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Sentenza 6 marzo 2024
Sentenza 6 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/03/2024, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2024 |
Testo completo
Sent. n. Anno 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.ssa Anna
Laura Magliulo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3009/2017 R.G., avente ad oggetto: nullità contratto di conto corrente, nullità clausole contrattuali per anatocismo, commissione di massimo scoperto, usura vertente tra
in proprio e in qualità di titolare della ditta individuale D&S Associati di Parte_1 Parte_1
, c.f. , nata a [...] il [...], e , c.f.
[...] C.F._1 Parte_2
nato a [...] il [...], entrambi residenti a[...]
n. 7, Torre Annunziata (NA), rapp.ti e difesi giusta procura in atti dagli avvocati Lucia Scognamiglio e Gaetano
Biasucci, con studio in Torre del Greco (NA) alla via Nazionale n. 987 presso cui elettivamente domiciliano;
-attori
e
con sede legale in alla Via Toledo n. 177, C.F. e P.Iva Capitale Controparte_1 Pt_1 P.IVA_1
Sociale di Euro 1.000.000.000,00 interamente versato, n. Iscrizione Albo Banche 5555, Codice ABI 1010.8, appartenente al gruppo bancario SA AO iscritto all'Albo Gruppo Bancari, Direzione e Coordinamento
SA AO S.p.A., in persona del legale rapp.te Dott. procuratore speciale del Controparte_2 [...]
in forza di procura speciale del 26/09/12 autenticata nella firma del notaio di CP_1 Persona_1
(rep. 3976, racc. 2235) registrata il 27/09/12 presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Napoli 1, rapp.to e Pt_1 difeso, in virtu' di procura in atti, dall'avv. Servillo Tiziana (C.F. ; C.F._3
-convenuta
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente, va evidenziato che il presente procedimento perveniva alla cognizione dello scrivente magistrato solamente in data 5 luglio 2020, a seguito del proprio trasferimento presso questo Tribunale e che, nel corso del periodo di astensione della scrivente dal lavoro, autorizzato ai sensi dell'articolo 17 del
Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e dell'art. 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, (nello specifico, periodo che va dal primo gennaio 2021 al primo gennaio 2022;
periodo che va dal 18 luglio 2022 al primo luglio 2023), tale procedimento veniva trattato dai magistrati nominati in propria sostituzione.
Ciò premesso, con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attrice ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il (di seguito anche solo al fine di sentir accertare e Controparte_1 CP_3 dichiarare l'illiceità e l'illegittimità della condotta tenuta dalla citata con riferimento ai rapporti CP_3
intrattenuti con la stessa – in particolare, al rapporto di conto corrente ordinario n. 1000/1154, aperto nel mese di novembre dell'anno 2006.
Si costituiva in giudizio la contestando la domanda suddetta. CP_3
Alla prima udienza del 28.09.2017, il G.I. fissava termine di 15 giorni per espletare il tentativo Per_2 di mediazione obbligatoria, rinviando in proseguo all'udienza del 30.01.2018. A detta udienza il menzionato magistrato concedeva i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., fissando all'uopo l'udienza del 29.05.2018, poi differita al 11.12.2018. A suddetta udienza il magistrato nominava quale
C.T.U. il dott. , rinviando in prosieguo all'udienza del 25.06.2019, poi differita al 02.07.2019. In Per_3
tale occasione il Giudice, preso atto della richiesta di proroga del termine fissato per il deposito della consulenza tecnica d'ufficio, rinviava al 10.12.2019 e successivamente al 03.03.2020, infine al
14.01.2021. Pervenuto il fascicolo allo scrivente magistrato, si rinviava all'udienza del 25.03. 2021 e poi al 14.10.2021, vista la impossibilità di ottenere i chiarimenti richiesti dal C.T.U. Alla menzionata udienza il Giudice in sostituzione, dott. , rinviava il procedimento nel medesimo stato dapprima al Per_4
16.02.2022 e infine al 13.09.2022. A seguito di una serie di rinvii processuali dovuti all'assenza del magistrato titolare del procedimento, dovuta al proprio congedo regolarmente autorizzato, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 22.02.2024.
****
Sulla carenza di legittimazione passiva del Controparte_1
Preliminarmente, è da rilevare la carenza di legittimazione passiva di Sul Controparte_1
punto, valga quanto segue. Con atto a Rogito Notaio del 10.10.2018, rep. 7660, racc. 3703, Per_5
il si fondeva per incorporazione in SA AO S.p.A. (cfr. atto di fusione Controparte_1
depositato in atti).
La fusione per incorporazione estingue la società incorporata, la quale non può iniziare un nuovo giudizio in persona del suo ex amministratore, avendo, invece, facoltà la società incorporante di spiegare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c., intervento volontario in corso di un pendente
2 giudizio del quale già è parte la società incorporata.
Successivamente all'entrata in vigore della riforma del diritto societario (attraverso il D. Lgs. n.
6/2003) si è affermato il principio secondo cui, ai sensi del nuovo art. 2504 bis c.c., la fusione tra società non comporta, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata ma realizza una sorta di unificazione attraverso l'integrazione reciproca delle società che partecipano alla medesima fusione. Questo fenomeno si traduce come una vicenda evolutiva- modificativa dello stesso soggetto giuridico, il quale conserva la propria identità anche se assume un assetto organizzativo del tutto innovativo. Tradizionalmente, sulla scorta di questa tesi, la giurisprudenza ha escluso l'esigenza di far interrompere il giudizio, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., qualora intervenga una fusione per incorporazione.
Col tempo le Corti hanno rivolto approfondite considerazioni sul tema delle conseguenze processuali scaturenti dalle fusioni per incorporazioni andando, spesso, a rivolgere decisioni sempre più distaccate dal tradizionale principio.
Ad esempio, la Cassazione ha affermato (decisione n. 9137 del 19/05/2020) che la società incorporata in altra perde la legittimazione processuale a promuovere gravame il quale, al contrario, è riconosciuto alla società incorporante. Già un anno primo la Corte di Cassazione, con la decisione n.
14177 del 24/05/2019, ebbe modo di affermare che la necessaria destinataria dell'impugnazione, in quanto esclusiva legittimata processuale passiva, è la società incorporante e non già la incorporata non essendo più quest'ultima un soggetto esistente a seguito della fusione.
D'altronde, la legittimazione attiva e passiva della società incorporata si estingue con la cancellazione dal registro delle imprese per incorporazione e con essa i poteri dei suoi organi rappresentativi che in alcun modo possono intendersi prorogati oltre la morte della stessa società.
Un graduale cambiamento di prospettiva da parte della Suprema Corte si è avuto attraverso una rilettura ed una rielaborazione sostanziale del novellato art. 2504 bis 1° comma c.c.
Tale articolo, nella sua versione introdotta dall'art. 13 del D. Lgs. n. 22/1991, disponeva sugli effetti della fusione che: “[…] le società che risultano dalla fusione o quelle incorporanti assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte”.
L'art. 2504 bis 1° comma c.c. nella sua attuale formulazione, rubricato “Effetti della fusione” recita:
“La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”.
Si ritiene probabile che tale differente formulazione abbia fatto ritenere fondata, da parte della dottrina e della giurisprudenza, la tesi della natura non estintiva della società incorporata o fusa in forza della fusione. Si è ritenuto, invero, che la società incorporante sia soggetto giuridico in continuità con
3 quell'altro che in esso si è fuso (per incorporazione) in quanto appare esplicita la precisazione che tutti i rapporti proseguono, sia sostanziali, sia processuali, in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione, restando, sottinteso, il riferimento ai diritti ed agli obblighi assunti. Tuttavia, osservando più approfonditamente il suesposto ragionamento apparrebbe contrastante con il tenore letterale della disposizione in commento: se è vero, da un lato, che nel nuovo articolo si è eliminata la parola “estinte”, è altrettanto vero, di converso, che il nuovo art. 2504 bis 1° comma c.c., in maniera chiarissima, stabilisce che tutti i rapporti, sia sostanziali, sia processuali, proseguono in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione: “proseguono”, in quanto ne è cambiato il titolare, sebbene l'oggettivo rapporto resti il medesimo.
L'espressione “proseguendo in tutti i rapporti” non potrebbe autorizzare a sostenere che il soggetto incorporato non sia estinto;
anzi, in forza del diritto positivo, in particolare quello processuale, avviene proprio il contrario laddove la norma del codice di rito sancisce che “il processo è proseguito” ad opera o nei confronti di chi ha assunto ogni rapporto della parte venuta meno, ossia a vantaggio del successore universale.
Sul punto, le Sezioni unite, sentenza n. 21970 depositata lo scorso 30 luglio 2021, affermano che non vi è motivo di non credere che la fusione, dando vita ad una vicenda modificativa dell'atto costitutivo per tutte le società che vi partecipano, determini un fenomeno di “concentrazione giuridica ed economica“ dal quale consegue che i rapporti giuridici, attivi e passivi, di cui era titolare la società incorporante o fusa, siano imputati ad un diverso soggetto giuridico, la società incorporante o la società risultante dalla fusione. La fusione genera una profondissima ed estesa riorganizzazione aziendale: il capitale, i beni, le risorse umane vengono diversamente destinati secondo il programma economico di cui al progetto di fusione. Nessun elemento materiale, umano ed immateriale, resta uguale a sé stesso, salvo la qualità dei soci che mantengono la loro veste.
Ogni rapporto giuridico, attivo e passivo, è imputato ad un soggetto giuridico diverso da quello originario, ossia la società incorporante, mentre la società incorporata viene cancellata dal registro delle imprese.
Naturalmente nel momento in cui tutti i rapporti si trasferiscono ad altro soggetto (la società incorporante), quello primigenio non li conserva in quanto si estingue. Cessano, invero, per la società incorporata, la sede sociale, la denominazione, gli organi amministrativi e di controllo, il capitale nominale, le azioni o quote che lo rappresentano. La primigenia organizzazione si dissolve e nessuna situazione soggettiva originaria residua. Pertanto, se alcuna posizione soggettiva residua in capo alla società incorporata, non ha significato affermare la permanenza di un soggetto, privo di rapporti o situazioni soggettive di sorta nella propria sfera giuridica, ivi compreso quello con chi lo rappresenti o determini;
la sua permanenza nell'ambito dell'ordinamento giuridico, senza poter essere titolare di
4 posizioni giuridiche soggettive attive e passive, si ridurrebbe a quella di una entità astratta.
Le società fuse o incorporate non restano, pertanto, soggetti del mercato, e, conseguentemente, non possono legittimamente proporre cause civili o esservi convenute. Con la stipula dell'atto di fusione, iscritto nel registro delle imprese e seguìto dalla cancellazione dell'iscrizione delle società incorporate o fuse, i soci provocano, attraverso la sua estinzione, la scomparsa dal panorama giuridico dell'originario soggetto di diritto, quale autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive. L'unico soggetto giuridico che sopravvive all'evento fusione per incorporazione è
l'incorporante.
La fusione per incorporazione, anche a fronte delle suesposte argomentazioni, pure espresse dalla
Corte di Cassazione nella sentenza in commento, non può essere ritenuta come una vicenda meramente modificativa degli assetti anche giuridici della società incorporata e ciò in quanto l'evento genera una sua dissoluzione o estinzione giuridica, contestuale ad un fenomeno successorio.
La fusione per incorporazione, infatti, crea una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati.
Se da un lato è certo che la fusione non è una operazione societaria tesa a concludere tutti i rapporti sociali (come la liquidazione) ovvero a trasferirli sic et simpliciter ad altro soggetto con permanenza in vita del disponente (come, ad esempio, la cessione dei crediti o di azienda o ramo di azienda) in quanto si verifica una concreta prosecuzione dei rapporti se pur mediante un diverso assetto organizzativo, è altrettanto vero che la fusione per incorporazione non rappresenta un mero fenomeno modificativo senza successione universale in senso proprio in quei rapporti giuridici.
Dal nuovo percorso interpretativo dell'art. art. 2504 bis 1° comma c.c.. reso dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, è possibile sostenere che la prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato, consolida la legittimazione attiva dell'incorporante ad agire e proseguire nella tutela dei diritti e la sua legittimazione passiva a subire e difendersi avverso le pretese altrui, con riguardo ai rapporti originariamente facenti capo alla società incorporata;
al contrario, la società incorporata, non possedendo più la propria soggettività a seguito della fusione e della cancellazione dal registro delle imprese, neppure vanta una propria autonoma legittimazione processuale attiva e passiva.
Si deve ritenere, quindi, che non sussiste la facoltà di intraprendere un giudizio in capo al soggetto estinto per fusione. Una società ormai estinta non è soggetto autonomo di diritti e non possiede neanche la capacità e la legittimazione processuale per farli valere, essendo stati essi trasferiti alla società incorporante o risultante dalla fusione.
5 Pertanto, qualora la società fusasi per incorporazione vada ad intraprendere un giudizio si deve presumere che tale determinazione sia opera dei precedenti organi, i quali non sono più tali, spettando una valutazione di tale portata all'esclusiva ed attuale titolare, la società incorporante, per mezzo del suo legale rappresentante. Se da un lato la trasmissione e la continuità di quei rapporti giuridici nel soggetto incorporante lo giustifica ad agire per tutelarli, dall'altro lato l'evento fusione non autorizza la società incorporata a farle valere in autonomia non essendo essa più esistente.
Analogamente si deve ritenere che in occasione di una intervenuta fusione, conseguentemente alla estinzione della società incorporata attraverso la cancellazione dal registro delle imprese per incorporazione, il suo ex amministratore, ormai decaduto dalla carica, non può rilasciare al suo procuratore una valida procura per intraprendere un giudizio;
la società incorporante, altresì, non può continuare ad essere autonomamente parte di un pendente giudizio, fatta salvo l'intervento volontario della società incorporante ai sensi dell'art. 105 c.p.c. che si può realizzare esclusivamente attraverso un conferimento di una nuova procura da parte del legale rappresentante della società incorporante ad un proprio procuratore.
Nel caso di specie, il procedimento, regolarmente iscritto a ruolo in data 28.04.2017, era stato validamente iniziato nei confronti del antecedentemente alla sua fusione Controparte_1 avvenuta in data 14.10.2018. Successivamente a detta data, tuttavia, l'intervento della odierna SA
San Paolo S.p.A. si rendeva necessario ai fini della valida prosecuzione del giudizio. Essa, infatti, era tenuta a ratificare tutto quanto già svolto dalla precedente entità.
Deve essere ricordato, inoltre, che “la carenza della legitimatio ad processum può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma anche quanto alla titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, la difesa con la quale il convenuto, ma anche l'attore, si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare rispettivamente che
l'attore non è titolare del diritto azionato o che il convenuto non è titolare della situazione soggettiva dedotta in giudizio, integra una mera difesa” (Cass. civ., sez. lavoro, ord., 1° settembre 2021, n.
23721).
Da quanto sopra esposto discende la piena legittimità del rilievo di detto difetto anche in sede di comparse conclusionali, come correttamente segnalato da parte attrice.
Dal difetto di legittimazione processuale passiva discende la nullità di tutti gli atti processuali posti in essere nel presente giudizio dal suo procuratore costituito, in mancanza di un atto di intervento di
SA AO (quale società incorporante) volto a fare proprie tutte le istanze proposte dalla società incorporata.
Quando il Giudice rileva l'esistenza di un difetto di legittimazione processuale, egli si arresta a una pronuncia di rito con conseguente impossibilità, per il medesimo, di analizzare il merito. In
6 particolare, come segnalato dalla dottrina, se la parte in causa non ha la capacità processuale, il processo non è regolare e il giudice non può entrare ad esaminare se la parte ha ragione in merito, né, quindi, se essa sia, nel merito, concretamente legittimata a far valere il diritto controverso.
Difatti, come già precisato, il difetto di legittimazione processuale, attenendo alla legittimità del contraddittorio, può essere eccepito e rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio con l'unico limite della formazione della cosa giudicata, presupponendo questa che il giudice si sia su di essa pronunciato. Pertanto, il difetto di legittimazione processuale, determina la nullità degli atti di giudizio, travolgendo necessariamente le domande delle parti.
Da quanto esposto consegue che, in carenza di legittimazione processuale, ogni pronuncia nel merito risulta inutiliter data, oltreché illegittima secondo le regole che governano il processo civile.
Quanto esplicato è reputato sufficiente ai fini della decisione. Nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo
132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123; Cass. Civ., Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Spese
Vista la complessità delle questioni processuali affrontate, le spese vanno compensate.
Le spese di C.T.U. andranno poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
- Compensa le spese fra le parti.
- Spese di C.T.U. definitivamente a carico di entrambe le parti in solido come da separato decreto di liquidazione.
Così deciso, in Torre Annunziata, lì 6 marzo 2024.
Il Giudice
dott.ssa Anna Laura Magliulo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.ssa Anna
Laura Magliulo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3009/2017 R.G., avente ad oggetto: nullità contratto di conto corrente, nullità clausole contrattuali per anatocismo, commissione di massimo scoperto, usura vertente tra
in proprio e in qualità di titolare della ditta individuale D&S Associati di Parte_1 Parte_1
, c.f. , nata a [...] il [...], e , c.f.
[...] C.F._1 Parte_2
nato a [...] il [...], entrambi residenti a[...]
n. 7, Torre Annunziata (NA), rapp.ti e difesi giusta procura in atti dagli avvocati Lucia Scognamiglio e Gaetano
Biasucci, con studio in Torre del Greco (NA) alla via Nazionale n. 987 presso cui elettivamente domiciliano;
-attori
e
con sede legale in alla Via Toledo n. 177, C.F. e P.Iva Capitale Controparte_1 Pt_1 P.IVA_1
Sociale di Euro 1.000.000.000,00 interamente versato, n. Iscrizione Albo Banche 5555, Codice ABI 1010.8, appartenente al gruppo bancario SA AO iscritto all'Albo Gruppo Bancari, Direzione e Coordinamento
SA AO S.p.A., in persona del legale rapp.te Dott. procuratore speciale del Controparte_2 [...]
in forza di procura speciale del 26/09/12 autenticata nella firma del notaio di CP_1 Persona_1
(rep. 3976, racc. 2235) registrata il 27/09/12 presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Napoli 1, rapp.to e Pt_1 difeso, in virtu' di procura in atti, dall'avv. Servillo Tiziana (C.F. ; C.F._3
-convenuta
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente, va evidenziato che il presente procedimento perveniva alla cognizione dello scrivente magistrato solamente in data 5 luglio 2020, a seguito del proprio trasferimento presso questo Tribunale e che, nel corso del periodo di astensione della scrivente dal lavoro, autorizzato ai sensi dell'articolo 17 del
Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e dell'art. 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, (nello specifico, periodo che va dal primo gennaio 2021 al primo gennaio 2022;
periodo che va dal 18 luglio 2022 al primo luglio 2023), tale procedimento veniva trattato dai magistrati nominati in propria sostituzione.
Ciò premesso, con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attrice ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il (di seguito anche solo al fine di sentir accertare e Controparte_1 CP_3 dichiarare l'illiceità e l'illegittimità della condotta tenuta dalla citata con riferimento ai rapporti CP_3
intrattenuti con la stessa – in particolare, al rapporto di conto corrente ordinario n. 1000/1154, aperto nel mese di novembre dell'anno 2006.
Si costituiva in giudizio la contestando la domanda suddetta. CP_3
Alla prima udienza del 28.09.2017, il G.I. fissava termine di 15 giorni per espletare il tentativo Per_2 di mediazione obbligatoria, rinviando in proseguo all'udienza del 30.01.2018. A detta udienza il menzionato magistrato concedeva i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., fissando all'uopo l'udienza del 29.05.2018, poi differita al 11.12.2018. A suddetta udienza il magistrato nominava quale
C.T.U. il dott. , rinviando in prosieguo all'udienza del 25.06.2019, poi differita al 02.07.2019. In Per_3
tale occasione il Giudice, preso atto della richiesta di proroga del termine fissato per il deposito della consulenza tecnica d'ufficio, rinviava al 10.12.2019 e successivamente al 03.03.2020, infine al
14.01.2021. Pervenuto il fascicolo allo scrivente magistrato, si rinviava all'udienza del 25.03. 2021 e poi al 14.10.2021, vista la impossibilità di ottenere i chiarimenti richiesti dal C.T.U. Alla menzionata udienza il Giudice in sostituzione, dott. , rinviava il procedimento nel medesimo stato dapprima al Per_4
16.02.2022 e infine al 13.09.2022. A seguito di una serie di rinvii processuali dovuti all'assenza del magistrato titolare del procedimento, dovuta al proprio congedo regolarmente autorizzato, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 22.02.2024.
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Sulla carenza di legittimazione passiva del Controparte_1
Preliminarmente, è da rilevare la carenza di legittimazione passiva di Sul Controparte_1
punto, valga quanto segue. Con atto a Rogito Notaio del 10.10.2018, rep. 7660, racc. 3703, Per_5
il si fondeva per incorporazione in SA AO S.p.A. (cfr. atto di fusione Controparte_1
depositato in atti).
La fusione per incorporazione estingue la società incorporata, la quale non può iniziare un nuovo giudizio in persona del suo ex amministratore, avendo, invece, facoltà la società incorporante di spiegare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c., intervento volontario in corso di un pendente
2 giudizio del quale già è parte la società incorporata.
Successivamente all'entrata in vigore della riforma del diritto societario (attraverso il D. Lgs. n.
6/2003) si è affermato il principio secondo cui, ai sensi del nuovo art. 2504 bis c.c., la fusione tra società non comporta, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata ma realizza una sorta di unificazione attraverso l'integrazione reciproca delle società che partecipano alla medesima fusione. Questo fenomeno si traduce come una vicenda evolutiva- modificativa dello stesso soggetto giuridico, il quale conserva la propria identità anche se assume un assetto organizzativo del tutto innovativo. Tradizionalmente, sulla scorta di questa tesi, la giurisprudenza ha escluso l'esigenza di far interrompere il giudizio, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., qualora intervenga una fusione per incorporazione.
Col tempo le Corti hanno rivolto approfondite considerazioni sul tema delle conseguenze processuali scaturenti dalle fusioni per incorporazioni andando, spesso, a rivolgere decisioni sempre più distaccate dal tradizionale principio.
Ad esempio, la Cassazione ha affermato (decisione n. 9137 del 19/05/2020) che la società incorporata in altra perde la legittimazione processuale a promuovere gravame il quale, al contrario, è riconosciuto alla società incorporante. Già un anno primo la Corte di Cassazione, con la decisione n.
14177 del 24/05/2019, ebbe modo di affermare che la necessaria destinataria dell'impugnazione, in quanto esclusiva legittimata processuale passiva, è la società incorporante e non già la incorporata non essendo più quest'ultima un soggetto esistente a seguito della fusione.
D'altronde, la legittimazione attiva e passiva della società incorporata si estingue con la cancellazione dal registro delle imprese per incorporazione e con essa i poteri dei suoi organi rappresentativi che in alcun modo possono intendersi prorogati oltre la morte della stessa società.
Un graduale cambiamento di prospettiva da parte della Suprema Corte si è avuto attraverso una rilettura ed una rielaborazione sostanziale del novellato art. 2504 bis 1° comma c.c.
Tale articolo, nella sua versione introdotta dall'art. 13 del D. Lgs. n. 22/1991, disponeva sugli effetti della fusione che: “[…] le società che risultano dalla fusione o quelle incorporanti assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte”.
L'art. 2504 bis 1° comma c.c. nella sua attuale formulazione, rubricato “Effetti della fusione” recita:
“La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”.
Si ritiene probabile che tale differente formulazione abbia fatto ritenere fondata, da parte della dottrina e della giurisprudenza, la tesi della natura non estintiva della società incorporata o fusa in forza della fusione. Si è ritenuto, invero, che la società incorporante sia soggetto giuridico in continuità con
3 quell'altro che in esso si è fuso (per incorporazione) in quanto appare esplicita la precisazione che tutti i rapporti proseguono, sia sostanziali, sia processuali, in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione, restando, sottinteso, il riferimento ai diritti ed agli obblighi assunti. Tuttavia, osservando più approfonditamente il suesposto ragionamento apparrebbe contrastante con il tenore letterale della disposizione in commento: se è vero, da un lato, che nel nuovo articolo si è eliminata la parola “estinte”, è altrettanto vero, di converso, che il nuovo art. 2504 bis 1° comma c.c., in maniera chiarissima, stabilisce che tutti i rapporti, sia sostanziali, sia processuali, proseguono in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione: “proseguono”, in quanto ne è cambiato il titolare, sebbene l'oggettivo rapporto resti il medesimo.
L'espressione “proseguendo in tutti i rapporti” non potrebbe autorizzare a sostenere che il soggetto incorporato non sia estinto;
anzi, in forza del diritto positivo, in particolare quello processuale, avviene proprio il contrario laddove la norma del codice di rito sancisce che “il processo è proseguito” ad opera o nei confronti di chi ha assunto ogni rapporto della parte venuta meno, ossia a vantaggio del successore universale.
Sul punto, le Sezioni unite, sentenza n. 21970 depositata lo scorso 30 luglio 2021, affermano che non vi è motivo di non credere che la fusione, dando vita ad una vicenda modificativa dell'atto costitutivo per tutte le società che vi partecipano, determini un fenomeno di “concentrazione giuridica ed economica“ dal quale consegue che i rapporti giuridici, attivi e passivi, di cui era titolare la società incorporante o fusa, siano imputati ad un diverso soggetto giuridico, la società incorporante o la società risultante dalla fusione. La fusione genera una profondissima ed estesa riorganizzazione aziendale: il capitale, i beni, le risorse umane vengono diversamente destinati secondo il programma economico di cui al progetto di fusione. Nessun elemento materiale, umano ed immateriale, resta uguale a sé stesso, salvo la qualità dei soci che mantengono la loro veste.
Ogni rapporto giuridico, attivo e passivo, è imputato ad un soggetto giuridico diverso da quello originario, ossia la società incorporante, mentre la società incorporata viene cancellata dal registro delle imprese.
Naturalmente nel momento in cui tutti i rapporti si trasferiscono ad altro soggetto (la società incorporante), quello primigenio non li conserva in quanto si estingue. Cessano, invero, per la società incorporata, la sede sociale, la denominazione, gli organi amministrativi e di controllo, il capitale nominale, le azioni o quote che lo rappresentano. La primigenia organizzazione si dissolve e nessuna situazione soggettiva originaria residua. Pertanto, se alcuna posizione soggettiva residua in capo alla società incorporata, non ha significato affermare la permanenza di un soggetto, privo di rapporti o situazioni soggettive di sorta nella propria sfera giuridica, ivi compreso quello con chi lo rappresenti o determini;
la sua permanenza nell'ambito dell'ordinamento giuridico, senza poter essere titolare di
4 posizioni giuridiche soggettive attive e passive, si ridurrebbe a quella di una entità astratta.
Le società fuse o incorporate non restano, pertanto, soggetti del mercato, e, conseguentemente, non possono legittimamente proporre cause civili o esservi convenute. Con la stipula dell'atto di fusione, iscritto nel registro delle imprese e seguìto dalla cancellazione dell'iscrizione delle società incorporate o fuse, i soci provocano, attraverso la sua estinzione, la scomparsa dal panorama giuridico dell'originario soggetto di diritto, quale autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive. L'unico soggetto giuridico che sopravvive all'evento fusione per incorporazione è
l'incorporante.
La fusione per incorporazione, anche a fronte delle suesposte argomentazioni, pure espresse dalla
Corte di Cassazione nella sentenza in commento, non può essere ritenuta come una vicenda meramente modificativa degli assetti anche giuridici della società incorporata e ciò in quanto l'evento genera una sua dissoluzione o estinzione giuridica, contestuale ad un fenomeno successorio.
La fusione per incorporazione, infatti, crea una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati.
Se da un lato è certo che la fusione non è una operazione societaria tesa a concludere tutti i rapporti sociali (come la liquidazione) ovvero a trasferirli sic et simpliciter ad altro soggetto con permanenza in vita del disponente (come, ad esempio, la cessione dei crediti o di azienda o ramo di azienda) in quanto si verifica una concreta prosecuzione dei rapporti se pur mediante un diverso assetto organizzativo, è altrettanto vero che la fusione per incorporazione non rappresenta un mero fenomeno modificativo senza successione universale in senso proprio in quei rapporti giuridici.
Dal nuovo percorso interpretativo dell'art. art. 2504 bis 1° comma c.c.. reso dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, è possibile sostenere che la prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato, consolida la legittimazione attiva dell'incorporante ad agire e proseguire nella tutela dei diritti e la sua legittimazione passiva a subire e difendersi avverso le pretese altrui, con riguardo ai rapporti originariamente facenti capo alla società incorporata;
al contrario, la società incorporata, non possedendo più la propria soggettività a seguito della fusione e della cancellazione dal registro delle imprese, neppure vanta una propria autonoma legittimazione processuale attiva e passiva.
Si deve ritenere, quindi, che non sussiste la facoltà di intraprendere un giudizio in capo al soggetto estinto per fusione. Una società ormai estinta non è soggetto autonomo di diritti e non possiede neanche la capacità e la legittimazione processuale per farli valere, essendo stati essi trasferiti alla società incorporante o risultante dalla fusione.
5 Pertanto, qualora la società fusasi per incorporazione vada ad intraprendere un giudizio si deve presumere che tale determinazione sia opera dei precedenti organi, i quali non sono più tali, spettando una valutazione di tale portata all'esclusiva ed attuale titolare, la società incorporante, per mezzo del suo legale rappresentante. Se da un lato la trasmissione e la continuità di quei rapporti giuridici nel soggetto incorporante lo giustifica ad agire per tutelarli, dall'altro lato l'evento fusione non autorizza la società incorporata a farle valere in autonomia non essendo essa più esistente.
Analogamente si deve ritenere che in occasione di una intervenuta fusione, conseguentemente alla estinzione della società incorporata attraverso la cancellazione dal registro delle imprese per incorporazione, il suo ex amministratore, ormai decaduto dalla carica, non può rilasciare al suo procuratore una valida procura per intraprendere un giudizio;
la società incorporante, altresì, non può continuare ad essere autonomamente parte di un pendente giudizio, fatta salvo l'intervento volontario della società incorporante ai sensi dell'art. 105 c.p.c. che si può realizzare esclusivamente attraverso un conferimento di una nuova procura da parte del legale rappresentante della società incorporante ad un proprio procuratore.
Nel caso di specie, il procedimento, regolarmente iscritto a ruolo in data 28.04.2017, era stato validamente iniziato nei confronti del antecedentemente alla sua fusione Controparte_1 avvenuta in data 14.10.2018. Successivamente a detta data, tuttavia, l'intervento della odierna SA
San Paolo S.p.A. si rendeva necessario ai fini della valida prosecuzione del giudizio. Essa, infatti, era tenuta a ratificare tutto quanto già svolto dalla precedente entità.
Deve essere ricordato, inoltre, che “la carenza della legitimatio ad processum può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma anche quanto alla titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, la difesa con la quale il convenuto, ma anche l'attore, si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare rispettivamente che
l'attore non è titolare del diritto azionato o che il convenuto non è titolare della situazione soggettiva dedotta in giudizio, integra una mera difesa” (Cass. civ., sez. lavoro, ord., 1° settembre 2021, n.
23721).
Da quanto sopra esposto discende la piena legittimità del rilievo di detto difetto anche in sede di comparse conclusionali, come correttamente segnalato da parte attrice.
Dal difetto di legittimazione processuale passiva discende la nullità di tutti gli atti processuali posti in essere nel presente giudizio dal suo procuratore costituito, in mancanza di un atto di intervento di
SA AO (quale società incorporante) volto a fare proprie tutte le istanze proposte dalla società incorporata.
Quando il Giudice rileva l'esistenza di un difetto di legittimazione processuale, egli si arresta a una pronuncia di rito con conseguente impossibilità, per il medesimo, di analizzare il merito. In
6 particolare, come segnalato dalla dottrina, se la parte in causa non ha la capacità processuale, il processo non è regolare e il giudice non può entrare ad esaminare se la parte ha ragione in merito, né, quindi, se essa sia, nel merito, concretamente legittimata a far valere il diritto controverso.
Difatti, come già precisato, il difetto di legittimazione processuale, attenendo alla legittimità del contraddittorio, può essere eccepito e rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio con l'unico limite della formazione della cosa giudicata, presupponendo questa che il giudice si sia su di essa pronunciato. Pertanto, il difetto di legittimazione processuale, determina la nullità degli atti di giudizio, travolgendo necessariamente le domande delle parti.
Da quanto esposto consegue che, in carenza di legittimazione processuale, ogni pronuncia nel merito risulta inutiliter data, oltreché illegittima secondo le regole che governano il processo civile.
Quanto esplicato è reputato sufficiente ai fini della decisione. Nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo
132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123; Cass. Civ., Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Spese
Vista la complessità delle questioni processuali affrontate, le spese vanno compensate.
Le spese di C.T.U. andranno poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
- Compensa le spese fra le parti.
- Spese di C.T.U. definitivamente a carico di entrambe le parti in solido come da separato decreto di liquidazione.
Così deciso, in Torre Annunziata, lì 6 marzo 2024.
Il Giudice
dott.ssa Anna Laura Magliulo
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