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Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 27/06/2024, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
V.G. 1740 / 2024
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giorno 21/06/2024 riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice
Dott.ssa Giulia Paola Elena Bertolino Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 1740/2024
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da nata il [...] a [...] – LA VEGA (REPUBBLICA Parte_1
DOMINICANA)
E
nato il [...] a [...]_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CRISTINA PRETI
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti
“1) Disporre che il figlio minore sia affidato ad entrambi i genitori in via condivisa, con Per_1
collocazione principale e stabile presso il padre e con attribuzione disgiunta della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
2) Per effetto della collocazione stabile e principale del figlio minore presso il padre e della Per_1
stabile residenza della figlia appena maggiorenne ma non ancora autonoma Per_2
economicamente in quanto studentessa del IV anno di Istituto di istruzione secondaria, la casa coniugale sita in Revigliasco d'Asti (AT), Strada Cappellero n. 3, viene assegnata in uso al sig.
, con quanto in essa contenuto di arredi e corredi;
la sig.ra Parte_2 Parte_1
ha già trasferito altrove il proprio domicilio e trasferirà altresì la residenza dopo l'udienza di prima comparizione ed ha già asportato dalla casa coniugale i propri effetti personali.
3) I coniugi convengono che la sig.ra versi al sig. , a titolo Parte_1 Parte_2
di contributo al mantenimento di entrambi i figli, non autonomi economicamente, la somma mensile di Euro 250,00 (Euro 125,00 a figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutata annualmente ex indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli, per l'individuazione e gestione delle quali si farà riferimento al Protocollo d'Intesa, siglato tra il
Tribunale di Asti e l'Ordine degli Avvocati di Asti in data 7.7.2017. I coniugi convengono che l'assegno unico sia percepito al 100% dal sig. . Parte_2
4) Disporre che la madre tenga con sé attraverso le seguenti modalità: Per_1
-almeno un giorno la settimana, prendendo dall'uscita da scuola e riaccompagnandolo a Per_1
scuola il mattino successivo;
tenuto conto del fatto che la madre svolge attività di Operatrice Socio-
Sanitaria, con turni diversi da settimana in settimana, la medesima curerà di informare il padre, almeno 24 ore prima, in quale giorno della settimana potrà tenere con sé il figlio Per_1 -a fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica sino alle ore 21,00, allorchè lo riaccompagnerà presso il padre;
-due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive;
-durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali, terrà compatibilmente con l'impegno Per_1
dei turni lavorativi;
verrà alternata la Festività Centrale (Natale e Pasqua), con individuazione della ripartizione della medesima con congruo anticipo tra i genitori.
5) Al fine di regolamentare i rapporti economico-patrimoniali sorti tra i coniugi ed in dipendenza del matrimonio, la sig.ra si obbliga a trasferire al sig. , Parte_1 Parte_2 che accetta, la quota parte di ½ della proprietà dell'immobile sito in Comune di Revigliasco d'Asti
(AT), Strada Comunale Cappellero e, precisamente: fabbricato di civile abitazione, tutto compreso da cielo a terra, elevato a due piani fuori terra, collegati tra loro da vano scala interno, con annesso in corpo staccato fabbricato accessorio elevato a due piani fuori terra, il tutto entrostante a terreno della superficie catastale di are tre e centiare quaranta (a 03,40); confinante con: proprietà individuale in mappa con le particelle n.ri 488, 142, 150, 151 e 155, tutte del Foglio 6.
Detto immobile risulta censito nel Catasto del detto Comune come segue:
Catasto Fabbricati Comune di Revigliasco d'Asti, codice H250,
-Foglio 6, mappale 152 Strada Comunale Cappellero, piano T-1, Categoria A/4 classe 2°, consistenza vani 6,5, superficie catastale totale metri quadrati 185 –totale escluse aree scoperte metri quadrati 183, rendita catastale Euro 221,56;
Catasto Terreni Comune di Revigliasco d'Asti codice H250:
-Foglio 6, particella 151, seminativo, classe 1, superficie catastale are due e centiare 10, R.A. Euro
2,11 e R.D. 1,57
-Foglio 6, particella 488, prato, classe 2, superficie are 1 e centiare 60, R.A. euro 0,62
(già Partita 1 intestata “Area di enti urbani e promiscui”: Comune di Revigliasco d'Asti codice
H250: Foglio 6, particella 152, superficie are 3, centiare 40 ente urbano senza indicazione di redditi);
il tutto derivante da atto di compravendita, a rogito Notaio , iscritto al Collegio Persona_3
Notarile del Distretto di Asti, atto del 7 ottobre 2016 (Rep. N. 9.183-Racc. N. 7.406); la cessione della quota parte di ½ da parte della sig.ra in favore del sig. Parte_1 [...]
dei beni immobili sopra indicati avviene senza corresponsione di prezzo, trattandosi di Parte_2 trasferimento connesso e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi;
il rogito notarile di trasferimento sarà stipulato presso il Notaio Persona_3
e sarà rogato entro giorni 30 dall'avvenuta comunicazione della omologazione della separazione personale coniugi, sempre compatibilmente con le esigenze del Notaio rogante;
le parti concordano che le spese del rogito notarile saranno a carico del sig. . Parte_2
6) Le parti chiedono in relazione alle attribuzioni patrimoniali di cui sopra l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999 con la precisazione che il predetto trasferimento in favore del marito è connesso e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi.
7) Le spese di gestione-ordinaria della casa coniugale, dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, sono a carico del sig. , assegnatario della casa per effetto della Parte_2
collocazione stabile e principale del figlio minore presso di sé; le spese straordinarie afferenti la casa coniugale rimangono in capo ai coniugi al 50% cadauno, per effetto della comproprietà in parti uguali, che ne deriverà dal rogito notarile di trasferimento di cui al punto 4);
8) Le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e pertanto nessun contributo di mantenimento e/o alimenti viene stabilito a favore e/o carico dell'uno o dell'altro.
9) Le parti convengono che continueranno a suddividere al 50% le spese derivanti da:
-mutuo fondiario contratto per acquisto casa coniugale, sita in Revigliasco d'Asti (AT), Strada
Cappellero n. 3, acceso presso Cassa di Risparmio di Asti in data 7.10.2016 (rogito Notaio Per_3
N. Rep. 9184 –Raccolta n. 7.407), di durata ventennale e con scadenza il 30.11.2036;
[...]
-prestito BancoPosta N. 15983660, contratto in data 19.04.2022, di durata ventennale;
-prestito BancoPosta, denominato “QuintoBancoPosta”, concesso da Financit S.P.A., N. 2790784, di durata decennale.
10)Le parti convengono che onorari e spese della presente procedura sono suddivisi in parti uguali tra le medesime.”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
, nata a [...] – LA VEGA (REPUBBLICA Parte_1
DOMINICANA) il 23/11/1975 e da , nato a [...] il [...], Parte_2
celebrato in ASTI in data 30/04/2005, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso
Comune al n. 33, Parte I , Serie - , Anno 2005
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 21/06/2024
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giorno 21/06/2024 riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice
Dott.ssa Giulia Paola Elena Bertolino Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 1740/2024
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da nata il [...] a [...] – LA VEGA (REPUBBLICA Parte_1
DOMINICANA)
E
nato il [...] a [...]_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CRISTINA PRETI
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti
“1) Disporre che il figlio minore sia affidato ad entrambi i genitori in via condivisa, con Per_1
collocazione principale e stabile presso il padre e con attribuzione disgiunta della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
2) Per effetto della collocazione stabile e principale del figlio minore presso il padre e della Per_1
stabile residenza della figlia appena maggiorenne ma non ancora autonoma Per_2
economicamente in quanto studentessa del IV anno di Istituto di istruzione secondaria, la casa coniugale sita in Revigliasco d'Asti (AT), Strada Cappellero n. 3, viene assegnata in uso al sig.
, con quanto in essa contenuto di arredi e corredi;
la sig.ra Parte_2 Parte_1
ha già trasferito altrove il proprio domicilio e trasferirà altresì la residenza dopo l'udienza di prima comparizione ed ha già asportato dalla casa coniugale i propri effetti personali.
3) I coniugi convengono che la sig.ra versi al sig. , a titolo Parte_1 Parte_2
di contributo al mantenimento di entrambi i figli, non autonomi economicamente, la somma mensile di Euro 250,00 (Euro 125,00 a figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutata annualmente ex indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli, per l'individuazione e gestione delle quali si farà riferimento al Protocollo d'Intesa, siglato tra il
Tribunale di Asti e l'Ordine degli Avvocati di Asti in data 7.7.2017. I coniugi convengono che l'assegno unico sia percepito al 100% dal sig. . Parte_2
4) Disporre che la madre tenga con sé attraverso le seguenti modalità: Per_1
-almeno un giorno la settimana, prendendo dall'uscita da scuola e riaccompagnandolo a Per_1
scuola il mattino successivo;
tenuto conto del fatto che la madre svolge attività di Operatrice Socio-
Sanitaria, con turni diversi da settimana in settimana, la medesima curerà di informare il padre, almeno 24 ore prima, in quale giorno della settimana potrà tenere con sé il figlio Per_1 -a fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica sino alle ore 21,00, allorchè lo riaccompagnerà presso il padre;
-due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive;
-durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali, terrà compatibilmente con l'impegno Per_1
dei turni lavorativi;
verrà alternata la Festività Centrale (Natale e Pasqua), con individuazione della ripartizione della medesima con congruo anticipo tra i genitori.
5) Al fine di regolamentare i rapporti economico-patrimoniali sorti tra i coniugi ed in dipendenza del matrimonio, la sig.ra si obbliga a trasferire al sig. , Parte_1 Parte_2 che accetta, la quota parte di ½ della proprietà dell'immobile sito in Comune di Revigliasco d'Asti
(AT), Strada Comunale Cappellero e, precisamente: fabbricato di civile abitazione, tutto compreso da cielo a terra, elevato a due piani fuori terra, collegati tra loro da vano scala interno, con annesso in corpo staccato fabbricato accessorio elevato a due piani fuori terra, il tutto entrostante a terreno della superficie catastale di are tre e centiare quaranta (a 03,40); confinante con: proprietà individuale in mappa con le particelle n.ri 488, 142, 150, 151 e 155, tutte del Foglio 6.
Detto immobile risulta censito nel Catasto del detto Comune come segue:
Catasto Fabbricati Comune di Revigliasco d'Asti, codice H250,
-Foglio 6, mappale 152 Strada Comunale Cappellero, piano T-1, Categoria A/4 classe 2°, consistenza vani 6,5, superficie catastale totale metri quadrati 185 –totale escluse aree scoperte metri quadrati 183, rendita catastale Euro 221,56;
Catasto Terreni Comune di Revigliasco d'Asti codice H250:
-Foglio 6, particella 151, seminativo, classe 1, superficie catastale are due e centiare 10, R.A. Euro
2,11 e R.D. 1,57
-Foglio 6, particella 488, prato, classe 2, superficie are 1 e centiare 60, R.A. euro 0,62
(già Partita 1 intestata “Area di enti urbani e promiscui”: Comune di Revigliasco d'Asti codice
H250: Foglio 6, particella 152, superficie are 3, centiare 40 ente urbano senza indicazione di redditi);
il tutto derivante da atto di compravendita, a rogito Notaio , iscritto al Collegio Persona_3
Notarile del Distretto di Asti, atto del 7 ottobre 2016 (Rep. N. 9.183-Racc. N. 7.406); la cessione della quota parte di ½ da parte della sig.ra in favore del sig. Parte_1 [...]
dei beni immobili sopra indicati avviene senza corresponsione di prezzo, trattandosi di Parte_2 trasferimento connesso e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi;
il rogito notarile di trasferimento sarà stipulato presso il Notaio Persona_3
e sarà rogato entro giorni 30 dall'avvenuta comunicazione della omologazione della separazione personale coniugi, sempre compatibilmente con le esigenze del Notaio rogante;
le parti concordano che le spese del rogito notarile saranno a carico del sig. . Parte_2
6) Le parti chiedono in relazione alle attribuzioni patrimoniali di cui sopra l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999 con la precisazione che il predetto trasferimento in favore del marito è connesso e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi.
7) Le spese di gestione-ordinaria della casa coniugale, dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, sono a carico del sig. , assegnatario della casa per effetto della Parte_2
collocazione stabile e principale del figlio minore presso di sé; le spese straordinarie afferenti la casa coniugale rimangono in capo ai coniugi al 50% cadauno, per effetto della comproprietà in parti uguali, che ne deriverà dal rogito notarile di trasferimento di cui al punto 4);
8) Le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e pertanto nessun contributo di mantenimento e/o alimenti viene stabilito a favore e/o carico dell'uno o dell'altro.
9) Le parti convengono che continueranno a suddividere al 50% le spese derivanti da:
-mutuo fondiario contratto per acquisto casa coniugale, sita in Revigliasco d'Asti (AT), Strada
Cappellero n. 3, acceso presso Cassa di Risparmio di Asti in data 7.10.2016 (rogito Notaio Per_3
N. Rep. 9184 –Raccolta n. 7.407), di durata ventennale e con scadenza il 30.11.2036;
[...]
-prestito BancoPosta N. 15983660, contratto in data 19.04.2022, di durata ventennale;
-prestito BancoPosta, denominato “QuintoBancoPosta”, concesso da Financit S.P.A., N. 2790784, di durata decennale.
10)Le parti convengono che onorari e spese della presente procedura sono suddivisi in parti uguali tra le medesime.”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
, nata a [...] – LA VEGA (REPUBBLICA Parte_1
DOMINICANA) il 23/11/1975 e da , nato a [...] il [...], Parte_2
celebrato in ASTI in data 30/04/2005, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso
Comune al n. 33, Parte I , Serie - , Anno 2005
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 21/06/2024
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)