conclusioni>, la signora CP_2 surrogatasi nel suo credito, si è poi insinuata nel passivo di , e ciò impone di rilevare che il Pt_1 credito di cui si discute NON E' ancora stato estinto,
-il pignoramento, pur meramente MOBILIARE, eseguito dall'odierno reclamato presso la sede legale della debitrice, si è rivelato infruttoso,
-il corrispettivo da ricevere per effetto dei due contratti indicati dall'odierna reclamante appare, allo stato, incerto e comunque di futuro, eventuale realizzo, avendo la Curatrice precisato (all'udienza svoltasi il 6 Marzo 2025, nde) che la verifica di quanto effettivamente realizzato e dovuto a è Pt_1 ancora in corso,
-quanto poi alla consistenza del credito di oltre 53.000,00 euro fatto valere dall'Agenzia Entrate, seppur il Difensore di ha chiesto alla Corte di assumere informazioni presso l'Agenzia
Pt_1 riguardo alle due rateizzazioni ottenute (ed al loro effettivo stato di avanzamento), non può che sottolinearsi che avrebbe dovuto essere invece proprio la reclamante a fornire precisa prova
Pt_1 dell'eccepita inesigibità del credito erariale (in sé non contestato), tanto più considerando che, secondo quanto riferito in udienza dalla Curatrice le rateizzazioni richieste da sarebbero state ben sei:
Pt_1 ad ulteriore dimostrazione della continuativa, e quindi strutturale, incapacità di di far fronte
Pt_1 alle proprie obbligazioni,
-ritenuto, in conclusione, che lo stato di insolvenza di appare difficilmente smentibile, il Pt_1 reclamo da essa proposto non può essere accolto e così -a cascata- anche l'istanza di sospensione della liquidazione dell'attivo ed atti conseguenti, che solo nell'accoglimento del reclamo avrebbero trovato il loro presupposto logico-giuridico,
-nulla sulle spese, atteso che la Liquidazione non si è costituita e che il reclamato ha ( nella sua CP_1 memoria in data 14 gennaio 2025 ) chiesto ,
-dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art.1 comma 17 l. n. 228 del 2012,
PQM
la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-respinge il reclamo proposto da , in persona del suo l.g. avverso la Parte_1 Parte_1 sentenza n. 777/2024 del Tribunale di Milano, dichiarativa dell'apertura della sua liquidazione giudiziale,
-nulla sulle spese,
-dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art.1 comma 17 l. n. 228 del 2012. pagina 3 di 4 Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 6 Marzo 2025.
Il Consigliere rel. est.
Vinicia Licia Serena Calendino
Il Presidente
Margherita Monte
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Margherita Monte Presidente dr. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere rel. est. dr. Maria Teresa Brena Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3311/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in VIA Negroli 26 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. ZANCO FEDERICO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GORRERI PAOLA ( VIA LAMARMORA, 33 20122 MILANO, C.F._2
RECLAMANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA 8 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. BALESilanciTRO SILVIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
TASCA CAROLINA ) CORSO ITALIA, 8 20122 MILANO, C.F._4
RECLAMATO
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE di Parte_1 Parte_1
RECLAMATA CONTUMACE avente ad oggetto: reclamo avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del ricorso di , con sentenza Controparte_1 n. 777/2024 il Tribunale di Milano ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
, avendone accertato ( anche ) l'insolvenza, in ragione: Parte_1
a) della sua mancata costituzione e dell'omesso deposito dei bilanci,
b) dell'omesso pagamento del -pur modesto e incontestato- credito da lavoro del dipendente
[...]
(credito accertato con sentenza n. 1461/2023 del Giudice del Controparte_1
Lavoro di Milano, in atti),
c) dell'ammontare del suo debito fiscale ( € 53.142,34 ), rateizzato ma non pagato, d) dell'infruttuosità del pignoramento mobiliare eseguito presso la sede legale, e) della mancanza di poste attive idonee a soddisfare i crediti.
Avverso questa sentenza , in persona del suo l.g. , ha proposto reclamo Parte_1 Parte_1
e -dopo aver precisato di non essersi costituita in primo grado per non avere tempestivamente pagina 1 di 4 comunicato il cambio della sede legale, e quindi per una mera , ha dedotto (unicamente in ordine allo stato di insolvenza per come ritenuto dal Tribunale):
a) di non essere obbligata, quale impresa individuale, a depositare i bilanci,
b) di avere comunque regolarmente presentato le dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP, dalle quali risultava avere <.. mezzi finanziari più che sufficienti per soddisfare regolarmente le sue obbligazioni>,
c) di aver di recente sottoscritto due importanti contratti, d) di aver ottenuto la rateizzazione di due suoi debiti verso l'Agenzia delle Entrate e di avere onorato le rate medio tempore maturate.
Ha concluso chiedendo di accertare la non configurabilità del suo stato di insolvenza e, previe le declaratorie del caso, di <..revocare la sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale n. 777/2024 emessa dal Tribunale di Milano… nei suoi confronti>, con vittoria di spese e sospensione della liquidazione dell'attivo e atti conseguenti.
Costituitosi, il reclamato ha chiesto la reiezione del reclamo, con vittoria di spese. CP_1
Con separata, successiva memoria egli ha dichiarato di avere rinunciato < ..alla costituzione nel presente giudizio> per aver sottoscritto un atto di surroga nei propri diritti e azioni nei confronti di Pt_1
[...
in favore della signora che, medio tempore, gli aveva corrisposto quanto Controparte_2 dovutogli e cioè € 18.595,10 lordi;
di non voler quindi insistere nelle conclusioni precisate nella sua memoria di costituzione ex art. 51/8 CCII, con compensazione integrale delle spese di lite fra le parti>.
Nessuno si è costituito per la Liquidazione giudiziale. All'udienza fissata per la comparizione delle parti, la Corte ha assunto la causa in decisione.
Con ordinanza in data 6.2.2025 la Corte, dato atto dell'intervenuta … rinuncia alla costituzione nel presente giudizio> effettuata dal reclamato e della successiva accettazione di essa da parte CP_1 dell'odierna reclamante e ritenuto che tali atti NON incidevano sulla proseguibilità del CP_3 processo, ha disposto la convocazione del Curatore avv. Elisa Castagnoli -per chiarimenti- per l'udienza del 6 Marzo 2025.
All'udienza del 6 Marzo 2025 il Curatore (non costituito, e comparso informalmente) ha, per quanto a sua conoscenza, fornito i chiarimenti richiesti dalla Corte che, a seguito di discussione orale, ha ri- assunto la causa in decisione.
--
Il reclamo è infondato.
Anche a non voler tener conto del fatto che la debitrice ha omesso di costituirsi in primo grado giustificando tale omissione alla stregua di una mera “negligenza” nel non avere tempestivamente comunicato il mutamento della sua sede legale ( e comunque ammettendo di essersi posta essa stessa e per sua colpa nella condizione di non potere svolgere una tempestiva difesa, nde ), questa Corte ritiene che plurimi elementi militano in ogni caso in favore della configurabilità dello stato di insolvenza in cui essa versava al momento in cui ne è stata dichiarata la liquidazione giudiziale.
Ed invero:
-essa ha omesso di pagare un credito di lavoro subordinato, maturato a partire dal 2020 -a titolo di retribuzione, indennità di mensa e trasporto, TFR, ferie e tredicesima- da un proprio dipendente ( l'originario ricorrente ), pur se di contenuta entità (€ 18.595.10), anche quando il detto credito è CP_1
pagina 2 di 4 stato assistito da un titolo giudiziale e nonostante i suoi (asseriti) <..più che sufficienti mezzi finanziari per far fronte alle sue obbligazioni>,
-ancorchè il creditore sia stato -in corso di causa- soddisfatto nelle sue pretese verso ed CP_1 CP_4 abbia formalmente rinunciato alla < sua costituzione… ed alle sue conclusioni>, la signora CP_2 surrogatasi nel suo credito, si è poi insinuata nel passivo di , e ciò impone di rilevare che il Pt_1 credito di cui si discute NON E' ancora stato estinto,
-il pignoramento, pur meramente MOBILIARE, eseguito dall'odierno reclamato presso la sede legale della debitrice, si è rivelato infruttoso,
-il corrispettivo da ricevere per effetto dei due contratti indicati dall'odierna reclamante appare, allo stato, incerto e comunque di futuro, eventuale realizzo, avendo la Curatrice precisato (all'udienza svoltasi il 6 Marzo 2025, nde) che la verifica di quanto effettivamente realizzato e dovuto a è Pt_1 ancora in corso,
-quanto poi alla consistenza del credito di oltre 53.000,00 euro fatto valere dall'Agenzia Entrate, seppur il Difensore di ha chiesto alla Corte di assumere informazioni presso l'Agenzia
Pt_1 riguardo alle due rateizzazioni ottenute (ed al loro effettivo stato di avanzamento), non può che sottolinearsi che avrebbe dovuto essere invece proprio la reclamante a fornire precisa prova
Pt_1 dell'eccepita inesigibità del credito erariale (in sé non contestato), tanto più considerando che, secondo quanto riferito in udienza dalla Curatrice le rateizzazioni richieste da sarebbero state ben sei:
Pt_1 ad ulteriore dimostrazione della continuativa, e quindi strutturale, incapacità di di far fronte
Pt_1 alle proprie obbligazioni,
-ritenuto, in conclusione, che lo stato di insolvenza di appare difficilmente smentibile, il Pt_1 reclamo da essa proposto non può essere accolto e così -a cascata- anche l'istanza di sospensione della liquidazione dell'attivo ed atti conseguenti, che solo nell'accoglimento del reclamo avrebbero trovato il loro presupposto logico-giuridico,
-nulla sulle spese, atteso che la Liquidazione non si è costituita e che il reclamato ha ( nella sua CP_1 memoria in data 14 gennaio 2025 ) chiesto ,
-dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art.1 comma 17 l. n. 228 del 2012,
PQM
la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-respinge il reclamo proposto da , in persona del suo l.g. avverso la Parte_1 Parte_1 sentenza n. 777/2024 del Tribunale di Milano, dichiarativa dell'apertura della sua liquidazione giudiziale,
-nulla sulle spese,
-dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art.1 comma 17 l. n. 228 del 2012. pagina 3 di 4 Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 6 Marzo 2025.
Il Consigliere rel. est.
Vinicia Licia Serena Calendino
Il Presidente
Margherita Monte
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