Sentenza 10 febbraio 2023
Decreto presidenziale 26 maggio 2023
Ordinanza cautelare 26 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 10/02/2023, n. 2296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2296 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/02/2023
N. 02296/2023 REG.PROV.COLL.
N. 13512/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13512 del 2022, proposto da
UÈ LL, CI LL, rappresentati e difesi dall'avvocato Samuele Scalise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Roma Sez. Lavoro n. 2247/2022, depositata in data 11.05.2022, notificata, in forma esecutiva, in data 27.06.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 2247/2022, pubblicata l’11 maggio 2022, il Tribunale Civile di Roma ha condannato il Ministero della Salute a pagare in favore dei signori LL UÈ e LL CI, n.q. di figli unici eredi legittimi di AR NA, la somma di € 100.000,00 a titolo di danno iure hereditatis ex art. 27 bis, 2 comma, d.l. n.90/2014, compensando tra le parti le spese di lite.
Detta sentenza è stata notificata alla sede del Ministero della Salute in copia autentica in data 13.05.2022, ed in forma esecutiva in data 27.06.2022.
In ragione della mancata esecuzione della predetta decisione è stato, dunque, interposto giudizio di ottemperanza dinanzi a questo Tribunale amministrativo.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Salute per chiedere il rigetto del ricorso con mera memoria di stile.
Alla camera di consiglio del 31 gennaio 2023 la causa è stata infine trattenuta in decisione.
2. Ciò posto il Collegio rammenta che:
- il giudizio d’ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si chiede l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque correlata al giudicato stesso;
- l’ottemperanza è esperibile indipendentemente da ogni disposizione concernente l’esecuzione civile (ad es. combinato disposto degli artt. 1-ter della legge n. 181/2008 e 1 della legge n. 313/1994), attesa la totale diversità ontologica delle due azioni;
- l’esecuzione dell’ordine del Giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per l’Amministrazione cui l’ordine è rivolto nonché per i suoi rappresentanti e funzionari.
3. Tanto rammentato, si ritiene che non vi siano ragioni per denegare la richiesta esecuzione.
Occorre precisare, come anche ribadito dal Supremo Consesso Amministrativo, che le parti, nel giudizio di ottemperanza, conservano la stessa posizione processuale (attore-convenuto) che avevano in quello terminato con la pronuncia da ottemperare (Cons. Stato, Sez. IV, 25 giugno 2010, n. 4096). Alla luce di tale principio, pertanto, correttamente nel caso di specie è stato convenuto il Ministero della Salute in qualità di amministrazione ricorrente davanti al Tribunale civile di Roma.
4. Risulta inoltre pienamente rispettato il termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996 (120 giorni dalla notifica del titolo in forma esecutiva per pretendere il pagamento dalla PA) atteso che la notifica in forma esecutiva della decisione in esame è avvenuta in data 27 giugno 2022, mentre la notifica del presente gravame in data 14 novembre 2022.
La sentenza della Corte di Appello di cui si chiede l’esecuzione risulta inoltre essere passata in giudicato, come da certificato rilasciato dal Tribunale di Roma in data 28.06.2022.
5. Alla stregua di quanto esposto, il Tribunale Amministrativo dispone che il Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, provveda entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza al pagamento delle somme di cui sopra in favore della parte ricorrente.
Al riguardo, si precisa che il debito per i diritti e gli onorari liquidati nel decreto da eseguire è un’obbligazione pecuniaria (art. 1224 c.c.) con la conseguenza che:
- il ritardo nel pagamento produce automaticamente gli interessi legali;
- la corresponsione di questi ultimi soddisfa ogni pretesa da ritardo.
Si osserva altresì che detti interessi dovranno essere calcolati dal giorno della notifica del decreto di cui trattasi, connotandosi la notifica come costituzione in mora del debitore (art. 1219 c.c.).
6. Per il caso di ulteriore inadempienza e dunque alla scadenza del termine perentorio di cui al punto 5 il Tribunale nomina sin da ora, quale commissario ad acta deputato alla esecuzione delle predette sentenze, il Segretario Generale del Ministero della salute o un funzionario dal medesimo delegato il quale, tenuto conto che le funzioni commissariali sono affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice non riceverà alcun compenso e dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi entro l’ulteriore termine di cui al successivo punto n. 8 dietro presentazione di specifica istanza dell’interessato, producendo all’esito documentata relazione attestante l'avvenuto espletamento dell'attività affidatagli.
7. Il commissario provvederà in particolare a:
a) prelevare le somme da qualsiasi capitolo di spesa del Ministero competente al pagamento, ovvero, in caso di incapienza, da qualsiasi altro capitolo di spesa dello Stato, scelto a sua discrezione secondo il criterio di buona amministrazione;
b) utilizzare se necessario anche i fondi fuori bilancio;
c) utilizzare in alternativa, sempre a sua scelta, l’istituto del pagamento in conto sospeso.
8. Il commissario terminerà la sua opera, salvo proroghe da richiedersi a questo Tribunale Amministrativo, entro il termine di 60 giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà una volta infruttuosamente decorso il termine di 60 giorni di cui al precedente paragrafo 5.
9. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
1) ordina all’autorità amministrativa di dare corretta ed integrale esecuzione alla sentenza n. 2247/2022 del Tribunale di Roma Sez. Lavoro in epigrafe indicata, nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
2) in caso di inesecuzione, nel termine predetto, nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Segretario Generale del Ministero della salute o un funzionario all’uopo delegato, il quale Commissario dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi, dietro presentazione di specifica istanza degli interessati, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta istanza;
3) condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio, spese che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA e CPA nonché alla refusione del contributo unificato ove versato, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Roberto Vitanza, Consigliere
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Ferrazzoli | Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO