Art. 12.
Le assenze per motivi di salute verificatesi nell'anno che, per il loro carattere occasionale, non abbiano dato luogo alla richiesta e relativa concessione del congedo speciale di cui al precedente articolo 9, si sommano e vengono decurtate dal congedo straordinario.
Le assenze per motivi di salute verificatesi nell'anno che, per il loro carattere occasionale, non abbiano dato luogo alla richiesta e relativa concessione del congedo speciale di cui al precedente articolo 9, si sommano e vengono decurtate dal congedo straordinario.