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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Raffaella Genovese Presidente
2. dr. Vincenza Totaro Consigliere
3. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello il 09/01/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1579/2024 r.g. sez. lav., vertente tra
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.SICILIANO Parte_1
ROSA MARIA, elettivamente domiciliata in TORRE DEL GRECO VIA MARCONI 66
Appellante
e
rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_1
CICERARO MARIA, elettivamente domiciliati in PORTICI VIA DIAZ N.154
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 11.06.2024, l' ha proposto Parte_2
appello avverso la sentenza n. 38/24, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata l'08.1.2024, che aveva accolto il ricorso proposto dagli odierni appellati.
Parte L con un unico motivo di gravame, ritiene che la sentenza impugnata non sia stata sufficientemente motivata, evidenziando che “il Giudice di prime cure riconosce il diritto al pagamento della indennità chilometrica, per l'attuale appellato, per il semplice motivo di aver partecipato al progetto “criticità assistenziale rianimatoria domiciliare” senza tener conto del fatto che “il rapporto "spazio/ tempo" resta il fulcro dell'indennizzo per cui è causa, secondo tutte e tre le proposte progettuali” datate 06/03/2013, 23/05/2013 e 05/07/2013.
1 Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si sono costituiti ed Controparte_1
che - eccepita l'inammissibilità dell'appello, nonché la sua Controparte_1
infondatezza nel merito – ne hanno chiesto il rigetto con vittoria di spese.
La Corte, disposta la trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.
***
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame, atteso che - Parte al di là dell'uso di formule sacramentali- le doglianze dell' sono perfettamente comprensibili ed attengono direttamente all'uso del materiale istruttorio ed all'interpretazione offerta dal primo giudice alla documentazione allegata.
Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito espressi.
Come già osservato da questa Corte in altre condivisibili pronunce (sentenza n. 3606/2023, rel.
Cons. Stefania Basso;
n. 914/2024 rel. Agostinacchio;
n. 2389/2024 rel. Cortigiano) – il ricorso aveva ad oggetto la domanda di adempimento relativa al pagamento di una indennità ulteriore ed aggiuntiva rispetto alla già percepita retribuzione correlata all'espletamento della prestazione di assistenza domiciliare ospedaliera nell'area nolana.
A fondamento del diritto, vengono richiamati taluni progetti specifici: con la proposta di rimodulazione organizzativa dell'assistenza domiciliare rianimatoria dell'area Nolana datata 5
- 6 marzo 2013 era testualmente stabilito che “L'estensione geografica dell' Parte_2
prevede spostamenti dalla sede ospedaliera al domicilio del paziente, in andata e ritorno, anche fino a 54 Km e di durata anche fino ad un'ora. E' opportuno quindi prevedere il riconoscimento di un rimborso forfettario aggiuntivo del 10% della tariffa stessa per spostamenti fino a 10 Km
e del 20% per spostamenti oltre i 10 Km, o in alternativa, istituzionalizzare l'uso di auto aziendali.”
Le tariffe erano prese dal Decreto regionale n. 1 del 7/1/2013.
La prima “proposta di rimodulazione organizzativa dell'assistenza domiciliare rianimatoria” dell'area Nolana individuava un rimborso forfettario aggiuntivo rispetto al trattamento retributivo.
Con la seconda proposta dello stesso Direttore della Struttura Complessa “Anestesia e
Rianimazione” dell' del 23/5/2013, si Parte_3 decideva quanto segue: “Il progetto intende stabilire una quota integrativa della competenza economica per accesso che compensi l'attività assistenziale prestata in località particolarmente distanti dalla sede di appartenenza degli operatori e che richiedono un tempo dedicato ulteriore. Si prevede, pertanto, di seguire lo schema sotto riportato per individuare il
2 tempo impiegato per percorrere un numero di Km ulteriore. Le aliquote sono determinate prendendo a riferimento il decreto 1 nel rispetto delle qualifiche”.
Lo schema prevedeva che 10 chilometri equivalevano a 10 minuti di percorrenza, con aliquota aggiuntiva pari ad € 2,70 per gli infermieri.
Con la terza proposta del 5/7/2013, il Direttore della Struttura Complessa “Anestesia e
Rianimazione” del P.O. di , che si sarebbe dovuta protrarre dal mese Parte_3
di agosto 2013 al mese di dicembre 2014, veniva riportato uno schema identico a quello della proposta precedente, con l'unica differenza di prevedere un'aliquota aggiuntiva per ogni 10 minuti di percorrenza pari ad € 2,50 per gli infermieri.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha accolto la domanda proposta in via principale, valorizzando esclusivamente la partecipazione dei lavoratori al progetto “criticità assistenziale rianimatoria domiciliare”, senza in alcun modo tener conto della documentazione prodotta a sostegno della domanda.
Sul punto deve, infatti, evidenziarsi che gli odierni appellati, con il ricorso introduttivo affermavano di aver “effettuato una serie di accessi provati altresì dalla documentazione versata in atti da cui è dato evincere sia il numero di accessi, sia la data di svolgimento degli accessi sia i KM impiegati per il raggiungimento del domicilio di ciascun paziente assistito e quindi i minuti necessari ( 1 KM= 1 Minuto), nonché gli importi da corrispondere” ed allegavano, altresì, i minuti impiegati per ciascun mese negli accessi effettuati.
Tale allegazione, che nulla indica sui numeri di chilometri di fatto percorsi ai fini degli spostamenti, si rivela in ogni caso carente trattandosi di un dato mensile cumulativo, dal quale non è dato comprendere né il numero di minuti giornaliero, né - per ogni giornata lavorativa - il numero di minuti impiegati, per ciascuno spostamento, nel percorso di andata tra il luogo di inizio della prestazione ed il domicilio dell'assistito e ritorno (tempo dal quale andava poi detratto quello dedicato all'intervento assistenziale vero e proprio, che è stato oggetto di apposita retribuzione erogata e non richiesta in questa sede, essendone, per altro, pacifica la circostanza).
D'altro canto, la stessa documentazione prodotta in primo grado neppure corrobora la pur carente allegazione.
Invero, con riguardo a quest'ultimo profilo, le schede prodotte e riferite agli accessi eseguiti lasciano emergere soltanto i seguenti dati: nome e cognome dell'assistito; città/meta dell'intervento assistenziale;
data; tipo di intervento eseguito;
ora di inizio e di fine
(dell'intervento), con relativo minutaggio (cfr. schede di accesso domiciliare infermieristico prodotte in primo grado).
3 Inoltre, i prospetti mensili delle prestazioni di cure domiciliari non coprono l'intero periodo (da maggio 2013 a dicembre 2014) oggetto di questo giudizio, atteso che sono stati depositati solo quelli dei mesi di novembre e dicembre 2013 e gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2014 (cfr. documentazione allegata al ricorso telematico di primo grado).
Va, poi, sottolineato che tali prospetti sono stati compilati dallo stesso dipendente che ha effettuato gli accessi e recano le sole firme dei pazienti (o dei loro familiari), finalizzate semplicemente ad attestare lo svolgimento della prestazione domiciliare nell'orario ivi indicato
(circostanza che non è in contestazione nell'odierno giudizio).
Tali prospetti non sono né sottoscritti, né certificati dal Dirigente preposto al controllo ed al coordinamento.
Trattasi, dunque, di documenti formati unilateralmente dalla parte e invocati in giudizio a proprio vantaggio, non riscontrati dal datore di lavoro e non validati secondo le necessarie procedure predeterminate. Non possono, pertanto, avere alcuna efficacia probatoria a favore degli attori.
In proposito, basti leggere la seconda proposta progettuale del 23.5.2013 (munita del "nulla osta Parte (N.O)" del direttore generale dell' e la terza proposta del 5.7.2013 (munita del "parere
Parte favorevole" del direttore generale dell' ), entrambi rilevanti quale causa petendi, avendo gli appellati domandato l'indennità a partire dal maggio 2013.
Nella proposta progettuale del 23.5.2013 al paragrafo "VERIFICA ED INVIO REPORTS” si legge: “Il dott. , responsabile del progetto, congiuntamente al dott. , Persona_1 Per_2
delegato dalla Direzione strategica per ADo di rianimazione, controlleranno i turni mensili proposti dalle U.O. e valideranno i reports mensili delle prestazioni erogate da trasmettere con proposta di determina al GCP ai fini della liquidazione" .
Pressochè analoga la previsione contenuta nella successiva proposta di delibera del 5-7-2013 che proroga il medesimo progetto (sia pure con tariffa legata ai soli minuti di percorrenza), venuto a scadenza trimestrale, sino al dicembre 2014.
A tale tranciante aspetto circa l'inidoneità probatoria della documentazione fornita, va aggiunto che in tali prospetti - oltre ai nominativi dei pazienti, alle località, alla data di intervento e agli orari di inizio e fine degli interventi domiciliari- compaiono aggiunti, senza alcuna precisazione, alcuni numeri, che non hanno alcun significato certo, tantomeno in termini di Km percorsi, e che, quindi, non rilevano ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio nel giudizio.
Peraltro, anche a voler ritenere che alludano ai km percorsi, i dati ivi riportati risultano ictu oculi errati in quanto emerge una indebita moltiplicazione dei medesimi km percorsi, i quali vengono registrati e computati per più volte: in relazione alla medesima località, raggiunta nella
4 stessa giornata, per le cure di diversi pazienti vengono riportati i (presunti) km percorsi, tante volte quanti sono i pazienti domiciliati nella detta località, pur essendo palese che l'infermiere abbia percorso quel giorno, una sola volta, la tratta per raggiungere dal luogo di partenza il paese ove erano domiciliati i vari pazienti e per, poi, all'esito del giro delle visite, tornare da esso.
In via esemplificativa, si legga il report di dicembre dell'appellato ove per la CP_1
destinazione "San Giuseppe Vesuviano", raggiunta il 31.12.2013, per 3 pazienti diversi (con accessi distanziati di 10 minuti l'uno dalla fine dell'altro), viene riportato - per ciascuno di essi
- un numero "40" probabilmente riferito ai Km percorsi, così triplicando la distanza invece effettivamente percorsa una sola volta.
In sintesi, dalle allegazioni di cui al ricorso e dalla documentazione prodotta (schede di intervento e prospetti, relativi questi ultimi a sole alcune mensilità) non sono comprovati i dati Parte la cui rilevanza emerge proprio dalla lettura dei progetti/proposte deliberati dall' appellante.
Quindi, come giustamente evidenziato dall'appellante, “il rapporto "spazio/ tempo" resta il fulcro dell'indennizzo per cui è causa, secondo tutte e tre le proposte progettuali”.
E dunque, l'allegazione e la documentazione in atti appaiono del tutto inidonei a fondare il riconoscimento della pretesa del lavoratore appellato che, lo si ribadisce, per l'attività lavorativa prestata ha già percepito la dovuta retribuzione – circostanza pacifica tra le parti.
Non è possibile pretendere che la Corte possa procedere in via induttiva e possa ritenere sufficiente un conteggio cumulativo dei minuti di percorrenza, dato che -dall'interpretazione delle Deliberazioni sopra richiamate- emerge che la prestazione oggetto del presente giudizio era finalizzata a remunerare la particolare penosità del viaggio di lunga percorrenza: in tale logica risultava indispensabile precisare i singoli spostamenti, essendo logico che uno spostamento inferiore ai 54 chilometri (indicati quale esempio di lunga percorrenza) non poteva dare luogo alla erogazione di alcun compenso aggiuntivo.
La lacuna assertiva, prima ancora che istruttoria, quindi induce a disattendere l'istanza che peraltro non può essere basata su meri prospetti interni privi di specifiche indicazioni circa i chilometri percorsi, che come già si è detto costituiscono il fulcro e la ratio del trattamento accessorio previsto nei progetti che il ricorrente invocava a fondamento della propria istanza.
L'appello va, pertanto, accolto con conseguente rigetto della domanda degli appellati.
Le oscillazioni giurisprudenziali riscontratesi nei giudizi di prime cure giustificano la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
5 La Corte così decide, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata:
-rigetta la domanda originaria degli appellati;
- compensa le spese del doppio grado.
Napoli 09/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Rosa Del Prete dr.ssa Raffaella Genovese
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