TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/12/2025, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 6528 / 2024 R.Gen
Il Giudice designato dr. LE DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
23.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nato a [...] – RM – in data 11.07.1958), rappresentato e Parte_1 difeso dagli Avv.ti Marco Berlettano e Marianna Ciaiola giusta procura in atti ricorrente
E
, in persona del Regionale Lazio pro tempore, elettivamente domiciliato in Tivoli CP_1 CP_2
Via Nazionale Tiburtina n. 75, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto De Martino giusta procura in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.11.2024, - esponendo che l' ha riconosciuto Parte_2 CP_1 la natura professionale della malattia “diminuzione bilaterale dell'udito” da egli contratta nell'esercizio di attività di operaio metalmeccanico addetto alla produzione di carpenteria metallica valutando un grado di menomazione nella misura dell'8% - ha convenuto in giudizio il predetto chiedendo il riconoscimento di postumi in misura superiore a quella già riconosciuta come CP_3 richiesto con domanda di aggravamento del 5.7.2022, respinta dall CP_1
Con deposito di memoria difensiva si è costituito in giudizio l' il quale ha contestato la CP_1 fondatezza della domanda, ribadendo la correttezza della valutazione medico-legale operata in sede amministrativa.
1 Espletata una Ctu medico legale, all'odierna udienza la causa è stata discussa viene decisa con la presente sentenza.
La domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
Il Ctu medico-legale nominato (dr.ssa ha accertato che il ricorrente risulta Persona_1 affetto da: “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale pantonale di grado medio grave. Tunnel carpale bilaterale”, patologie che, sulla base della documentazione e dell'obiettività rilevata, determinano un danno biologico complessivo parti al 17%. In particolare, il ctu ha precisato quanto segue:
“Procedendo alla valutazione delle singole menomazioni (tunnel carpale valutato nella misura del
6%, ipoacusia valutata nella misura del 12%), che sono coesistenti tra loro, si applicherà la tecnica
a scalare e, quindi, la menomazione complessiva viene stimata nella misura del 17% (diciassette per cento) con conseguente costituzione della rendita”.
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, comunque non indicati dalle parti che non hanno mosso rilievi critici alla perizia.
Va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente all'indennizzo per danno biologico nella misura del
17% con decorrenza dalla domanda amministrativa di aggravamento del 5.7.2022 e di conseguenza l' va condannato alla corresponsione in suo favore del predetto indennizzo (detratto quanto già CP_1 percepito con la valutazione), da erogarsi in rendita con la indicata misura e con la decorrenza di legge, oltre interessi legali dal 121° giorno della domanda amministrativa e fino al saldo.
In applicazione del principio della soccombenza, l' va condannato al pagamento, in favore CP_1 dei procuratori antistatari di parte ricorrente, delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, seppur tenendo conto della serialità del contenzioso in esame.
Le spese di Ctu medico-legale, già liquidate con separato decreto, sono pertanto poste a definitivo carico dell' CP_1
P.Q.M.
- dichiara il diritto di all'indennizzo per danno biologico nella misura del Parte_1
17% con decorrenza dalla domanda amministrativa di aggravamento del 5.7.2022 e condanna l' CP_1 alla corresponsione in suo favore del predetto indennizzo (detratto quanto già percepito), da erogarsi in rendita con la indicata misura e con la decorrenza di legge, oltre interessi legali dal 121° giorno della domanda amministrativa e fino al saldo;
- condanna l' alla rifusione, in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, delle CP_1 spese processuali che liquida in euro 4.638,00, oltre accessori di legge;
- pone a definitivo carico dell' le spese di Ctu medico-legale, già liquidate con separato CP_1 decreto.
2 Tivoli, 23.12.2025.
Il Giudice
LE Di ET
3