Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/06/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1059 del Registro Generale volontaria giurisdizione 2024 instaurata da
, nato a [...] il [...] (codice Parte_1
fiscale ), residente in [...]di IV (ME), C.F._1
via Panoramica M. T. D'Austria n. 21/L, elettivamente domiciliato in SA
SA di IV (ME), Via Padre Giampietro, n. 19, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Crisafulli, C.F.: , Pec: CodiceFiscale_2
che lo rappresenta e difende per procura in Email_1
atti; PARTE RICORRENTE
Nell'interesse di nato il _1
11.01.1936 a SA SA di IV (ME)
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per OGGETTO: ricorso per dichiarazione di morte presunta.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 28 marzo 2024, nato a [...] il Parte_1
1
(ME), il quale era scomparso da oltre dieci anni senza più dare alcuna notizia di sé. Evidenziava che egli era unitamente alla sorella successore legittimo del padre, nel cui Controparte_2
interesse era stato nominato, con decreto del Tribunale di Messina in data
13.12.2013, un curatore dello scomparso;
che, perdurando l'assenza del proprio congiunto, egli aveva proposto altro procedimento volto alla dichiarazione di morte presunta del padre e nell'ambito di quel giudizio, aveva provveduto a richiedere le pubblicazioni di rito nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica ed in due giornali locali, ma una di queste pubblicazioni era stata eseguita solo parzialmente;
che tale precedente giudizio era stato dichiarato estinto in quanto egli non era riuscito a dare tempestiva prova di avere effettuato le pubblicazioni di legge;
che egli intendeva, comunque, chiedere la morte presunta del padre, dichiarando di essere disponibile a ripetere gli adempimenti pubblicitari di rito ove quelli già eseguiti non fossero stati ritenuti idonei.
Con decreto del 30.04.2024 il Giudice delegato, ritenuto che il presente procedimento potesse considerarsi una continuazione di quello iscritto al n. 937/2023 e rilevato che la pubblicità prevista dalla legge non era stata interamente espletata, ordinava, ai sensi dell'art. 473 bis .62 c.p.c., che a cura di parte ricorrente la domanda fosse inserita nel termine di novanta giorni per estratto, per due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nel giornale la “Gazzetta del Sud”, con invito a chiunque avesse avuto notizie dello scomparso di farle pervenire a questo tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.
2 Decorso tale termine, il ricorrente depositava la documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione e, in data 26.02.2025 istanza per la fissazione di udienza. Il Giudice Delegato fissava, quindi, con decreto,
l'udienza di comparizione dell'istante e di tutte le altre persone indicate nell'art. 473 bis .62 c.p.c..
All'udienza del 10.04.2025 il Giudice Delegato, sentito il ricorrente, rimetteva la causa al collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, che rendeva il proprio parere in data
30.05/04.06.2025.
Ritiene questo Tribunale che, sulla base degli elementi di conoscenza acquisiti attraverso la documentazione prodotta e le dichiarazioni dell'istante, la domanda vada accolta. Risulta, infatti, che i familiari hanno denunciato, sin dal 27.12.2011, la scomparsa di _1
, nato a [...] il [...], che si era allontanato
[...]
volontariamente il giorno prima dalla casa di riposo dovere era ospite, sita nel Comune di Savoca, e che le successive attività di ricerca non avevano consentito di rintracciarlo. La circostanza che _1
, affetto da morbo di Alzheimer, si sia allontanato senza alcun
[...]
plausibile motivo e non abbia più dato notizie di sé, nonostante il lunghissimo tempo trascorso dal suo allontanamento, assume, allora, valore altamente sintomatico della sua morte ed appare sufficiente per la pronuncia del provvedimento richiesto.
Alla luce delle superiori considerazioni si deve, pertanto, dichiarare la morte presunta di nato a [...] _1
di IV (ME) il 11.01.1936. La dichiarazione di morte presunta va fatta risalire al 26.12.2011, data della scomparsa dell'interessato, secondo quanto previsto dall'art. 61 c.c.. Ai sensi dell'art. 473 bis .63 c.p.c., va disposta la pubblicazione della presente sentenza nel sito internet del
3 Ministero della Giustizia, nonchè, mediante inserzione per estratto, a cura di qualsiasi interessato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 28 marzo 2024 da Parte_1
8 luglio 2013 da dichiara la morte
[...] Parte_2
presunta, in data 26.12.2011, di nato a _1
SA SA di IV (ME) il 11.01.1936. Dispone la pubblicazione della presente sentenza nel sito internet del Ministero della Giustizia, nonchè, mediante inserzione per estratto, a cura di qualsiasi interessato, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 10/06/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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