Ordinanza cautelare 16 dicembre 2021
Sentenza 11 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 11/10/2023, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/10/2023
N. 00739/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00747/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 747 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Isacco Sacco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Amministrazione dell’interno, in persona del ministro pro tempore, assistita e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento
del decreto in data 18 agosto 2021, prot. n.0066408, con cui il Prefetto di Bergamo ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il provvedimento 10 febbraio 2021 del Questore di Bergamo n. Cat. P 1/2021-P.A.S.I con il quale è stata revocata la licenza di porto di fucile per il tiro a volo,
nonché ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2023 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Il 5 febbraio 2021, verso le ore 18.30, -OMISSIS-, nato il [...], era coinvolto in un incidente stradale nel quale, alla guida della propria autovettura, investiva un ciclista; nell’occasione, si legge nella relazione di servizio del giorno seguente, indirizzata al dirigente dell’Ufficio prevenzione generale soccorso pubblico (U.P.G.S.P.) della Questura di Bergamo, il-OMISSIS-esprimeva il proprio profondo rammarico per l’accaduto, e riferiva all’agente “di soffrire di depressione e di essere in cura da uno specialista, da cui era stato poco prima per una visita”.
1.2. La sera dello stesso giorno, alcuni agenti della Polizia di Stato, considerate le dichiarazioni rese dall’interessato, si recavano presso l’abitazione del-OMISSIS-ed effettuavano il ritiro cautelativo di tutte le armi colà presenti; rientrati in ufficio, “gli operanti procedevano nuovamente al controllo delle armi ritirate, poiché emergevano delle incongruenze tra la denuncia di possesso delle armi dichiarate dal-OMISSIS-e l'elenco delle armi presenti in loco” (poco meno di ottanta, tra revolver, pistole e fucili): era così accertata la detenzione di un revolver non denunciato, nonché di 448 cartucce, in luogo delle 200 consentite per legge, e il-OMISSIS-era denunciato in stato di libertà per la violazione dell'art. 697 c.p. (detenzione abusiva di armi).
1.3. Con due separati decreti Cat. P1/2021/P.A.S.I. del seguente 10 febbraio il questore di Bergamo disponeva, quanto al primo provvedimento, il ritiro della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, e, quanto al secondo, la revoca della licenza di collezione di armi comuni da sparo: per entrambi i provvedimenti la motivazione era riferita alla comunicazione di notizia di reato ex art. 697 c.p. nonché alla perdita dei requisiti psicofisici necessari per il rilascio/rinnovo delle autorizzazioni in materia di armi.
1.4. Avverso tali provvedimenti il-OMISSIS-ha proposto un unico ricorso gerarchico al prefetto di Bergamo, il quale si è pronunciato in senso sfavorevole con il decreto 18 agosto 2021, qui impugnato.
2.1. Il primo motivo di ricorso è rubricato nella violazione di legge per carenza e contraddittorietà della motivazione del provvedimento di rigetto.
Invero, osserva parte ricorrente come oggetto di gravame fossero i due decreti del questore, del resto richiamati nelle premesse del decreto prefettizio: tuttavia, nel dispositivo, tale provvedimento stabilisce il rigetto del ricorso avverso la revoca della licenza di porto di fucile, mentre nulla si dispone quanto alla revoca della licenza di collezione di armi.
2.2. Rileva allora parte ricorrente come, in presenza di tale illegittima omissione, il decreto prefettizio dovrebbe comunque essere annullato, avendo omesso “di pronunciarsi in merito alla regolarità e correttezza del provvedimento del Questore” relativo alla collezione di armi, che, “non essendo stato confermato non può avere più efficacia, anche per quanto concerne il sequestro delle armi”.
2.3.1. La censura è infondata.
2.3.2. Invero, stabilisce l’art. 6 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, che, decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso gerarchico, senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all’autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica.
2.3.3. Ebbene, secondo l’interpretazione del tutto pacifica, la disposizione s’intende nel senso che, trascorso il predetto intervallo, e formatosi il silenzio rigetto, l’interessato può scegliere se proporre nel termine decadenziale ricorso giurisdizionale o straordinario avverso il provvedimento oggetto del ricorso gerarchico (rinunciando però alle eventuali censure di merito), ovvero attendere ancora la decisione dell’autorità sovraordinata – eventualmente provocandola con gli strumenti di tutela approntati dall’ordinamento – senza limiti temporali particolari, ferma la facoltà di impugnare la decisione infine assunta se sfavorevole: “L'Amministrazione non ha l'obbligo di pronunciarsi in modo espresso su un ricorso gerarchico in relazione al quale si sia già formato il silenzio - rigetto per decorrenza del termine di novanta giorni dalla relativa presentazione previsto dall'art. 6, d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, fermo restando che, alla scadenza di detto termine, l'interessato può proporre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso il suddetto provvedimento nei rispettivi termini di decadenza, oppure può proporre ricorso giurisdizionale avverso il silenzio - rigetto, o ancora aspettare l'eventuale decisione tardiva dell'Amministrazione, ai fini della relativa impugnazione” (così TA.R. Campania – Napoli, V, 9 maggio 2022, n. 3137; conf. ex multis , C.d.S., VII, 27 gennaio 2022, n. 599; T.A.R. Lombardia – Milano, III, 5 novembre 2021, n.2430; T.A.R. Calabria - Catanzaro, I, 25 gennaio 2021, n. 154; T.A.R. Sicilia - Palermo, I, 13 giugno 2018, n. 1353).
2.3.4. In specie, il decreto del prefetto di Bergamo effettivamente non si è pronunciato sul ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento questorile relativo alla revoca della licenza di collezione di armi comuni da sparo, ma ciò non vizia il decreto prefettizio per la parte relativa al porto d’armi: si è soltanto formato in parte qua il silenzio-rigetto, consentendo all’interessato di impugnarlo, mentre è sicuramente spirato il termine per il ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento del questore.
3.1. Il secondo motivo è rubricato nell’eccesso di potere per difetto e carenza di istruttoria e per motivazione contraddittoria ovvero insufficiente del provvedimento di rigetto.
3.2. Il provvedimento del prefetto, si afferma nel ricorso – evidentemente con riferimento al decreto questorile che gli aveva revocato il porto di fucile – “pur dando atto delle difese svolte dal ricorrente, e in particolare su di una perizia psichiatrica allegata al ricorso gerarchico, avrebbe fondato la sua decisione sulle argomentazioni addotte dal questore, ritenendole ‘sufficienti e plausibili’”.
3.3. Si tratterebbe peraltro di una motivazione del tutto insufficiente, poiché “non basata su elementi clinici e diagnostici, ma su semplici sensazioni riportate necessariamente in senso atecnico dagli agenti di P.S. al momento dell’esecuzione del sequestro delle armi in possesso del ricorrente”: non sarebbero state invece considerate le argomentazioni addotte dal-OMISSIS-nel corso dell’istruttoria – inclusa l’accennata perizia - atte a dimostrare come egli “godesse di buona salute e non fosse per nulla depresso”.
3.4. Orbene, è intanto necessario porre in evidenza che oggetto del giudizio è la legittimità della decisione dell’Amministrazione – venendo assorbito il primo provvedimento in quello assunto dal prefetto – di revocare il porto d’armi al ricorrente con riferimento alla situazione esistente nel momento in cui tale decisione fu assunta: “la legittimità di un atto amministrativo va verificata sulla base del materiale istruttorio acquisito agli atti del relativo procedimento e, più in generale, alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell'effusione provvedimentale, non potendosi, viceversa, contestare i provvedimenti amministrativi in base a circostanze sopravvenute (C.d.S. IV, 18 marzo 2021, n. 2361).
3.5. Le condizioni psicofisiche in cui il-OMISSIS-si è trovato poi e si trova attualmente sono perciò irrilevanti nel presente giudizio, e possono presentare interesse soltanto in una richiesta di riesame all’Amministrazione: così, la documentazione depositata da parte ricorrente oltre i termini di legge – e ciò vale anche per la valutazione psicologica del 20 settembre, ché nulla dimostra cha la stessa non poteva essere effettuata in precedenza – è certamente tardiva, e va espunta dal fascicolo processuale, ma si presenta comunque irrilevante in causa, poiché riguarda dati affatto successivi al momento d’interesse.
4.1.1. Il decreto prefettizio, nella sua articolata motivazione, si riferisce inizialmente alle osservazioni ricevute dalla Questura di Bergamo, la quale riproduce quanto già esposto in questa sentenza al § 1, mettendo cioè in evidenza sia la sua situazione di disagio psichico, sia la denuncia all'Autorità giudiziaria, per l'ipotesi di reato di cui all’art. 697 c.p..
4.1.2. Viene richiamata poi la perizia redatta dallo psichiatra di parte, in cui, pur riconoscendo che il-OMISSIS-era sottoposto a terapia farmacologica con un antidepressivo, si specifica come questi “nell'attualità sembra non soffrire di alcun disturbo psichiatrico manifesto che possa far ipotizzare comportamenti inadeguati”; segue l’annotazione secondo la quale “con nota n. 50642 del 21 giugno 2021, notificata all'avvocato Sacco in pari data, questa Prefettura ha invitato il ricorrente a sottoporsi volontariamente al controllo dei requisiti psico-fisici da effettuarsi presso il Collegio Medico Provinciale porto d'armi presso l'ASST Papa Giovanni XXIII”, ma “a tutt'oggi nessuna notizia in merito è pervenuta a quest'Ufficio”.
4.1.3. A questo punto, il provvedimento rammenta come il rilascio della licenza di porto di fucile costituisce esercizio del potere di cui all'art. 43 del T.U.L.P.S., il quale implica una valutazione discrezionale in ordine all'affidabilità del titolare della licenza ai fini dell'uso dell'arma, fermo restando comunque che la funzione propria ed istituzionale dei provvedimenti dell'autorità di p.s. in tale materia non è quella di sanzionare condotte illecite, bensì quella di prevenire i sinistri, anche non intenzionali, che possono derivare dalla disponibilità di armi da parte dei privati.
4.1.4. Così su tale fondamento, il decreto ritiene “non irragionevole e tutt'altro che illegittimo il provvedimento impugnato, avendo il Questore di Bergamo dato conto, in maniera sufficiente e plausibile, delle ragioni che lo hanno indotto ad assumere la decisione sfavorevole al ricorrente sulla base degli elementi di fatto sopra rammentanti, succintamente esposti nelle premesse del decreto e di cui, comunque, il ricorrente era perfettamente a conoscenza”: e da ciò la reiezione del ricorso, sia pure limitatamente al decreto sul porto d’armi.
4.2.1. Il decreto prefettizio, come è evidente dal precedente compendio, non è dunque privo di motivazione, e si tratta anzi di una motivazione adeguata e ragionevole, che mette tra l’altro in luce come l’Amministrazione abbia mostrato una particolare sensibilità nei confronti del Ferrari, invitandolo con nota 21 giugno 2021 n. 50642 a sottoporsi volontariamente al controllo dei requisiti psico-fisici presso il collegio medico provinciale: è evidente che l’interessato non ha ritenuto di accogliere l’invito (sul punto il ricorso, confessoriamente, tace) avvalorando così la misura disposta dal questore, e fornendo così al prefetto, già solo per questo, una valida motivazione per respingere il gravame e confermare il provvedimento di quell’autorità.
4.2.2. Comunque, lo stesso decreto prefettizio reca, come risulta dalla precedente esposizione, adeguate ragioni della determinazione assunta, riferendosi a fatti oggettivamente idonei ad incidere sull’affidabilità del ricorrente, come le dichiarazioni spontanee rese durante le operazioni di ritiro cautelativo delle armi, la relazione medica sullo stato psicofisico del-OMISSIS-(che riferisce circa una terapia farmacologica con antidepressivo, e uno stile di personalità depressa), la dimostrata inaffidabilità nella custodia delle armi e munizioni, la presenza di un numero di cartucce superiore al consentito e il possesso di un revolver mai denunciato all’Autorità;
4.3. Del resto, è pacifico che l’Autorità amministrativa gode di un’ampia discrezionalità in ordine alla valutazione dei presupposti che eventualmente giustificano il rilascio o il mantenimento in capo agli interessati della licenza a portare armi, fermo restando l’obbligo di un’adeguata motivazione: ne consegue come “non risulta affatto necessario che il comportamento che costituisce il presupposto dell'atto negativo sia acclarato nella sua eventualmente concomitante rilevanza penale, essendo al riguardo sufficiente l'autonoma e puntualmente motivata valutazione del comportamento medesimo da parte dell'autorità amministrativa agli effetti del pericolo per la sicurezza pubblica. Inoltre, è sufficiente che dalla considerazione del comportamento, quale si desume dai fatti oggetto di indagine, emerga anche per meri indizi l'assenza della perfetta sicurezza circa il buon utilizzo delle armi” (T.R.G.A. - Trento, 12 aprile 2022, n. 78, confermata in appello da C.d.S, III, n. 11418/2022).
5. alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dell’Amministrazione resistente, che liquida in € 2.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di legge, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 27 settembre 2023 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente, Estensore
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere
Marilena Di Paolo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.