TRIB
Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/08/2025, n. 7640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7640 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - X sezione civile, in persona del Giudice unico Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 24011/21 riservata in decisione all'udienza del 20.02.2025 vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa in Parte_1 P.IVA_1 virtù di mandato in atti dall'Avv. Fabio Musto, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, alla via dei Mille 40;
ATTRICE
E
, già , (C.F. e P.IVA , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 CP_1 P.IVA_2 rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti dagli Avv.ti ANNALISA INTORCIA E FRANCESCO
LEMBO, tutti elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Comunale del principe 13/a, presso il Servizio Cont Affari Legali della predetta
CONVENUTA
E
C.F. e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Napoli , e n. CP_2 P.IVA_3
), in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti dall' avv.to Fabio Musto, P.IVA_4 presso il cui elett.te domicilia in Napoli alla via dei Mille 40;
INTERVENTRICE
OGGETTO: pagamento prestazioni sanitarie
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
FATTO
La Società di impresa conveniva in giudizio la , esponendo: Parte_1 Controparte_1
1. di svolgere attività di Medicina di Laboratorio in regime ambulatoriale, in nome e per conto del
; Controparte_3
2. che La Lab Net rete di impresa non superava la COM, eseguendo nell'anno 2018 un numero di prestazioni pari ad 395.703 al di sotto della COM (Capacita Operativa Massima) determinata di
499.800 prestazioni annue;
3. di essere creditrice della della somma di € 41.155,23, relativa alla Fattura Controparte_1
n° 11 del 05.09.2018, per prestazioni rese nel mese di Agosto 2018 per la branca di;
Parte_2
Cont
4. Di avere sottoscritto con la in data 18.12.2018, il contratto per regolare i volumi e le tipologie di prestazioni per l'esercizio 2018;
5. che con riferimento al Terzo Trimestre 2018, e in particolare alla fattura relativa alle prestazioni di Agosto 2018 , la , ha effettuato il monitoraggio dell'andamento della Controparte_1 spesa per la prima volta solo in data 09.08.2018, comunicando solo in data 10.08.2018 i dati a consuntivo di esaurimento del tetto di spesa per la branca di Analisi cliniche, notiziando che il tetto di spesa si era già esaurito, in data 01.08.2018 per la branca del Laboratorio dunque 9 giorni prima;
Cont
6. che, però, l' non aveva provato il reale esaurimento del tetto di spesa.
Tanto premesso, chiedeva la condanna della al pagamento della somma Controparte_1 complessiva di € 41.155,23, oltre interessi maturati e maturandi, ai sensi dell'art.
7.6 del contratto stipulato tra le parti e fino all'effettivo soddisfo.
Cont Si costituiva la eccependo:
A) il difetto di giurisdizione del Giudice adito, sussistendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
B) l'improponibilità della domanda per immotivato frazionamento del credito, avendo il centro promosso nel 2021, innanzi al Tribunale di Napoli, un ricorso a seguito del quale fu concesso il decreto ingiuntivo n. 2095/2020 del 16/03/2020, pubblicato in data 27.03.2020, con il quale fu ingiunto alla il pagamento di €. 252.279,55 a titolo di saldo per prestazioni Controparte_1 sanitarie di laboratorio di analisi eseguite in regime di accreditamento anch'esse nell'anno 2018
C) Che spettava a controparte l'onere di provare la tipologia, la qualità e la quantità delle prestazioni eseguite, nonché il mancato superamento del tetto di spesa;
D) L'assenza di contratto, in quanto quello invocato dalla ricorrente fu stipulato dopo la erogazione delle prestazioni;
E) Che, comunque, con la stipula del contratto e l'accettazione della clausola di salvaguardia enunziata dall'art. 11, l'attrice aveva accettato il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e si era impegnata a non instaurare contenziosi “contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”;
F) che il saldo residuo non era dovuto per superamento del tetto di spesa trimestrale, come comprovato dalla nota istruttoria del responsabile del Distretto 25, prot. n. 147640 del 15.06.2022, da cui si evince Cont che il Direttore Generale p.t. della con nota prot. 54594/2018 (in atti), aveva comunicato ai legali rappresentanti dei centri provvisoriamente accreditati che, in data 27.07.2018, si è raggiunto il limite di spesa netta assegnato, per il terzo trimestre 2018, alla branca;
Parte_2
G) la non debenza degli interessi moratori ex D. l.vo 231/02.
In data 12.02.25 è intervenuta in giudizio, ex art. 111cpc, la società quale cessionaria CP_2 del credito oggetto di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
I rapporti fra le aziende sanitarie locali e le strutture private, quali case di cura, laboratori o ambulatori, vanno qualificati come concessioni di pubblico servizio, sia nel previgente regime convenzionale di cui alla legge n. 833 del 1978, art. 44, sia in quello nuovo dell'accreditamento ex d.lgs. n. 502 del 1992 e successive integrazioni e modifiche (cfr. Cass., sez. un., n. 14335 del 08/07/2005, Cass. n. 1740 del
25/01/2011, Cass., sez. un., n. 473 del 14/01/2015).
Per questa ragione, la norma costituente lo spartiacque in tema di giurisdizione è l'art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, secondo cui sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi…”. Cont In applicazione di tale norma, la controversia promossa nei confronti di una per ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate in regime di provvisorio o definitivo accreditamento per conto ed a carico del Servizio sanitario nazionale, senza che sia stata contestata la validità di atti autoritativi, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la pretesa creditoria non coinvolge l'esercizio di poteri discrezionali di cui la P.A. gode nella determinazione dei corrispettivi, ma richiede un'indagine meramente delibativa e incidentale degli atti che disciplinano il rapporto di concessione (cfr. Cass., sez. un., n. 29536 del 18/12/2008; Cass., sez. un., n. 9251 del
24/04/2014; Cass., sez. un., n. 10149 del 20/06/201; Cass., sez. un., n. 1771 del 26/01/2011; Cass., sez. un., n. 26200 del 16/10/2019, relativa proprio ad una domanda volta ad ottenere prestazioni ultra tetto;
Cass., sez. I, n. 372 del 13/01/2021).
Nella fattispecie di causa, non è in contestazione il potere dell'amministrazione di fissare i tetti di spesa, né si discute dell'esistenza e validità del rapporto concessorio, né la domanda, per come formulata, presuppone la disapplicazione di atti autoritativi (cfr., sul punto, Cass., sez. un., n. 28053 del 02/11/2018), con la conseguenza che la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
*****
L'eccezione sub B di improponibilità della domanda, per indebito frazionamento del credito, è infondata, nei termini che si chiariranno.
Parte attrice sostiene che sarebbe esistito atomistica trattazione delle vertenze. Ovvero l'interesse di impedire che il tempo necessario Con all'approfondimento processuale connesso alla valutazione della presente domanda (sulla quale la pone invece una decisa e ferma opposizione) intralciasse la rapida definizione della vertenza afferente le somme oggetto di risalente istanza monitoria, repentinamente pagata dalla stessa debitrice>>. E questo perché il decreto ingiuntivo n. 2095 del 27/03/2020 aveva ad oggetto la richiesta di pagamento di prestazioni di natura diversa (prestazioni relative alla lettera R).
Sennonchè, la sentenza n. 7623/2023 pubbl. il 21/07/2023, emessa a seguito della opposizione proposta Cont dalla al d.i., smentisce l'assunto di , secondo cui la somma oggetto del d.i. sarebbe stata Pt_1 pagata repentinamente. Inoltre, dall'esame della predetta sentenza si evince che in quel giudizio non venne in rilievo nessuna peculiare questione di fatto e/o di diritto che rese necessaria una qualche attività istruttoria di differente complessità e durata.
Deve perciò concludersi che, trattandosi di corrispettivi dovuti per prestazioni rese in esecuzione del medesimo contratto, vi sia stato un arbitrario frazionamento del credito, perché quando fu presentato il ricorso monitorio (febbraio 2020), aveva già eseguito anche le prestazioni oggetto del presente Pt_1 giudizio. Pertanto, avrebbe potuto richiederne il pagamento unitamente a quelle oggetto della richiesta di d.i.
Tuttavia, essendo pacifico che la sentenza n. 7623/2023 pubbl. il 21/07/2023 non è stata appellata, la relativa statuizione di rigetto della opposizione è passata in giudicato. E tale circostanza osta alla emanazione di una pronuncia di improponibilità della domanda, perché il diritto alla sua riproposizione unitaria è irrimediabilmente precluso dal giudicato (Sez. U - , Sentenza n. 7299 del 19/03/2025). Dell'indebito frazionamento della domanda si terrà conto in sede di regolamentazione delle spese di lite.
*****
L'eccezione sub C relativa al riparto dell'onere della prova, per come formulata, è infondata. Cont Infatti, l' non contesta il fatto storico allegato dal Centro, ma esprime una considerazione giuridica, peraltro errata, perché i fatti non contestati non necessitano di prova, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Cont Pertanto, in assenza di specifica contestazione da parte della della circostanza allegata dal Centro ricorrente, e cioè di avere eseguito prestazioni ricomprese tra quelle oggetto del convenzionamento, questa circostanza deve ritenersi provata, ex art. 115 c.p.c. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9439 del 23/03/2022).
Inoltre, prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il superamento della capacità operativa massima (C.O.M.) costituisce un fatto impeditivo della remunerazione delle prestazioni erogate dalla struttura privata, della cui prova è onerato il debitore. Il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo, la cui prova deve essere posta a carico della struttura accreditata, ma rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova a carico della parte debitrice>> (Sez. 1 -, Ordinanza Cont n. 5661 del 02/03/2021). Di conseguenza, grava sull' anche l'onere di dimostrare il superamento della COM.
Infine, Con grava sulla la dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell'attore ma impeditivo dell'accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata, rappresentato dal superamento del tetto di spesa, nel qual caso non è possibile configurare alcun diritto della struttura accreditata ad ottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite>> (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10182 del
16/04/2021). Cont In applicazione del predetto principio, anche il superamento del tetto di spesa va provato dalla che non ha assolto a tale onere.
*****
L'eccezione sub D), relativa alla inesistenza del contratto è infondata.
Infatti, «In materia di prestazioni sanitare rese da strutture private in regime di accreditamento, la pubblica amministrazione può stipulare il contratto di cui all'art.
8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre
1992, n. 502, con effetti retroattivi, anche nell'anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni, trattandosi di contratti “imposti” dalla legge, disciplinati da un peculiare modulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la procedura negoziale, dovendosi anche tenere conto della determinazione dei tetti di spesa annuali che, in modo del tutto fisiologico, attraverso appositi tavoli tecnici cui partecipano i rappresentanti delle varie categorie interessate, possono sopraggiungere anche oltre l'anno di riferimento, purché in tempi ragionevoli» (cfr.
Sez. 1, Sentenza n. 16221 del 2025, alla cui motivazione si rimanda integralmente).
In applicazione del predetto principio di diritto, il contratto sottoscritto tra le parti in data 18.12.2018 regolamenta validamente ed efficacemente il rapporto, per cui legittima la pretesa di pagamento.
*****
L'eccezione sub E) è infondata.
L'art. 11 del contratto (stipulato ex art. 8 quinquies d l.vo n. 502/92) recita: “Con la sottoscrizione del presente contratto la sottoscritta struttura privata accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”;
- “In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati sub comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili, aventi effetti circoscritti alla/alle annualità di erogazione delle prestazioni, regolate con il presente accordo/contratto”.
Il richiamo alla clausola in questione appare irrilevante perché, come si dirà in seguito, manca la prova che sia stato superato il tetto di spesa. Di conseguenza, il presente contenzioso non è impedito dalla clausola contenuta nell'art. 11.
*****
L'eccezione sub F), relativa alla esistenza della prova dell'avvenuto superamento del tetto di spesa, è infondata.
Cont Infatti, i documenti da cui la vorrebbe trarre tale prova sono mere comunicazioni interne fatte in vista del presente contenzioso e/o comunicazioni ai rappresentanti dei Centri accreditati, circa l'avvenuto superamento del tetto di spesa che, in quanto provenienti dalla stessa parte che intende usarle a fini istruttori, e in quanto sprovviste di riscontri documentali, non sono dotate di adeguata forza probatoria.
Né la prova in questione si desume dai verbali dei tavoli tecnici versati in atti. Peraltro, sul punto, non Cont può sottacersi che, nel presente giudizio, l' pur eccependo l'avvenuto superamenti dei tetti di spesa, non ha chiarito qual era il tetto di spesa fissato e quale fu lo sforamento (asseritamente) verificatosi.
*****
Quanto agli interessi, va evidenziato che l'art. 7 del contratto prevede la decorrenza automatica degli stessi dal giorno successivo alla scadenza del termine contrattuale, escludendo espressamente la necessità della costituzione in mora.
Inoltre, in merito al tasso di mora, la clausola in esame richiama il “tasso di riferimento” previsto dagli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, ossia “il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali” (cfr. art. 2, lett. f), e ad esso applica delle maggiorazioni percentuali (2 punti per i primi 2 mesi di ritardo, 4 punti per i successivi 2 mesi di ritardo,
6 punti per ulteriori 2 mesi di ritardo, 8 punti a partire dal settimo mese di ritardo) che, solo a partire dal
7° mese di ritardo, coincidono con gli “interessi legali di mora” previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002, ossia con gli “interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali” (cfr. art. 2, lett. e, del d.lgs. n. 231/02 come modificato dal d.lgs. n.
192 del 2012).
In particolare, il comma 2 dell'art. 7 recita: Cont
<<
1. a fronte delle prestazioni erogate e rendicontate, la corrisponderà alla … struttura un acconto mensile pari al 90% del fatturato.
2. il diritto al pagamento dei suddetti acconti maturerà entro 60 gg. dalla fine del mese cui si riferiscono.
Il pagamento del saldo avverrà in quattro tranche come segue:
-entro il 31 luglio per le fatture del primo trimestre;
-entro il 31 ottobre per le fatture relative ai mesi da aprile a giugno;
-entro il 31 gennaio dell'anno successivo per le fatture relative ai mesi da luglio a settembre;
-entro il 30 aprile dell'anno successivo per le fatture relative ai mesi da ottobre a dicembre>>.
Rispetto alla presente controversia, occorre considerare che il contratto per l'anno 2018 è stato stipulato in data 18.12.2018. Cont Di conseguenza, l'obbligo di pagamento è sorto in capo all' soltanto a partire dalle suddette date, perché, in base all'art. 8 bis del d.lgs. n. 502 del 1992, la stipula del contratto è presupposto necessario per il sorgere di obblighi remuneratori a carico del soggetto pubblico. Prima del sorgere giuridico Cont dell'obbligo, l' on può essere considerata in mora.
Pertanto, poiché viene in rilievo il pagamento di fatture emesse tra i mesi di aprile e settembre, il termine di pagamento dell'acconto del 90% (60 gg. dalla fine del mese cui si riferiscono) è scaduto prima della stipula del contratto per la fattura oggetto di causa. Pertanto, gli interessi sono dovuti dalla data di stipula del contratto.
Per ciò che riguarda il saldo della fattura (emessa a settembre 2018), il pagamento del saldo doveva avvenite entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Quindi gli interessi di mora sono dovuti a partire dall'1.2.2019.
Per il resto, il richiamo che il contratto contiene agli interessi di cui agli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231 del
2002 appare legittimo, considerato che rientrano nella nozione di transazione commerciale le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col erogate agli assistiti in base ad un contratto - CP_4 accessivo all'accreditamento (Sez. U -, Sentenza n. 35092 del 14/12/2023)
*****
Alla luce delle considerazioni svolte, la va condannata al pagamento della Controparte_1 somma di € 41.155,23, oltre interessi di mora, ai sensi dell'art. 7 del contratto, con la decorrenza innanzi precisata.
Con atto del tre maggio duemilaventiquattro, per notar , "LABNET RETE DI Persona_1
IMPRESA" ha ceduto a " il credito oggetto della fattura n. 11 del 5 settembre 2018 CP_2 dell'importo complessivo di euro 41.155,23.
L'atto di cessione è stato notificato alla . CP_1
Per questo motivo, poiché la cessione si è perfezionata ai sensi degli artt. 1260 e ss. c.c., la condanna al pagamento va fatta in favore di " . CP_2
Cont In contrario, non appare pertinente il richiamo fatto dalla difesa della all'art. 117, comma 4-bis, del
DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, secondo cui la cessione dei liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale in conseguenza di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata>>.
Infatti, il credito oggetto di causa non è certo, liquido ed esigibile, proprio per l'esistenza del presente giudizio. Cont Di conseguenza, la norma invocata dalla non si applica.
***** Cont Le spese del giudizio possono essere compensate, nonostante la soccombenza della in considerazione dell'indebito frazionamento del credito (Sez. U - , Sentenza n. 7299 del 19/03/2025).
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli - X sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie la domanda e condanna l' al pagamento della somma di € Controparte_1
41.155,23, oltre interessi come in motivazione, in favore della CP_2
-compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli il 5.8.2025.
Il Giudice
Francesco Pastore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - X sezione civile, in persona del Giudice unico Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 24011/21 riservata in decisione all'udienza del 20.02.2025 vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa in Parte_1 P.IVA_1 virtù di mandato in atti dall'Avv. Fabio Musto, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, alla via dei Mille 40;
ATTRICE
E
, già , (C.F. e P.IVA , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 CP_1 P.IVA_2 rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti dagli Avv.ti ANNALISA INTORCIA E FRANCESCO
LEMBO, tutti elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Comunale del principe 13/a, presso il Servizio Cont Affari Legali della predetta
CONVENUTA
E
C.F. e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Napoli , e n. CP_2 P.IVA_3
), in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti dall' avv.to Fabio Musto, P.IVA_4 presso il cui elett.te domicilia in Napoli alla via dei Mille 40;
INTERVENTRICE
OGGETTO: pagamento prestazioni sanitarie
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
FATTO
La Società di impresa conveniva in giudizio la , esponendo: Parte_1 Controparte_1
1. di svolgere attività di Medicina di Laboratorio in regime ambulatoriale, in nome e per conto del
; Controparte_3
2. che La Lab Net rete di impresa non superava la COM, eseguendo nell'anno 2018 un numero di prestazioni pari ad 395.703 al di sotto della COM (Capacita Operativa Massima) determinata di
499.800 prestazioni annue;
3. di essere creditrice della della somma di € 41.155,23, relativa alla Fattura Controparte_1
n° 11 del 05.09.2018, per prestazioni rese nel mese di Agosto 2018 per la branca di;
Parte_2
Cont
4. Di avere sottoscritto con la in data 18.12.2018, il contratto per regolare i volumi e le tipologie di prestazioni per l'esercizio 2018;
5. che con riferimento al Terzo Trimestre 2018, e in particolare alla fattura relativa alle prestazioni di Agosto 2018 , la , ha effettuato il monitoraggio dell'andamento della Controparte_1 spesa per la prima volta solo in data 09.08.2018, comunicando solo in data 10.08.2018 i dati a consuntivo di esaurimento del tetto di spesa per la branca di Analisi cliniche, notiziando che il tetto di spesa si era già esaurito, in data 01.08.2018 per la branca del Laboratorio dunque 9 giorni prima;
Cont
6. che, però, l' non aveva provato il reale esaurimento del tetto di spesa.
Tanto premesso, chiedeva la condanna della al pagamento della somma Controparte_1 complessiva di € 41.155,23, oltre interessi maturati e maturandi, ai sensi dell'art.
7.6 del contratto stipulato tra le parti e fino all'effettivo soddisfo.
Cont Si costituiva la eccependo:
A) il difetto di giurisdizione del Giudice adito, sussistendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
B) l'improponibilità della domanda per immotivato frazionamento del credito, avendo il centro promosso nel 2021, innanzi al Tribunale di Napoli, un ricorso a seguito del quale fu concesso il decreto ingiuntivo n. 2095/2020 del 16/03/2020, pubblicato in data 27.03.2020, con il quale fu ingiunto alla il pagamento di €. 252.279,55 a titolo di saldo per prestazioni Controparte_1 sanitarie di laboratorio di analisi eseguite in regime di accreditamento anch'esse nell'anno 2018
C) Che spettava a controparte l'onere di provare la tipologia, la qualità e la quantità delle prestazioni eseguite, nonché il mancato superamento del tetto di spesa;
D) L'assenza di contratto, in quanto quello invocato dalla ricorrente fu stipulato dopo la erogazione delle prestazioni;
E) Che, comunque, con la stipula del contratto e l'accettazione della clausola di salvaguardia enunziata dall'art. 11, l'attrice aveva accettato il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e si era impegnata a non instaurare contenziosi “contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”;
F) che il saldo residuo non era dovuto per superamento del tetto di spesa trimestrale, come comprovato dalla nota istruttoria del responsabile del Distretto 25, prot. n. 147640 del 15.06.2022, da cui si evince Cont che il Direttore Generale p.t. della con nota prot. 54594/2018 (in atti), aveva comunicato ai legali rappresentanti dei centri provvisoriamente accreditati che, in data 27.07.2018, si è raggiunto il limite di spesa netta assegnato, per il terzo trimestre 2018, alla branca;
Parte_2
G) la non debenza degli interessi moratori ex D. l.vo 231/02.
In data 12.02.25 è intervenuta in giudizio, ex art. 111cpc, la società quale cessionaria CP_2 del credito oggetto di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
I rapporti fra le aziende sanitarie locali e le strutture private, quali case di cura, laboratori o ambulatori, vanno qualificati come concessioni di pubblico servizio, sia nel previgente regime convenzionale di cui alla legge n. 833 del 1978, art. 44, sia in quello nuovo dell'accreditamento ex d.lgs. n. 502 del 1992 e successive integrazioni e modifiche (cfr. Cass., sez. un., n. 14335 del 08/07/2005, Cass. n. 1740 del
25/01/2011, Cass., sez. un., n. 473 del 14/01/2015).
Per questa ragione, la norma costituente lo spartiacque in tema di giurisdizione è l'art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, secondo cui sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi…”. Cont In applicazione di tale norma, la controversia promossa nei confronti di una per ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate in regime di provvisorio o definitivo accreditamento per conto ed a carico del Servizio sanitario nazionale, senza che sia stata contestata la validità di atti autoritativi, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la pretesa creditoria non coinvolge l'esercizio di poteri discrezionali di cui la P.A. gode nella determinazione dei corrispettivi, ma richiede un'indagine meramente delibativa e incidentale degli atti che disciplinano il rapporto di concessione (cfr. Cass., sez. un., n. 29536 del 18/12/2008; Cass., sez. un., n. 9251 del
24/04/2014; Cass., sez. un., n. 10149 del 20/06/201; Cass., sez. un., n. 1771 del 26/01/2011; Cass., sez. un., n. 26200 del 16/10/2019, relativa proprio ad una domanda volta ad ottenere prestazioni ultra tetto;
Cass., sez. I, n. 372 del 13/01/2021).
Nella fattispecie di causa, non è in contestazione il potere dell'amministrazione di fissare i tetti di spesa, né si discute dell'esistenza e validità del rapporto concessorio, né la domanda, per come formulata, presuppone la disapplicazione di atti autoritativi (cfr., sul punto, Cass., sez. un., n. 28053 del 02/11/2018), con la conseguenza che la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
*****
L'eccezione sub B di improponibilità della domanda, per indebito frazionamento del credito, è infondata, nei termini che si chiariranno.
Parte attrice sostiene che sarebbe esistito atomistica trattazione delle vertenze. Ovvero l'interesse di impedire che il tempo necessario Con all'approfondimento processuale connesso alla valutazione della presente domanda (sulla quale la pone invece una decisa e ferma opposizione) intralciasse la rapida definizione della vertenza afferente le somme oggetto di risalente istanza monitoria, repentinamente pagata dalla stessa debitrice>>. E questo perché il decreto ingiuntivo n. 2095 del 27/03/2020 aveva ad oggetto la richiesta di pagamento di prestazioni di natura diversa (prestazioni relative alla lettera R).
Sennonchè, la sentenza n. 7623/2023 pubbl. il 21/07/2023, emessa a seguito della opposizione proposta Cont dalla al d.i., smentisce l'assunto di , secondo cui la somma oggetto del d.i. sarebbe stata Pt_1 pagata repentinamente. Inoltre, dall'esame della predetta sentenza si evince che in quel giudizio non venne in rilievo nessuna peculiare questione di fatto e/o di diritto che rese necessaria una qualche attività istruttoria di differente complessità e durata.
Deve perciò concludersi che, trattandosi di corrispettivi dovuti per prestazioni rese in esecuzione del medesimo contratto, vi sia stato un arbitrario frazionamento del credito, perché quando fu presentato il ricorso monitorio (febbraio 2020), aveva già eseguito anche le prestazioni oggetto del presente Pt_1 giudizio. Pertanto, avrebbe potuto richiederne il pagamento unitamente a quelle oggetto della richiesta di d.i.
Tuttavia, essendo pacifico che la sentenza n. 7623/2023 pubbl. il 21/07/2023 non è stata appellata, la relativa statuizione di rigetto della opposizione è passata in giudicato. E tale circostanza osta alla emanazione di una pronuncia di improponibilità della domanda, perché il diritto alla sua riproposizione unitaria è irrimediabilmente precluso dal giudicato (Sez. U - , Sentenza n. 7299 del 19/03/2025). Dell'indebito frazionamento della domanda si terrà conto in sede di regolamentazione delle spese di lite.
*****
L'eccezione sub C relativa al riparto dell'onere della prova, per come formulata, è infondata. Cont Infatti, l' non contesta il fatto storico allegato dal Centro, ma esprime una considerazione giuridica, peraltro errata, perché i fatti non contestati non necessitano di prova, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Cont Pertanto, in assenza di specifica contestazione da parte della della circostanza allegata dal Centro ricorrente, e cioè di avere eseguito prestazioni ricomprese tra quelle oggetto del convenzionamento, questa circostanza deve ritenersi provata, ex art. 115 c.p.c. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9439 del 23/03/2022).
Inoltre, prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il superamento della capacità operativa massima (C.O.M.) costituisce un fatto impeditivo della remunerazione delle prestazioni erogate dalla struttura privata, della cui prova è onerato il debitore. Il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo, la cui prova deve essere posta a carico della struttura accreditata, ma rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova a carico della parte debitrice>> (Sez. 1 -, Ordinanza Cont n. 5661 del 02/03/2021). Di conseguenza, grava sull' anche l'onere di dimostrare il superamento della COM.
Infine, Con grava sulla la dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell'attore ma impeditivo dell'accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata, rappresentato dal superamento del tetto di spesa, nel qual caso non è possibile configurare alcun diritto della struttura accreditata ad ottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite>> (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10182 del
16/04/2021). Cont In applicazione del predetto principio, anche il superamento del tetto di spesa va provato dalla che non ha assolto a tale onere.
*****
L'eccezione sub D), relativa alla inesistenza del contratto è infondata.
Infatti, «In materia di prestazioni sanitare rese da strutture private in regime di accreditamento, la pubblica amministrazione può stipulare il contratto di cui all'art.
8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre
1992, n. 502, con effetti retroattivi, anche nell'anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni, trattandosi di contratti “imposti” dalla legge, disciplinati da un peculiare modulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la procedura negoziale, dovendosi anche tenere conto della determinazione dei tetti di spesa annuali che, in modo del tutto fisiologico, attraverso appositi tavoli tecnici cui partecipano i rappresentanti delle varie categorie interessate, possono sopraggiungere anche oltre l'anno di riferimento, purché in tempi ragionevoli» (cfr.
Sez. 1, Sentenza n. 16221 del 2025, alla cui motivazione si rimanda integralmente).
In applicazione del predetto principio di diritto, il contratto sottoscritto tra le parti in data 18.12.2018 regolamenta validamente ed efficacemente il rapporto, per cui legittima la pretesa di pagamento.
*****
L'eccezione sub E) è infondata.
L'art. 11 del contratto (stipulato ex art. 8 quinquies d l.vo n. 502/92) recita: “Con la sottoscrizione del presente contratto la sottoscritta struttura privata accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”;
- “In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati sub comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili, aventi effetti circoscritti alla/alle annualità di erogazione delle prestazioni, regolate con il presente accordo/contratto”.
Il richiamo alla clausola in questione appare irrilevante perché, come si dirà in seguito, manca la prova che sia stato superato il tetto di spesa. Di conseguenza, il presente contenzioso non è impedito dalla clausola contenuta nell'art. 11.
*****
L'eccezione sub F), relativa alla esistenza della prova dell'avvenuto superamento del tetto di spesa, è infondata.
Cont Infatti, i documenti da cui la vorrebbe trarre tale prova sono mere comunicazioni interne fatte in vista del presente contenzioso e/o comunicazioni ai rappresentanti dei Centri accreditati, circa l'avvenuto superamento del tetto di spesa che, in quanto provenienti dalla stessa parte che intende usarle a fini istruttori, e in quanto sprovviste di riscontri documentali, non sono dotate di adeguata forza probatoria.
Né la prova in questione si desume dai verbali dei tavoli tecnici versati in atti. Peraltro, sul punto, non Cont può sottacersi che, nel presente giudizio, l' pur eccependo l'avvenuto superamenti dei tetti di spesa, non ha chiarito qual era il tetto di spesa fissato e quale fu lo sforamento (asseritamente) verificatosi.
*****
Quanto agli interessi, va evidenziato che l'art. 7 del contratto prevede la decorrenza automatica degli stessi dal giorno successivo alla scadenza del termine contrattuale, escludendo espressamente la necessità della costituzione in mora.
Inoltre, in merito al tasso di mora, la clausola in esame richiama il “tasso di riferimento” previsto dagli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, ossia “il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali” (cfr. art. 2, lett. f), e ad esso applica delle maggiorazioni percentuali (2 punti per i primi 2 mesi di ritardo, 4 punti per i successivi 2 mesi di ritardo,
6 punti per ulteriori 2 mesi di ritardo, 8 punti a partire dal settimo mese di ritardo) che, solo a partire dal
7° mese di ritardo, coincidono con gli “interessi legali di mora” previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002, ossia con gli “interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali” (cfr. art. 2, lett. e, del d.lgs. n. 231/02 come modificato dal d.lgs. n.
192 del 2012).
In particolare, il comma 2 dell'art. 7 recita: Cont
<<
1. a fronte delle prestazioni erogate e rendicontate, la corrisponderà alla … struttura un acconto mensile pari al 90% del fatturato.
2. il diritto al pagamento dei suddetti acconti maturerà entro 60 gg. dalla fine del mese cui si riferiscono.
Il pagamento del saldo avverrà in quattro tranche come segue:
-entro il 31 luglio per le fatture del primo trimestre;
-entro il 31 ottobre per le fatture relative ai mesi da aprile a giugno;
-entro il 31 gennaio dell'anno successivo per le fatture relative ai mesi da luglio a settembre;
-entro il 30 aprile dell'anno successivo per le fatture relative ai mesi da ottobre a dicembre>>.
Rispetto alla presente controversia, occorre considerare che il contratto per l'anno 2018 è stato stipulato in data 18.12.2018. Cont Di conseguenza, l'obbligo di pagamento è sorto in capo all' soltanto a partire dalle suddette date, perché, in base all'art. 8 bis del d.lgs. n. 502 del 1992, la stipula del contratto è presupposto necessario per il sorgere di obblighi remuneratori a carico del soggetto pubblico. Prima del sorgere giuridico Cont dell'obbligo, l' on può essere considerata in mora.
Pertanto, poiché viene in rilievo il pagamento di fatture emesse tra i mesi di aprile e settembre, il termine di pagamento dell'acconto del 90% (60 gg. dalla fine del mese cui si riferiscono) è scaduto prima della stipula del contratto per la fattura oggetto di causa. Pertanto, gli interessi sono dovuti dalla data di stipula del contratto.
Per ciò che riguarda il saldo della fattura (emessa a settembre 2018), il pagamento del saldo doveva avvenite entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Quindi gli interessi di mora sono dovuti a partire dall'1.2.2019.
Per il resto, il richiamo che il contratto contiene agli interessi di cui agli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231 del
2002 appare legittimo, considerato che rientrano nella nozione di transazione commerciale le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col erogate agli assistiti in base ad un contratto - CP_4 accessivo all'accreditamento (Sez. U -, Sentenza n. 35092 del 14/12/2023)
*****
Alla luce delle considerazioni svolte, la va condannata al pagamento della Controparte_1 somma di € 41.155,23, oltre interessi di mora, ai sensi dell'art. 7 del contratto, con la decorrenza innanzi precisata.
Con atto del tre maggio duemilaventiquattro, per notar , "LABNET RETE DI Persona_1
IMPRESA" ha ceduto a " il credito oggetto della fattura n. 11 del 5 settembre 2018 CP_2 dell'importo complessivo di euro 41.155,23.
L'atto di cessione è stato notificato alla . CP_1
Per questo motivo, poiché la cessione si è perfezionata ai sensi degli artt. 1260 e ss. c.c., la condanna al pagamento va fatta in favore di " . CP_2
Cont In contrario, non appare pertinente il richiamo fatto dalla difesa della all'art. 117, comma 4-bis, del
DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, secondo cui la cessione dei liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale in conseguenza di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata>>.
Infatti, il credito oggetto di causa non è certo, liquido ed esigibile, proprio per l'esistenza del presente giudizio. Cont Di conseguenza, la norma invocata dalla non si applica.
***** Cont Le spese del giudizio possono essere compensate, nonostante la soccombenza della in considerazione dell'indebito frazionamento del credito (Sez. U - , Sentenza n. 7299 del 19/03/2025).
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli - X sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie la domanda e condanna l' al pagamento della somma di € Controparte_1
41.155,23, oltre interessi come in motivazione, in favore della CP_2
-compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli il 5.8.2025.
Il Giudice
Francesco Pastore