Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/06/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.g. n. 657/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore -
nel procedimento r.g. n. 657/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 06.06.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
letto il ricorso depositato in data 17.03.2025 da , rappresentato e difeso dall' Parte_1
Avv.to Ricca Fulvio e, AD RB, rappresentata e difesa dall' Avv.to Ricca Dario, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Alife (CE) in data 26.06.1994 e che dalla loro unione sono nate le figlie nata il [...], nata il [...], maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti, e , nata il [...]. Per_3 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“ a) assegnarsi il tetto coniugale sito in 81011 Alife (CE) in via Valle Forcolina n. 3 già di proprietà di AR IA assieme alla figlia e la stessa AR IA si accolla tutte le spese di ogni genere inerente comprese Persona_4 quelle inerenti la sua funzionalità e gestione.
per le festività ad anni alternati: 1) vigilia di Natale e Natale con un genitore;
2) vigilia di
Capodanno e Capodanno con un genitore;
3) dal Venerdì Santo a lunedì in Albis con un genitore;
4) vacanze estive 15 giorni consecutivi con un genitore da comunicarsi in tempo molto congruo anticipato;
5) compleanni e festività con un genitore;
6) autorizzazione al rilascio del passaporto.
c) disporre a carico di il versamento mensile per il mantenimento entro il 5 di ogni mese a favore della Parte_1 figlia minore Euro 350,00 sulle coordinate già in essere di AR IA ovvero in quelle diverse Persona_4 che indicherà la sig.ra AR IA e sarà aggiornato annualmente secondo l'indice ISTAT, con decorrenza dal mese di gennaio 2025;
d) disporre ad integrazione del contributo al mantenimento per i figli minori, che il ricorrente dovrà versare Parte_1 il 50% delle spese straordinarie per la figlia facendo rientrare in esse le spese mediche, specialistiche e Persona_4 farmacologiche non coperte dal SSN, nonché, nella misura del 50%, di quelle scolastiche (relativamente alle tasse, ai libri di testo e didattiche, compresi eventuali strumenti tecnologici) nonché il 50% di quelle sportive e ludiche (relativamente alla retta mensile ed all'iscrizione a corsi sportivi annuali). In ogni caso, statuire che tutte le spese straordinarie diverse da quelle indicate dovranno essere sempre preventivamente concordate e documentate in modo idoneo (fattura, ricevuta fiscale, preventivo, ecc. e successivo tracciamento del pagamento) e se anticipate e sostenute da uno dei genitori, con debita documentazione fiscale, dovranno essere oggetto di conguaglio entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese successivamente alla data dell'esborso;
e) disporre che l'assegno unico venga erogato unicamente a favore di AR IA avendo la figlia con sé con Per_3 residenza privilegiata;
f) nessun versamento di alimento di un coniuge all'altro essendo ciascuno autonomo economicamente, dove ognuno si procurerà autonomamente la sussistenza necessaria per poter procedere nei suoi doveri di genitore;
g) entrambi i coniugi autorizzano che ciascuno possa procedere al rilascio del passaporto per la figlia minore e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, esonerando le competenti Autorità da qualsiasi responsabilità. ciascuno dei ricorrenti potrà organizzare viaggi con la figlia qualora avesse un periodo disponibile informando l'altra parte con congruo preavviso.”
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e che gli accordi sono conformi agli interessi della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi,
, nato ad [...] il [...], e AD RB, nata ad [...]_1
(CE) il 15.06.1974;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alife (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 21, parte II
Serie A, anno 1994;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 06/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio