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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 10/06/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 8/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.v.g. 8/2025 avente ad oggetto: Separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Stefania Gianandrea, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Via Mascilongo n. 67, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Cecilia Controparte_1 C.F._2 D'Errico, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 5, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.03.2025, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice relatore ha autorizzato le parti a vivere separatamente e ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. e, quindi, al Tribunale per la decisione. In data 13.04.2025 il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti, con ricorso congiunto personalmente sottoscritto e depositato in data 09.01.2025 - premesso di aver contratto matrimonio il 22.04.2001 a Termoli (CB), trascritto presso l'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di Termoli al N. 12, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2001; che dalla loro unione non sono nati figli -, hanno chiesto a questo Tribunale di pagina 1 di 3 omologare la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni rassegnate nel ricorso introduttivo e, successivamente, decorsi i termini di legge, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del
Comune di Termoli.
Nelle note sostitutive dell'udienza del 25.03.2025, i coniugi, ribadendo la propria volontà di non volersi riconciliare, si sono riportati al contenuto del ricorso introduttivo, confermandolo integralmente, e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in esso formulate. All'esito dell'udienza il Giudice relatore ha autorizzato le parti a vivere separatamente e ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. e, quindi, al Tribunale per la decisione. In data 13.04.2025 il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita accoglimento, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, comma 1 c.c., desumibile dall'insanabile dissidio insorto fra i coniugi e non potendo più essere ricostituito l'affectio coniugalis.
Il Tribunale, ritenuto che le condizioni concordate dalle parti non sono contrarie a disposizioni di legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze.
Inoltre,
Premesso che l'art. 473-bis.49 c.p.c. ha espressamente previsto, con riferimento al giudizio contenzioso, l'ammissibilità della domanda cumulativa di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e che la Corte di Cassazione, con sent. n. 28727 del 16.10.2023, ha ritenuto ammissibile detto cumulo anche nel procedimento su domanda congiunta;
Avendo le parti chiesto altresì che venga disposta la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n.898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5 c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art.2 della L.
n.898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, comma 2 c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis, con l'intervento del Pubblico Ministero, in conformità delle condizioni tutte di cui al ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Controparte_1
05.02.1961, e , nata a [...] il [...]; Parte_1
pagina 2 di 3 2) Omologa le condizioni di separazione concordate dai coniugi, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile Comune competente, affinchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
5) Dispone la rimessione della causa sul ruolo e fissa per la comparizione delle parti davanti al giudice Relatore dott. Rinaldo D'Alonzo l'udienza del 20.1.2026
Si comunichi.
Così deciso in camera di consiglio, il 05.06.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.v.g. 8/2025 avente ad oggetto: Separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Stefania Gianandrea, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Via Mascilongo n. 67, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Cecilia Controparte_1 C.F._2 D'Errico, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 5, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.03.2025, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice relatore ha autorizzato le parti a vivere separatamente e ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. e, quindi, al Tribunale per la decisione. In data 13.04.2025 il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti, con ricorso congiunto personalmente sottoscritto e depositato in data 09.01.2025 - premesso di aver contratto matrimonio il 22.04.2001 a Termoli (CB), trascritto presso l'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di Termoli al N. 12, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2001; che dalla loro unione non sono nati figli -, hanno chiesto a questo Tribunale di pagina 1 di 3 omologare la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni rassegnate nel ricorso introduttivo e, successivamente, decorsi i termini di legge, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del
Comune di Termoli.
Nelle note sostitutive dell'udienza del 25.03.2025, i coniugi, ribadendo la propria volontà di non volersi riconciliare, si sono riportati al contenuto del ricorso introduttivo, confermandolo integralmente, e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in esso formulate. All'esito dell'udienza il Giudice relatore ha autorizzato le parti a vivere separatamente e ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. e, quindi, al Tribunale per la decisione. In data 13.04.2025 il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita accoglimento, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, comma 1 c.c., desumibile dall'insanabile dissidio insorto fra i coniugi e non potendo più essere ricostituito l'affectio coniugalis.
Il Tribunale, ritenuto che le condizioni concordate dalle parti non sono contrarie a disposizioni di legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze.
Inoltre,
Premesso che l'art. 473-bis.49 c.p.c. ha espressamente previsto, con riferimento al giudizio contenzioso, l'ammissibilità della domanda cumulativa di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e che la Corte di Cassazione, con sent. n. 28727 del 16.10.2023, ha ritenuto ammissibile detto cumulo anche nel procedimento su domanda congiunta;
Avendo le parti chiesto altresì che venga disposta la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n.898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5 c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art.2 della L.
n.898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, comma 2 c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis, con l'intervento del Pubblico Ministero, in conformità delle condizioni tutte di cui al ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Controparte_1
05.02.1961, e , nata a [...] il [...]; Parte_1
pagina 2 di 3 2) Omologa le condizioni di separazione concordate dai coniugi, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile Comune competente, affinchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
5) Dispone la rimessione della causa sul ruolo e fissa per la comparizione delle parti davanti al giudice Relatore dott. Rinaldo D'Alonzo l'udienza del 20.1.2026
Si comunichi.
Così deciso in camera di consiglio, il 05.06.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
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