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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/04/2025, n. 1801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1801 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11991/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11991 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
Parte_1
attrice, con l'avvocato Andrea Davide Arnaldi
e
CP_1
convenuto, con l'avvocata Anna Martinazzi
e
ROBERTO ZUCCHINI terzo chiamato, contumace
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 30 gennaio 2025, e perciò per parte attrice come da comparsa di riassunzione e per parte convenuta come da note di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente il 29 gennaio 2025
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo.
pagina 1 di 5 Co (di seguito ha agito in via monitoria presso il Tribunale di Milano al fine di Pt_1 Parte_1
vedere condannare in qualità di garante della fallita società ADL Acciai Speciali s.r.l., al CP_1
pagamento della somma di 457.838,69.
Il Tribunale di Milano emetteva il decreto ingiuntivo n. 10288/2021 in data 27 aprile 2019, ingiungendo al il pagamento della somma suindicata, oltre interessi e spese di procedura. CP_1
Avverso tale decreto proponeva tempestiva opposizione eccependo, in via preliminare, CP_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, in favore del Tribunale di Brescia. Co Costituendosi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pur contestando nel merito le difese di controparte, dava conto dell'avvenuto pagamento parziale, da parte del garante Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, riduceva la propria domanda nell'importo complessivo di €
128.803,62, oltre interessi di mora calcolati al tasso convenzionale dal 25 febbraio 2020 fino al saldo effettivo.
Con sentenza n. 6459/2021 in data 25 luglio 2021 il Tribunale di Milano accoglieva l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice della fase monitoria, revocando conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto, nullo in quanto emesso da giudice incompetente.
Co Con atto di riassunzione riassumeva il giudizio nei confronti di il quale, CP_1
costituendosi in giudizio, esplicava le sue difese, chiedendo di chiamare in manleva TO NI
(quest'ultimo, chiamato in giudizio previa autorizzazione del giudice, non si costituiva, venendo conseguentemente dichiarato contumace).
La parte convenuta in riassunzione riproponeva in tale sede le eccezioni già proposte in sede di opposizione al decreto ingiuntivo poi dichiarato nullo, ovvero: i) la non debenza di alcuna somma in capo al essendo lo stesso manlevato espressamente da TO NI, con dichiarazione da CP_1 costui resa davanti al Notaio all'atto della cessione da parte del della sua quota di partecipazione CP_1
nella debitrice principale da lui originariamente garantita, la società (poi fallita) ADL Acciai Speciali
Co s.r.l.; ii) la annullabilità delle fidejussioni rilasciate dal in favore di vertendo l'odierno CP_1
convenuto nello stato di incapacità di intendere e di volere al momento della sottoscrizione delle garanzie per effetto della sua cronica dipendenza da alcool e cocaina.
All'esito dell'udienza di prima comparizione il G.I. con ordinanza immediatamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. ingiungeva a di pagare in favore della parte attrice la somma di € CP_1
128.803,62, oltre interessi al tasso convenzionale (euribor + 8 punti percentuali) dal 25 febbraio 2020 al saldo effettivo;
infine, decidendo sulle richieste istruttorie delle parti, ritenuta la causa documentale e pagina 2 di 5 matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione.
2. La non debenza di alcuna somma da parte dell'opponente, a seguito della obbligazione a manlevarlo da parte di TO NI.
Co Assume l'opponente di non dovere alcuna somma a stante che l'amministratore della debitrice principale, TO NI, si era obbligato a liberarlo dalla garanzia e comunque a tenerlo indenne con efficacia ex tunc da qualsivoglia obbligazione da lui contratta a titolo di garanzia dei debiti della
ADL Acciai Speciali s.r.l.
L'infondatezza della prospettazione di parte opponente è patente.
Basti a tale proposito osservare come da un lato non risulta che lo NI abbia ottemperato alla obbligazione di liberarlo dalla garanzia;
d'altro lato che l'obbligazione da lui assunta di manlevare in relazione alle obbligazioni contratte per garantire la società, in quanto res inter alios acta, è CP_1
Co del tutto inidonea a inficiare la ragione di credito vantata da nei confronti del in virtù della CP_1
fidejussione da lui sottoscritta, che rimane, anche a seguito della dichiarazione resa dallo NI contestualmente alla cessione delle quote (cfr. doc. 3 di parte opponente) pienamente efficace.
3. L'annullabilità del contratto di fidejussione per incapacità del al momento della stipula CP_1 dell'atto.
Assume il che il contratto di fidejussione dovrebbe essere annullato per incapacità del CP_1 CP_1 cronicamente dedito al consumo di alcool e cocaina, al momento della stipula, ai sensi dell'art. 1425,
c.c.
Anche tale eccezione è del tutto priva di fondamento.
Ed invero, come noto, allorché il contraente non sia legalmente incapace di contrattare, il combinato disposto degli artt. 1425, comma secondo, e 428, comma secondo, c.c., richiede, affinché il contratto possa essere annullato, che risulti la mala fede dell'altro contraente (nella specie della Parte_1
nel cui interesse il contratto è stato stipulato); orbene non solo l'odierno opponente non ha provato la conoscenza, da parte della Banca, del suo asserito stato di incapacità, ma la sua difesa ha ammesso che
“della circostanza relativa alle condizioni mentali del i funzionari della Banca non potevano CP_1 avere contezza” (cfr. fg. 7 della comparsa di risposta) – ciò che esclude in radice che possa essere fatta valere l'annullabilità del contratto, in mancanza di uno dei requisiti di tale istituto, vale a dire la mala fede dell'altro contraente (essendo del tutto irrilevante la mala fede di TO NI,
pagina 3 di 5 amministratore della società garantita, che non rivestiva la qualità di parte del contratto di fidejussione de quo).
Da tutto quanto sopra illustrato discende la irrilevanza ai fini del decidere della ctu medico-legale richiesta dalla parte convenuta.
4. Le azioni proposte dal nei confronti del terzo chiamato. CP_1
L'odierno convenuto ha domandato che il Tribunale accertasse l'esistenza ed efficacia dell'obbligo di manleva in capo a NI e in favore del e, per effetto della stessa manleva, Per_1 CP_1
dichiari che TO NI ed sono tenuti a eseguire il pagamento delle somme Parte_2
eventualmente accertate come dovute a . Parte_1
Orbene unica domanda accoglibile appare quella relativa all'accertamento dell'obbligo in capo a
TO NI di manlevare di quanto dovrà versare in adempimento CP_1 dell'obbligazione di garanzia contratta in favore di dovrà invece essere esclusa la Parte_1 legittimazione attiva dell'odierno convenuto a richiedere la condanna dello NI a versare in favore della quanto dovesse essere accertato come dovuto dal (spettando la Parte_1 CP_1
legittimazione a richiedere il pagamento in proprio favore al solo creditore, potendo Parte_1
residuare in capo al in forza della scrittura 22 marzo 2018, solamente una obbligazione CP_1 risarcitoria nei confronti dello NI per avere egli inadempiuto all'obbligo di liberarlo dalla obbligazione fidejussoria, ovvero l'azione di restituzione di quanto egli abbia versato a titolo della garanzia prestata); allo stesso modo dovranno essere rigettate le domande proposte dal nei CP_1
confronti di estranea al presente giudizio. Parte_2
5. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
va quindi condannato alla rifusione delle spese CP_1
sostenute dall'attrice per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 52.001,00= a € 260.000,00=, in complessivi € 14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese generali, C.U. e accessori di legge;
alla stesso modo TO NI va condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal che si liquidano in complessivi € CP_1
14.103,00=, oltre 15 % per spese generali, IVA e CP.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, in accoglimento della domanda attrice, conferma l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. pronunciata in data 13 ottobre 2022; condanna al pagamento, in favore dell'attrice della CP_1 Parte_1 somma di € 14.103,00=, oltre 15% per spese generali, C.U. e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
accerta l'esistenza ed efficacia dell'obbligo in capo a TO NI di manlevare in relazione a quanto egli sarà costretto a versare a in adempimento della CP_1 Parte_1
fidejussione da lui rilasciata a garanzia del debito di ADL Acciai Speciali s.r.l.; condanna il terzo chiamato TO NI al pagamento, in favore di della somma di € 14.103,00=, CP_1
oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 29 aprile 2025.
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11991 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
Parte_1
attrice, con l'avvocato Andrea Davide Arnaldi
e
CP_1
convenuto, con l'avvocata Anna Martinazzi
e
ROBERTO ZUCCHINI terzo chiamato, contumace
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 30 gennaio 2025, e perciò per parte attrice come da comparsa di riassunzione e per parte convenuta come da note di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente il 29 gennaio 2025
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo.
pagina 1 di 5 Co (di seguito ha agito in via monitoria presso il Tribunale di Milano al fine di Pt_1 Parte_1
vedere condannare in qualità di garante della fallita società ADL Acciai Speciali s.r.l., al CP_1
pagamento della somma di 457.838,69.
Il Tribunale di Milano emetteva il decreto ingiuntivo n. 10288/2021 in data 27 aprile 2019, ingiungendo al il pagamento della somma suindicata, oltre interessi e spese di procedura. CP_1
Avverso tale decreto proponeva tempestiva opposizione eccependo, in via preliminare, CP_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, in favore del Tribunale di Brescia. Co Costituendosi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pur contestando nel merito le difese di controparte, dava conto dell'avvenuto pagamento parziale, da parte del garante Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, riduceva la propria domanda nell'importo complessivo di €
128.803,62, oltre interessi di mora calcolati al tasso convenzionale dal 25 febbraio 2020 fino al saldo effettivo.
Con sentenza n. 6459/2021 in data 25 luglio 2021 il Tribunale di Milano accoglieva l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice della fase monitoria, revocando conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto, nullo in quanto emesso da giudice incompetente.
Co Con atto di riassunzione riassumeva il giudizio nei confronti di il quale, CP_1
costituendosi in giudizio, esplicava le sue difese, chiedendo di chiamare in manleva TO NI
(quest'ultimo, chiamato in giudizio previa autorizzazione del giudice, non si costituiva, venendo conseguentemente dichiarato contumace).
La parte convenuta in riassunzione riproponeva in tale sede le eccezioni già proposte in sede di opposizione al decreto ingiuntivo poi dichiarato nullo, ovvero: i) la non debenza di alcuna somma in capo al essendo lo stesso manlevato espressamente da TO NI, con dichiarazione da CP_1 costui resa davanti al Notaio all'atto della cessione da parte del della sua quota di partecipazione CP_1
nella debitrice principale da lui originariamente garantita, la società (poi fallita) ADL Acciai Speciali
Co s.r.l.; ii) la annullabilità delle fidejussioni rilasciate dal in favore di vertendo l'odierno CP_1
convenuto nello stato di incapacità di intendere e di volere al momento della sottoscrizione delle garanzie per effetto della sua cronica dipendenza da alcool e cocaina.
All'esito dell'udienza di prima comparizione il G.I. con ordinanza immediatamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. ingiungeva a di pagare in favore della parte attrice la somma di € CP_1
128.803,62, oltre interessi al tasso convenzionale (euribor + 8 punti percentuali) dal 25 febbraio 2020 al saldo effettivo;
infine, decidendo sulle richieste istruttorie delle parti, ritenuta la causa documentale e pagina 2 di 5 matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione.
2. La non debenza di alcuna somma da parte dell'opponente, a seguito della obbligazione a manlevarlo da parte di TO NI.
Co Assume l'opponente di non dovere alcuna somma a stante che l'amministratore della debitrice principale, TO NI, si era obbligato a liberarlo dalla garanzia e comunque a tenerlo indenne con efficacia ex tunc da qualsivoglia obbligazione da lui contratta a titolo di garanzia dei debiti della
ADL Acciai Speciali s.r.l.
L'infondatezza della prospettazione di parte opponente è patente.
Basti a tale proposito osservare come da un lato non risulta che lo NI abbia ottemperato alla obbligazione di liberarlo dalla garanzia;
d'altro lato che l'obbligazione da lui assunta di manlevare in relazione alle obbligazioni contratte per garantire la società, in quanto res inter alios acta, è CP_1
Co del tutto inidonea a inficiare la ragione di credito vantata da nei confronti del in virtù della CP_1
fidejussione da lui sottoscritta, che rimane, anche a seguito della dichiarazione resa dallo NI contestualmente alla cessione delle quote (cfr. doc. 3 di parte opponente) pienamente efficace.
3. L'annullabilità del contratto di fidejussione per incapacità del al momento della stipula CP_1 dell'atto.
Assume il che il contratto di fidejussione dovrebbe essere annullato per incapacità del CP_1 CP_1 cronicamente dedito al consumo di alcool e cocaina, al momento della stipula, ai sensi dell'art. 1425,
c.c.
Anche tale eccezione è del tutto priva di fondamento.
Ed invero, come noto, allorché il contraente non sia legalmente incapace di contrattare, il combinato disposto degli artt. 1425, comma secondo, e 428, comma secondo, c.c., richiede, affinché il contratto possa essere annullato, che risulti la mala fede dell'altro contraente (nella specie della Parte_1
nel cui interesse il contratto è stato stipulato); orbene non solo l'odierno opponente non ha provato la conoscenza, da parte della Banca, del suo asserito stato di incapacità, ma la sua difesa ha ammesso che
“della circostanza relativa alle condizioni mentali del i funzionari della Banca non potevano CP_1 avere contezza” (cfr. fg. 7 della comparsa di risposta) – ciò che esclude in radice che possa essere fatta valere l'annullabilità del contratto, in mancanza di uno dei requisiti di tale istituto, vale a dire la mala fede dell'altro contraente (essendo del tutto irrilevante la mala fede di TO NI,
pagina 3 di 5 amministratore della società garantita, che non rivestiva la qualità di parte del contratto di fidejussione de quo).
Da tutto quanto sopra illustrato discende la irrilevanza ai fini del decidere della ctu medico-legale richiesta dalla parte convenuta.
4. Le azioni proposte dal nei confronti del terzo chiamato. CP_1
L'odierno convenuto ha domandato che il Tribunale accertasse l'esistenza ed efficacia dell'obbligo di manleva in capo a NI e in favore del e, per effetto della stessa manleva, Per_1 CP_1
dichiari che TO NI ed sono tenuti a eseguire il pagamento delle somme Parte_2
eventualmente accertate come dovute a . Parte_1
Orbene unica domanda accoglibile appare quella relativa all'accertamento dell'obbligo in capo a
TO NI di manlevare di quanto dovrà versare in adempimento CP_1 dell'obbligazione di garanzia contratta in favore di dovrà invece essere esclusa la Parte_1 legittimazione attiva dell'odierno convenuto a richiedere la condanna dello NI a versare in favore della quanto dovesse essere accertato come dovuto dal (spettando la Parte_1 CP_1
legittimazione a richiedere il pagamento in proprio favore al solo creditore, potendo Parte_1
residuare in capo al in forza della scrittura 22 marzo 2018, solamente una obbligazione CP_1 risarcitoria nei confronti dello NI per avere egli inadempiuto all'obbligo di liberarlo dalla obbligazione fidejussoria, ovvero l'azione di restituzione di quanto egli abbia versato a titolo della garanzia prestata); allo stesso modo dovranno essere rigettate le domande proposte dal nei CP_1
confronti di estranea al presente giudizio. Parte_2
5. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
va quindi condannato alla rifusione delle spese CP_1
sostenute dall'attrice per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 52.001,00= a € 260.000,00=, in complessivi € 14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese generali, C.U. e accessori di legge;
alla stesso modo TO NI va condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal che si liquidano in complessivi € CP_1
14.103,00=, oltre 15 % per spese generali, IVA e CP.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, in accoglimento della domanda attrice, conferma l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. pronunciata in data 13 ottobre 2022; condanna al pagamento, in favore dell'attrice della CP_1 Parte_1 somma di € 14.103,00=, oltre 15% per spese generali, C.U. e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
accerta l'esistenza ed efficacia dell'obbligo in capo a TO NI di manlevare in relazione a quanto egli sarà costretto a versare a in adempimento della CP_1 Parte_1
fidejussione da lui rilasciata a garanzia del debito di ADL Acciai Speciali s.r.l.; condanna il terzo chiamato TO NI al pagamento, in favore di della somma di € 14.103,00=, CP_1
oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 29 aprile 2025.
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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