Ordinanza cautelare 7 aprile 2022
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 30/01/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00311/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00519/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 519 del 2022, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Lucini e Pietro Gabriele Roveda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
U.T.G. - Prefettura di Lodi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto della Prefettura di Lodi prot. n. -OMISSIS- del 12 novembre 2021, notificato in data 7 gennaio 2022, recante “Divieto di detenzione delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti ai sensi dell'art. 39 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 – Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”, con il quale è stato fatto divieto al ricorrente di detenere qualsiasi tipologia di armi, munizioni e materie esplodenti ed ingiunto allo stesso di procedere alla vendita o alla cessione delle armi in suo possesso entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di notificazione con avvertimento che, decorso tale termine, le armi stesse saranno confiscate;
- del decreto della Prefettura di Lodi prot. n. -OMISSIS-del 2 febbraio 2022, notificato in data 19 febbraio 2022 recante “Revoca della licenza di deposito e di minuta vendita di prodotti esplodenti”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2024 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- il presente gravame ha ad oggetto i provvedimenti di divieto di detenzione delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti ai sensi dell’art. 39 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, adottato dal Prefetto di Lodi il 12 novembre 2021, e la revoca della licenza di deposito e di minuta vendita di prodotti esplodenti adottata dal Prefetto di Lodi il 2 febbraio 2022;
- il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso depositando memorie;
- all’udienza pubblica del 18 dicembre 2024 il Collegio ha indicato, ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a., un possibile profilo di inammissibilità del ricorso cumulativo e la causa è stata trattenuta per la decisione;
Considerato che:
- nel processo amministrativo la regola generale è che il ricorso abbia ad oggetto un solo provvedimento e che i motivi si correlino strettamente a quest’ultimo;
- la regola dell'impugnabilità con il ricorso di un solo provvedimento può essere derogata nelle sole ipotesi in cui la cognizione nel medesimo giudizio di legittimità di più provvedimenti sia imposta dall'esigenza di concentrare l'accertamento della correttezza dell’azione amministrativa in un unico contesto processuale, per profili che ne inficiano in radice la regolarità e che interessano trasversalmente le diverse, ma comunque connesse, sequenze di atti;
- le coordinate in materia di ricorso cumulativo sono state poste infatti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 27 aprile 2015, che ha ritenuto necessaria una stretta connessione procedimentale o funzionale da accertarsi in modo rigoroso onde evitare la confusione di controversie, non solo al fine di ovviare al conseguente aggravio dei tempi del processo, ma anche allo scopo di scongiurare l'abuso dello strumento processuale volto ad eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato;
- è dunque necessario che i distinti provvedimenti impugnati con il ricorso cumulativo siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo e che vengano dedotti motivi di illegittimità identici, per cui la cognizione delle censure dedotte a fondamento del ricorso interessi allo stesso modo il complesso dell'attività provvedimentale contestata dal ricorrente (Consiglio di Stato, Sez. II, 25 luglio 2022, n. 6544);
Ritenuto che:
- nella fattispecie in esame, sebbene i provvedimenti impugnati presentino omogeneità contenutistica, è evidente che si tratti di distinti provvedimenti adottati dalla Prefettura resistente in procedimenti differenti e non nel medesimo procedimento, con conseguente inammissibilità del ricorso cumulativo: ricorre infatti un’ipotesi di connessione c.d. impropria (che si ha quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni: arg. ex art. 103 c.p.c.) incompatibile con il giudizio impugnatorio (le uniche aperture nella giurisprudenza amministrativa sull’ammissibilità del ricorso cumulativo in caso di connessione impropria riguardano la sola giurisdizione esclusiva, nelle controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi; cfr. in tal senso Consiglio di Stato, Sez. V, 7 novembre 2023, n. 9584);
- in conclusione il ricorso è inammissibile, ai sensi art. 35 comma 1, lett. b) c.p.a., difettando un requisito necessario affinché la domanda sia esaminata nel merito;
- le spese di lite, infine, possono essere compensate in ragione dell’esito in rito della controversia su una questione rilevata d’ufficio dal Collegio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Luca Iera, Primo Referendario
Marilena Di Paolo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marilena Di Paolo | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.