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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/12/2024, n. 2162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2162 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1257/2024 RGAL TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. ALBERTO CARUSO Parte_1
ricorrente E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. FLAVIO VINCENZO PONTE
resistente Oggetto: impugnazione di licenziamento con domanda di reintegrazione FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la IG.ra conveniva in Parte_1 giudizio la società e, premesso di essere Controparte_1 stata assunta dalla parte convenuta il 31.12.2015 e adibita a mansioni di impiegata amministrativa (livello D1 del CCNL Servizi Cisal Terziario) deduceva di aver ricevuto il 1° agosto 2023, al rientro dalle ferie e dopo aver fruito del congedo per maternità, la contestazione di un illecito disciplinare. In particolare le era stata addebitata la violazione dell'art. 169, lettere d) ed e) del citato CCNL, con la seguente motivazione: “Abbiamo appreso che la , in modo continuativo e in aperta violazione delle disposizioni contrattuali in materia di fedeltà aziendale, stia da tempo ed a tutt'oggi svolgendo attività di facilitazione ad una azienda, riconducibile e/o rappresentata dal IG. Parte_2
, che opera nel medesimo settore della scrivente società e che ne sia, peraltro,
[...] concorrente diretta;
in particolare ci risulta che ella nel corso del mese di giugno u.s. abbia, tramite telefonata, favorito un appuntamento al IG. Parte_2 con un potenziale cliente in Marano Marchesato, in conseguenza di questa sua prestazione lavorativa, seguiva in giorni successivi la consegna da parte del IG.
1 di un preventivo di erogatore acqua emesso su carta intestata di altra Parte_2 società concorrente. Per altro verso si è appreso che ella intrattenesse abituali contatti con istituti di credito per l'approvazione di finanziamenti volti al perfezionamento della fornitura di prodotti analoghi a quelli distribuiti dalla scrivente nell'interesse di società concorrenti alla scrivente e riconducibili al IG.
o inscindibilmente collegate allo stesso”. Parte_2
Esponeva che dopo la contestazione ella aveva presentato le proprie giustificazioni, non ritenute meritevoli di accoglimento, con conseguente recesso per giusta causa intimato con lettera del 7 agosto 2023. Eccepiva la nullità del licenziamento per violazione dell'art. 54, comma 1°, del D.lgs. n. 151/2001, a tenore del quale ““le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino”. Nel merito negava di aver mai posto in essere la condotta addebitata, deducendo, inoltre, che ai sensi dell'art. 30, co. 3, L. 183/2010, “nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro”, rilevando che il CCNL applicato prevede, all'art. 172, che il datore di lavoro può recedere dal rapporto a tempo indeterminato per
“giusta causa”, che “si ha quando si configura una delle fattispecie previste dal paragrafo B) dell'Art. 170”. Aggiungeva che il paragrafo B), lettera b dell'art. 170 prevede l'applicabilità della sanzione del licenziamento per giusta causa (senza preavviso) nei confronti del lavoratore che “svolga, in concorrenza con l'attività dell'Azienda, prestazioni lavorative, per conto proprio o altrui, durante l'orario di lavoro”, laddove per contro nella lettera di contestazione non è fatto alcun riferimento a condotte tenute durante l'orario di lavoro. Dedotto, altresì, di non aver mai percepito l'indennità di maneggio denaro a lei spettante e di essere ancora creditrice della somma di euro 1.300,00, quale importo residuo del trattamento di fine rapporto, concludeva chiedendo: “1. in via principale, in accoglimento del primo motivo di ricorso: Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nel presente ricorso, l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o la nullità e/o l'annullamento del licenziamento intimato alla ricorrente in data 7 agosto 2023, in quanto posto in violazione del divieto di licenziamento di cui all'art. 54 d.lgs. n. 151/2001; Per l'effetto, annullare l'impugnato licenziamento e condannare in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare la IG.ra CP_3
[..
[...] nel posto di lavoro in precedenza occupato;
Condannare la società
[...] [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore della ricorrente, delle mensilità non corrisposte dalla data del licenziamento fino a quella della reintegrazione, di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento e sino a quello della effettiva reintegrazione e, comunque, nella misura massima di dodici mensilità prevista dall'art, 18, comma 4, L. 300/1970 o in quella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali;
Condannare, altresì, la resistente al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal CP_4 giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale.
2. In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo, in accoglimento del secondo motivo di ricorso: Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nel presente ricorso, l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o la nullità e/o l'annullamento del licenziamento intimato alla ricorrente in data 7 agosto 2023, in quanto non sorretto da giusta causa né da giustificato motivo poiché non ne ricorrono gli estremi addotti dal datore di lavoro, attesa l'insussistenza dei fatti contestati;
Per l'effetto, annullare l'impugnato licenziamento e condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ai Controparte_1 sensi dell'art. 3 D.lgs. 23/2015;
3. In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo, in accoglimento del secondo motivo di ricorso: Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nel presente ricorso, l'insussistenza degli estremi del licenziamento per giusta causai intimato alla ricorrente in data 7 agosto 2023, attesa l'insussistenza dei fatti contestati;
Per l'effetto, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di un'indennità ai sensi dell'art. 3 D. lgs. 23/2015;
4. In ogni caso, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento della indennità di cassa e maneggio denaro pari ad € 1.123,18, oltre interessi, in favore della IG.ra Parte_1
5. In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di ricorso, condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della IG.ra Parte_1 della residua somma di T.F.R. non ancora versata, maggiorata dei prescritti interessi, calcolati sulle debenze non versate nei termini contrattuali”. Si costituiva tempestivamente la società , in Controparte_1
3 persona del legale rappresentante p.t., chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza. Deduceva la sussistenza dei fatti contestati, costituenti giusta causa di licenziamento connotati da colpa grave, con conseguente inapplicabilità al caso di specie irrilevanza della disposizione di cui all'art. 54 del D.lgs. 151/2001.
Istruita documentalmente e attraverso l'escussione dei testi indicati dalle parti, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 04.12.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note contenenti sole istanze e conclusioni. Le parti hanno depositato tempestivamente le note scritte in sostituzione dell'udienza.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte: “Il divieto di licenziamento della lavoratrice madre è reso inoperante, ai sensi dell'art. 54, comma 3 lettera a) del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, quando ricorra la colpa grave della lavoratrice, che non può ritenersi integrata dalla sussistenza di un giustificato motivo soggettivo, ovvero di una situazione prevista dalla contrattazione collettiva quale giusta causa idonea a legittimare la sanzione espulsiva, essendo invece necessario - in conformità a quanto stabilito nella sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 1991 - verificare se sussista quella colpa specificamente prevista dalla suddetta norma e diversa, per l'indicato connotato di gravità, da quella prevista dalla disciplina pattizia per i generici casi d'inadempimento del lavoratore sanzionati con la risoluzione del rapporto. L'accertamento e la valutazione in concreto della prospettata colpa grave si risolve in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, come tale non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logicamente congrua e giuridicamente immune da vizi” (Sez. L. n. 19912/2011; la Cassazione ha confermato la sentenza della Corte Territoriale che aveva ritenuto non grave il comportamento tenuto dalla lavoratrice, consistito nell'assenza ingiustificata di 3 giorni dopo il compimento del periodo di astensione obbligatoria terminato il 13 gennaio, laddove il licenziamento era stato intimato con lettera del 16 gennaio). Più di recente: “In tema di licenziamento della lavoratrice madre, la verifica in ordine alla sussistenza della colpa grave che ne rende inoperante il divieto ex art. 54, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 151 del 2001, in presenza di una fattispecie autonoma e peculiare, che non può ritenersi integrata da un giustificato motivo soggettivo ovvero da una situazione prevista dalla contrattazione collettiva quale 4 generica giusta causa, deve estendersi ad un'ampia ricostruzione fattuale del caso concreto ed alla considerazione della vicenda espulsiva nella pluralità dei suoi diversi componenti, quali le possibili ripercussioni sui diversi piani personale, psicologico, familiare ed organizzativo della fase dell'esistenza in cui la donna si trova, con un rigore valutativo adeguato, ponendosi tale colpa come causa di esclusione di un divieto che attua la tutela costituzionale della maternità e dell'infanzia” (Sez. L. 2004/2017). Al tribunale è, pertanto, demandata una valutazione che investe non solo la sussistenza di una ipotesi di giusta causa genericamente prevista dal contratto collettivo, ma anche la ricorrenza di una condotta connotata dalla particolare gravità richiesta dalla norma di cui all'art. 54, comma 3, lett. a), del D.lgs. n. 151 del 2001, letta alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale. Ebbene, ritiene il Giudice che i fatti contestati, così come emersi all'esito dell'istruttoria, integrino gli estremi di una condotta connotata da colpa grave. Alla ricorrente è contestata una condotta di concorrenza sleale protrattasi nel tempo. Tale condotta è chiaramente emersa dalle prove dichiarative. Ha dichiarato il teste “Ho lavorato per la società resistente dal Testimone_1
2020, mi pare di ricordare dal mese di giugno, fino ad agosto 2022. Preciso che non ero un dipendente cioè un lavoratore subordinato ma un agente legato alla società. Quindi il rapporto che mi legava alla società era parasubordinato. Attualmente ho un rapporto di collaborazione con la società Aurora s.r.l. il cui amministratore è il sig. società che ha la stessa sede della società Mi CP_5 Controparte_1 capitava di essere presente nella sede della società convenuta in maniera pressoché quotidiana. In particolare ero presente la mattina per un periodo di tempo che andava dai quindici minuti a mezz'ora…”. Capitolo 3: “Conosco la circostanza di cui al capitolo 3. Mi è stata riferita dal sig. . Capitolo 4: “Posso Persona_1 dire che la e la Sanyfica s.r.l sono società concorrenti Parte_3 rispetto alla società resistente avendo lo stesso oggetto sociale. Si occupano tutte e tre di vendita di depuratori di acqua. So che l'amministratore delle società è il sig. CP_6 Parte_2 compagno della ricorrente e tanto posso riferire perché dopo la cessazione del mio rapporto di lavoro con la società resistente ho collaborato per un anno con la er quanto riguarda la Sanyfica s.r.l. posso Controparte_7 dire, per sentito dire, che la legale rappresentante della società sia la madre della sig.ra la IG.ra di cui non ricordo il nome. Posso dire che la Pt_1 Per_2
5 ricorrente abbia svolto attività lavorativa sia per la sia Controparte_7 per la Sanyfica s.r.l. in quanto a seguito della vendita dei depuratori di queste ultime due società inviavo poi la documentazione su indirizzo di posta elettronica che faceva capo alla ricorrente. Si trattava di un indirizzo di posta elettronica non riconducibile alla società resistente;
probabilmente si trattava di un indirizzo personale della ricorrente”. Capitolo 5: “Ho già risposto”. Capitolo 6: “Mi consta che la ricorrente abbia intrattenuto rapporti con la COMPASS per ottenere dei finanziamenti perché so che la richiesta di finanziamento veniva inviata dalla ricorrente dopo che io le avevo trasmesso i contratti di vendita conclusi nell'interesse della . La fattura relativa alle vendite di cui sopra mi Parte_3 veniva poi inviata dalla ricorrente sempre via mail”. Capitolo 7: “Confermo, quindi, la circostanza di cui al capitolo 7” (“le partiche di finanziamento per conto della sono state gestite dalla ricorrente ancorché Controparte_7 lavorasse per conto della ). Capitolo 8: “Confermo la Controparte_1 circostanza. Mi risulta personalmente”. Capitolo 9: “Con riferimento alla circostanza posso dire che era la ricorrente a effettuare i versamenti per conto della società odierna resistente, presso gli istituti di credito”. CP_1
ADR Avv. CARUSO: “So che fra la società e la società Parte_3 convenuta vi erano rapporti di collaborazione, che tuttavia non riguardavano la vendita di depuratori. Posso dire che la , che nasce come attività di CP_8 promozione, abbia svolto tale attività per la società resistente;
per esempio, studiava dei piani di marketing e li proponeva alla società convenuta. Preciso (e a correzione di quanto sopra riferito) che per quanto mi risulta dalla lettura delle visure camerali la società non ha lo stesso oggetto sociale della Parte_3 [...]
anche se io di fatto ho svolto attività di vendita di depuratori anche per la CP_1
”. Parte_3
Teste dipendente della società convenuta dal 2015 e fino Testimone_2 alla liquidazione: “Capitolo 3: “Confermo la circostanza. I file sono stati estrapolati dal computer aziendale della ricorrente dall'allora amministratore sig. e mi sono stati mostrati dall'amministratore CP_5 sig. Ho avuto appunto modo di visionarli sul computer della CP_5 ricorrente”. ADR Giudice: “Ricordo che dai file mostratami dal IG. risultava che la ricorrente avesse gestito una richiesta di CP_5 finanziamento in favore della società indicata nel capitolo 3. Non ricordo, tuttavia, questo finanziamento a quale società sia stato richiesto”. Capitolo 4:
“Ricordo che da un altro file mostratomi dal IG. è emerso che la CP_5 ricorrente aveva disposto una spedizione, ma non so di cosa, in favore 6 della società i tratta di una società riconducibile Controparte_7 al IG. che è il compagno della ricorrente. Che tale società Parte_2 sia riconducibile al sig. l'ho appreso da quest'ultimo, il quale Parte_2 mi ha riferito di esserne socio…ADR Giudice: “Quando ho fatto riferimento ai file dai quali si poteva evincere che la ricorrente espletasse attività in favore delle società indicate nei capitoli 3 e 4, ho tratto la conclusione unicamente dal sig. che quella attività fosse stata svolta solo dalla ricorrente perché gli stessi CP_5 file erano stati tratti dal computer della ricorrente. I file, tuttavia, non contenevano né la sottoscrizione della ricorrente né alcun riferimento nel testo alla ricorrente”. ADR. GIUDICE: “Faccio presente che il computer di cui stiamo parlando era nell'esclusiva disponibilità della ricorrente”. ADR Avv. CARUSO: “Non è mai capitato che fra colleghi ci scambiassimo le password dei rispettivi computer. Anzi preciso che durante, per esempio, i periodi feriali è capitato che io fornissi la mia password alla collega così come è capitato che la collega fornisse a me o ad altri colleghi la sua password. Faccio presente che le password dei computer non cambiavano e che sostanzialmente sono rimaste, che io ricordi, per tutto l'arco temporale in cui io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme”. Ebbene, dal narrato dei due testimoni risulta in modo chiaro che la ricorrente, per un arco temporale sicuramente lungo (il teste ha Tes_1 collaborato per un anno – nel 2023 – con la società Controparte_7 concorrente della convenuta e facente capo al IG. Parte_2 compagno della IG.ra che la lavoratrice ha svolto attività Parte_1 sia per la società sia per la società Sanyfica s.r.l. che Controparte_7 il teste riconduce (sia pure “per sentito dire”) alla madre della IG.ra
[...]
(IG.ra , come risulta dalla visura camerale;
la ricorrente Pt_1 CP_9 non nega che si tratti della madre). Era, infatti, la ricorrente che riceveva copia dei contratti di vendita di depuratori conclusi dal testimone nell'interesse delle società IP MARKETING e Sanyfica su un indirizzo di posta elettronica a lei riconducibile ed era sempre la ricorrente, ricevuta la copia dei contratti di vendita, ad inviare al teste le relative fatture. Si tratta, pertanto, di un'attività tutt'altro che secondaria svolta dalla IG.ra nell'interesse di ben due società concorrenti della Pt_1 CP_1 proprio la ricezione dei contratti di vendita ed il conseguente invio delle fatture denotano, infatti, un inserimento di fatto della ricorrente nell'organizzazione delle società concorrenti, facenti capo al compagno e alla madre. 7 La IG.ra pertanto, agiva curando interessi economici ai quali non Pt_1 può definirsi estranea, atteso lo stretto rapporto che la lega ai rappresentanti delle società e Sanyfica S.R.L. Controparte_7
Risulta, inoltre, confermata anche la seconda parte della contestazione disciplinare (…si è appreso che ella intrattenesse abituali contatti con istituti di credito per l'approvazione di finanziamenti volti al perfezionamento della fornitura di prodotti analoghi a quelli distribuiti dalla scrivente nell'interesse di società concorrenti alla scrivente e riconducibili al IG. o inscindibilmente Parte_2 collegate allo stesso”.) Il teste ha, infatti, riferito: “Mi consta che la ricorrente abbia intrattenuto Tes_1 rapporti con la COMPASS per ottenere dei finanziamenti perché so che la richiesta di finanziamento veniva inviata dalla ricorrente dopo che io le avevo trasmesso i contratti di vendita conclusi nell'interesse della ”. Parte_3
La teste ha poi confermato che i file da cui risultano Testimone_2 richieste di finanziamento nell'interesse delle società Controparte_7
e Sanyfica S.R.L. sono stati tratti dal computer che la ricorrente utilizzava in modo esclusivo (e tanto conferma che l'attività di concorrenza sleale era svolta anche durante l'orario di lavoro, risultando, pertanto, integrata l'ipotesi di cui all'art. 170, punto B, lett. b); né la circostanza che occasionalmente la password sia stata fornita alla teste può giustificare il sospetto che sia stata quest'ultima (o altri dipendenti) a porre in essere la condotta contestata alla ricorrente, unico soggetto all'interno della società convenuta portatore di un interesse, comune al compagno e alla madre, a favorire società terze. I testimoni devono ritenersi attendibili. Entrambi, infatti, hanno sì avuto rapporti (di collaborazione o di dipendenza) con la società resistente, ma hanno avuto rapporti (in particolare il teste anche con le società concorrenti. Tes_1
L'attendibilità dei testi, inoltre, si apprezza anche in considerazione del fatto che entrambi hanno riconosciuto che la ricorrente aveva mansioni di cassiera, così riscontrando (ma solo in punto di fatto, come si avrà modo di argomentare) la domanda volta ad ottenere una condanna della società resistente alla corresponsione della somma richiesta (“Capitolo 1: “Confermo la circostanza di cui al capitolo 1 e, in particolare, confermo che le mansioni di cassiera venivano svolte dalla ricorrente con continuità e regolarità. Aggiungo che la ricorrente era assegnata in via principale alla gestione della cassa”, teste;
“Capitolo 8: “Confermo la circostanza. Mi risulta personalmente”, Tes_2 teste ”. Tes_1
8 Capitolo 9: “Con riferimento alla circostanza posso dire che era la ricorrente a effettuare i versamenti per conto della società odierna CP_1 resistente, presso gli istituti di credito”, teste .Le risultanze delle prove Tes_1 documentali e dichiarative consentono, pertanto, di ritenere che la ricorrente, durante un considerevole arco temporale, ha svolto attività in favore di imprese concorrenti con il datore di lavoro e che tanto ha fatto nell'interesse del compagno e della madre e, in definitiva, nel proprio interesse. Né può trarre in inganno la circostanza che tra la società e Controparte_1 la società vi fossero anche rapporti di Controparte_7 collaborazione, atteso che tali rapporti erano limitati ad un'attività di promozione svolta dalla in favore della e non Parte_3 CP_1 certo ad un “esercizio congiunto” delle attività di vendita. Deve, pertanto, concludersi nel senso che la condotta contestata ed accertata si connoti per particolare gravità, sia in considerazione della durata del comportamento violativo dell'obbligo di fedeltà, sia in ragione dell'elemento soggettivo sotteso alla condotta stessa (è indubitabile che la ricorrente avesse la finalità di provocare un danno al datore di lavoro per il soddisfacimento di un interesse economico proprio e dei congiunti).
“ ha già avuto modo di statuire (cfr., ex aliis, Cass. n. 14249/15; CP_10
Cass. n. 144/15; Cass. n. 6501/13; Cass. n. 5629/2000), l'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c., integrato dai generali doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. nello svolgimento del rapporto contrattuale, deve intendersi come divieto di abuso di posizione attuato attraverso azioni concorrenziali e/o violazioni di segreti produttivi o come divieto di condotte che siano in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del dipendente nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o che creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o che siano, comunque, idonee a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto. Nel caso di specie, la lesione dell'obbligo di fedeltà ha assunto le forme della prestazione d'opera a favore di terzi concorrenti, che costituisce ipotesi paradigmatica di violazione degli artt. 2105, 1175 e 1375 c.c. (cfr., ex aliis, Cass. n. 5629/2000.)” (Cass, Sez. L. m. 8131/2017). Non merita accoglimento, indipendentemente dagli esiti della svolta istruttoria orale, anche il capo della domanda volto ad ottenere una condanna della società al pagamento della indennità di cassa e di maneggio denaro per un importo pari ad euro 1.123,18.
9 L'art. 143 del CCNL (specificamente indicato in ricorso quale fonte normativa del diritto azionato) prevede: “Indennità di cassa: Al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità e per almeno 15 giorni solari nel mese, qualora abbia obbligo di quadratura dei conti e completa responsabilità per errori, che comporti l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete, per tutto il tempo dell'incarico e della responsabilità, un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% della Paga Base Nazionale Mensile, eventualmente pro-quota (in caso di Tempo Parziale)”. Non essendo emerso e più a monte neanche dedotto che la ricorrente avesse
“l'obbligo di quadratura dei conti e completa responsabilità per errori, che comporti l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze”, l'indennità non può, pertanto, essere riconosciuta. Neanche compete l'importo richiesto a titolo di saldo del trattamento di fine rapporto, atteso che la retribuzione differita risulta corrisposta interamente già prima del deposito del ricorso. Il ricorso, pertanto, deve essere interamente respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 4.629,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfetarie come per legge. Cosenza, 02/12/2024 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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, rappresentata e difesa dall'avv. ALBERTO CARUSO Parte_1
ricorrente E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. FLAVIO VINCENZO PONTE
resistente Oggetto: impugnazione di licenziamento con domanda di reintegrazione FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la IG.ra conveniva in Parte_1 giudizio la società e, premesso di essere Controparte_1 stata assunta dalla parte convenuta il 31.12.2015 e adibita a mansioni di impiegata amministrativa (livello D1 del CCNL Servizi Cisal Terziario) deduceva di aver ricevuto il 1° agosto 2023, al rientro dalle ferie e dopo aver fruito del congedo per maternità, la contestazione di un illecito disciplinare. In particolare le era stata addebitata la violazione dell'art. 169, lettere d) ed e) del citato CCNL, con la seguente motivazione: “Abbiamo appreso che la , in modo continuativo e in aperta violazione delle disposizioni contrattuali in materia di fedeltà aziendale, stia da tempo ed a tutt'oggi svolgendo attività di facilitazione ad una azienda, riconducibile e/o rappresentata dal IG. Parte_2
, che opera nel medesimo settore della scrivente società e che ne sia, peraltro,
[...] concorrente diretta;
in particolare ci risulta che ella nel corso del mese di giugno u.s. abbia, tramite telefonata, favorito un appuntamento al IG. Parte_2 con un potenziale cliente in Marano Marchesato, in conseguenza di questa sua prestazione lavorativa, seguiva in giorni successivi la consegna da parte del IG.
1 di un preventivo di erogatore acqua emesso su carta intestata di altra Parte_2 società concorrente. Per altro verso si è appreso che ella intrattenesse abituali contatti con istituti di credito per l'approvazione di finanziamenti volti al perfezionamento della fornitura di prodotti analoghi a quelli distribuiti dalla scrivente nell'interesse di società concorrenti alla scrivente e riconducibili al IG.
o inscindibilmente collegate allo stesso”. Parte_2
Esponeva che dopo la contestazione ella aveva presentato le proprie giustificazioni, non ritenute meritevoli di accoglimento, con conseguente recesso per giusta causa intimato con lettera del 7 agosto 2023. Eccepiva la nullità del licenziamento per violazione dell'art. 54, comma 1°, del D.lgs. n. 151/2001, a tenore del quale ““le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino”. Nel merito negava di aver mai posto in essere la condotta addebitata, deducendo, inoltre, che ai sensi dell'art. 30, co. 3, L. 183/2010, “nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro”, rilevando che il CCNL applicato prevede, all'art. 172, che il datore di lavoro può recedere dal rapporto a tempo indeterminato per
“giusta causa”, che “si ha quando si configura una delle fattispecie previste dal paragrafo B) dell'Art. 170”. Aggiungeva che il paragrafo B), lettera b dell'art. 170 prevede l'applicabilità della sanzione del licenziamento per giusta causa (senza preavviso) nei confronti del lavoratore che “svolga, in concorrenza con l'attività dell'Azienda, prestazioni lavorative, per conto proprio o altrui, durante l'orario di lavoro”, laddove per contro nella lettera di contestazione non è fatto alcun riferimento a condotte tenute durante l'orario di lavoro. Dedotto, altresì, di non aver mai percepito l'indennità di maneggio denaro a lei spettante e di essere ancora creditrice della somma di euro 1.300,00, quale importo residuo del trattamento di fine rapporto, concludeva chiedendo: “1. in via principale, in accoglimento del primo motivo di ricorso: Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nel presente ricorso, l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o la nullità e/o l'annullamento del licenziamento intimato alla ricorrente in data 7 agosto 2023, in quanto posto in violazione del divieto di licenziamento di cui all'art. 54 d.lgs. n. 151/2001; Per l'effetto, annullare l'impugnato licenziamento e condannare in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare la IG.ra CP_3
[..
[...] nel posto di lavoro in precedenza occupato;
Condannare la società
[...] [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore della ricorrente, delle mensilità non corrisposte dalla data del licenziamento fino a quella della reintegrazione, di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento e sino a quello della effettiva reintegrazione e, comunque, nella misura massima di dodici mensilità prevista dall'art, 18, comma 4, L. 300/1970 o in quella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali;
Condannare, altresì, la resistente al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal CP_4 giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale.
2. In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo, in accoglimento del secondo motivo di ricorso: Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nel presente ricorso, l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o la nullità e/o l'annullamento del licenziamento intimato alla ricorrente in data 7 agosto 2023, in quanto non sorretto da giusta causa né da giustificato motivo poiché non ne ricorrono gli estremi addotti dal datore di lavoro, attesa l'insussistenza dei fatti contestati;
Per l'effetto, annullare l'impugnato licenziamento e condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ai Controparte_1 sensi dell'art. 3 D.lgs. 23/2015;
3. In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo, in accoglimento del secondo motivo di ricorso: Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nel presente ricorso, l'insussistenza degli estremi del licenziamento per giusta causai intimato alla ricorrente in data 7 agosto 2023, attesa l'insussistenza dei fatti contestati;
Per l'effetto, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di un'indennità ai sensi dell'art. 3 D. lgs. 23/2015;
4. In ogni caso, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento della indennità di cassa e maneggio denaro pari ad € 1.123,18, oltre interessi, in favore della IG.ra Parte_1
5. In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di ricorso, condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della IG.ra Parte_1 della residua somma di T.F.R. non ancora versata, maggiorata dei prescritti interessi, calcolati sulle debenze non versate nei termini contrattuali”. Si costituiva tempestivamente la società , in Controparte_1
3 persona del legale rappresentante p.t., chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza. Deduceva la sussistenza dei fatti contestati, costituenti giusta causa di licenziamento connotati da colpa grave, con conseguente inapplicabilità al caso di specie irrilevanza della disposizione di cui all'art. 54 del D.lgs. 151/2001.
Istruita documentalmente e attraverso l'escussione dei testi indicati dalle parti, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 04.12.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note contenenti sole istanze e conclusioni. Le parti hanno depositato tempestivamente le note scritte in sostituzione dell'udienza.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte: “Il divieto di licenziamento della lavoratrice madre è reso inoperante, ai sensi dell'art. 54, comma 3 lettera a) del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, quando ricorra la colpa grave della lavoratrice, che non può ritenersi integrata dalla sussistenza di un giustificato motivo soggettivo, ovvero di una situazione prevista dalla contrattazione collettiva quale giusta causa idonea a legittimare la sanzione espulsiva, essendo invece necessario - in conformità a quanto stabilito nella sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 1991 - verificare se sussista quella colpa specificamente prevista dalla suddetta norma e diversa, per l'indicato connotato di gravità, da quella prevista dalla disciplina pattizia per i generici casi d'inadempimento del lavoratore sanzionati con la risoluzione del rapporto. L'accertamento e la valutazione in concreto della prospettata colpa grave si risolve in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, come tale non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logicamente congrua e giuridicamente immune da vizi” (Sez. L. n. 19912/2011; la Cassazione ha confermato la sentenza della Corte Territoriale che aveva ritenuto non grave il comportamento tenuto dalla lavoratrice, consistito nell'assenza ingiustificata di 3 giorni dopo il compimento del periodo di astensione obbligatoria terminato il 13 gennaio, laddove il licenziamento era stato intimato con lettera del 16 gennaio). Più di recente: “In tema di licenziamento della lavoratrice madre, la verifica in ordine alla sussistenza della colpa grave che ne rende inoperante il divieto ex art. 54, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 151 del 2001, in presenza di una fattispecie autonoma e peculiare, che non può ritenersi integrata da un giustificato motivo soggettivo ovvero da una situazione prevista dalla contrattazione collettiva quale 4 generica giusta causa, deve estendersi ad un'ampia ricostruzione fattuale del caso concreto ed alla considerazione della vicenda espulsiva nella pluralità dei suoi diversi componenti, quali le possibili ripercussioni sui diversi piani personale, psicologico, familiare ed organizzativo della fase dell'esistenza in cui la donna si trova, con un rigore valutativo adeguato, ponendosi tale colpa come causa di esclusione di un divieto che attua la tutela costituzionale della maternità e dell'infanzia” (Sez. L. 2004/2017). Al tribunale è, pertanto, demandata una valutazione che investe non solo la sussistenza di una ipotesi di giusta causa genericamente prevista dal contratto collettivo, ma anche la ricorrenza di una condotta connotata dalla particolare gravità richiesta dalla norma di cui all'art. 54, comma 3, lett. a), del D.lgs. n. 151 del 2001, letta alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale. Ebbene, ritiene il Giudice che i fatti contestati, così come emersi all'esito dell'istruttoria, integrino gli estremi di una condotta connotata da colpa grave. Alla ricorrente è contestata una condotta di concorrenza sleale protrattasi nel tempo. Tale condotta è chiaramente emersa dalle prove dichiarative. Ha dichiarato il teste “Ho lavorato per la società resistente dal Testimone_1
2020, mi pare di ricordare dal mese di giugno, fino ad agosto 2022. Preciso che non ero un dipendente cioè un lavoratore subordinato ma un agente legato alla società. Quindi il rapporto che mi legava alla società era parasubordinato. Attualmente ho un rapporto di collaborazione con la società Aurora s.r.l. il cui amministratore è il sig. società che ha la stessa sede della società Mi CP_5 Controparte_1 capitava di essere presente nella sede della società convenuta in maniera pressoché quotidiana. In particolare ero presente la mattina per un periodo di tempo che andava dai quindici minuti a mezz'ora…”. Capitolo 3: “Conosco la circostanza di cui al capitolo 3. Mi è stata riferita dal sig. . Capitolo 4: “Posso Persona_1 dire che la e la Sanyfica s.r.l sono società concorrenti Parte_3 rispetto alla società resistente avendo lo stesso oggetto sociale. Si occupano tutte e tre di vendita di depuratori di acqua. So che l'amministratore delle società è il sig. CP_6 Parte_2 compagno della ricorrente e tanto posso riferire perché dopo la cessazione del mio rapporto di lavoro con la società resistente ho collaborato per un anno con la er quanto riguarda la Sanyfica s.r.l. posso Controparte_7 dire, per sentito dire, che la legale rappresentante della società sia la madre della sig.ra la IG.ra di cui non ricordo il nome. Posso dire che la Pt_1 Per_2
5 ricorrente abbia svolto attività lavorativa sia per la sia Controparte_7 per la Sanyfica s.r.l. in quanto a seguito della vendita dei depuratori di queste ultime due società inviavo poi la documentazione su indirizzo di posta elettronica che faceva capo alla ricorrente. Si trattava di un indirizzo di posta elettronica non riconducibile alla società resistente;
probabilmente si trattava di un indirizzo personale della ricorrente”. Capitolo 5: “Ho già risposto”. Capitolo 6: “Mi consta che la ricorrente abbia intrattenuto rapporti con la COMPASS per ottenere dei finanziamenti perché so che la richiesta di finanziamento veniva inviata dalla ricorrente dopo che io le avevo trasmesso i contratti di vendita conclusi nell'interesse della . La fattura relativa alle vendite di cui sopra mi Parte_3 veniva poi inviata dalla ricorrente sempre via mail”. Capitolo 7: “Confermo, quindi, la circostanza di cui al capitolo 7” (“le partiche di finanziamento per conto della sono state gestite dalla ricorrente ancorché Controparte_7 lavorasse per conto della ). Capitolo 8: “Confermo la Controparte_1 circostanza. Mi risulta personalmente”. Capitolo 9: “Con riferimento alla circostanza posso dire che era la ricorrente a effettuare i versamenti per conto della società odierna resistente, presso gli istituti di credito”. CP_1
ADR Avv. CARUSO: “So che fra la società e la società Parte_3 convenuta vi erano rapporti di collaborazione, che tuttavia non riguardavano la vendita di depuratori. Posso dire che la , che nasce come attività di CP_8 promozione, abbia svolto tale attività per la società resistente;
per esempio, studiava dei piani di marketing e li proponeva alla società convenuta. Preciso (e a correzione di quanto sopra riferito) che per quanto mi risulta dalla lettura delle visure camerali la società non ha lo stesso oggetto sociale della Parte_3 [...]
anche se io di fatto ho svolto attività di vendita di depuratori anche per la CP_1
”. Parte_3
Teste dipendente della società convenuta dal 2015 e fino Testimone_2 alla liquidazione: “Capitolo 3: “Confermo la circostanza. I file sono stati estrapolati dal computer aziendale della ricorrente dall'allora amministratore sig. e mi sono stati mostrati dall'amministratore CP_5 sig. Ho avuto appunto modo di visionarli sul computer della CP_5 ricorrente”. ADR Giudice: “Ricordo che dai file mostratami dal IG. risultava che la ricorrente avesse gestito una richiesta di CP_5 finanziamento in favore della società indicata nel capitolo 3. Non ricordo, tuttavia, questo finanziamento a quale società sia stato richiesto”. Capitolo 4:
“Ricordo che da un altro file mostratomi dal IG. è emerso che la CP_5 ricorrente aveva disposto una spedizione, ma non so di cosa, in favore 6 della società i tratta di una società riconducibile Controparte_7 al IG. che è il compagno della ricorrente. Che tale società Parte_2 sia riconducibile al sig. l'ho appreso da quest'ultimo, il quale Parte_2 mi ha riferito di esserne socio…ADR Giudice: “Quando ho fatto riferimento ai file dai quali si poteva evincere che la ricorrente espletasse attività in favore delle società indicate nei capitoli 3 e 4, ho tratto la conclusione unicamente dal sig. che quella attività fosse stata svolta solo dalla ricorrente perché gli stessi CP_5 file erano stati tratti dal computer della ricorrente. I file, tuttavia, non contenevano né la sottoscrizione della ricorrente né alcun riferimento nel testo alla ricorrente”. ADR. GIUDICE: “Faccio presente che il computer di cui stiamo parlando era nell'esclusiva disponibilità della ricorrente”. ADR Avv. CARUSO: “Non è mai capitato che fra colleghi ci scambiassimo le password dei rispettivi computer. Anzi preciso che durante, per esempio, i periodi feriali è capitato che io fornissi la mia password alla collega così come è capitato che la collega fornisse a me o ad altri colleghi la sua password. Faccio presente che le password dei computer non cambiavano e che sostanzialmente sono rimaste, che io ricordi, per tutto l'arco temporale in cui io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme”. Ebbene, dal narrato dei due testimoni risulta in modo chiaro che la ricorrente, per un arco temporale sicuramente lungo (il teste ha Tes_1 collaborato per un anno – nel 2023 – con la società Controparte_7 concorrente della convenuta e facente capo al IG. Parte_2 compagno della IG.ra che la lavoratrice ha svolto attività Parte_1 sia per la società sia per la società Sanyfica s.r.l. che Controparte_7 il teste riconduce (sia pure “per sentito dire”) alla madre della IG.ra
[...]
(IG.ra , come risulta dalla visura camerale;
la ricorrente Pt_1 CP_9 non nega che si tratti della madre). Era, infatti, la ricorrente che riceveva copia dei contratti di vendita di depuratori conclusi dal testimone nell'interesse delle società IP MARKETING e Sanyfica su un indirizzo di posta elettronica a lei riconducibile ed era sempre la ricorrente, ricevuta la copia dei contratti di vendita, ad inviare al teste le relative fatture. Si tratta, pertanto, di un'attività tutt'altro che secondaria svolta dalla IG.ra nell'interesse di ben due società concorrenti della Pt_1 CP_1 proprio la ricezione dei contratti di vendita ed il conseguente invio delle fatture denotano, infatti, un inserimento di fatto della ricorrente nell'organizzazione delle società concorrenti, facenti capo al compagno e alla madre. 7 La IG.ra pertanto, agiva curando interessi economici ai quali non Pt_1 può definirsi estranea, atteso lo stretto rapporto che la lega ai rappresentanti delle società e Sanyfica S.R.L. Controparte_7
Risulta, inoltre, confermata anche la seconda parte della contestazione disciplinare (…si è appreso che ella intrattenesse abituali contatti con istituti di credito per l'approvazione di finanziamenti volti al perfezionamento della fornitura di prodotti analoghi a quelli distribuiti dalla scrivente nell'interesse di società concorrenti alla scrivente e riconducibili al IG. o inscindibilmente Parte_2 collegate allo stesso”.) Il teste ha, infatti, riferito: “Mi consta che la ricorrente abbia intrattenuto Tes_1 rapporti con la COMPASS per ottenere dei finanziamenti perché so che la richiesta di finanziamento veniva inviata dalla ricorrente dopo che io le avevo trasmesso i contratti di vendita conclusi nell'interesse della ”. Parte_3
La teste ha poi confermato che i file da cui risultano Testimone_2 richieste di finanziamento nell'interesse delle società Controparte_7
e Sanyfica S.R.L. sono stati tratti dal computer che la ricorrente utilizzava in modo esclusivo (e tanto conferma che l'attività di concorrenza sleale era svolta anche durante l'orario di lavoro, risultando, pertanto, integrata l'ipotesi di cui all'art. 170, punto B, lett. b); né la circostanza che occasionalmente la password sia stata fornita alla teste può giustificare il sospetto che sia stata quest'ultima (o altri dipendenti) a porre in essere la condotta contestata alla ricorrente, unico soggetto all'interno della società convenuta portatore di un interesse, comune al compagno e alla madre, a favorire società terze. I testimoni devono ritenersi attendibili. Entrambi, infatti, hanno sì avuto rapporti (di collaborazione o di dipendenza) con la società resistente, ma hanno avuto rapporti (in particolare il teste anche con le società concorrenti. Tes_1
L'attendibilità dei testi, inoltre, si apprezza anche in considerazione del fatto che entrambi hanno riconosciuto che la ricorrente aveva mansioni di cassiera, così riscontrando (ma solo in punto di fatto, come si avrà modo di argomentare) la domanda volta ad ottenere una condanna della società resistente alla corresponsione della somma richiesta (“Capitolo 1: “Confermo la circostanza di cui al capitolo 1 e, in particolare, confermo che le mansioni di cassiera venivano svolte dalla ricorrente con continuità e regolarità. Aggiungo che la ricorrente era assegnata in via principale alla gestione della cassa”, teste;
“Capitolo 8: “Confermo la circostanza. Mi risulta personalmente”, Tes_2 teste ”. Tes_1
8 Capitolo 9: “Con riferimento alla circostanza posso dire che era la ricorrente a effettuare i versamenti per conto della società odierna CP_1 resistente, presso gli istituti di credito”, teste .Le risultanze delle prove Tes_1 documentali e dichiarative consentono, pertanto, di ritenere che la ricorrente, durante un considerevole arco temporale, ha svolto attività in favore di imprese concorrenti con il datore di lavoro e che tanto ha fatto nell'interesse del compagno e della madre e, in definitiva, nel proprio interesse. Né può trarre in inganno la circostanza che tra la società e Controparte_1 la società vi fossero anche rapporti di Controparte_7 collaborazione, atteso che tali rapporti erano limitati ad un'attività di promozione svolta dalla in favore della e non Parte_3 CP_1 certo ad un “esercizio congiunto” delle attività di vendita. Deve, pertanto, concludersi nel senso che la condotta contestata ed accertata si connoti per particolare gravità, sia in considerazione della durata del comportamento violativo dell'obbligo di fedeltà, sia in ragione dell'elemento soggettivo sotteso alla condotta stessa (è indubitabile che la ricorrente avesse la finalità di provocare un danno al datore di lavoro per il soddisfacimento di un interesse economico proprio e dei congiunti).
“ ha già avuto modo di statuire (cfr., ex aliis, Cass. n. 14249/15; CP_10
Cass. n. 144/15; Cass. n. 6501/13; Cass. n. 5629/2000), l'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c., integrato dai generali doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. nello svolgimento del rapporto contrattuale, deve intendersi come divieto di abuso di posizione attuato attraverso azioni concorrenziali e/o violazioni di segreti produttivi o come divieto di condotte che siano in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del dipendente nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o che creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o che siano, comunque, idonee a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto. Nel caso di specie, la lesione dell'obbligo di fedeltà ha assunto le forme della prestazione d'opera a favore di terzi concorrenti, che costituisce ipotesi paradigmatica di violazione degli artt. 2105, 1175 e 1375 c.c. (cfr., ex aliis, Cass. n. 5629/2000.)” (Cass, Sez. L. m. 8131/2017). Non merita accoglimento, indipendentemente dagli esiti della svolta istruttoria orale, anche il capo della domanda volto ad ottenere una condanna della società al pagamento della indennità di cassa e di maneggio denaro per un importo pari ad euro 1.123,18.
9 L'art. 143 del CCNL (specificamente indicato in ricorso quale fonte normativa del diritto azionato) prevede: “Indennità di cassa: Al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità e per almeno 15 giorni solari nel mese, qualora abbia obbligo di quadratura dei conti e completa responsabilità per errori, che comporti l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete, per tutto il tempo dell'incarico e della responsabilità, un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% della Paga Base Nazionale Mensile, eventualmente pro-quota (in caso di Tempo Parziale)”. Non essendo emerso e più a monte neanche dedotto che la ricorrente avesse
“l'obbligo di quadratura dei conti e completa responsabilità per errori, che comporti l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze”, l'indennità non può, pertanto, essere riconosciuta. Neanche compete l'importo richiesto a titolo di saldo del trattamento di fine rapporto, atteso che la retribuzione differita risulta corrisposta interamente già prima del deposito del ricorso. Il ricorso, pertanto, deve essere interamente respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 4.629,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfetarie come per legge. Cosenza, 02/12/2024 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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