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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/12/2024, n. 5808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5808 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente rel dott. Venera Condorelli Giudice dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2281/2024 V.G. promossa da:
, n. a GIARRE (CT) il 27/03/1984 (C.F.: , Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappr. e dif. dall'avv. PULVIRENTI
GRAZIA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti e da
, n. a RIPOSTO (CT) il 11/02/1978, (C.F.: ), residente Parte_2 C.F._2
in Mascali, via Nunziata Piedimonte n. 40A, rappr. e dif. dall'avv. CASTELLANO MARIA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da accordo n atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 5 Con ricorso congiunto depositato il 20/05/2024 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, e chiedevano a Parte_3 Parte_2
questo tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Riposto (CT) il 23/04/2003 e dal quale erano nati tre figli, , e Persona_1 Per_2
, nati rispettivamente il 19/03/2000, il 06/01/2004 ed il 18/10/2010. Persona_3
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegavano l'accordo di negoziazione assistita e la sentenza sulla modifica dei termini della negoziazione, esponendo quindi di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente nominava sé stesso relatore ed assegnava termine fino al 23/10/2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_3 [...]
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia Parte_2
dell'accordo di negoziazione assistita autorizzato dalla Procura di Catania il 12/12/2022.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
pagina 2 di 5 Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e l'affidamento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
Disporre che i coniugi vivranno separati con mutuo rispetto e liberi ciascuno di fissare a loro piacimento il rispettivo domicilio, con obbligo reciproco di comunicarne le eventuali variazioni, prestandosi reciproco consenso per l'eventuale rilascio di passaporto o altro documento valido, nonché per eventuali viaggi in Italia o all'estero con il figlio minore
; Persona_3
Assegnazione della casa coniugale, sita a Mascali in via Nunziata Piedimonte n. 40 con mobili e suppellettili al sig. , collocatario del figlio minore;
Parte_2 Persona_3
Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi genitori, con Persona_3
collocamento prevalente e residenza anagrafica presso il padre. I genitori si impegnano ad adottare tutte le decisioni relative all'educazione, all'istruzione, alla piena salvaguardia dell'interesse dello stesso. Si impegnano sin d'ora a prestarsi piena collaborazione nella fase di formazione e crescita del minore, secondo buona fede del disegno educativo concordato tra gli stessi;
La madre avrà la possibilità di vedere e tenere con sé il figlio minore nei Persona_3
seguenti modi: a) il mercoledì di ogni settimana dalle ore 16:00 alle 20:00; a settimane alternate, dalle ore 10:00 dal sabato mattina sino al lunedì mattina, accompagnando il figlio direttamente presso l'istituto scolastico, resta in facoltà delle parti la possibilità di modificare le giornate e gli orari degli incontri compatibilmente con gli impegni del minore, previa intesa telefonica;
b) 15 giorni anche non consecutivi nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con il padre, entro il 30 giugno di ogni anno;
c) sei giorni consecutivi nel periodo natalizio, alternando il Natale al Capodanno e tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, alternando la Pasqua col Lunedì dell'Angelo. I genitori potranno, tuttavia, concordare modifiche alle superiori modalità in ragione delle reciproche esigenze di lavoro o delle esigenze del figlio;
pagina 3 di 5 La Sig.ra si obbliga a mantenere in modo diretto il figlio Parte_1 [...]
fornendogli quanto è necessario;
Per_3
Disporre che la sig.ra rinunci a favore del marito a Parte_1 Parte_2
qualsiasi diritto sull'immobile sito in Mascali, via Nunziata Piedimonte n. 40 censito al
N.C.T. del Comune di Mascali alla partita 9624 foglio 3 particella 128 di ha 029,20 con annesso fabbricato. Il sig. sarà unico proprietario del suddetto immobile Parte_2
terreno e fabbricato;
Disporre che il sig. rinunci a qualsiasi diritto a lui spettante sulla villetta Parte_2
unifamiliare sita in Mascali, via Amerigo Vespucci n. 40, censita in catasto fabbricati, foglio
44 particelle 7451 sub. 7 (ex 289 sub 1) categoria A/2 classe 6, vani 8 rend. 619,75 appartamento, 751 sub 8 (ex 289 sub.3) piano SI categoria C/6 classe 5 n. 99 r.c. 286,32. La sig.ra sarà unica proprietaria del suddetto immobile. Le parti Parte_1
dichiarano di obbligarsi a prestare il consenso e a sottoscrivere qualsiasi atto necessario per dare valore al superiore patto di divisione.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013.
Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le spese di giudizio vanno dichiarate compensate.
P. Q. M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Riposto (CT) il 23/04/2003 tra
[...]
e , matrimonio trascritto nel registro degli atti di Parte_3 Parte_2
matrimonio dello stato civile del Comune di Riposto dell'anno 2003, al n. 3, della parte 2 serie A.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza, statuisce in ordine all'affidamento del minore ed al contributo di mantenimento dello stesso così come in motivazione.
Dichiara compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il
25/10/2024.
Il Presidente est
Massimo Escher
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente rel dott. Venera Condorelli Giudice dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2281/2024 V.G. promossa da:
, n. a GIARRE (CT) il 27/03/1984 (C.F.: , Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappr. e dif. dall'avv. PULVIRENTI
GRAZIA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti e da
, n. a RIPOSTO (CT) il 11/02/1978, (C.F.: ), residente Parte_2 C.F._2
in Mascali, via Nunziata Piedimonte n. 40A, rappr. e dif. dall'avv. CASTELLANO MARIA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da accordo n atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 5 Con ricorso congiunto depositato il 20/05/2024 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, e chiedevano a Parte_3 Parte_2
questo tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Riposto (CT) il 23/04/2003 e dal quale erano nati tre figli, , e Persona_1 Per_2
, nati rispettivamente il 19/03/2000, il 06/01/2004 ed il 18/10/2010. Persona_3
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegavano l'accordo di negoziazione assistita e la sentenza sulla modifica dei termini della negoziazione, esponendo quindi di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente nominava sé stesso relatore ed assegnava termine fino al 23/10/2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_3 [...]
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia Parte_2
dell'accordo di negoziazione assistita autorizzato dalla Procura di Catania il 12/12/2022.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
pagina 2 di 5 Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e l'affidamento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
Disporre che i coniugi vivranno separati con mutuo rispetto e liberi ciascuno di fissare a loro piacimento il rispettivo domicilio, con obbligo reciproco di comunicarne le eventuali variazioni, prestandosi reciproco consenso per l'eventuale rilascio di passaporto o altro documento valido, nonché per eventuali viaggi in Italia o all'estero con il figlio minore
; Persona_3
Assegnazione della casa coniugale, sita a Mascali in via Nunziata Piedimonte n. 40 con mobili e suppellettili al sig. , collocatario del figlio minore;
Parte_2 Persona_3
Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi genitori, con Persona_3
collocamento prevalente e residenza anagrafica presso il padre. I genitori si impegnano ad adottare tutte le decisioni relative all'educazione, all'istruzione, alla piena salvaguardia dell'interesse dello stesso. Si impegnano sin d'ora a prestarsi piena collaborazione nella fase di formazione e crescita del minore, secondo buona fede del disegno educativo concordato tra gli stessi;
La madre avrà la possibilità di vedere e tenere con sé il figlio minore nei Persona_3
seguenti modi: a) il mercoledì di ogni settimana dalle ore 16:00 alle 20:00; a settimane alternate, dalle ore 10:00 dal sabato mattina sino al lunedì mattina, accompagnando il figlio direttamente presso l'istituto scolastico, resta in facoltà delle parti la possibilità di modificare le giornate e gli orari degli incontri compatibilmente con gli impegni del minore, previa intesa telefonica;
b) 15 giorni anche non consecutivi nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con il padre, entro il 30 giugno di ogni anno;
c) sei giorni consecutivi nel periodo natalizio, alternando il Natale al Capodanno e tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, alternando la Pasqua col Lunedì dell'Angelo. I genitori potranno, tuttavia, concordare modifiche alle superiori modalità in ragione delle reciproche esigenze di lavoro o delle esigenze del figlio;
pagina 3 di 5 La Sig.ra si obbliga a mantenere in modo diretto il figlio Parte_1 [...]
fornendogli quanto è necessario;
Per_3
Disporre che la sig.ra rinunci a favore del marito a Parte_1 Parte_2
qualsiasi diritto sull'immobile sito in Mascali, via Nunziata Piedimonte n. 40 censito al
N.C.T. del Comune di Mascali alla partita 9624 foglio 3 particella 128 di ha 029,20 con annesso fabbricato. Il sig. sarà unico proprietario del suddetto immobile Parte_2
terreno e fabbricato;
Disporre che il sig. rinunci a qualsiasi diritto a lui spettante sulla villetta Parte_2
unifamiliare sita in Mascali, via Amerigo Vespucci n. 40, censita in catasto fabbricati, foglio
44 particelle 7451 sub. 7 (ex 289 sub 1) categoria A/2 classe 6, vani 8 rend. 619,75 appartamento, 751 sub 8 (ex 289 sub.3) piano SI categoria C/6 classe 5 n. 99 r.c. 286,32. La sig.ra sarà unica proprietaria del suddetto immobile. Le parti Parte_1
dichiarano di obbligarsi a prestare il consenso e a sottoscrivere qualsiasi atto necessario per dare valore al superiore patto di divisione.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013.
Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le spese di giudizio vanno dichiarate compensate.
P. Q. M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Riposto (CT) il 23/04/2003 tra
[...]
e , matrimonio trascritto nel registro degli atti di Parte_3 Parte_2
matrimonio dello stato civile del Comune di Riposto dell'anno 2003, al n. 3, della parte 2 serie A.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza, statuisce in ordine all'affidamento del minore ed al contributo di mantenimento dello stesso così come in motivazione.
Dichiara compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il
25/10/2024.
Il Presidente est
Massimo Escher
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