Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 04/06/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
n. 3195 / 2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Giusy Ciampa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 3195 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, come Parte_1 C.F._1 da procura in atti, dall'Avv. RAFFAELE VAIRO (c.f. ), da C.F._2
ritenersi elettivamente domiciliata presso il relativo indirizzo PEC
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ATTRICE
E
p.iva. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore (c.f. CP_2
, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. C.F._3
PIER FRANCO GIGLIOTTI (c.f. ), da ritenersi elettivamente C.F._4
domiciliata presso il relativo indirizzo PEC
Email_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
1
➢ per l'attrice: “in via di principalità, parte attrice reitera sommessamente tutte le già svolte istanze di prova di cui alla memoria istruttoria datata 11.10.2024; in subordine, parte attrice precisa le proprie conclusioni come in atto di citazione depositato presso il Tribunale di Imperia in data 02.03.2021 e, successivamente, con citazione in riassunzione nanti questo Ill.mo Tribunale in data 10.11.2022”
(ovvero: Voglia l'On.le giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accertare e dichiarare la responsabilità di parte convenuta per le lesioni subite dalla IG.ra a causa del sinistro di cui in Parte_1 premessa e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attrice nella misura risultante dalla Consulenza Medico Legale di Parte o di quella diversa somma che sarà determinata in corso di causa, anche all'esito di
CTU di cui si formula istanza sin da ora, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al saldo e la rivalutazione monetaria, e conseguentemente condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
➢ per la convenuta: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa eventuale ammissione a prova per testi dei capi dedotti in materia contraria in memoria n. 2 con i testi ivi indicati, assolvere la conchiudente da ogni domanda.
Con il favore di spese ed onorari di causa oltre rimborso forfetario 15%, IVA e
CPA”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 50 c.p.c., ha convenuto Parte_1 in giudizio la società (d'ora in poi ) Controparte_1 CP_3 chiedendo la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 3.3.2019, allorquando – mentre percorreva
2 con il bob una discesa all'interno del comprensorio sciistico di Limone Piemonte
(CN) – ha concluso la sua corsa urtando contro un palo di legno privo di adeguata protezione, riportando una “frattura diafisi femorale destra”.
In particolare, a supporto dell'azione, l'attrice ha svolto le seguenti allegazioni:
- in data 3 marzo 2019, alle ore 13.00 circa, si trovava con la propria famiglia a
Limone (CN), sulla parte finale della pista denominata 'Armand' (Quota 1400) all'interno del comprensorio sciistico del Comune di CP_1
- dopo aver affittato in loco un 'bob' vi saliva a bordo in compagnia del proprio figlio minore, il piccolo nell'area retrostante il Ristorante Persona_1
denominato 'Chalet', dove altre persone (per lo più genitori con bambini) scivolavano con piccoli slittini e bob;
- la loro corsa purtroppo terminava in fondo alla zona cd. 'di battitura', dove un sistema di pali dotati di protezione antiurto in gomma, tendeva la rete di contenimento;
- nello specifico, la IG.ra veniva però ad impattare rovinosamente su un Pt_2
palo di legno, privo di idonea protezione;
- a causa del violento impatto 'a vivo' con il legno, l'assistita, dapprima soccorsa dagli altri utenti, veniva poi immobilizzata e trasportata mezzo autoambulanza presso il nosocomio cuneese, ove le veniva diagnosticata una 'frattura diafisi femorale destra', e per ciò veniva sottoposta ad intervento chirurgico di 'riduzione e osteosintesi con chiodo endomidollare'; fortunatamente il minore rimaneva illeso;
Con comparsa depositata in data 3.5.2023, si è costituita la reiterando le difese CP_3
già svolte nel giudizio riassunto (ove, in particolare, la società convenuta aveva contestato la riconducibilità causale del lamentato danno all'errato posizionamento della protezione in gomma, evidenziando piuttosto l'ascrivibilità dell'evento alla condotta colposa dell'attrice, violativa altresì del disposto di cui all'art. 32 della
Legge Regione Piemonte n. 2/2009) e chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Acquisito il fascicolo relativo alla causa R.G.1288/2021 radicata avanti al Tribunale di Imperia e rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti, all'udienza del
7.11.2024 lo scrivente magistrato (subentrato nella titolarità del fascicolo a far data
3 dal 3.2.2023), sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha assunto la causa in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Merito
1. Nel merito, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Ai fini della ripartizione dell'onere probatorio, non può prescindersi dall'individuazione del parametro normativo di riferimento sotto cui sussumere la fattispecie concreta.
Ebbene, la fattispecie in esame va inquadrata nell'alveo della responsabilità c.d. oggettiva ex art. 2051 c.c., posto che l'attrice imputa l'evento dannoso all'omessa custodia dell'area nella quale è avvenuto il sinistro da parte del relativo gestore, ovvero la società . CP_3
Com'è noto, l'art. 2051 c.c. pone una presunzione di responsabilità iuris tantum per i danni derivanti delle cose a carico del “custode”, ossia di colui che, nel momento in cui l'evento si è verificato, di fatto controlla le modalità d'uso e di conservazione della res, essendo in grado di eliminare le situazioni di pericolo insorte ed escludere i terzi dal contatto con la stessa, scongiurando i rischi connessi (Cass. civ. n.
16231/2005).
Laddove si ricada in tale ipotesi, quindi, è sufficiente per il danneggiato provare l'esistenza di un effettivo nesso causale tra la cosa e il danno subito, mentre spetta al custode provare il “caso fortuito”, cioè il fatto estraneo alla sua sfera di controllo, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
La prova del nesso eziologico fra la cosa in custodia e il danno subito è particolarmente rilevante e delicata nei casi, come quello di specie, in cui l'evento dannoso non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (es: scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada, etc.), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte
(cfr. sul tema Cass. civ. n. 25243/2006).
In tali casi, quindi, il danneggiato è tenuto a dimostrare che lo stato dei luoghi
4 presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione e, quindi, molto probabile, se non inevitabile, la verificazione dell'evento lesivo (cfr. Cass. civ. n. 2660/2013).
Specularmente, il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, idoneo ad interrompere il nesso causale (quale può essere anche il comportamento del danneggiato), va adeguato alla natura della res ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire dall'uso improprio della cosa, fino all'eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilità del custode (cfr. Cass. civ. n. 4476/2011; Cass. civ.
n. 4279/2008; Cass. civ. n. 2430/2004).
In altri termini, in ipotesi di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., il comportamento colposo del danneggiato (che sussiste quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può – in base ad un ordine crescente di gravità – o atteggiarsi a concorso causale colposo
(valutabile ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 c.c.).
2. Tanto premesso, nella specie, va evidenziato come l'attrice non abbia né specificamente allegato né tantomeno dimostrato la reale dinamica del sinistro e l'effettiva riconducibilità causale dell'evento lesivo all'anomalia che asserisce essere stata presente sul luogo del sinistro (in particolare, l'errato posizionamento del rivestimento in gomma sul palo contro il quale ha impattato).
2.1. In primo luogo difetta, a monte, l'allegazione della dinamica della discesa e dell'impatto con il palo.
In sede di citazione, infatti, l'attrice si è limitata a dedurre di aver iniziato la discesa sul bob, insieme al proprio figlio minore e che “la loro corsa purtroppo terminava in
5 fondo alla zona cd. 'di battitura'”, ove la stessa “veniva... ad impattare rovinosamente su un palo di legno, privo di idonea protezione”.
Alcuna ulteriore precisazione è stata svolta in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1)
c.p.c.
Solo in sede di seconda memoria istruttoria la difesa attorea, nel formulare i capitoli di prova, ha fornito una più precisa indicazione della dinamica della caduta (v. in particolare capi nn. 3-5: “...alle ore 13.00 ca. l'attrice saliva sul bob in compagnia del figlio per intraprendere il contenuto dislivello presente sul piazzale Per_2 retrostante lo 'Chalet'... pur azionando i freni posti lateralmente, gli stessi non generavano attrito sufficiente all'arresto dello slittino, dal momento che la neve era acquosa per via del caldo...il percorso terminava con l'impatto su un palo di legno scoperto, ivi presente a delimitazione dell'area e a sostegno di una rete di contenimento, posta a confine con il parcheggio sottostante, in cui diversamente sarebbero precipitati”), allegazioni evidentemente tardive, oltre che generiche e valutative.
2.2. In ogni caso, neppure tali assunti risultano trovare riscontro nei dati probatori acquisiti, dai quali, piuttosto, emerge l'esclusiva riconducibilità del sinistro alla condotta dell'attrice, la quale non ha utilizzato la normale prudenza e perizia nella discesa con il bob, tenendo una velocità non adeguata allo stato dei luoghi e che non le ha consentito di adottare manovre di emergenza idonee ad evitare l'urto.
In particolare, il IG. presente al momento del sinistro ed escusso a Testimone_1
sommarie informazioni testimoniali dalla Polizia di Stato – Questura di Cuneo, sopraggiunta sul luogo dei fatti, ha riferito “di aver visto la signora a bordo Per_3
di un bob lanciarsi a valle, a velocità sostenuta in compagnia del figlio. La stessa non faceva uso dei freni manuali venendo quindi in collisione contro un palo di legno, supporto delle reti di protezione” (cfr. il 2° Foglio della Relazione di Servizio della Questura di Cuneo, grassetto aggiunto).
Del tutto indimostrata è la diversa (e tardiva) allegazione attorea afferente ad un mancato funzionamento dei freni ed alle condizioni della neve che non avrebbero consentito l'arresto del bob.
6 2.3. Inoltre, come emerge dalla medesima Relazione di Servizio della Questura di
Cuneo, “il luogo dov'è avvenuto il sinistro è considerato fuoripista” e, in particolare, il percorso col bob seguito dall'attrice è avvenuto proprio nel tratto fuori pista delimitato da un grande striscione recante la dicitura “STOP FINE PISTA” (v. fotografia n. 1).
Conferma di tale circostanza è ravvisabile – oltre che nell'assenza di specifiche contestazioni rispetto a quanto evidenziato dalla parte convenuta fin dalla comparsa di costituzione (ad esempio: “l'attrice...si trovava al di fuori della posta denominata
“Armand””) – nella collocazione del luogo del sinistro nell'area “retrostante il
Ristorante denominato 'Chalet', dove altre persone...scivolavano con piccoli slittini e bob” (e, quindi, in zona non adibita a pista per bob) e nella doglianza, espressa da parte attrice, circa la mancata segnalazione del pericolo in prossimità del luogo del sinistro: in particolare, a pag. 4 della memoria di replica parte attrice si legge “se in quel punto specifico i bob non potevano essere utilizzati perché ritenuto pericoloso doveva essere segnalato il relativo divieto, non essendo surrogabile, in luogo della grave omissione, lo striscione di 'fine pista' posizionato a monte, in un punto esterno
e lontano decine di metri dal percorso notoriamente imboccato dagli utilizzatori di bob e slittini”. Tale difesa, peraltro, non appare logicamente apprezzabile, tenuto conto lo striscione, proprio perché collocato prima dell'inizio del fuori pista, richiama l'attenzione dei fruitori dell'area, evidenziando l'imminente pericolo, così da permettere a questi ultimi di arrestare la propria discesa in tempo utile per evitare di abbandonare la pista battuta;
diversamente, la sua collocazione nell'imminenza del pericolo non produrrebbe alcun effetto utile.
Ebbene, come evidenziato dalla giurisprudenza in tema di incidenti sciistici, per quanto il gestore di impianto sciistico abbia l'obbligo di garantire la buona manutenzione delle piste e di prevenire situazioni di pericolo, predisponendo le opportune protezioni e segnalazioni, a siffatti incombenti non può tuttavia darsi un'estensione tale da far ricadere sul gestore la responsabilità della non appropriata condotta degli utenti (Cass. civ. n. 22344/2014). Pertanto, il comportamento imprudente del danneggiato, volontariamente avventuratosi in una discesa “fuori pista”, integra gli estremi del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità ex
7 art. 2051 c.c. del gestore dell'impianto, che ha adeguatamente segnalato i limiti delle piste battute (Cass. civ. n. 3502/2016).
Alla luce della valenza causale assorbente della condotta colposa dell'attrice, deve quindi escludersi qualsivoglia responsabilità del gestore delle piste da sci, non potendosi attribuire alcuna rilevanza all'eventuale errato posizionamento del rivestimento in gomma sul palo contro il quale l'attrice ha impattato (la cui presenza ha evitato ben più gravi danni), il cui riscontro in loco da parte degli agenti intervenuti - peraltro - ben potrebbe trovare giustificazione nel violento urto (come ipotizzato dalla società convenuta) ovvero nell'azione del vento presente in mattinata
(come ipotizzato dai verbalizzanti).
3. In definitiva, alla luce di tutti i motivi esposti, la domanda attorea dev'essere rigettata, senza necessità di esaminare ulteriori questioni prospettate, in applicazione del principio della ragione più liquida (Cass. civ. Sez. Unite, n. 9936/2014).
Spese
4. Nulla va disposto in merito alle spese di lite relative alle fasi (studio; introduttiva) svolte innanzi al Tribunale di Imperia nel procedimento r.g.n.
1288/2021, conclusosi con ordinanza di incompetenza (sia pure per intervenuta adesione ex art. 38 co. 2 c.p.c.), le quali sono state espressamente compensate dal giudice rimettente (“Spese definitivamente a carico di chi le ha anticipate”).
Trattandosi di statuizione decisoria, incombeva sulla convenuta interessata – che ha sollevato la questione soltanto in sede di comparsa conclusionale (“La inevitabile reiezione della domanda attorea dovrà portare condanna della signora alla Pt_1
rifusione integrale delle spese di lite sia del presente procedimento che di quello radicato avanti al Tribunale di Imperia incompetente per territorio;
apparirebbe quanto mai iniqua oltre che contraria ai principi rigorosi della soccombenza una eventuale compensazione delle spese che sancirebbe una non giustificabile penalizzazione della convenuta costretta a difendersi in due distinti giudizi avanti a due differenti Tribunali unicamente a causa delle improvvide iniziative giudiziarie di parte attrice”) – l'onere di impugnare il capo relativo alle spese nelle apposite sedi.
5. Le spese del giudizio residuo svoltosi innanzi all'intestato Tribunale
(istruttoria/trattazione; decisionale) seguono la soccombenza e si liquidano come da
8 dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (indeterminabile-bassa complessità), tenuto conto del valore della causa, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'azione;
2. condanna parte attrice al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore della società convenuta, delle spese di lite afferenti alle fasi svolte innanzi all'intestato Tribunale, che si liquidano ex D.M. 55/2014 in € 4.711,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15% sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cuneo il 20.5.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa
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