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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
RG N 1886/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14/02/2025 da
1) Parte_1 nato a [...] l'[...] cittadino Italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv. Giada Maria Invernizzi e Chiara Maria Invernizzi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina Italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Giorgio Galasso presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Credera NO (CR) l'01/06/2019
(anno 2019 - atto n.11 - parte 2- serie C)
In separazione dei beni.
pagina 1 di 6 con il seguente figlio: nato a [...] il [...] Persona_1
(C.F ) – cittadino italiano C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2 ordinare al Comune di Credera NO (CR) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. Affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i Persona_1 genitori, che ne cureranno l'educazione, l'istruzione e il mantenimento.
Il figlio minore sarà collocato in via prevalente presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata.
Salvo diverso accordo fra i genitori, le modalità di visita al figlio minore da parte del signor saranno ogni mese regolate come di seguito: Parte_1
- il padre terrà con sé il figlio, a fine settimana alterni, dal venerdì alle ore 19.00 fino alla domenica sera alle ore 19.00;
- nel corso della settimana successiva al fine settimana di spettanza della madre, il padre potrà prendere il figlio il lunedì in un orario compreso, previo accorto tra le parti, tra le
16:00 (direttamente al nido) e le 19:00 fino al martedì mattina all'accompagnamento al nido.
- la madre potrà tenere con se il figlio ogni anno, a prescindere dai precedenti accordi, il giorno 22 settembre, data del compleanno della madre;
- il padre potrà tenere con se il figlio ogni anno, a prescindere dai precedenti accordi, il giorno 11 dicembre, data del compleanno del padre;
- durante le vacanze scolastiche natalizie, il padre terrà con sé il figlio una settimana, alternando con la madre di anno in anno i periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Il figlio trascorrerà sempre la sera della Vigilia di Natale, cena compresa, e il giorno Natale fino al primo pomeriggio con la madre;
- durante le vacanze pasquali, i genitori trascorreranno con il figlio alternativamente in ragione d'anno la Pasqua e la Pasquetta, sempre in funzione del principio dell'alternanza;
- durante le vacanze scolastiche estive, il figlio trascorreranno con il padre e con la madre due settimane anche non consecutive in periodi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
- le residue festività infra-annuali (“ponti”) seguiranno la regola dell'alternanza dei fine settimana e il genitore con cui il figlio trascorrerà il fine settimana prolungherà il periodo di permanenza del figlio presso di sé per tutta la durata della chiusura scolastica.
Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente le destinazioni di villeggiatura ove si recheranno con il figlio nel periodo di vacanza di competenza di pagina 2 di 6 ciascun genitore, nonché a trasmettere tempestivamente un recapito telefonico al quale il figlio potrà essere raggiungibile;
3. La casa familiare sita a SC (MI) in Via Dante Alighieri n. 2, attualmente di proprietà di entrambi in pari quote, rimane assegnata alla moglie;
il signor si Pt_1 impegna ad alimentare puntualmente il conto corrente cointestato con il corrispettivo della propria quota pari al 50% della rata del mutuo.
4. Il signor verserà alla NO , a titolo di contributo al Parte_1 Pt_2 mantenimento del figlio, la somma di € 600,00 mensili, somma che sarà versata alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat armonizzato ai prezzi al consumo;
5. Il signor terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno Parte_1 relative al figlio secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese pagina 3 di 6 per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
In ordine alle spese straordinarie da concordare, viene infine specificato quale debba essere la modalità per il rimborso per la quota al genitore anticipatario precisando che:
i) il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto (a mezzo raccomandata o e mail) un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.;
(ii) il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. I genitori si impegnano, altresì, a non far frequentare al figlio persone estranee, soprattutto con riguardo a nuovi compagni, e ciò almeno fino a quando la relazione non sia consolidata da una frequentazione di almeno quindici mesi, allorquando gli incontri dovranno, comunque, avvenire in modo graduale e tenendo in considerazione la sensibilità del bimbo. Per_ Per_
7. I cani e continueranno a vivere presso la NO con Parte_2 obbligo del signor di provvedere al pagamento del 50% delle relative spese Parte_1 veterinarie ordinarie e straordinarie e rendendosi lo stesso disponibile – previo avviso da parte della NO da comunicare al signor almeno sette giorni prima - a Pt_2 Pt_1 tenerli quando la NO dovesse assentarsi pernottando fuori casa. Parte_2
8. Spese legali compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c. hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 4 di 6 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio l'01/06/2019 a Credera di NO (CR)
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Credera di NO (CR) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 19.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14/02/2025 da
1) Parte_1 nato a [...] l'[...] cittadino Italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv. Giada Maria Invernizzi e Chiara Maria Invernizzi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina Italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Giorgio Galasso presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Credera NO (CR) l'01/06/2019
(anno 2019 - atto n.11 - parte 2- serie C)
In separazione dei beni.
pagina 1 di 6 con il seguente figlio: nato a [...] il [...] Persona_1
(C.F ) – cittadino italiano C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2 ordinare al Comune di Credera NO (CR) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. Affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i Persona_1 genitori, che ne cureranno l'educazione, l'istruzione e il mantenimento.
Il figlio minore sarà collocato in via prevalente presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata.
Salvo diverso accordo fra i genitori, le modalità di visita al figlio minore da parte del signor saranno ogni mese regolate come di seguito: Parte_1
- il padre terrà con sé il figlio, a fine settimana alterni, dal venerdì alle ore 19.00 fino alla domenica sera alle ore 19.00;
- nel corso della settimana successiva al fine settimana di spettanza della madre, il padre potrà prendere il figlio il lunedì in un orario compreso, previo accorto tra le parti, tra le
16:00 (direttamente al nido) e le 19:00 fino al martedì mattina all'accompagnamento al nido.
- la madre potrà tenere con se il figlio ogni anno, a prescindere dai precedenti accordi, il giorno 22 settembre, data del compleanno della madre;
- il padre potrà tenere con se il figlio ogni anno, a prescindere dai precedenti accordi, il giorno 11 dicembre, data del compleanno del padre;
- durante le vacanze scolastiche natalizie, il padre terrà con sé il figlio una settimana, alternando con la madre di anno in anno i periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Il figlio trascorrerà sempre la sera della Vigilia di Natale, cena compresa, e il giorno Natale fino al primo pomeriggio con la madre;
- durante le vacanze pasquali, i genitori trascorreranno con il figlio alternativamente in ragione d'anno la Pasqua e la Pasquetta, sempre in funzione del principio dell'alternanza;
- durante le vacanze scolastiche estive, il figlio trascorreranno con il padre e con la madre due settimane anche non consecutive in periodi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
- le residue festività infra-annuali (“ponti”) seguiranno la regola dell'alternanza dei fine settimana e il genitore con cui il figlio trascorrerà il fine settimana prolungherà il periodo di permanenza del figlio presso di sé per tutta la durata della chiusura scolastica.
Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente le destinazioni di villeggiatura ove si recheranno con il figlio nel periodo di vacanza di competenza di pagina 2 di 6 ciascun genitore, nonché a trasmettere tempestivamente un recapito telefonico al quale il figlio potrà essere raggiungibile;
3. La casa familiare sita a SC (MI) in Via Dante Alighieri n. 2, attualmente di proprietà di entrambi in pari quote, rimane assegnata alla moglie;
il signor si Pt_1 impegna ad alimentare puntualmente il conto corrente cointestato con il corrispettivo della propria quota pari al 50% della rata del mutuo.
4. Il signor verserà alla NO , a titolo di contributo al Parte_1 Pt_2 mantenimento del figlio, la somma di € 600,00 mensili, somma che sarà versata alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat armonizzato ai prezzi al consumo;
5. Il signor terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno Parte_1 relative al figlio secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese pagina 3 di 6 per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
In ordine alle spese straordinarie da concordare, viene infine specificato quale debba essere la modalità per il rimborso per la quota al genitore anticipatario precisando che:
i) il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto (a mezzo raccomandata o e mail) un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.;
(ii) il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. I genitori si impegnano, altresì, a non far frequentare al figlio persone estranee, soprattutto con riguardo a nuovi compagni, e ciò almeno fino a quando la relazione non sia consolidata da una frequentazione di almeno quindici mesi, allorquando gli incontri dovranno, comunque, avvenire in modo graduale e tenendo in considerazione la sensibilità del bimbo. Per_ Per_
7. I cani e continueranno a vivere presso la NO con Parte_2 obbligo del signor di provvedere al pagamento del 50% delle relative spese Parte_1 veterinarie ordinarie e straordinarie e rendendosi lo stesso disponibile – previo avviso da parte della NO da comunicare al signor almeno sette giorni prima - a Pt_2 Pt_1 tenerli quando la NO dovesse assentarsi pernottando fuori casa. Parte_2
8. Spese legali compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c. hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 4 di 6 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio l'01/06/2019 a Credera di NO (CR)
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Credera di NO (CR) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 19.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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