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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/10/2025, n. 2031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2031 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione lavoro e previdenza- in persona del giudice, dr.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4431/2022 RG TRA
, nata a [...] il [...], ed ivi Parte_1 residente a[...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Michele Nappa, dal quale è rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente all'avv. Raffaele Grimaldi, come da mandato in atti;
RICORRENTE E
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28.06.2022, l'epigrafata parte ricorrente – premesso di essere specialista ambulatoriale con anzianità di servizio dal 2005, attualmente incaricata a tempo indeterminato per la branca di Endocrinologia presso l'ASL CE per 35 ore settimanali di cui 12 ore svolte presso il Distretto Sanitario 14 (Teano), 17 ore presso il Distretto Sanitario 15 (Piedimonte) e 6 ore presso il Distretto Sanitario 16 (Marcianise) e in possesso dei requisiti previsti dall'art.19 dell' igente – adiva questo Tribunale al fine di accertare e dichiarare il CP_2 proprio “diritto, ex art.20 A.C.N. citato, al conferimento dell'incarico di ulteriori tre ore per completare il proprio orario di 38 ore settimanali presso un Distretto Sanitario più prossimo alla propria residenza”; con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo).
Regolarmente citata in giudizio, non si costituiva in giudizio l' preferendo CP_1 restare contumace (cfr. ricorso notificato in fasc. telem.).
Acquisita la documentazione prodotta, ritenuta la natura documentale della controversia, concesso il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Va rilevato che, nelle more del giudizio, parte ricorrente dava atto di aver ottenuto l'incarico di specialista ambulatoriale di endocrinologia con il monte orario completo di 38 ore settimanali, oggetto della presente domanda, con deliberazione del Direttore Generale n.604 del
1 11.4.2025, chiedendo pertanto dichiararsi la cessata materia del contendere (cfr. istanza del
12.9.2025).
***** Cont Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo l' riconosciuto il bene della vita oggetto del presente ricorso (cfr. ricorso introduttivo). Invero, come dedotto dalla stessa parte ricorrente, con deliberazione del Direttore Generale Cont n.604 del 11.4.2025, l' ha conferito alla ricorrente l'incarico di specialista ambulatoriale di endocrinologia con il monte orario necessario per completare il proprio orario di 38 ore Contr settimanali (cfr. deliberazione allegata all'istanza del 12.9.2025, in fasc. telem.).
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Tanto anticipato, va incontestatamente dichiarata la cessazione della materia del contendere avendo la ricorrente ottenuto l'incarico richiesto con la presente domanda.
Residua la questione sulle spese da decidersi secondo il criterio della soccombenza virtuale. Ebbene, deve ritenersi che la ricorrente non abbia dato prova della sussistenza del proprio diritto in quanto la stessa si è limitata ad asserire di aver manifestato in data 29.03.2022 e 28.5.2022 la propria disponibilità al completamento orario senza ottenerlo, pur essendo in Contr possesso dei requisiti ex art. 19 anche in base alla propria anzianità di servizio risalente al 2005, ma non ha provato e prima ancora dedotto che, a fronte dell'avvio della procedura ex art. Contr 20 , la stessa sia stata conclusa, né che la posizione sia rimasta vacante o sia stata assegnata ad altri medici privi di requisiti o con anzianità inferiore. Nulla viene dedotto in merito, impedendo di verificare in concreto la fondatezza della domanda, non avendo la ricorrente nemmeno prodotto la deliberazione conclusiva della procedura. A tal proposito, non può
2 deporre nel senso della fondatezza del ricorso il recente conferimento dell'incarico da parte Cont dell' considerato che dalla delibera di conferimento incarico dell'aprile 2025 emerge l'attribuzione dello stesso sulla base di una nuova procedura indetta il 25.3.2025 e non il riconoscimento pregresso del diritto (cfr. deliberazione in atti). Pertanto, se ne deve concludere nulla per le spese stante la contumacia
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) nulla per le spese. Manda la cancelleria per la comunicazione della predetta sentenza alle parti costituite. Così deciso in S.M.C.V., il 11/10/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Fabiana Iorio)
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, nata a [...] il [...], ed ivi Parte_1 residente a[...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Michele Nappa, dal quale è rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente all'avv. Raffaele Grimaldi, come da mandato in atti;
RICORRENTE E
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28.06.2022, l'epigrafata parte ricorrente – premesso di essere specialista ambulatoriale con anzianità di servizio dal 2005, attualmente incaricata a tempo indeterminato per la branca di Endocrinologia presso l'ASL CE per 35 ore settimanali di cui 12 ore svolte presso il Distretto Sanitario 14 (Teano), 17 ore presso il Distretto Sanitario 15 (Piedimonte) e 6 ore presso il Distretto Sanitario 16 (Marcianise) e in possesso dei requisiti previsti dall'art.19 dell' igente – adiva questo Tribunale al fine di accertare e dichiarare il CP_2 proprio “diritto, ex art.20 A.C.N. citato, al conferimento dell'incarico di ulteriori tre ore per completare il proprio orario di 38 ore settimanali presso un Distretto Sanitario più prossimo alla propria residenza”; con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo).
Regolarmente citata in giudizio, non si costituiva in giudizio l' preferendo CP_1 restare contumace (cfr. ricorso notificato in fasc. telem.).
Acquisita la documentazione prodotta, ritenuta la natura documentale della controversia, concesso il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Va rilevato che, nelle more del giudizio, parte ricorrente dava atto di aver ottenuto l'incarico di specialista ambulatoriale di endocrinologia con il monte orario completo di 38 ore settimanali, oggetto della presente domanda, con deliberazione del Direttore Generale n.604 del
1 11.4.2025, chiedendo pertanto dichiararsi la cessata materia del contendere (cfr. istanza del
12.9.2025).
***** Cont Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo l' riconosciuto il bene della vita oggetto del presente ricorso (cfr. ricorso introduttivo). Invero, come dedotto dalla stessa parte ricorrente, con deliberazione del Direttore Generale Cont n.604 del 11.4.2025, l' ha conferito alla ricorrente l'incarico di specialista ambulatoriale di endocrinologia con il monte orario necessario per completare il proprio orario di 38 ore Contr settimanali (cfr. deliberazione allegata all'istanza del 12.9.2025, in fasc. telem.).
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Tanto anticipato, va incontestatamente dichiarata la cessazione della materia del contendere avendo la ricorrente ottenuto l'incarico richiesto con la presente domanda.
Residua la questione sulle spese da decidersi secondo il criterio della soccombenza virtuale. Ebbene, deve ritenersi che la ricorrente non abbia dato prova della sussistenza del proprio diritto in quanto la stessa si è limitata ad asserire di aver manifestato in data 29.03.2022 e 28.5.2022 la propria disponibilità al completamento orario senza ottenerlo, pur essendo in Contr possesso dei requisiti ex art. 19 anche in base alla propria anzianità di servizio risalente al 2005, ma non ha provato e prima ancora dedotto che, a fronte dell'avvio della procedura ex art. Contr 20 , la stessa sia stata conclusa, né che la posizione sia rimasta vacante o sia stata assegnata ad altri medici privi di requisiti o con anzianità inferiore. Nulla viene dedotto in merito, impedendo di verificare in concreto la fondatezza della domanda, non avendo la ricorrente nemmeno prodotto la deliberazione conclusiva della procedura. A tal proposito, non può
2 deporre nel senso della fondatezza del ricorso il recente conferimento dell'incarico da parte Cont dell' considerato che dalla delibera di conferimento incarico dell'aprile 2025 emerge l'attribuzione dello stesso sulla base di una nuova procedura indetta il 25.3.2025 e non il riconoscimento pregresso del diritto (cfr. deliberazione in atti). Pertanto, se ne deve concludere nulla per le spese stante la contumacia
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) nulla per le spese. Manda la cancelleria per la comunicazione della predetta sentenza alle parti costituite. Così deciso in S.M.C.V., il 11/10/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Fabiana Iorio)
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