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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 3977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3977 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 21.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20517/2024 R.G. Lav. e Prev.
TRA
, Codice Fiscale , quale erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
dec rappresentat
[...] C.F._2 dall'Avv. Emanuele Improta presso il cui studio in Torre del Greco alla Via Alcide de
Gasperi n. 135/a. elettivamente domicilia, come da procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dal Funzionario Vanda De Cesare e con quest'ultimo elettivamente domiciliato presso la Direzione metropolitana dell' di Napoli sita in CP_2
Alcide De Gasperi, n. 55.
RESISTENTE
Oggetto: ratei pensione di inabilità civile e di indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO CP_ Con ricorso del 29.09.2024 esponeva che con verbale definito in data Persona_1
07.06.2024 era stata riconosciuta “invalida con totale e permanente inabilità lavorativa
100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”; che in riscontro alla domanda di liquidazione inoltrata all' il CP_2 giorno 01.06.2024 (cd. Mod. AP70) l aveva comunicato la reiezione della stessa CP_1 motivata dall'omesso invio della documentazione richiesta in data 3.6.2024; dolendosi di non aver mai ricevuto alcuna richiesta di documentazione integrativa da parte dell' , ed CP_2 affermando di essere in possesso di tutti i requisiti per godere delle provvidenze in oggetto, chiedeva all'adito Tribunale, previo accertamento del proprio diritto a percepire la pensione di invalidità civile con relativa maggiorazione ex art. 38 Legge 448/2001 e dell'indennità di Contr accompagnamento con decorrenza 1.3.2024, che l' fosse condannato al pagamento in proprio favore del complessivo importo di Euro 10.238,68 per il periodo da marzo ad ottobre 2024 oltre i ratei di 13^ mensilità già maturati e ratei successivi alla introduzione del giudizio di cui si riservava la separata quantificazione, con gli accessori di legge.
Costituitosi in giudizio con memoria del 10.4.2025 l rilevato il decesso della CP_2 ricorrente, avvenuto in data 20.10.2024, eccepiva di aver provveduto alla liquidazione degli arretrati.
Con comparsa di intervento volontario in data 19.5.2025 si costituiva n.q. Parte_1 di unico erede legittimo di deducendo il mancato pagamento della Persona_1
1 prestazione nei propri confronti e concludendo per la condanna dell' al pagamento in CP_2 proprio favore , a titolo delle prestazioni già richieste dalla dante causa e Persona_1 per il periodo da marzo ad ottobre 2024, dell'importo complessivo di €10.134,48, oltre accessori, con vittoria di spese legali con distrazione.
Acquisita la documentazione prodotta, udita la discussione delle parti, la causa è stata decisa all'odierna udienza con la presente sentenza mediante contestuale lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
** **
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La formula della declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito - a differenza di quanto previsto per il processo amministrativo (cfr. art.27 legge 1034/1971) - individua, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, l'intera gamma di situazioni successive alla pendenza del processo idonee ad incidere sull'oggetto sostanziale della lite ed a determinare in relazione ad esso il venir meno di ogni contrasto (cfr., in relazione alla avvenuta transazione, ex plurimis Cass. 4035/1999; 2197/1998; Cass. 1614/1994).
La cessazione della materia del contendere deve intendersi come una pronuncia meramente dichiarativa, atteso che pone fine al processo a seguito dell'accertamento del giudice di merito del venire meno della pretesa di diritto sostanziale in esso fatto valere.
(cfr., in relazione alla avvenuta transazione, ex plurimis Cass. 4035/1999; 2197/1998;
Cass. 1614/1994).
La pronuncia può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664).
Invero nel caso di specie, l ha documentato di aver comunicato “agli eredi della sig.ra CP_2
” - presso il domicilio della stessa coincidente con quello indicato nel ricorso Persona_1 introduttivo, oltre che presso il patronato - l'avvenuto accoglimento della richiesta CP_4 di pagamento dei ratei oggetto di causa e la messa in liquidazione dell'importo di Euro
10.134,48 come da prospetti allegati (cfr. Mod. TP150 e lettera agli eredi del 3.4.2025 nella produzione dell' ) CP_2
Risulta dunque interamente cessata la materia del contendere.
Riguardo alle spese di lite, sussistono giusti motivi per compensarle integralmente tra le parti.
Invero, se per un verso il rigetto dell' alla domanda di pagamento dei ratei delle CP_2 prestazioni presentata da il 26.2.2024 appare del tutto legittimo atteso che Persona_1 nel Mod. AP70 era stato indicato “ ufficio pagatore allo sportello” per prestazione superiore ai mille Euro mensili (cfr. Mod. AP70 versato in atti da entrambe le parti), d'altro canto l'erede, costituitosi in giudizio con comparsa in data 19.05.2024, ometteva la trasmissione all' dell'apposito Mod. AP23. CP_2
P.Q.M.
-dichiara interamente cessata la materia del contendere;
2 -compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio
Napoli, 21.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 21.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20517/2024 R.G. Lav. e Prev.
TRA
, Codice Fiscale , quale erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
dec rappresentat
[...] C.F._2 dall'Avv. Emanuele Improta presso il cui studio in Torre del Greco alla Via Alcide de
Gasperi n. 135/a. elettivamente domicilia, come da procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dal Funzionario Vanda De Cesare e con quest'ultimo elettivamente domiciliato presso la Direzione metropolitana dell' di Napoli sita in CP_2
Alcide De Gasperi, n. 55.
RESISTENTE
Oggetto: ratei pensione di inabilità civile e di indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO CP_ Con ricorso del 29.09.2024 esponeva che con verbale definito in data Persona_1
07.06.2024 era stata riconosciuta “invalida con totale e permanente inabilità lavorativa
100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”; che in riscontro alla domanda di liquidazione inoltrata all' il CP_2 giorno 01.06.2024 (cd. Mod. AP70) l aveva comunicato la reiezione della stessa CP_1 motivata dall'omesso invio della documentazione richiesta in data 3.6.2024; dolendosi di non aver mai ricevuto alcuna richiesta di documentazione integrativa da parte dell' , ed CP_2 affermando di essere in possesso di tutti i requisiti per godere delle provvidenze in oggetto, chiedeva all'adito Tribunale, previo accertamento del proprio diritto a percepire la pensione di invalidità civile con relativa maggiorazione ex art. 38 Legge 448/2001 e dell'indennità di Contr accompagnamento con decorrenza 1.3.2024, che l' fosse condannato al pagamento in proprio favore del complessivo importo di Euro 10.238,68 per il periodo da marzo ad ottobre 2024 oltre i ratei di 13^ mensilità già maturati e ratei successivi alla introduzione del giudizio di cui si riservava la separata quantificazione, con gli accessori di legge.
Costituitosi in giudizio con memoria del 10.4.2025 l rilevato il decesso della CP_2 ricorrente, avvenuto in data 20.10.2024, eccepiva di aver provveduto alla liquidazione degli arretrati.
Con comparsa di intervento volontario in data 19.5.2025 si costituiva n.q. Parte_1 di unico erede legittimo di deducendo il mancato pagamento della Persona_1
1 prestazione nei propri confronti e concludendo per la condanna dell' al pagamento in CP_2 proprio favore , a titolo delle prestazioni già richieste dalla dante causa e Persona_1 per il periodo da marzo ad ottobre 2024, dell'importo complessivo di €10.134,48, oltre accessori, con vittoria di spese legali con distrazione.
Acquisita la documentazione prodotta, udita la discussione delle parti, la causa è stata decisa all'odierna udienza con la presente sentenza mediante contestuale lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
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Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La formula della declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito - a differenza di quanto previsto per il processo amministrativo (cfr. art.27 legge 1034/1971) - individua, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, l'intera gamma di situazioni successive alla pendenza del processo idonee ad incidere sull'oggetto sostanziale della lite ed a determinare in relazione ad esso il venir meno di ogni contrasto (cfr., in relazione alla avvenuta transazione, ex plurimis Cass. 4035/1999; 2197/1998; Cass. 1614/1994).
La cessazione della materia del contendere deve intendersi come una pronuncia meramente dichiarativa, atteso che pone fine al processo a seguito dell'accertamento del giudice di merito del venire meno della pretesa di diritto sostanziale in esso fatto valere.
(cfr., in relazione alla avvenuta transazione, ex plurimis Cass. 4035/1999; 2197/1998;
Cass. 1614/1994).
La pronuncia può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664).
Invero nel caso di specie, l ha documentato di aver comunicato “agli eredi della sig.ra CP_2
” - presso il domicilio della stessa coincidente con quello indicato nel ricorso Persona_1 introduttivo, oltre che presso il patronato - l'avvenuto accoglimento della richiesta CP_4 di pagamento dei ratei oggetto di causa e la messa in liquidazione dell'importo di Euro
10.134,48 come da prospetti allegati (cfr. Mod. TP150 e lettera agli eredi del 3.4.2025 nella produzione dell' ) CP_2
Risulta dunque interamente cessata la materia del contendere.
Riguardo alle spese di lite, sussistono giusti motivi per compensarle integralmente tra le parti.
Invero, se per un verso il rigetto dell' alla domanda di pagamento dei ratei delle CP_2 prestazioni presentata da il 26.2.2024 appare del tutto legittimo atteso che Persona_1 nel Mod. AP70 era stato indicato “ ufficio pagatore allo sportello” per prestazione superiore ai mille Euro mensili (cfr. Mod. AP70 versato in atti da entrambe le parti), d'altro canto l'erede, costituitosi in giudizio con comparsa in data 19.05.2024, ometteva la trasmissione all' dell'apposito Mod. AP23. CP_2
P.Q.M.
-dichiara interamente cessata la materia del contendere;
2 -compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio
Napoli, 21.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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