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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/04/2025, n. 2997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2997 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 38701/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 05/11/2024, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione del
25/03/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 26/03/2025 promossa
DA
c.f. nata in [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' avv. CALABRESE LAURA con studio in VIA ADAMELLO n.15/A, CANEGRATE (MI) presso la quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f., nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
10/09/1968, già residente nel comune di Trezzano sul Naviglio in via Moro n.10
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 4 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 05.12.2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
- Pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in data 02.07.1996 tra la
Signora ed il Signor trascritto negli atti di matrimonio del Parte_1 Controparte_1
Comune di Milano, Anno 1996, Numero 0060, Registro 05, Parte 2, Serie C e, per l'effetto, ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel
Comune di residenza delle parti.
Con vittoria di spese e competenze.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 5 novembre 2024, , premesso di aver Parte_1
celebrato matrimonio con rito civile in Milano (MI), in data 2 luglio 1996 (iscritto presso i registri dello
Stato Civile del Comune di Milano (MI), anno 1996, R.05, n. 60, Parte II, Serie C) con dalla cui unione nasceva nel 1989 un figlia maggiorenne ed Controparte_1
economicamente autosufficiente, e da cui si era separata giudizialmente con sentenza resa dal Tribunale di Milano n. 8122/2023 del 4 ottobre 2023, pubblicata in data 18 ottobre 2023 e passata in giudicato, chiedeva che venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio;
.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi il 25 marzo
2025, il Presidente, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente e procedeva all'audizione di parte ricorrente la quale dichiarava: “Mio marito sa del presente giudizio.
Mi ha detto che non è interessato. Non ho nulla da chiedere.”
Il Presidente relatore, in assenza della necessità di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti nonché di istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione invitava il difensore di parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni ed alla discussione orale della causa.
Il difensore precisava le conclusioni come da ricorso ed insisteva per il loro accoglimento.
pagina 2 di 4 Il Presidente relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 26/03/2025.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti e anno celebrato matrimonio Parte_1 Controparte_1
con rito civile in Milano (MI), in data il 2 luglio 1996 (iscritto presso i registri dello Stato Civile del
Comune di Milano (MI), anno 1996, R.05, n. 60, Parte II, Serie C ).
Si sono in seguito separati giudizialmente con sentenza resa dal Tribunale di Milano n.
8122/2023 del 4 ottobre 2023, pubblicata in data 18 ottobre 2023 e passata in giudicato.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non
è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
che hanno celebrato matrimonio civile in MILANO il 2 luglio 1996, iscritto
[...]
presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano (MI), anno 1996, R.05, n. 60, Parte II,
Serie C;
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di MILANO per le pagina 3 di 4 annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, nonché alla comunicazione anche al di Pt_2
Cesano SC e Trezzano sul Naviglio dove l'atto è stato parimenti trascritto.
3. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 26 marzo 2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 05/11/2024, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione del
25/03/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 26/03/2025 promossa
DA
c.f. nata in [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' avv. CALABRESE LAURA con studio in VIA ADAMELLO n.15/A, CANEGRATE (MI) presso la quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f., nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
10/09/1968, già residente nel comune di Trezzano sul Naviglio in via Moro n.10
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 4 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 05.12.2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
- Pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in data 02.07.1996 tra la
Signora ed il Signor trascritto negli atti di matrimonio del Parte_1 Controparte_1
Comune di Milano, Anno 1996, Numero 0060, Registro 05, Parte 2, Serie C e, per l'effetto, ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel
Comune di residenza delle parti.
Con vittoria di spese e competenze.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 5 novembre 2024, , premesso di aver Parte_1
celebrato matrimonio con rito civile in Milano (MI), in data 2 luglio 1996 (iscritto presso i registri dello
Stato Civile del Comune di Milano (MI), anno 1996, R.05, n. 60, Parte II, Serie C) con dalla cui unione nasceva nel 1989 un figlia maggiorenne ed Controparte_1
economicamente autosufficiente, e da cui si era separata giudizialmente con sentenza resa dal Tribunale di Milano n. 8122/2023 del 4 ottobre 2023, pubblicata in data 18 ottobre 2023 e passata in giudicato, chiedeva che venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio;
.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi il 25 marzo
2025, il Presidente, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente e procedeva all'audizione di parte ricorrente la quale dichiarava: “Mio marito sa del presente giudizio.
Mi ha detto che non è interessato. Non ho nulla da chiedere.”
Il Presidente relatore, in assenza della necessità di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti nonché di istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione invitava il difensore di parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni ed alla discussione orale della causa.
Il difensore precisava le conclusioni come da ricorso ed insisteva per il loro accoglimento.
pagina 2 di 4 Il Presidente relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 26/03/2025.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti e anno celebrato matrimonio Parte_1 Controparte_1
con rito civile in Milano (MI), in data il 2 luglio 1996 (iscritto presso i registri dello Stato Civile del
Comune di Milano (MI), anno 1996, R.05, n. 60, Parte II, Serie C ).
Si sono in seguito separati giudizialmente con sentenza resa dal Tribunale di Milano n.
8122/2023 del 4 ottobre 2023, pubblicata in data 18 ottobre 2023 e passata in giudicato.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non
è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
che hanno celebrato matrimonio civile in MILANO il 2 luglio 1996, iscritto
[...]
presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano (MI), anno 1996, R.05, n. 60, Parte II,
Serie C;
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di MILANO per le pagina 3 di 4 annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, nonché alla comunicazione anche al di Pt_2
Cesano SC e Trezzano sul Naviglio dove l'atto è stato parimenti trascritto.
3. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 26 marzo 2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 4 di 4