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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/02/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1022 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. SCIFO Parte_1
ANTONINA, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura depositata telematicamente
-resistente -
Oggetto: Indennità di accompagnamento
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 2.4.24 parte ricorrente adiva il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c. Premetteva di aver presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di accertare il requisito sanitario per il riconoscimento dell' invalidità al 100% o, in subordine, almeno del 74%
(effettivamente poi riconosciutole in fase ATP), all'esito del quale aveva presentato rituale dissenso e nel termine di legge incardinato il ricorso di merito chiedendo il riconoscimento e la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa, con il favore delle spese
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna CP_1 alle spese.
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter in sostituzione dell'udienza del 27.2.25.
Motivi della decisione Va innanzitutto rilevata la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale - decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla TU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del TU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Ciò detto, la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dal ricorrente nei confronti delle conclusioni del TU
e culmina in una sentenza espressamente definita come inappellabile (art. 445- bis, ult. co., c.p.c.).
Nella presente fase il ricorso del giudice ad una nuova consulenza tecnica d'ufficio non può ritenersi obbligatorio, salvo il caso di documentati aggravamenti del quadro patologico o di censure che inficino la plausibilità della prima consulenza (cfr. Cass. n. 7013/ 2004).
Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente ha indicato - ancorché succintamente- i motivi del dissenso;
tuttavia si rileva tuttavia come, nel fare ciò, la stessa si sia limitata ad una diversa valutazione delle patologie riscontrate e risultanti dalle certificazioni presenti agli atti e già tutte oggetto di analisi da parte del consulente tecnico e nel loro contenuto e nella loro portata, lamentando, in buona sostanza, che il perito avrebbe dovuto valutare le patologie attribuendo alle stesse una gravità maggiore.
E infatti le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano carenze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass.
n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004).
Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano carenze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass. lav., n.
2151/2004).
Dalla documentazione sanitaria prodotta è emerso che parte ricorrente è affetta da: “esiti politrauma commotivo con fratture multiple, femore dx e tibia dx, frattura branca ischio pubica dx – frattura inferiore del processo trasverso di l5 – fratture costali multiple con focolaio di pnx - ampia flc della regione tenare e radice. Primo dito mano dx con deficit i dito mano dx - trauma facciale con flc regione zigomatica sn e frattura del pavimento, della parete latero-mediale dell'orbita sn con erniazione del muscolo retto inferiore operata - fratture costali multiple 4° -5°-6°-7°-8°-9° e 10° costa con contusione parenchimale e focolaio di pneumotorace, pseudoartrosi ginocchio destro, in deficit deambulatorio con necessità di appoggio a bastone canadese bilaterale”. Sindrome di adattamento con notevole componente ansiosa e depressione reattiva”.
In seguito alle operazioni peritali di prima fase, il consulente ha evidenziato che le condizioni patologiche del ricorrente certamente presentano una notevole severità e indubbiamente determinano un nutrito corteo sintomatologico soggettivo ed oggettivo, senza purtuttavia raggiungere la percentuale di invalidità richiesta.
Invero, il TU ha scrupolosamente analizzato le patologie sofferte dalla perizianda attribuendo a ciascuna di esse la corretta percentuale di invalidità.
A tal proposito il consulente ha evidenziato che le condizioni patologiche del ricorrente presentano certamente una notevole severità e implicano un nutrito corteo sintomatologico soggettivo ed oggettivo tale da determinare una percentuale di invalidità pari all'81% che dà diritto all'assegno mensile di assistenza.
Sulla base di tale quadro diagnostico, l'ausiliario del Giudice ha risposto motivando le sue determinazioni ed ha argomentato in ordine alle patologie riscontrate accertando ritenendo che: “Applicando la formula di Balthazard e in considerazione del quadro clinico complessivo, si ottiene una percentuale di invalidità pari al 81%, a decorrere dal 24/02/2023, data della visita di revisione.
In considerazione che trattasi di patologie sensibili alla terapia medica e riabilitativa si prevede una revisione del caso nel settembre 2024”.
Non condivisibile la critica mossa da parte ricorrente all'applicazione analogica del codice 7001 per le patologie espressamente qualificate come concorrenti in perizia. Infatti nel caso di infermità plurime concorrenti, qualora le percentuali non vengano indicate direttamente dalle tabelle, la legge non prevede l'utilizzo della formula di Balthazard per ogni singola patologia, poiché è necessario tener conto dell'effettiva incidenza complessiva delle infermità sulla capacità lavorativa del soggetto (difatti si usa, solitamente ma non obbligatoriamente, la formula salomonica). Corretto è invece il calcolo riduzionistico tramite formula di Balthazard in ordine alla quantificazione dell'invalidità derivante sia dalle patologie concorrenti sia dalla diagnosticata depressione.
Segnatamente: con riferimento agli “esiti politrauma commotivo con fratture multiple” ha rilevato che: “Tali patologie concorrenti sono assimilabili per analogia funzionale ad ANCHILOSI DEL RACHIDE TA (codice 7001) percentuale di invalidità secondo tabella 75%; con riferimento a “sindrome di adattamento con notevole componente ansiosa e depressione reattiva” ha asserito che:“Tale patologia è assimilabile per analogia funzionale a
(codice 2205) percentuale Controparte_2 di invalidità secondo tabella 25%”.
Da ultimo, non sono stati depositati in questa fase documenti attestanti un aggravio delle condizioni fisiche della parte.
Le conclusioni cui è pervenuto il TU (alla cui relazione ampiamente si rimanda) basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal TU in occasione della visita peritale.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Alla luce di quanto fin qui esposto il ricorso non può trovare accoglimento nella parte in cui si chiede di disporre di nuova TU per l'accertamento dell'invalidità al 100%;
Spese compensate, data la parziale soccombenza;
pone definitivamente a carico dell' le spese di TU di fase ATP. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento definitivamente pronunciando rigetta il ricorso nella parte in cui si chiede di disporre di nuova TU per l'accertamento dell'invalidità al 100%; omologa l'accertamento del requisito sanitario di fase ATP dichiarando parte ricorrente invalida in misura pari all'81% pertanto, dichiara la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il beneficio dell'assegno mensile di assistenza, dal
24.2.2023 e revisione a settembre 2024; compensa le spese, data la parziale soccombenza;
pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica della CP_1 precedente fase di accertamento tecnico preventivo, che si liquidano separatamente.
Così deciso in Agrigento, 28/02/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano