Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/06/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00416/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00516/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 516 del 2024, proposto da
Soc. Banca Sistema S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Serenella Galeno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giorgio Morgeto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Carlino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
al decreto ingiuntivo nr. 613/2019 (id 8535), emesso dal Tribunale di Palmi nel procedimento iscritto al n. 1420/2019 di RG in data 2.9.2019, non opposto e divenuto esecutivo e definitivo, in forza del quale è stato riconosciuto alla Società Banca Sistema S.p.A., ricorrente per l’ingiunzione in qualità di cessionaria dei crediti vantati dalla Società Enel Energia S.p.A., il diritto ad ottenere le somme spettanti a fronte del mancato pagamento delle fatture dettagliatamente specificate nel monitorio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giorgio Morgeto;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 31 luglio 2024 e depositato il 15 settembre 2024 la società Banca Sistema S.p.a. agisce in ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 613/2019, meglio indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale di Palmi ingiungeva al Comune di San Giorgio Morgeto il pagamento in suo favore, quale cessionaria dei crediti vantati dalla società Enel Energia S.p.A., della somma di Euro 39.647,73, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 maturati dalle singole scadenze delle fatture al soddisfo, nonché le spese procedurali, liquidate nella somma di Euro 339,82 per esborsi ed Euro 1.235,00 per compensi professionali, oltre spese generali, CPA ed Iva come per legge.
1.1. A fondamento della domanda deduce che il suddetto decreto, ritualmente notificato al Comune debitore in data 1.10.2019 e non opposto nei termini di legge, veniva dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. con decreto del 16.02.2022 e, munito in pari data della formula esecutiva telematica, rinotificato al Comune debitore in data 26.09.2023.
1.2. Rileva, ancora, che successivamente alla notifica il Comune ingiunto eseguiva un parziale pagamento, residuando, pertanto, a seguito della effettuata imputazione degli incassi ai sensi dell’art. 1194 c.c., l’importo pari ad Euro 9.164,44 a titolo di sorte capitale e di Euro 3.584,62 a titolo di interessi ex d.lgs. n. 231/2002, come da prospetto contabile allegato, maturati sulla sorte capitale residua dalla data dei parziali incassi al 15.7.2024 (data del presente ricorso), oltre ulteriori interessi maturandi dal 16.7.2024 al saldo effettivo, oltre Euro 53,82 a titolo di spese notarili sostenute, nonché spese e competenze legali come liquidate nel titolo, ed ancora imposta di registro ed Euro 7,95 a titolo di spese di notifica.
1.3. Chiede, pertanto, al Tribunale di ordinare al Comune di San Giorgio Morgeto il compimento degli atti utili e necessari a dare piena esecuzione al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 613/2019 emesso dal Tribunale di Palmi, fissando un termine perentorio per provvedere, con nomina in caso di persistente inerzia di un Commissario ad acta che provveda in via sostitutiva e con condanna dell’Amministrazione medesima al pagamento di una penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., per ogni ulteriore giorno di ritardo nell’adempimento.
2. Il Comune intimato si è costituito in resistenza con memoria depositata in data 5 novembre 2024, segnalando preliminarmente l’infruttuoso tentativo di giungere ad una transazione con la società ricorrente volta all’abbattimento degli interessi, stante il tempestivo pagamento della sorte capitale, imputata nondimeno in parte da quest’ultima, ai sensi dell’art. 1194 c.c., agli interessi di mora; e dando atto, in ogni caso, dell’avvenuto pagamento del debito residuo a seguito del riconoscimento con delibera del Consiglio Comunale n. 14/2024 del 31.07.2024 per l’importo di € 14.517,10, così determinato in virtù di richiesta inoltrata alla stessa società creditrice e dalla medesima ritualmente riscontrata. Importo liquidato e pagato giusta determina del 13.09.2024 del Responsabile del Settore Tecnico con mandato di pagamento del 25.09.2024. Ha concluso, dunque, per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, chiedendo, in via meramente subordinata, “ che sia tenuto in conto il pagamento eseguito, quantomeno in ordine alla decorrenza degli interessi di mora ”.
3. In data 19 maggio 2025 parte ricorrente ha depositato documentazione attestante l’avvenuto pagamento e, in assenza di ulteriori difese, la causa è stata posta in decisione all’udienza in camera di consiglio del 21 maggio 2025.
4. Alla luce della documentazione versata al fascicolo processuale dal Comune resistente, comprovante l’avvenuto pagamento in favore della società ricorrente, a soddisfazione del debito nascente dal decreto ingiuntivo azionato, dell’importo di € 14.517,00, così quantificato su espressa indicazione di quest’ultima (v. mail del 15.06.2024), al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere, risultando la pretesa azionata in giudizio integralmente soddisfatta.
5. Quanto alle spese, tenuto conto della richiesta inoltrata dall’Ente con la nota dell’11.06.2024 al fine di ottenere da parte della società ricorrente l’esatta quantificazione delle somme dovute in esecuzione del titolo per cui è causa, così da “ consentire l’istruttoria della delibera di riconoscimento del debito ”, e della successiva adozione in data 31.07.2024 da parte del Consiglio comunale di detta delibera, cioè nello stesso giorno della notificazione del ricorso, si ritiene sussistano giustificate ragioni per disporne l’integrale compensazione tra le parti, ponendo a carico di parte resistente il solo rimborso del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese di giudizio, ponendo a carico del Comune resistente il solo rimborso, in favore della società ricorrente, del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario
Alberto Romeo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Romeo | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO